ALLEGATI

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LEGGI E ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. (GU n. 212 del 12-9-2007 )

        
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004,  sulla  protezione  degli  animali  durante  il  trasporto e le
operazioni   correlate  che  modifica  la  direttiva  64/432/CEE  del
Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;
  Vista   la   legge  25 gennaio  2006,  n.  29,  ed  in  particolare
l'articolo 5;
  Ritenuto  necessario  fornire disposizioni applicative del suddetto
Regolamento  (CE)  n.  1/2005  per  quanto concerne in particolare le
modalita'   per   l'esecuzione  dei  controlli  nonche'  le  sanzioni
applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento
e  l'individuazione  delle  misure  necessarie  affinche'  esse siano
attuate  in  applicazione  degli  articoli 25  e  26  del Regolamento
medesimo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con il Ministro della salute e delle
politiche agricole alimentari e forestali;
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la
violazione  delle  disposizioni  di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005
del   Consiglio,   del   22 dicembre  2004,  di  seguito  denominato:
"Regolamento",  recante  disposizioni  sulla protezione degli animali
durante il trasporto e sulle operazioni correlate.
  2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2   del   Regolamento   nonche'  le  seguenti  ulteriori
definizioni:  "conducente",  la  persona che guida un veicolo che sta
effettuando  il  trasporto  di animali; "allevatore": il soggetto che
esercita  professionalmente  l'attivita'  di  allevamento di animali;
"autorizzazione",   l'autorizzazione   rilasciata   ai   sensi  degli
articoli 10  ed  11  del  Regolamento;  "certificato di idoneita", il
certificato  rilasciato  ai  sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del
Regolamento;   "certificato   di   omologazione   per   veicoli",  il
certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.
 
      

          
            
          Avvertenza:
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:
 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il   regolamento  CE  n.  1/2005  del  Consiglio  del
          22 dicembre  2004 sulla protezione degli animali durante il
          trasporto   e  le  operazioni  correlate  che  modifica  la
          direttiva  n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977,
          e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.
              -  Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n.
          29,  recante  disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee,   (Legge   comunitaria   2005),  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e'
          il seguente:
              �Art.   5   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma 1  e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informano  ai  principi e criteri direttivi di cui all'art.
          3, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.
          Note all'art. 1:
              - Per  i  riferimenti  al  regolamento  CE n. 1/2005 si
          vedano le note alle premesse.
        
 
                               Art. 2.
                        Autorita' competente
 
  1.  Le  Autorita'  competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f),
del  Regolamento  sono  il  Ministero  della  salute  e  le Regioni e
Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.
  2.  Per  gli  atti  di  accertamento delle violazioni sono, in ogni
caso,  competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
 
      

          
            
          Note all'art. 2:
              - Per  i  riferimenti  al  regolamento  CE n. 1/2005 si
          vedano le note alle premesse.
              -  Il  testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981,
          n.  689,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981, n. 329, e' il seguente:
              �Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.
              E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il documento di circolazione.
              All'accertamento   delle   violazioni   punite  con  la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro  possono  procedere anche gli ufficiali e gli agenti
          di  polizia  giudiziaria,  i  quali, oltre che esercitare i
          poteri  indicati  nei  precedenti commi, possono procedere,
          quando  non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
          di  prova,  a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
          dimora,  previa  autorizzazione  motivata  del  pretore del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate.   Si   applicano   le  disposizioni  del  primo
          comma dell'art.  333  e del primo e secondo comma dell'art.
          334 del codice di procedura penale.
              E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.
 
 
        
 
                               Art. 3.
Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore
 
  1. Chiunque   effettua  un  trasporto  senza  essere  munito  della
prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11
del  regolamento,  ovvero  quando la stessa sia scaduta di validita',
sospesa   o   revocata,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica
a   chiunque   effettui   il   trasporto   violando  le  prescrizioni
dell'autorizzazione   ovvero   le  prescrizioni  particolari  di  cui
all'articolo 23,     paragrafo 3,     del     Regolamento,    nonche'
all'organizzatore  e  al detentore che si avvalgono, per il trasporto
degli  animali,  di  un  trasportatore  sprovvisto di autorizzazione,
ovvero con autorizzazione scaduta di validita', sospesa o revocata.
  2.  Il  conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto
dell'autorizzazione  o  di  copia  conforme  rilasciata  dalla stessa
autorita'    competente    al    rilascio   dell'autorizzazione   del
trasportatore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 200  a  Euro 600.  Il  trasportatore  e' obbligato in solido con
l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.
 
      

          
            
          Nota all'art. 3:
              -  Per  i  riferimenti  al regolamento CE n. 1/2005, si
          vedano le note alle premesse.
 
 
                               Art. 4.
Violazioni  delle  norme  concernenti il certificato di idoneita' del
                       conducente o guardiano
 
  1.  Chiunque,  sprovvisto  del  certificato  di  idoneita'  di  cui
all'articolo  17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato
scaduto  di  validita',  sospeso  o revocato, effettua l'attivita' di
conducente  o  di  guardiano  su  di  un veicolo che trasporta equidi
domestici  o  animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o
suina  o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 1.500 a Euro 4.500.
  2.  Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore
o  il  detentore  che  affida  gli  animali  ad un conducente o ad un
guardiano  sprovvisto  del certificato di idoneita' ovvero scaduto di
validita', sospeso o revocato.
        
 
                               Art. 6.
Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del
                         mezzo di trasporto
 
  1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o
fa  effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo
non  munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui
all'articolo 18  del Regolamento ovvero scaduto di validita', sospeso
o  revocato,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 1.000 a Euro 3.000.
  2.  Fuori  dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e
il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati
in  solido  con  il  responsabile  per  il  pagamento  delle sanzioni
previste per le violazioni di cui al comma 1.
  3.   Il   trasportatore  per  via  d'acqua,  anche  se  armatore  o
noleggiatore  o  soltanto  vettore,  che  effettua  un  trasporto  di
bestiame  su  di  un  mezzo  nautico  sprovvisto  di  certificato  di
omologazione   conforme   al   modello  di  cui  all'articolo 19  del
Regolamento  ovvero  con  certificato  scaduto  di  validita', ovvero
sospeso   o   revocato,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000.
  4.  Le  sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il
trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando
contenitori  non  muniti  di  certificato  di omologazione ovvero con
certificato scaduto di validita', sospeso o revocato.
  5.  Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e'
obbligato  in  solido  con  il  responsabile  per  il pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.
 
      

          
            
          Nota all'art. 6:
              -  Per  i  riferimenti  al  regolamento CE n. 1/2005 si
          vedano le note alla premesse.
        
 
                               Art. 7.
  Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali
 
  1.  Il  trasportatore  che  trasporta  animali  in  violazione  dei
requisiti  di  idoneita' di cui all'Allegato 1 al presente decreto e'
soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da Euro 2.000 a
Euro 6.000.
  2.  Il  trasportatore  che  utilizza  mezzi  di  trasporto  che non
rispettano  i  requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e'
soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria da Euro 1.000 ad
Euro 4.000.
  3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui
all'Allegato  3  del  presente  decreto  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.
  4.  Il  trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi
di  equidi  domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina,
caprina  e  suina  viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4
del   presente  decreto  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce
gli  animali  utilizzando,  per  l'espletamento  dei  propri compiti,
violenza  sull'animale,  ovvero  il  personale  che causa all'animale
sofferenze   inutili   o   lesioni,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque, durante le
operazioni  di  trasporto,  usa  violenza  sull'animale  ovvero causa
all'animale  sofferenze  inutili  o lesioni e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
  7.  Fuori  dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni
di  cui  agli  Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il
responsabile  dei  centri di raccolta sono obbligati in solido con il
trasportatore  per  il  pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo.
  8.  L'allevatore,  che  nell'operare il trasporto di animali di sua
proprieta'  con  veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza
inferiore  a  50  chilometri o per transumanza stagionale non osserva
quanto  disposto  dall'articolo 3  del  Regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.
 
      

          
            
          Nota all'art. 7:
              -  Per  i  riferimenti  al  regolamento CE n. 1/2005 si
          vedano le note alla premesse
        
 
                               Art. 8.
                          Violazioni varie
 
  1.  Gli  operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare
gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c),
del   Regolamento  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa  da
Euro 400 ad Euro 1.600.
  2.   Il  titolare  dell'autorizzazione  di  cui  agli  articoli 10,
paragrafo 1  od  11,  paragrafo 1,  del  Regolamento,  che  opera  un
trasporto   eccedendone   i   limiti   e'   soggetto   alla  sanzione
amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000.
 
      

          
            
          Nota all'art. 8:
              -  Per  i  riferimenti  al  regolamento CE n. 1/2005 si
          vedano le note alle premesse.
        
 
                               Art. 9.
                         Sanzioni accessorie
 
  1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette
due    violazioni,    accertate    in   modo   definitivo,   previste
dall'articolo 7,  comma 1,  nel periodo di tre anni, e' soggetto alla
sospensione  dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se
il  periodo  intercorrente  tra  le due violazioni e' inferiore a tre
mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
  2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette
tre    violazioni,    accertate    in   modo   definitivo,   previste
dall'articolo 7,  comma 2  nel  periodo di tre anni, e' soggetto alla
sospensione  dell'autorizzazione  per un periodo da quindici giorni a
due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e'
inferiore   a   sei  mesi,  e'  applicata  la  durata  massima  della
sospensione.
  3.  Il  trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque
violazioni  previste  dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo
definitivo, e' soggetto alla revoca della autorizzazione.
  4.  In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7,
comma 6,   e'   disposta   la   sospensione  dell'autorizzazione  del
trasportatore  per  un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso
di  reiterazione,  il  trasportatore  e'  soggetto  alla revoca della
stessa.
  5.  Il  trasportatore nei cui confronti e' stata disposta la revoca
dell'autorizzazione non puo' conseguire altra autorizzazione prima di
dodici mesi.
  6.  Il  trasportatore  che,  con  lo stesso mezzo di trasporto, nel
periodo  di  tre  anni,  commette  due violazioni tra quelle previste
dall'articolo 5,  comma 2,  accertate in modo definitivo, e' soggetto
alla  sospensione  del  certificato  di  omologazione  del  mezzo  di
trasporto   per  un  periodo  da  uno  a  tre  mesi.  Se  il  periodo
intercorrente  tra  le  due  violazioni  e'  inferiore a tre mesi, e'
applicata la durata massima della sospensione.
  7.  Il  trasportatore  che,  con  lo stesso mezzo di trasporto, nel
periodo    di    tre   anni,   commette   tre   violazioni   previste
dall'articolo 5,  comma 2,  accertate in modo definitivo, e' soggetto
alla  sospensione  del  certificato  di  omologazione  del  mezzo  di
trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo
intercorrente  tra  due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi,
e' applicata la durata massima della sospensione.
  8.  Il  trasportatore  che,  nell'arco di tre anni, commette cinque
violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in
modo   definitivo,   e'  soggetto  alla  revoca  del  certificato  di
omologazione del mezzo di trasporto.
  9.  Il  trasportatore  che  e'  stato  sottoposto alla misura della
revoca  del  certificato  di  omologazione del mezzo di trasporto non
puo'  conseguire  altro  certificato  di omologazione prima di dodici
mesi.
  10.    Quando    e'   prevista   la   sospensione   o   la   revoca
dell'autorizzazione   del   trasportatore   o   del   certificato  di
omologazione  del  mezzo  di  trasporto  e le violazioni indicate nei
commi precedenti  sono  commesse  da  trasportatori  di  altro  Stato
membro, il Ministero della salute adotta, una volte esaurite tutte le
possibili  azioni  in  materia  di  assistenza reciproca e scambio di
informazioni   ai   sensi   dell'articolo 24   del   Regolamento,  un
provvedimento  di  interdizione temporanea ad effettuare trasporto di
animali  sul  territorio  nazionale, avente la stessa durata prevista
per la sospensione dei documenti sopraindicati.
  11.  Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento
di  interdizione  temporanea di cui al comma che precede, e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
Se  la violazione e' commessa con un veicolo, e' disposta la sanzione
accessoria  del  fermo  amministrativo  per  un  periodo  di sessanta
giorni.   Si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  12.  In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente
o  di  un  guardiano  che  detiene un certificato di idoneita' di cui
all'articolo 17,  comma 2,  del  Regolamento, puo' essere disposta la
sospensione  del certificato di idoneita' per un periodo da uno a tre
mesi o la revoca.
  13.  I  soggetti  che  hanno  accertato  una violazione che prevede
l'applicazione  della  sospensione o della revoca dell'autorizzazione
del  trasportatore,  del  certificato di omologazione del mezzo o del
certificato  di  idoneita'  del  conducente  o guardiano, trasmettono
all'autorita'   che   li   ha   rilasciati,   copia  del  verbale  di
contestazione   ed   ogni  altro  documento  utile  all'adozione  dei
provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca.  Se le violazioni sono
commesse   da   un   trasportatore  di  un  altro  Stato  membro,  la
comunicazione  deve  essere  inviata  all'autorita' competente di cui
all'articolo 2, comma 1.
 
