ALLEGATI

01

02

03

04

05

06

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 Aprile 2007 Inclusione delle sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007. (GU n. 204 del 3-9-2007 )

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
    Visti  i  regolamenti  (CE)  n.  451/2000  e  n.  703/2001  della
Commissione,  che  recano le disposizioni di attuazione della seconda
fase  del  programma  di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  con  i  quali  e'  stabilito  l'elenco  delle
sostanze  attive, in cui figurano anche captan, folpet, formetanate e
metiocarb  da  valutare  ai  fini  della  loro  eventuale  inclusione
nell'allegato I della direttiva;
    Visto  che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno
designato l'Italia quale Stato membro relatore per le sostanze attive
captan, folpet e formetanate ed il Regno Unito per la sostanza attiva
metiocarb;
    Vista  la  direttiva  della  Commissione 2007/5/CE del 7 febbraio
2007,  concernente l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet,
formetanate e metiocarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  che  i rapporti di valutazione delle sostanze attive
captan,  folpet,  formetanate e metiocarb sono stati esaminati con un
processo  inter pares dagli Stati Membri e dall'Autorita' Europea per
la  Sicurezza  Alimentare  (AESA)  e  che  tali  relazioni sono state
riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per
la Catena Alimentare e adottate sotto forma di rapporti di riesame;
    Considerato  che  tali  relazioni  di  valutazione,  ove ritenuto
necessario dagli Stati Membri, possono essere integrate dall'esame di
ulteriori  studi, al fine di avere una conferma della valutazione del
rischio  su  alcuni punti specifici, ma che tale esame, come previsto
dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, non interferisce
con  l'iscrizione  delle sostanze attive in questione nell'allegato I
della citata direttiva;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2007/5/CE  della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
captan,  folpet,  formetanate e metiocarb nell'allegato I del decreto
legislativo  del  17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva
91/414/CEE;
    Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2007/5/CE
si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per le sostanze
attive  captan, folpet, formetanate e metiocarb nel relativo rapporto
di riesame, messo a disposizione degli interessati;
    Considerato  inoltre  che  la valutazione e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive   captan,   folpet,  formetanate  e  metiocarb  devono  essere
effettuate    in   conformita'   dei   principi   uniformi   previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
    Visto  il documento SANCO /10796/2003-revisione 8.0 del settembre
2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria
del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una
sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in 12 mesi il periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto,
secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    1.  Le  sostanze  attive  captan, folpet, formetanate e metiocarb
sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
                               Art. 2.
    1.  Il  Ministero  della salute adotta, entro il 31 marzo 2008, i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate
nell'art. 1 verificando in particolare che:
      i  prodotti  fitosanitari in questione rispettino le condizioni
riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di
cui alla parte B del citato allegato;
      i   titolari   di   autorizzazione   di  prodotti  fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  indicate  nell'art. 1, posseggano o
possano  accedere  ad  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
    2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive captan, folpet,
formetanate  e  metiocarb presentano al Ministero della salute, entro
il 30 settembre 2007, in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del citato decreto.
    In  entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione
della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente
indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti
previsti   dal   citato   documento  SANCO  per  la  registrazione  e
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive di cui trattasi.
    3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti
fitosanitari   contenenti   le   sostanze   attive   captan,  folpet,
formetanate  e  metiocarb  non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e
all'art.  2,  comma  1,  del presente decreto si intendono revocate a
decorrere dal 1° aprile 2008.
    4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti
fitosanitari   contenenti   le   sostanze   attive   captan,  folpet,
formetanate  e  metiocarb  per  le  quali  le imprese interessate non
avranno  ottemperato, entro il 30 settembre 2007, agli adempimenti di
cui  al  comma 2,  lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere
dal 1° ottobre 2007.
    5.  Oltre  alla  documentazione  di  cui  al comma 2 del presente
articolo,  i  Notificanti  su  richiesta dei quali le sostanze attive
captan,   folpet,   formetanate   e  metiocarb  sono  state  iscritte
nell'allegato  I  della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero
della salute, entro il 30 settembre 2009, gli studi di cui alla parte
B dell'allegato al presente decreto.
 
