|
ALLEGATI |
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 Giugno 2007 Autorizzazione alla variazione del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario "Merlin Expert", registrato al n. 12824. (GU n. 200 del 29-8-2007 ) IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441: Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del 4 ottobre 2006, con il quale e' stato registrato al n. 12824 il prodotto fitosanitario denominato MERLIN EXPERT a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, preparato in stabilimenti gia' autorizzati; Visto il ricorso avverso una avvertenza contenuta nel testo dell'etichetta del prodotto in questione, inoltrato dall'impresa medesima in data 6 settembre 2006: Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla eliminazione di una avvertenza dal testo dell'etichetta del prodotto in questione in quanto ritenuta non necessaria; Vista la nota in data 3 maggio 2007 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 10 aprile 2007; Decreta: E' autorizzata la variazione del testo dell'etichetta, relativamente alla eliminazione di una avvertenza ritenuta non necessaria, del prodotto fitosanitario denominato MERLIN EXPERT registrato al n. 12824 in data 4 ottobre 2006, a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2007 Il direttore generale: Borrello MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 30 Luglio 2007 Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza tolclofos-metile, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tolclofos-metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 200 del 29-8-2007 ) IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva tolclofos-metile; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolclofos-metile non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolclofos-metile revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. In allegato al presente decreto e' riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolclofos-metile la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata revocata a far data dal 1° febbraio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2006. Art. 2. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 31 gennaio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2007 p. Il direttore generale: Noe' MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 13 Giugno 2007 Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/61/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Undicesima modifica. (GU n. 200 del 29-8-2007 ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007); Vista la direttiva 2006/61/CE della Commissione del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos; Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 30 marzo 2007; Decreta: Art. 1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Art. 2. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos-etile, e triazofos indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Art. 3. I limiti massimi di residui della sostanza attiva fention indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Art. 4. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e tiodicarb indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 13 giugno 2007 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte di conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 60 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un raccoglierba, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE. (GU n. 200 del 29-8-2007 ) Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2007) n. 2109 def del 21 maggio 2007, con la quale e' stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta "direttiva macchine", dalle autorita' di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per i prodotti appresso indicati: raccoglierba - marca Kubota - tipo GDC 360, destinato ad essere installato su trattorini rasaerba di tipo TG 1860. Il raccoglierba e' fabbricato dalla ditta Kubota Europe - 19-25 Rue Jules Vercruysse - Zone Industrielle - B.P. 50088 - 95101 Argenteuil Cedex - Francia. Tenuto conto che il suddetto prodotto e' risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare: non conforme ai punti 1.1.2, in quanto: 1.1.2 - "Principi di integrazione della sicurezza", non sono state prese misure per evitare rischi derivanti da situazioni anormali prevedibili, come la necessita' di spostare l'erba incastrata; il rischio di contatto con elementi mobili non e' stato evitato mediante misure di progettazione integrate, sebbene questo fosse possibile in base all'attuale stato della tecnica; la macchina non e' stata progettata per evitare i rischi connessi a utilizzi ragionevolmente prevedibili, come l'introduzione di un braccio nell'apertura di uscita dell'erba con la macchina in funzione; non conforme al punto 1.3.7 e 1.4, in quanto: 1.3.7 - "Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili", e 1.4 - "Caratteristiche richieste per le protezioni e i dispositivi di protezione" la macchina non e' stata progettata per evitare lo spostamento della cesta raccoglierla o del tubo di scarico dell'erba al fine di accedere al soffiatore rotante. La cesta raccoglierla non e' dotata di un dispositivo di blocco; i tempi di arresto del soffiatore rendono necessario un bloccaggio di sicurezza o un sistema equivalente che assicuri la fine del pericolo prima che sia possibile accedere alle lame del soffiatore. Considerato che tali non conformita' comportino un rischio di ferite gravi per le persone, si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinche' assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un retroescavatore, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE. (GU n. 200 del 29-8-2007 ) Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2007) n. 2277 def del 1° giugno 2007, con la quale e' stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta "direttiva macchine", dalle autorita' di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per i prodotti appresso indicati: retroescavatore da accoppiare all'attacco a tre punti di un trattore agricolo - marca Falconero - tipo Dinosaurus DIN-180, fabbricato dalla ditta Industria Falconero S.r.l. - via Lugo, 52 - 48018 Faenza (Ravenna) - Italia. Tenuto conto che il suddetto prodotto e' risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare: non conforme ai punti 1.1.2, lettera a) e 1.3.1., in quanto: 1.1.2, lettera a) - "Principi di integrazione della sicurezza", e 1.3.1 - "Stabilita", il retroescavatore non e' progettato in modo da risultare sicuro nelle condizioni di impiego prevedibili, giacche' un impatto della benna su terreno duro rischia di far ruotare il retroescavatore sull'asse dell'attacco a tre punti del trattore con conseguente schiacciamento dell'operatore contro il retro del trattore stesso. L'uso degli stabilizzatori e del freno a mano non impedisce il ribaltamento del retroescavatore. Sufficienti circa i rischi residui: mancava ad esempio l'indicazione della distanza necessaria tra il sedile dell'operatore del retroescavatore e la parte posteriore della cabina del trattore o la struttura di protezione antiribaltamento. Le istruzioni per l'uso non forniscono indicazioni adeguate per un assemblaggio e un uso senza rischi, e in particolare non contengono le informazioni necessarie per accoppiare il retroescavatore a diversi tipi di trattore in condizioni di sicurezza. Le istruzioni per l'uso non precisano sufficientemente come la macchina non deve essere utilizzata e le stesse non tengono conto dell'utilizzo da parte di utilizzatori non professionali, pur trattandosi di macchina venduta sul mercato consumer; non conforme al punto 1.2.1 - 1.2.2 e 1.7.0, in quanto: 1.2.1 - "Sicurezza ed affidabilita' dei sistemi di comando" e 1.2.2 "Dispositivi di comando" e 1.7.0 "Dispositivi di informazione" le indicazioni sul quadro comandi del retroescavatore erano contraddittorie rispetto all'effettivo funzionamento dei dispositivi di comando, che la direzione del movimento della leva di comando del braccio escavatore non era coerente con quella del movimento azionato e che i dispositivi di comando non erano progettati o protetti in modo da evitare un azionamento involontario dovuto a un contatto accidentale con parti del corpo dell'operatore; non conforme al punto 1.5.3, in quanto: 1.5.3 - "Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica" il sistema idraulico del retroescavatore non e' progettato in modo da prevenire movimenti bruschi e irregolari del braccio escavatore; non conforme al punto 3.2.3, in quanto: 3.2.3 - "Altri posti" la posizione del sedile dell'operatore del retroescavatore non garantisce una posizione corretta rispetto alla struttura di protezione antiribaltamento sul retro della cabina del trattore, ove detto retroescavatore fosse stato montato su un trattore compatto. Laddove la posizione della cabina o della struttura di protezione antiribaltamento di un dato trattore non garantisca una posizione corretta dell'operatore del retroescavatore, le istruzioni per l'uso del fabbricante dovrebbero espressamente vietare l'uso del retroescavatore con quel determinato tipo di trattore. Considerato che tali non conformita' comportino gravi rischi di lesioni gravi o mortali per gli operatori interessati, si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinche' assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo. |