ALLEGATI

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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 Giugno 2007 Inclusione della sostanza attiva diclofluanide nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. (GU n. 210 del 10-9-2007 )

        
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Vista  la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000, n. 174, recante
"Attuazione  della  direttiva  98/8/CE  in  materia di immissione sul
mercato di biocidi";
  Vista  la direttiva 2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007
che  modifica  la  direttiva  98/8/CE  del  Parlamento  europeo e del
Consiglio al fine di includere il diclofluanide tome principio attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;
  Considerato  che  la  data  di iscrizione del diclofluanide, per il
tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e' il l° marzo 2009 e che,
pertanto,  a  decorrere  da  tale  data  l'immissione sul mercato dei
preservanti   del   legno   aventi  come  unica  sostanza  attiva  il
diclofluanide e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
  Considerato  che,  ai  sensi della direttiva 2007/20/CE, il termine
per  provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca delle
autorizzazioni  per i preservanti del legno gia' presenti sul mercato
aventi  come unica sostanza attiva il diclofluanide e' il 28 febbraio
2011;
  Considerato   che,   pertanto,   il  Ministero  della  salute  deve
concludere  entro  il  28 febbraio  2011  l'esame delle richieste che
saranno   presentate  relativamente  ai  prodotti  appartenenti  alla
categoria  dei  preservanti  del  legno contenenti diclofluanide gia'
presenti sul mercato come prodotti di libra vendita o registrati come
presidi medico-chirurgici;
  Ritenuto   che   per   concludere  entro  il  28 febbraio  2011  la
valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di
presidi  medico-chirurgici  e  dai  responsabili  dell'immissione sul
mercato  dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione
di  cui  all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174,
dovrebbero  pervenire  al Ministero della salute entro il 28 febbraio
2009;
  Considerato che, dopo il 28 febbraio 2011, non possono in ogni caso
piu'  essere  mantenute  registrazioni  di  presidi medico-chirurgici
aventi  come  unica sostanza attiva il diclofluanide rientranti nella
categoria dei preservanti del legno;
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano  nella categoria dei preservanti del legno e che contengono
come  unica  sostanza  attiva  il  diclofluanide,  non possono essere
immessi  sul mercato dopo il 28 febbraio 2011 se non autorizzati come
prodotti biocidi;
  Ritenuto  di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte
per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i
quali  e' stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art.
9   del  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  174,  dopo  il
28 febbraio  2009,  ma  per i quali non si e' conclusa la valutazione
entro il 28 febbraio 2011;
  Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di
permanenza  sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti
di  libera  vendita  per  i  quali  al  28 febbraio 2011 non e' stata
presentata  una  richiesta  completa ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
  Ritenuto  che  dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non  possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione di
presidi  medico-chirurgici  contenenti diclofluanide impiegati per il
trattamento del legno;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio
2000,   n.   174,   e'   riconosciuto  l'inserimento  della  sostanza
diclofluanide  nell"elenco  dei  principi  attivi con indicazione dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi",  di  cui  all'Allegato  I della direttiva 98/8/CE, disposto
dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione del 3 aprile 2007.
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con   le   quali   la   sostanza   diclofluanide  e'  stata  iscritta
nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE.
  3.  Fatto  salvo  quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere
dal  1°  marzo 2009 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al tipo di prodotto 8 "Preservanti del legno", di cui all'Allegato IV
del  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il
principio   attivo  diclofluanide  come  unica  sostanza  attiva,  e'
subordinata  al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
 
