ALLEGATI

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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 Giugno 2007 Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/92/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Dodicesima modifica. (GU n. 201 del 30-8-2007 )

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti
fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei
prodotti  destinati  all'alimentazione"  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del
7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal
decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005),  dal  decreto del
Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal
decreto  del  Ministro  della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  204  del  2 settembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  3 ottobre  2006  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della
salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 4 maggio 2007);
  Vista  la  direttiva  2006/92/CE  della  Commissione del 9 novembre
2006,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  76/895/CEE,
86/362/CEE  e  90/642/CEE,  per  quanto  riguarda i limiti massimi di
residui di captano, diclorvos, etion e folpet;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto
2004  con  i  nuovi  limiti  massimi di residui delle sostanze attive
captano, diclorvos, etion e folpet;
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 25 maggio 2007;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  I   limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze  attive  captano,
diclorvos,  etion  e  folpet,  indicati  nell'allegato 1 del presente
decreto,  sostituiscono  i  corrispondenti  limiti massimi di residui
indicati  nell'allegato  2  del  decreto  del  Ministro  della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
                               Art. 2.
  Gli  impieghi  e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze
attive  captano,  diclorvos  e  folpet  indicati  nell'allegato 2 del
presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5
del  decreto  del  Ministro della salute 27 agosto 2004, e successivi
aggiornamenti.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 13 giugno 2007
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 62

MINISTERO DELLA SALUTE

ECRETO 30 Luglio 2007 Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza rimsulfuron, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva rimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 201 del 30-8-2007 )

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della
direttiva  2006/39/CE  del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di
alcune  sostanze  attive  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva rimsulfuron;
    Visto   l'art.   2,  comma 2,  del  citato  decreto  ministeriale
23 giugno  2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari  contenenti rimsulfuron dovevano presentare al
Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del sopraccitato decreto;
    Visto   l'art.   2,  comma 3,  del  citato  decreto  ministeriale
23 giugno  2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva
rimsulfuron  non  aventi  i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2,
comma 2,  del  medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal
1° febbraio 2007;
    Rilevato   che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale   23 giugno  2006  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti;
    Ritenuto  di  dover  procedere alla pubblicazione dell'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  rimsulfuron
revocati   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 3,  del  citato  decreto
ministeriale 23 giugno 2006;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    1. In  allegato  al  presente  decreto  e' riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva rimsulfuron la
cui  autorizzazione  all'immissione  in commercio e' stata revocata a
far  data  dal  1° febbraio  2007,  conformemente  a  quanto disposto
dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2006.
                     Art. 2.
    1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e'
consentita  fino  al 31 gennaio 2008, conformemente a quanto disposto
dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.
    2.  I  titolari  delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di
cui  all'art.  1  sono  tenuti  ad  adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
    Il  presente  decreto sara' notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 30 luglio 2007
                                       p. Il direttore generale: Noe'