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ALLEGATI |
LEGGI E ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. (GU n. 212 del 12-9-2007 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5; Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalita' per l'esecuzione dei controlli nonche' le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: "Regolamento", recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori definizioni: "conducente", la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; "allevatore": il soggetto che esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali; "autorizzazione", l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; "certificato di idoneita", il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; "certificato di omologazione per veicoli", il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del
22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica la
direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.
- Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n.
29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e'
il seguente:
�Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alle premesse.
Art. 2. Autorita' competente 1. Le Autorita' competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza. 2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, e' il seguente:
�Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo
comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art.
334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Art. 3. Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore 1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validita', sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validita', sospesa o revocata. 2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore e' obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.
Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si
vedano le note alle premesse.
Art. 4. Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneita' del conducente o guardiano 1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneita' di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato, effettua l'attivita' di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500. 2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneita' ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato. Art. 6. Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto 1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000. 2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1. 3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', ovvero sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000. 4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato. 5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e' obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.
Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alla premesse.
Art. 7. Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali 1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneita' di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. 2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000. 3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000. 4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000. 7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. 8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprieta' con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.
Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alla premesse
Art. 8. Violazioni varie 1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 1.600. 2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000.
Nota all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alle premesse.
Art. 9. Sanzioni accessorie 1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione. 2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione. 3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca della autorizzazione. 4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore e' soggetto alla revoca della stessa. 5. Il trasportatore nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione non puo' conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi. 6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione. 7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione. 8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto. 9. Il trasportatore che e' stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non puo' conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi. 10. Quando e' prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta, una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati. 11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. Se la violazione e' commessa con un veicolo, e' disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneita' di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, puo' essere disposta la sospensione del certificato di idoneita' per un periodo da uno a tre mesi o la revoca. 13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneita' del conducente o guardiano, trasmettono all'autorita' che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorita' competente di cui all'articolo 2, comma 1.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, e' il seguente:
�Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui
il presente codice prevede che all'accertamento della
violazione consegua l'applicazione della sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il
proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il
conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare
la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo
custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche
fissate con decreto del Ministero dell'interno, che,
decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a
cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la violazione ovvero di uno degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento
di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 680 a Euro 2.723, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle
disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e
quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di
custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa
dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente
all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un
motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone
la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis,
secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e'
fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato
in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o
a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art.
203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non
dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
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