                               Art. 2.
  1.  I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, contenenti diclofluanide
come  unica  sostanza  attiva  e  che  rientrano  nella categoria dei
preservanti  del  legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini
del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.
  2.  Entro  il  28 febbraio  2009,  i  titolari di autorizzazioni di
presidi  medico-chirurgici  di cui al comma 1 presentano al Ministero
della  salute,  per  ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si
intenda   ottenere   l'autorizzazione   come  prodotto  biocida,  una
specifica   richiesta,  corredata  di  tutti  gli  elementi  previsti
dall'art.  9,  del  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Le
richieste incomplete o presentate successivamente al 28 febbraio 2009
saranno accettate, fermo restando quanto previsto dal comma 4.
  3.  Entro  il  28 febbraio  2011,  verificato  il  ricorrere  delle
condizioni  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo 25 febbraio
2000,   n.  174  il  Ministero  procede  al  rilascio  di  una  nuova
autorizzazione  come  biocida,  che sostituisce l'autorizzazione come
presidio  medico-chirurgico  a  suo  tempo  rilasciata, o, in caso di
esito  negativo  della  valutazione,  alla revoca dell'autorizzazione
come presidio medico-chirurgico.
  4.   Allo   scadere   del   termine   del   28 febbraio  2011  sono
automaticamente     revocate    le    autorizzazioni    di    presidi
medico-chirurgici,  per  i  quali le richieste di autorizzazione come
biocidi, presentate o completate successivamente al 28 febbraio 2009,
risultino ancora in valutazione.
  5.  Le  autorizzazioni  dei  presidi  medico-chirurgici  di  cui al
comma 1,  per  i  quali  al  28 febbraio 2011 non e' stata presentata
alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come  prodotto  biocida,  sono
automaticamente revocate alla scadenza del 28 febbraio 2011.
  6.  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
presidi  medico-  chirurgici  contenenti piu' di un principio attivo.
Per  essi  i  termini  per  la presentazione delle richieste e per la
conseguente   valutazione  saranno  fissati  conformemente  a  quanto
stabilito  nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi
attivi presenti nella loro composizione.
Art. 3.
  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del presente decreto non
possono   essere   presentate   nuove  domande  per  l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio di presidi medico-chirurgici contenenti
diclofluanide  impiegati  per il trattamento del legno. Parimenti non
possono  essere  presentate richieste di modifica di principio attivo
relative  a  presidi  medico-chirurgici  gia'  autorizzati contenenti
diclofluanide,  come  unica  sostanza  attiva,  ed  impiegati  per il
trattamento del legno.
 
                               Art. 4.
  1.  Entro  il  28 febbraio 2009, i responsabili dell'immissione sul
mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul
mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla
categoria  dei preservanti del legno e contenenti il principio attivo
diclofluanide,  per  i quali intendano ottenere l'autorizzazione come
prodotti  biocidi, presentano al Ministero della salute una specifica
richiesta,  corredata  di tutti gli elementi previsti dall'art. 9 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Le richieste incomplete
o  presentate  successivamente al 28 febbraio 2009 saranno accettate,
fermo restando quanto previsto dal comma 3.
  2.  Entro  il  28 febbraio  2011,  verificato  il  ricorrere  delle
condizioni  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n.  174  il  Ministero procede al rilascio dell'autorizzazione
come prodotto biocida o, in caso di esito negativo della valutazione,
dispone il ritiro dal mercato del prodotto.
  3. Allo scadere del termine del 28 febbraio 2011 il Ministero della
salute  dispone  il  ritiro dei prodotti, per i quali le richieste di
autorizzazione  come biocidi, presentate o completate successivamente
al 28 febbraio 2009, risultino ancora in valutazione.
  4.  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
prodotti  contenenti  piu' di un principio attivo. Per essi i termini
per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione
saranno  fissati  conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di
iscrizione  relative  agli  altri principi attivi presenti nella loro
composizione.
 
                               Art. 5.
  1.  Le  confezioni  dei presidi medico-chirurgici revocati ai sensi
dell'art.  2,  comma 5,  non  possono  essere immesse sul mercato ne'
essere  vendute  o  cedute  al consumatore finale dopo il 28 febbraio
2011.
  2.  Le  confezioni  di  presidi medico-chirurgici revocati ai sensi
dell'art.  2, commi 3 e 4, non possono essere immesse sul mercato ne'
essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 28 agosto 2011.
  3. Le confezioni di prodotti oggetto dei provvedimenti di ritiro ai
sensi  dell'art.  4, commi 2 e 3, non possono essere vendute o cedute
al consumatore finale dopo il 28 agosto 2011.
  4.  Le  confezioni  di  prodotti  di cui all'art. 4, comma 1, per i
quali  non  e'  stata  presentata  alcuna richiesta di autorizzazione
completa  entro  il  28  febbraio  2011, non possono essere vendute o
cedute al consumatore finale dopo il 28 febbraio 2011.
  5.  I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e
i  responsabili  dell'immissione  sul  mercato dei prodotti di libera
vendita,  oggetto  delle  disposizioni  del  presente  articolo, sono
tenuti  a adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e
gli  utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative
giacenze.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
    Roma, 13 giugno 2007
                                                   Il Ministro: Turco
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 63