ALLEGATI

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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 Maggio 2007 Inclusione delle sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007. (GU n. 202 del 31-8-2007 )

 
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
    Vista  la  direttiva  della Commissione 2007/6/CE del 14 febbraio
2007,  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze attive metrafenone,
bacillus   subtilis,   spinosad,  tiametoxam  nell'allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE;
    Tenuto  conto che il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e la
Spagna, Stati membri relatori designati rispettivamente per lo studio
della  sostanze  attive  metrafenone,  bacillus  subtilis,  spinosad,
tiametoxam hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze
attive  in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4
della  direttiva  91/414/CEE, presentando alla Commissione i relativi
rapporti di valutazione;
    Considerato  che  i rapporti di valutazione delle sostanze attive
metrafenone,  bacillus  subtilis,  spinosad,  tiametoxam  sono  state
esaminate   con   un  processo  inter  pares  dagli  Stati  membri  e
dall'Autorita'  Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e che tali
relazioni  sono  state  riesaminate dalla Commissione nell'ambito del
Comitato  permanente  per la catena alimentare e adottati sotto forma
di  rapporti  di  riesame,  con  conclusione  degli  stessi  in  data
14 luglio 2006;
    Considerato  che dall'esame delle sostanze attive non sono emersi
problemi  o  preoccupazioni  tali  da richiedere la consultazione del
Comitato scientifico per le piante;
    Ritenuto  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze
attive   metrafenone,   Bacillus   subtilis,   spinosad,   tiametoxam
soddisfano  in  generale  i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a)   e b),   e   all'art.  5,  paragrafo 3,  della  direttiva
91/414/CEE  in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati
e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2007/6/CE  della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
metrafenone,  Bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam nell'allegato I
del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  inoltre  che  l'attuazione della direttiva 2007/6/CE
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze
attive  nei  rispettivi  rapporti  di revisione, messi a disposizione
degli interessati;
    Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati  membri  per  rivedere  le  autorizzazioni  provvisorie e
trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni
riportate  nella  direttiva 91/414/CEE, in particolare nell'art. 13 e
nell'allegato;
    Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati  membri  per  l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti in
commercio  dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del
presente decreto;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    1.  Le  sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad,
tiametoxam  sono  iscritte,  fino al 31 gennaio 2017, nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, con la definizione
chimica  ed  alle  condizioni  riportate  nell'allegato  al  presente
decreto.
 
                               Art. 2.
    1.  Il  Ministero della salute adotta, entro il 31 luglio 2007, i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate
nell'art. 1 verificando in particolare che:
      i  prodotti  fitosanitari in questione rispettino le condizioni
riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di
cui alla parte B del citato allegato;
      i   titolari   di   autorizzazione   di  prodotti  fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  indicate  nell'art. 1, posseggano o
possano  accedere  ad  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
    2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive metrafenone,
bacillus  subtilis,  spinosad,  tiametoxam,  presentano  al Ministero
della salute, entro il 31 maggio 2007 in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del citato decreto.
    3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  metrafenone, bacillus
subtilis, spinosad, tiametoxam non aventi i requisiti di cui all'art.
1 e all'art. 2, comma 1, del presente decreto si intendono revocate a
decorrere  dal  1° agosto 2007, anche in assenza dei provvedimenti di
cui all'all'art. 2, comma 1.
    4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  metrafenone, bacillus
subtilis,  spinosad,  tiametoxam  per le quali le imprese interessate
non avranno ottemperato, entro il 31 maggio 2007, agli adempimenti di
cui  al  comma 2,  lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere
dal 1° giugno 2007.
 
