ALLEGATI

DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 150 Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi. (GU n. 211 del 11-9-2007 )

testo in vigore dal: 26-9-2007

 

        
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005;
  Vista   la   legge   25   novembre  1971,  n.  1096,  e  successive
modificazioni,  e  in  particolare  l'articolo  40, comma quinto, che
prevede  l'emanazione  di  apposite  norme  regolamentari esecutive e
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni;
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 214, recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004,
che   modifica,   per   quanto  riguarda  gli  esami  eseguiti  sotto
sorveglianza  ufficiale  e  l'equivalenza  delle  sementi prodotte in
Paesi   terzi,   le  direttive  66/401/CEE,  66/402/CEE,  2002/54/CE,
2002/55/CE  e  2002/57/CE  relative  alla  commercializzazione  delle
sementi  di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di ortaggi
e di piante oleaginose e da fibra;
  Viste  le  direttive  66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio, del 14
giugno  1966,  relative,  rispettivamente,  alla  commercializzazione
delle  sementi  di  piante  foraggere, e successive modificazioni, ed
alla  commercializzazione  delle  sementi  di  cereali,  e successive
modificazioni;
  Viste   le   direttive  2002/54/CE,  2002/55/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio,  del  13  giugno  2002,  relative,  rispettivamente,  alla
commercializzazione    delle    sementi    di    barbabietole,   alla
commercializzazione    delle    sementi    di    ortaggi    ed   alla
commercializzazione  delle  sementi di piante oleaginose e da fibra e
successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 gennaio 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 14 giugno 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  politiche  agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
                   Oggetto e campo di applicazione
 
  1. Il  presente decreto ha per oggetto l'attuazione della direttiva
2004/117/CE  del  Consiglio,  del  22 dicembre  2004, che modifica le
direttive  66/401/CEE  del  Consiglio, del 14 giugno 1966, 66/402/CEE
del  Consiglio,  del  14 giugno  1966,  2002/54/CE del Consiglio, del
13 giugno  2002,  2002/55/CE  del  Consiglio,  del  13 giugno  2002 e
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.
  2. Il presente decreto si applica all'esame dei prodotti sementieri
eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e all'equivalenza delle sementi
prodotte  in  Paesi  terzi  ad esclusione delle sementi geneticamente
modificate.
 
      

          
            
          Avvertenza:
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (G.U.U.E.).
 
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          2005),  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio
          2006, n. 32, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 40, comma quinto, della legge 25
          novembre  1971, n. 1096, recante �Disciplina dell'attivita'
          sementiera�,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  22
          dicembre 1971, n. 322, e' il seguente:
              �Per  i materiali di moltiplicazione di patate e per le
          sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero
          e da foraggio, nonche' per quelle di piante oleaginose e da
          fibra,  saranno  emanate,  entro  sei  mesi  dalla  data di
          entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari
          esecutive   ed  integrative  anche  al  fine  di  ulteriori
          attuazioni  delle  direttive  del Consiglio delle Comunita'
          europee  numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n.
          208  del  30 giugno  1969  e  successive  modificazioni  ed
          interazioni.�.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
          1973,  n.  1065,  recante  �Regolamento di esecuzione della
          legge  25 novembre 1997, n. 1096, concernente la disciplina
          della   produzione  e  del  commercio  delle  sementi�,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95,
          supplemento ordinario.
              - La legge 20 aprile 1976, n. 195, recante �Modifiche e
          integrazioni  alla  legge  25 novembre 1971, n. 1096, sulla
          disciplina della attivita' sementiera�, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.
              - Il   decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  214,
          recante  attuazione  della direttiva 2002/89/CE concernente
          le   misure   di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
          diffusione  nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
          o  ai  prodotti  vegetali,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.
              - La    direttiva   2004/117/CE   del   Consiglio   del
          22 dicembre  2004  che  modifica  le  direttive 66/401/CEE,
          66/402/CEE,  2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto
          riguarda  gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e
          l'equivalenza  delle  sementi  prodotte  in paesi terzi, e'
          pubblicata  nella  G.U.U.E.  18 gennaio 2005, n. L 14 ed e'
          entrata in vigore il 25 gennaio 2005.
              - Le  direttive  66/401/CEE  e 66/402/CEE del Consiglio
          del   14 giugno   1966   relative,   rispettivamente,  alla
          commercializzazione  delle  sementi  di piante foraggere ed
          alla  commercializzazione  delle  sementi  di cereali, sono
          pubblicate nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.
              - Le  direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del
          Consiglio  del  13 giugno  2002, relative, rispettivamente,
          alla  commercializzazione  delle  sementi  di barbabietole,
          alla  commercializzazione  delle sementi di ortaggi ed alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,  sono pubblicate nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L
          193.
          Nota all'art. 1:
              - Per  le direttive 2004/117/CE, 66/401/CE, 66/402/CEE,
          2002/54/CE,  2002/55/CE,  2002/57/CE si vedano le note alle
          premesse.
        
 
                               Art. 2.
Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
                          n. 1065 del 1973
 
  1.  All'articolo 22  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
8 ottobre   1973,  n.  1065,  di  seguito  denominato:  "decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  1065  del 1973", il primo comma e'
sostituito dal seguente:
  "Per  le  sementi  di  cereali  destinate alla produzione di piante
agricole  od  orticole,  escluse le piante ornamentali, le condizioni
richieste,   ai  fini  della  classificazione  in  categorie  di  cui
all'articolo 21, sono le seguenti:
  A) sementi   di   base   (avena,  orzo,  riso,  scagliola,  segale,
triticale,  frumento,  frumento duro e spelta, comunque diversi dagli
ibridi):
    a) che  siano  prodotte  sotto la responsabilita' del costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta';
    b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia
di  "sementi  certificate"  che  di  "sementi certificate di 1 o di 2
riproduzione";
    c) che   siano   conformi,   fatto  salvo  quanto  disposto  agli
articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII
per le sementi di base;
    d) per  le  quali,  all'atto  di  un  esame  ufficiale o, qualora
ricorrano  le  condizioni  previste  dall'allegato VI, all'atto di un
esame  ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale,
sia  stata  constatata  la  rispondenza  alle  condizioni di cui alle
lettere a), b) e c);
  A-bis) sementi  di  base  (ibridi  di  avena,  orzo,  riso, segale,
frumento,   frumento   duro,   spelta  e  varieta'  di  triticale  ad
autofecondazione):
    a) destinate alla produzione di ibridi:
    b) che,   conformemente   alle   norme  di  cui  all'articolo 20,
soddisfano  le  condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A)
del presente decreto per le sementi di base e;
    c) per  le  quali,  all'atto  di  un  esame  ufficiale o, qualora
ricorrano  le  condizioni  previste  dall'allegato VI, all'atto di un
esame  ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale,
sia  stata  constatata  la  rispondenza  alle  condizioni di cui alle
lettere a) e b);
  B) sementi di base di granoturco e sorgo spp:
    1) di varieta' a impollinazione libera:
      a) che  siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
      b) che  sia  prevista la destinazione di esse per la produzione
di  sementi  certificate  della  predetta  varieta' ad impollinazione
libera ovvero di ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali";
      c) che   siano  conformi,  fatto  salvo  quanto  disposto  agli
articoli 12  e  20,  alle  condizioni  degli allegati VI e VII per le
sementi di base;
      d) per  le  quali,  all'atto  di  un esame ufficiale o, qualora
ricorrano  le  condizioni  previste  dall'allegato VI, all'atto di un
esame  ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale,
sia  stata  constatata  la  rispondenza  alle  condizioni di cui alle
lettere a), b) e c).
    2) di linee "inbred":
      a) che   siano  conformi,  fatto  salvo  quanto  disposto  agli
articoli 12  e  20,  alle  condizioni  degli allegati VI e VII per le
sementi di base;
      b) per  le  quali,  all'atto  di  un esame ufficiale o, qualora
ricorrano  le  condizioni  previste  dall'allegato VI, all'atto di un
esame  ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale,
sia  stata  constatata  la  rispondenza  alle  condizioni di cui alla
lettera a).
    3) di ibridi semplici:
      a) che  sia  prevista la destinazione di esse per la produzione
di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross";
      b) che   siano  conformi,  fatto  salvo  quanto  disposto  agli
articoli 12  e  20,  alle  condizioni  degli allegati VI e VII per le
sementi di base;
      c) per  le  quali,  all'atto  di  un esame ufficiale o, qualora
ricorrano  le  condizioni  previste  dall'allegato VI, all'atto di un
esame  ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale,
sia  stata  constatata  la  rispondenza  alle  condizioni di cui alle
lettere a) e b).
  C)  sementi  certificate  (scagliola, diversa dagli ibridi, segale,
sorgo,  sorgo  del  Sudan,  granturco  e ibridi di avena, orzo, riso,
frumento,   frumento   duro,   spelta  e  varieta'  di  triticale  ad
autofecondazione):
    a) che  provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta
del  costitutore,  da  sementi  di una generazione anteriore a quella
delle  sementi  di base purche' le sementi di detta generazione siano
risultate   rispondenti,  a  seguito  di  un  esame  ufficiale,  alle
condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII;
    b) che  sia  prevista  la destinazione di esse per una produzione
diversa da quella di sementi di cereali;
    c) che   siano   conformi,   fatto  salvo  quanto  disposto  agli
articoli 12  e  20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli
allegati VI e VII per le sementi certificate;
    d) per  le  quali,  all'atto  di un esame ufficiale o di un esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
  D)  sementi  certificate  di prima riproduzione (avena, orzo, riso,
triticale,  frumento,  frumento duro e spelta, comunque diversi dagli
ibridi):
    a) che  provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta
del  costitutore,  da  sementi  di una generazione anteriore a quella
delle  sementi  di base purche' le sementi di detta generazione siano
risultate   rispondenti,  a  seguito  di  un  esame  ufficiale,  alle
condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
    b) che  sia  prevista  la  destinazione  sia per la produzione di
sementi    della    categoria   "sementi   certificate   di   seconda
riproduzione", che per una produzione diversa da quella di sementi di
cereali;
    c) che   siano   conformi,   fatto  salvo  quanto  disposto  agli
articoli 12  e  20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli
allegati VI e VII per le sementi certificate di prima riproduzione;
    d) per  le  quali,  all'atto  di un esame ufficiale o di un esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
  E) sementi   certificate  di  seconda  riproduzione  (avena,  orzo,
triticale,  frumento,  frumento duro e spelta, comunque diversi dagli
ibridi):
    a) che  provengano  direttamente  da  sementi di base, da sementi
certificate  di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da
sementi  di una generazione anteriore a quella delle sementi di base,
purche'  le  sementi  di  detta  generazione,  a  seguito di un esame
ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli
allegati VI e VII per le sementi di base;
    b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da
quella di sementi di cereali;
    c) che   siano   conformi,   fatto  salvo  quanto  disposto  agli
articoli 12  e  20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli
allegati VI e VII per le sementi certificate di seconda riproduzione;
    d) per  le  quali,  all'atto  di un esame ufficiale o di un esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).".
 
      

          
            
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta il testo dell'art. 22 del citato d.P.R. 8
          ottobre   1973,  n.  1065,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
              �Art.  22. - Per  le  sementi di cereali destinate alla
          produzione  di  piante  agricole  od  orticole,  escluse le
          piante  ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della
          classificazione  in  categorie  di cui all'art. 21, sono le
          seguenti:
              A) sementi  di  base  (avena,  orzo,  riso,  scagliola,
          segale,   triticale,  frumento,  frumento  duro  e  spelta,
          comunque diversi dagli ibridi).
                a) che  siano  prodotte  sotto la responsabilita' del
          costitutore    secondo   metodi   di   selezione   per   la
          conservazione delle varieta';
                b) che  sia  prevista  la destinazione di esse per la
          produzione  sia  di  "sementi  certificate" che di "sementi
          certificate di 1 o di 2 riproduzione";
                c) che  siano  conformi,  fatto salvo quanto disposto
          agli  articoli 12  e  20, alle condizioni specificate negli
          allegati VI e VII per le sementi di base;
                d) per  le  quali,  all'atto di un esame ufficiale o,
          qualora  ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
          all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
          sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
          alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
              A-bis) sementi  di  base  (ibridi di avena, orzo, riso,
          segale,  frumento,  frumento  duro,  spelta  e  varieta' di
          triticale ad autofecondazione);
                a) destinate alla produzione di ibridi;
                b) che,  conformemente alle norme di cui all'art. 20,
          soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e
          VII, A) del presente decreto per le sementi di base e;
                c) per  le  quali,  all'atto di un esame ufficiale o,
          qualora  ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
          all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
          sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
          alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
              B) sementi di base di granoturco e sorgo spp:
                1) di varieta' a impollinazione libera:
                  a) che  siano prodotte sotto la responsabilita' del
          costitutore    secondo   metodi   di   selezione   per   la
          conservazione della varieta';
                  b) che  sia prevista la destinazione di esse per la
          produzione  di  sementi certificate della predetta varieta'
          ad  impollinazione  libera  ovvero  di ibridi �top cross� o
          �ibridi intervarietali�;
                  c) che  siano conformi, fatto salvo quanto disposto
          agli  articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e
          VII per le sementi di base;
                  d) per  le quali, all'atto di un esame ufficiale o,
          qualora  ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
          all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
          sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
          alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
                2) di linee �inbred�:
                  a) che  siano conformi, fatto salvo quanto disposto
          agli  articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e
          VII per le sementi di base;
                  b) per  le quali, all'atto di un esame ufficiale o,
          qualora  ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
          all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
          sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
          alle condizioni di cui alla lettera a);
                3) di ibridi semplici:
                  a) che  sia prevista la destinazione di esse per la
          produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi
          "top cross";
                  b) che  siano conformi, fatto salvo quanto disposto
          agli  articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e
          VII per le sementi di base;
                  c) per  le quali, all'atto di un esame ufficiale o,
          qualora  ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
          all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
          sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
          alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
              C) sementi   certificate   (scagliola,   diversa  dagli
          ibridi,  segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi
          di  avena,  orzo,  riso,  frumento, frumento duro, spelta e
          varieta' di triticale ad autofecondazione):
                a) che  provengano direttamente da sementi di base o,
          a  richiesta del costitutore, da sementi di una generazione
          anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi
          di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito
          di  un  esame  ufficiale,  alle  condizioni previste per le
          sementi di base dagli allegati VI e VII;
                b) che  sia  prevista la destinazione di esse per una
          produzione diversa da quella di sementi di cereali;
                c) che  siano  conformi,  fatto salvo quanto disposto
          agli  articoli 12  e  20,  secondo comma e successivi, alle
          condizioni   degli   allegati  VI  e  VII  per  le  sementi
          certificate;
                d) per  le quali, all'atto di un esame ufficiale o di
          un  esame  eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata
          constatata  la  rispondenza  alle  condizioni  di  cui alle
          lettere a), b) e c);
              D) sementi  certificate  di  prima riproduzione (avena,
          orzo,  riso,  triticale,  frumento, frumento duro e spelta,
          comunque diversi dagli ibridi):
                a) che  provengano direttamente da sementi di base o,
          a  richiesta del costitutore, da sementi di una generazione
          anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi
          di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito
          di  un  esame  ufficiale,  alle  condizioni  previste dagli
          allegati VI e VII per le sementi di base;
                b) che  sia  prevista  la  destinazione  sia  per  la
          produzione  di sementi della categoria "sementi certificate
          di seconda riproduzione", che per una produzione diversa da
          quella di sementi di cereali;
                c) che  siano  conformi,  fatto salvo quanto disposto
          agli  articoli 12  e  20,  secondo comma e successivi, alle
          condizioni   degli   allegati  VI  e  VII  per  le  sementi
          certificate di prima riproduzione;
                d) per  le quali, all'atto di un esame ufficiale o di
          un  esame  eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata
          constatata  la  rispondenza  alle  condizioni  di  cui alle
          lettere a), b) e c);
              E) sementi  certificate di seconda riproduzione (avena,
          orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque
          diversi dagli ibridi):
                a) che provengano direttamente da sementi di base, da
          sementi certificate di prima riproduzione o a richiesta del
          costitutore,  da  sementi  di  una  generazione anteriore a
          quella  delle  sementi di base, purche' le sementi di detta
          generazione,   a  seguito  di  un  esame  ufficiale,  siano
          risultate   rispondenti   alle  condizioni  previste  dagli
          allegati VI e VII per le sementi di base;
                b) che   sia   prevista   la   destinazione  per  una
          produzione diversa da quella di sementi di cereali;
                c) che  siano  conformi,  fatto salvo quanto disposto
          agli  articoli 12  e  20,  secondo comma e successivi, alle
          condizioni   degli   allegati  VI  e  VII  per  le  sementi
          certificate di seconda riproduzione;
                d) per  le quali, all'atto di un esame ufficiale o di
          un  esame  eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata
          constatata  la  rispondenza  alle  condizioni  di  cui alle
          lettere a), b) e c).
              Le  modifiche  apportate  con  il  seguente decreto che
          recepisce  le  direttive comunitarie 88/380/CEE e 89/2/CEE,
          per  includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale,
          sono   adottate  conformemente  all'art.  40  del  medesimo
          decreto  del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
          1065.  I  diversi  tipi  di  varieta' compresi i componenti
          destinati alla certificazione, possono essere specificati e
          definiti  conformemente  alle  procedure di cui all'art. 40
          della  legge  25  novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di
          cui   all'art.  22  B  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   8 ottobre  1973,  n.  1065,  saranno  adottate
          secondo la stessa procedura.
        