                               Art. 3.
    1.  Ogni  prodotto  fitosanitario  autorizzato contenente captan,
folpet,  formetanate  e  metiocarb  come  uniche  sostanze  attive  o
associate  ad  altre  sostanze  attive iscritte entro il 30 settembre
2007  nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di
riesame  alla  luce  dei principi uniformi di cui all'allegato VI del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo
conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
    2.  A  tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, entro il 30 settembre 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate
o revocate entro il 30 settembre 2011 a conclusione della valutazione
effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle
disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente
decreto.
    3.  I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan,
folpet,  formetanate  e  metiocarb in associazione con altre sostanze
attive   che   saranno   inserite  nell'allegato  I  della  direttiva
successivamente  al  30 settembre  2007,  saranno valutati secondo le
modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
    4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti
fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2009,
si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2009.
    5.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti
fitosanitari   contenenti   le   sostanze   attive   captan,  folpet,
formetanate e metiocarb non aventi i requisiti di cui al comma 2, del
presente  decreto  si  intendono  revocate a decorrere dal 1° ottobre
2011.
   Art. 4.
    1.  Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
Art. 5.
    1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
revocati  in  seguito  alle  verifiche di cui all'art. 2, comma 1, e'
consentita fino al 31 marzo 2009.
    2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4,  del presente decreto e'
consentita fino al 30 settembre 2008.
    3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2012.
    4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2010.
    5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb
sono  tenuti  ad  adottare  ogni  iniziativa  volta  ad  informare  i
rivenditori  e  gli  utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca  e  del  rispetto  dei  tempi fissati per lo smaltimento delle
relative giacenze.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
      Roma, 26 aprile 2007
                                                   Il Ministro: Turco
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 372

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 Giugno 2007 Inclusione della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/75/CE della Commissione dell'11 settembre 2006. (GU n. 204 del 3-9-2007 )

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
    Vista la direttiva della Commissione 2006/75/CE dell'11 settembre
2006,  concernente l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Tenuto  conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato
per lo studio della sostanza attiva dimossistrobina, ha effettuato il
lavoro  di  valutazione  su  tale sostanza attiva in conformita' alle
disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE,
presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;
    Considerato  che  il  suddetto  rapporto  di valutazione e' stato
riesaminato  con  un  processo  inter  pares  dagli  Stati  membri  e
dall'EFSA  e che, successivamente, tale rapporto e' stato riesaminato
dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato
permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione  del  riesame il 4 aprile 2006 sotto forma di rapporto di
riesame della Commissione;
    Considerato  che  in  Italia  non  risultano tuttora autorizzati,
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina;
    Considerato  che  i  prodotti fitosanitari contenenti la sostanza
attiva   dimossistrobina,   per   poter  essere  autorizzati,  devono
soddisfare  i  requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e
b), e all'art. 5, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2006/75/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
dimossistrobina  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  inoltre  che l'attuazione della direttiva 2006/75/CE
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la citata sostanza
attiva  nel  rispettivo  rapporto  di revisione, messo a disposizione
degli interessati;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    1.  La  sostanza  attiva  dimossistrobina  e'  iscritta,  fino al
30 settembre  2016,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.
 
                               Art. 2.
    1.    Coloro    che    intendono    richiedere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio per prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza  attiva  dimossistrobina  dovranno  presentare  al Ministero
della  salute,  unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti
documenti:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione
rilasciata  da  altro  titolare  per  l'accesso al proprio fascicolo,
avente  comunque  i  requisiti  di  cui  all'allegato  II  del citato
decreto;
      b) un  fascicolo  conforme ai requisiti di cui all'allegato III
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
    2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione
dei  principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
 
                               Art. 3.
    1.  Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
      Roma, 13 giugno 2007
                                                   Il Ministro: Turco
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 56