                               Art. 3.
    1.  Ogni  prodotto  fitosanitario  autorizzato  contenente,  come
uniche  sostanze  attive  metrafenone,  bacillus  subtilis, spinosad,
tiametoxam  o  associate  ad  altre sostanze attive iscritte entro il
31 gennaio  2007  nell'allegato  I  della direttiva 91/414/CEE, forma
oggetto   di   riesame   alla  luce  dei  principi  uniformi  di  cui
all'allegato  VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla
base  di  un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III
del suddetto decreto.
    2.   A  tal  fine  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, entro il 31 ottobre 2007. Tali autorizzazioni saranno adeguate o
revocate  entro  il  31 luglio  2008  a conclusione della valutazione
effettuata secondo i principi uniformi.
    3.   I   prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive
metrafenone,  bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam in associazione
con  altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della
direttiva   successivamente  al  31 gennaio  2007,  saranno  valutati
secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
    4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti
fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato  un  fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 ottobre 2007,
si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2007.
  Art. 4.
    Il   rapporto   di   revisione  e'  messo  a  disposizione  degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
 
                               Art. 5.
    1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
metrafenone,  bacillus  subtilis,  spinosad,  tiametoxam  revocati in
seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, e' consentita fino
al 31 luglio 2008.
    2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
metrafenone,  bacillus  subtilis,  spinosad,  tiametoxam  revocati ai
sensi  dell'art.  2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino
al 31 maggio 2008.
    3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009.
    4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 ottobre 2008.
    5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari
contenenti   le   sostanze  attive  metrafenone,  bacillus  subtilis,
spinosad, tiametoxam sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i  rivenditori  e  gli  utilizzatori dei prodotti medesimi
dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle relative giacenze.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
      Roma, 29 maggio 2007
                                                   Il Ministro: Turco
 
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 17
 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 Maggio 2007 Modifica del decreto ministeriale del 9 aprile 2004, per quanto concerne la sostanza attiva propoxycarbazone, in attuazione della direttiva 2006/45/CE della Commissione del 16 maggio 2006. (GU n. 202 del 31-8-2007 )

IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
    Vista  la  direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre
2003,  concernente  l'iscrizione  delle sostanze attive mesosulfuron,
propoxycarbazone   e   zoxamide   nell'allegato   I  della  direttiva
91/414/CEE, recepita con il decreto ministeriale del 9 aprile 2004;
    Visto  il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 che
ha recepito la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre
2003  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze attive mesosulfuron,
propoxycarbazone  e  zoxamide nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2004;
    Considerato  che  la  ditta  Bayer  CropScience,  titolare  della
sostanza  attiva  propoxycarbazone,  ha  presentato  ulteriori  dati,
successivamente alla data di iscrizione della citata sostanza attiva,
alla Germania, Stato membro relatore di tale sostanza attiva;
    Considerato   che  la  Germania,  ha  concluso  in  seguito  alla
valutazione  di  questi  ulteriori studi che la specifica modificata,
relativa alla purezza della sostanza attiva, non causa rischi diversi
da  quelli  gia'  presi  in  considerazione  per  l'iscrizione  della
sostanza  attiva  propoxycarbazone  nell'allegato  I  della direttiva
91/414/CEE;
    Considerato  che  tali  conclusioni  sono  state comunicate dalla
Germania alla Commissione EU;
    Vista  la  direttiva  2006/45/CE  della Commissione del 16 maggio
2006  che  modifica  la  direttiva  2003/119/CE della Commissione del
5 dicembre  2003,  recepita con decreto del Ministro della salute del
9 aprile 2004, per quanto concerne la specifica della sostanza attiva
propoxycarbazone;
    Considerato  che  in  Italia  non  risultano  tuttora autorizzati
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propoxycarbazone;
    Considerato   che   chi   intende   presentare   una  domanda  di
autorizzazione  all'immmissione in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti   tale  sostanza  attiva  deve  tener  conto  della  nuova
specifica riportata nell'allegato al seguente decreto;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2006/45/CE  della Commissione che modifica la direttiva 2003/119/CE e
pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del
9 aprile  2004 per quanto concerne la specifica della sostanza attiva
propoxycarbazone;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    1.  L'allegato  del  decreto  ministeriale  9 aprile 2004, che ha
recepito  la  direttiva  della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre
2003,  e'  modificato  per  la  sola sostanza attiva propoxycarbazone
dall'allegato del presente decreto ministeriale.
    2.  Di  conseguenza l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE e' modificato,
per quanto riguarda la sostanza attiva propoxycarbazone conformemente
all'allegato del presente decreto.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
      Roma, 29 maggio 2007
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 51