 
                               Art. 3.
Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
                          n. 1065 del 1973
 
  1. L'articolo  23  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  23. - 1.  Per  le sementi di piante foraggere, le condizioni
richieste  ai fini della classificazione di cui all'articolo 21, sono
le seguenti:
  A) sementi di base:
    1. Sementi di varieta' selezionate:
      a) che  siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
      b) che  sia  prevista la destinazione di esse per la produzione
sia  di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi
certificate di prima e seconda riproduzione";
      c) che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto  disposto  dagli
articoli 12  e  20,  alle  condizioni  degli allegati VI e VII per le
sementi di base;
      d) per  le  quali,  all'atto  di  un esame ufficiale o, qualora
ricorrano  le  condizioni  dell'allegato  VI,  all'atto  di  un esame
ufficiale  o  di  un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia
stata   constatata   la  rispondenza  alle  condizioni  di  cui  alle
lettere a), b) e c).
    2. Sementi di varieta' locali:
      a) che  siano  prodotte  sotto  il controllo ufficiale di una o
piu'  aziende  di  una  regione  di  origine  esattamente delimitata,
aziende  ufficialmente  riconosciute  idonee  per  la  produzione  di
varieta' locali;
      b) che  sia  prevista la destinazione di esse per la produzione
di  sementi  della  categoria  "sementi certificate", che di "sementi
certificate di prima e seconda riproduzione";
      c) che  siano  conformi,  fatto  salvo  quanto  disposto  dagli
articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi
di base;
      d) per  le  quali,  all'atto  di  un esame ufficiale o, qualora
ricorrano  le  condizioni  dell'allegato  VI,  all'atto  di  un esame
ufficiale  o  di  un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia
stata   constatata   la  rispondenza  alle  condizioni  di  cui  alle
lettere a), b) e c);
  B)   sementi   certificate  (navone,  cavolo  da  foraggio,  rafano
oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio
persico,   trifoglio   alessandrino,   trifoglio   ibrido,  trifoglio
incarnato,   fieno   greco,   dactylis   o  erba  mazzolina,  festuca
arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo,
fleolo  bulboso,  medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense,
agrostide   canina,   agrostide   gigantea,   agrostide  stolonifera,
agrostide  tenue,  coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa
dei  boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune,
avena   bionda,   ginestrino,   lupolina,   lupinella,  bromo,  bromo
dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia):
    a) che  provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta
del  costitutore,  da  sementi  di una generazione anteriore a quella
delle  sementi  di base purche' le sementi di detta generazione siano
risultate   rispondenti,  a  seguito  di  un  esame  ufficiale,  alle
condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
    b) che  sia  prevista  la destinazione di esse per una produzione
diversa da quella di sementi foraggere;
    c) che   siano   conformi,  fatto  salvo  quanto  disposto  dagli
articoli 12  e  20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli
allegati VI e VII per le sementi certificate;
    d) per  le  quali,  all'atto  di un esame ufficiale o di un esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
  C) sementi certificate di prima riproduzione (lupino bianco, lupino
azzurro,  lupino  giallo,  veccia  pannonica,  veccia  comune, veccia
vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):
    a) che  provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta
del  costitutore  da  sementi  di  una generazione anteriore a quella
delle  sementi  di base purche' le sementi di detta generazione siano
risultate  rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni
previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
    b) che  sia  prevista  la  destinazione, sia per la produzione di
sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione"
che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
    c) che   siano   conformi,  fatto  salvo  quanto  disposto  dagli
articoli 12  e  20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli
allegati VI e VII per le sementi certificate;
    d) per  le  quali,  all'atto  di un esame ufficiale o di un esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
  D)  sementi  certificate  di  seconda  riproduzione (lupino bianco,
lupino  azzurro,  lupino  giallo,  veccia  pannonica,  veccia comune,
veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):
    a) che  provengano  direttamente  da  sementi di base, da sementi
certificate  di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da
sementi  di una generazione anteriore a quella delle sementi di base,
purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di
un  esame  ufficiale,  rispondenti  alle  condizioni  previste per le
sementi di base agli allegati VI e VII;
    b) che  sia  prevista  la destinazione di esse per una produzione