ALLEGATI

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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 Giugno 2007 Autorizzazione alla variazione del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario "Merlin Expert", registrato al n. 12824. (GU n. 200 del 29-8-2007 )

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441:
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194. concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  4 ottobre  2006,  con  il  quale  e' stato
registrato  al  n.  12824 il prodotto fitosanitario denominato MERLIN
EXPERT  a  nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in
Milano,   Viale   Certosa   130,   preparato   in  stabilimenti  gia'
autorizzati;
  Visto  il  ricorso  avverso  una  avvertenza  contenuta  nel  testo
dell'etichetta  del  prodotto  in  questione,  inoltrato dall'impresa
medesima in data 6 settembre 2006:
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 194, relativo alla eliminazione di una avvertenza
dal testo dell'etichetta del prodotto in questione in quanto ritenuta
non necessaria;
  Vista la nota in data 3 maggio 2007 con la quale l'impresa medesima
ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio in data 10 aprile
2007;
                              Decreta:
 
  E'    autorizzata   la   variazione   del   testo   dell'etichetta,
relativamente  alla  eliminazione  di  una  avvertenza  ritenuta  non
necessaria,  del  prodotto  fitosanitario  denominato  MERLIN  EXPERT
registrato  al  n.  12824 in data 4 ottobre 2006, a nome dell'impresa
Bayer  Cropscience  Srl  con  sede legale in Milano, viale Certosa n.
130.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 giugno 2007
                                      Il direttore generale: Borrello

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 Luglio 2007 Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza tolclofos-metile, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tolclofos-metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 200 del 29-8-2007 )

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della
direttiva  2006/39/CE  del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di
alcune  sostanze  attive  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo
17 marzo   1995,   n.   194,   tra   le   quali  la  sostanza  attiva
tolclofos-metile;
    Visto   l'art.   2,  comma 2,  del  citato  decreto  ministeriale
23 giugno  2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile dovevano presentare
al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del sopraccitato decreto;
    Visto   l'art.   2,  comma 3,  del  citato  decreto  ministeriale
23 giugno  2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva
tolclofos-metile  non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art.
2,  comma 2,  del  medesimo decreto si intendono revocate a decorrere
dal 1° febbraio 2007;
    Rilevato   che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale   23 giugno  2006  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti;
    Ritenuto  di  dover  procedere alla pubblicazione dell'elenco dei
prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolclofos-metile
revocati   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 3,  del  citato  decreto
ministeriale 23 giugno 2006;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    1.  In  allegato  al  presente  decreto e' riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolclofos-metile
la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata revocata a
far  data  dal  1° febbraio  2007,  conformemente  a  quanto disposto
dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2006.
 
                               Art. 2.
    1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e'
consentita  fino  al 31 gennaio 2008, conformemente a quanto disposto
dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.
    2.  I  titolari  delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di
cui  all'art.  1  sono  tenuti  ad  adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
    Il  presente  decreto sara' notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 30 luglio 2007
                                       p. Il direttore generale: Noe'

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 Giugno 2007 Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/61/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Undicesima modifica. (GU n. 200 del 29-8-2007 )

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
    Visti  gli  articoli 5,  lettera h),  e  6, della legge 30 aprile
1962,  n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
    Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che  prevede  l'adozione  con  decreto  del  Ministro della salute di
limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari;
    Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004
"Prodotti  fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze
attive  nei  prodotti  destinati all'alimentazione" (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004,
supplemento  ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro
della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30  del  7 febbraio  2005),  dal  decreto  del  Ministro della salute
4 marzo   2005  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del
26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005
(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal
decreto  del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  3 febbraio  2006),  dal decreto del
Ministro  della  salute  19 aprile  2006  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006),
dal  decreto  del  Ministro  della  salute 3 ottobre 2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007);
    Vista  la  direttiva  2006/61/CE  della  Commissione del 7 luglio
2006,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  86/362/CEE,
86/363/CEE  e  90/642/CEE,  per  quanto  riguarda i limiti massimi di
residui  di  atrazina,  azinfos-etile,  ciflutrin,  etefon,  fention,
metamidofos, metomil, paraquat e triazofos;
    Ritenuto  necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto
2004  con  i  nuovi  limiti  massimi di residui delle sostanze attive
atrazina,  azinfos-etile,  ciflutrin,  etefon,  fention, metamidofos,
metomil, paraquat e triazofos;
    Visto  il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 30 marzo 2007;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    I  limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze attive atrazina,
azinfos-etile,  ciflutrin,  etefon,  fention,  metamidofos,  metomil,
paraquat  e triazofos, indicati nell'allegato 1 del presente decreto,
sostituiscono  i  corrispondenti  limiti  massimi di residui indicati
nell'allegato  2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004
e successivi aggiornamenti.
 
                               Art. 2.
    I  limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos-etile,
e   triazofos   indicati   in   allegato   2  del  presente  decreto,
sostituiscono  quelli  nell'allegato  3,  parte  A,  del  decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
                               Art. 3.
    I  limiti  massimi  di  residui  della  sostanza  attiva  fention
indicati   in   allegato   2  del  presente  decreto,  sono  aggiunti
nell'allegato  3,  parte  A,  del  decreto  del Ministro della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
       
 
                               Art. 4.
    Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze
attive  ciflutrin,  etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e
tiodicarb    indicati   nell'allegato   3   del   presente   decreto,
sostituiscono  quelli  corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 13 giugno 2007
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte di conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo
preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla  persona  e  dei  beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 60

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un raccoglierba, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE. (GU n. 200 del 29-8-2007 )

 
    Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2007) n.
2109  def  del  21  maggio  2007,  con  la  quale  e'  stata ritenuta
giustificata  la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7
della  direttiva  98/37/CE  -  Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni degli
Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta "direttiva macchine",
dalle  autorita'  di  controllo del mercato dei seguenti Stati membri
per i prodotti appresso indicati:
      raccoglierba - marca Kubota - tipo GDC 360, destinato ad essere
installato su trattorini rasaerba di tipo TG 1860. Il raccoglierba e'
fabbricato  dalla  ditta Kubota Europe - 19-25 Rue Jules Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088 - 95101 Argenteuil Cedex - Francia.
    Tenuto  conto  che il suddetto prodotto e' risultato non conforme
alle  prescrizioni  dettate  dai  requisiti  essenziali ai fini della
sicurezza  e  della  tutela  della salute (RES) di cui all'allegato I
della direttiva 98/37/CE in particolare:
      non conforme ai punti 1.1.2, in quanto:
        1.1.2  - "Principi di integrazione della sicurezza", non sono
state  prese  misure  per  evitare  rischi  derivanti  da  situazioni
anormali   prevedibili,   come   la  necessita'  di  spostare  l'erba
incastrata;  il  rischio di contatto con elementi mobili non e' stato
evitato  mediante  misure  di progettazione integrate, sebbene questo
fosse  possibile in base all'attuale stato della tecnica; la macchina
non  e'  stata  progettata  per  evitare i rischi connessi a utilizzi
ragionevolmente   prevedibili,  come  l'introduzione  di  un  braccio
nell'apertura di uscita dell'erba con la macchina in funzione;
      non conforme al punto 1.3.7 e 1.4, in quanto:
        1.3.7 - "Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili",
e  1.4 - "Caratteristiche richieste per le protezioni e i dispositivi
di  protezione"  la  macchina  non e' stata progettata per evitare lo
spostamento  della cesta raccoglierla o del tubo di scarico dell'erba
al  fine di accedere al soffiatore rotante. La cesta raccoglierla non
e'  dotata  di  un  dispositivo  di  blocco;  i  tempi di arresto del
soffiatore rendono necessario un bloccaggio di sicurezza o un sistema
equivalente che assicuri la fine del pericolo prima che sia possibile
accedere alle lame del soffiatore.
    Considerato  che  tali  non  conformita' comportino un rischio di
ferite   gravi   per  le  persone,  si  richiama  l'attenzione  degli
importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra
individuato, affinche' assumano le misure di rispettiva competenza al
fine  di  ristabilire  un  corretto  funzionamento  del mercato nello
Spazio economico europeo.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un retroescavatore, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE. (GU n. 200 del 29-8-2007 )

 
    Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2007) n.
2277  def  del  1°  giugno  2007,  con  la  quale  e'  stata ritenuta
giustificata  la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7
della  direttiva  98/37/CE  -  Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni degli
Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta "direttiva macchine",
dalle  autorita'  di  controllo del mercato dei seguenti Stati membri
per i prodotti appresso indicati:
      retroescavatore  da  accoppiare  all'attacco  a tre punti di un
trattore  agricolo  -  marca  Falconero  -  tipo  Dinosaurus DIN-180,
fabbricato  dalla  ditta  Industria Falconero S.r.l. - via Lugo, 52 -
48018 Faenza (Ravenna) - Italia.
    Tenuto  conto  che il suddetto prodotto e' risultato non conforme
alle  prescrizioni  dettate  dai  requisiti  essenziali ai fini della
sicurezza  e  della  tutela  della salute (RES) di cui all'allegato I
della direttiva 98/37/CE in particolare:
      non conforme ai punti 1.1.2, lettera a) e 1.3.1., in quanto:
        1.1.2,   lettera a)   -   "Principi   di  integrazione  della
sicurezza",   e  1.3.1  -  "Stabilita",  il  retroescavatore  non  e'
progettato  in  modo  da risultare sicuro nelle condizioni di impiego
prevedibili,  giacche' un impatto della benna su terreno duro rischia
di  far ruotare il retroescavatore sull'asse dell'attacco a tre punti
del  trattore con conseguente schiacciamento dell'operatore contro il
retro  del  trattore stesso. L'uso degli stabilizzatori e del freno a
mano non impedisce il ribaltamento del retroescavatore.
    Sufficienti   circa   i   rischi   residui:  mancava  ad  esempio
l'indicazione  della distanza necessaria tra il sedile dell'operatore
del retroescavatore e la parte posteriore della cabina del trattore o
la  struttura di protezione antiribaltamento. Le istruzioni per l'uso
non  forniscono  indicazioni  adeguate  per  un assemblaggio e un uso
senza  rischi,  e  in  particolare  non  contengono  le  informazioni
necessarie  per  accoppiare  il  retroescavatore  a  diversi  tipi di
trattore  in  condizioni  di  sicurezza.  Le istruzioni per l'uso non
precisano   sufficientemente   come   la  macchina  non  deve  essere
utilizzata  e  le  stesse non tengono conto dell'utilizzo da parte di
utilizzatori  non  professionali, pur trattandosi di macchina venduta
sul mercato consumer;
      non conforme al punto 1.2.1 - 1.2.2 e 1.7.0, in quanto:
        1.2.1 - "Sicurezza ed affidabilita' dei sistemi di comando" e
1.2.2  "Dispositivi di comando" e 1.7.0 "Dispositivi di informazione"
le   indicazioni   sul   quadro  comandi  del  retroescavatore  erano
contraddittorie  rispetto all'effettivo funzionamento dei dispositivi
di  comando, che la direzione del movimento della leva di comando del
braccio escavatore non era coerente con quella del movimento azionato
e  che  i  dispositivi  di comando non erano progettati o protetti in
modo  da  evitare  un  azionamento  involontario dovuto a un contatto
accidentale con parti del corpo dell'operatore;
      non conforme al punto 1.5.3, in quanto:
        1.5.3   -  "Rischi  dovuti  a  energie  diverse  dall'energia
elettrica" il sistema idraulico del retroescavatore non e' progettato
in  modo  da  prevenire  movimenti  bruschi  e irregolari del braccio
escavatore;
      non conforme al punto 3.2.3, in quanto:
        3.2.3  - "Altri posti" la posizione del sedile dell'operatore
del  retroescavatore  non  garantisce una posizione corretta rispetto
alla  struttura di protezione antiribaltamento sul retro della cabina
del  trattore,  ove  detto  retroescavatore fosse stato montato su un
trattore   compatto.  Laddove  la  posizione  della  cabina  o  della
struttura  di  protezione  antiribaltamento  di  un dato trattore non
garantisca una posizione corretta dell'operatore del retroescavatore,
le  istruzioni  per  l'uso  del  fabbricante dovrebbero espressamente
vietare  l'uso  del  retroescavatore  con  quel  determinato  tipo di
trattore.
    Considerato  che  tali non conformita' comportino gravi rischi di
lesioni  gravi  o  mortali per gli operatori interessati, si richiama
l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori
del  prodotto  sopra  individuato,  affinche'  assumano  le misure di
rispettiva   competenza   al   fine   di   ristabilire   un  corretto
funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.