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DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 150 Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi. (GU n. 211 del 11-9-2007 ) testo in vigore dal: 26-9-2007 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004, che modifica, per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra; Viste le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, e successive modificazioni, ed alla commercializzazione delle sementi di cereali, e successive modificazioni; Viste le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione della direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002. 2. Il presente decreto si applica all'esame dei prodotti sementieri eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi ad esclusione delle sementi geneticamente modificate. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2005), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 40, comma quinto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante �Disciplina dell'attivita' sementiera�, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322, e' il seguente: �Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonche' per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed interazioni.�. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante �Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1997, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, supplemento ordinario. - La legge 20 aprile 1976, n. 195, recante �Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera�, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario. - La direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi, e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 gennaio 2005, n. L 14 ed e' entrata in vigore il 25 gennaio 2005. - Le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ed alla commercializzazione delle sementi di cereali, sono pubblicate nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125. - Le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, sono pubblicate nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. Nota all'art. 1: - Per le direttive 2004/117/CE, 66/401/CE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE si vedano le note alle premesse. Art. 2. Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, di seguito denominato: "decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973", il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le seguenti: A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2 riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione): a) destinate alla produzione di ibridi: b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A) del presente decreto per le sementi di base e; c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b); B) sementi di base di granoturco e sorgo spp: 1) di varieta' a impollinazione libera: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2) di linee "inbred": a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base; b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a). 3) di ibridi semplici: a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross"; b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base; c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b). C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione", che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di prima riproduzione; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di seconda riproduzione; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).". Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, come modificato dal presente decreto: �Art. 22. - Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'art. 21, sono le seguenti: A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi). a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2 riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione); a) destinate alla produzione di ibridi; b) che, conformemente alle norme di cui all'art. 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A) del presente decreto per le sementi di base e; c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b); B) sementi di base di granoturco e sorgo spp: 1) di varieta' a impollinazione libera: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di ibridi �top cross� o �ibridi intervarietali�; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); 2) di linee �inbred�: a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base; b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a); 3) di ibridi semplici: a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross"; b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base; c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b); C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione", che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di prima riproduzione; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di seconda riproduzione; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie 88/380/CEE e 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varieta' compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura. Art. 3. Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21, sono le seguenti: A) sementi di base: 1. Sementi di varieta' selezionate: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di prima e seconda riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Sementi di varieta' locali: a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o piu' aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varieta' locali; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate", che di "sementi certificate di prima e seconda riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); C) sementi certificate di prima riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII; b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); D) sementi certificate di seconda riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino): a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione |