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ALLEGATI |
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 13 Giugno 2007 Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/92/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Dodicesima modifica. (GU n. 201 del 30-8-2007 ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007); Vista la direttiva 2006/92/CE della Commissione del 9 novembre 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di captano, diclorvos, etion e folpet; Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive captano, diclorvos, etion e folpet; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 25 maggio 2007; Decreta: Art. 1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive captano, diclorvos, etion e folpet, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Art. 2. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive captano, diclorvos e folpet indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, e successivi aggiornamenti. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 13 giugno 2007 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 62 MINISTERO DELLA SALUTE ECRETO 30 Luglio 2007 Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza rimsulfuron, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva rimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 201 del 30-8-2007 ) IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva rimsulfuron; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti rimsulfuron dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. In allegato al presente decreto e' riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata revocata a far data dal 1° febbraio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2006. Art. 2. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 31 gennaio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2007 p. Il direttore generale: Noe' |