      

          
            
          Note all'art. 9:
              -  Per  i  riferimenti  al  regolamento CE n. 1/2005 si
          vedano le note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  214 del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          maggio 1992, n. 114, e' il seguente:
              �Art.  214  (Fermo  amministrativo  del  veicolo). - 1.
          Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui
          il  presente  codice  prevede  che  all'accertamento  della
          violazione    consegua    l'applicazione   della   sanzione
          accessoria   del   fermo  amministrativo  del  veicolo,  il
          proprietario,  nominato  custode,  o,  in  sua  assenza, il
          conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare
          la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
          un   luogo   di  cui  abbia  la  disponibilita'  ovvero  lo
          custodisce,  a  proprie spese, in un luogo non sottoposto a
          pubblico  passaggio.  Sul  veicolo deve essere collocato un
          sigillo,  secondo  le  modalita'  e  con le caratteristiche
          fissate   con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  che,
          decorso  il  periodo  di fermo amministrativo, e' rimosso a
          cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
          accertato  la  violazione  ovvero  di  uno  degli organi di
          polizia  stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento
          di  circolazione  e' trattenuto presso l'organo di polizia,
          con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
          violazione   o   ad   uno  dei  soggetti  con  il  medesimo
          solidalmente   obbligato   che  rifiuti  di  trasportare  o
          custodire,   a   proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le
          prescrizioni  fornite dall'organo di polizia, si applica la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da
          Euro 680  a  Euro 2.723, nonche' la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da uno
          a  tre  mesi.  L'organo  di  polizia  che  procede al fermo
          dispone  la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
          apposito  luogo  di  custodia,  individuato  ai sensi delle
          disposizioni   dell'art.   214-bis,  secondo  le  modalita'
          previste  dal  regolamento.  Di  cio' e' fatta menzione nel
          verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in
          quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
          comprese  quelle  di  cui  all'art.  213, comma 2-quater, e
          quelle  per  il  pagamento  ed  il  recupero delle spese di
          custodia.
              1-bis.  Se l'autore della violazione e' persona diversa
          dal  proprietario  del  veicolo,  ovvero  da  chi  ne ha la
          legittima   disponibilita',  e  risulta  altresi'  evidente
          all'organo  di  polizia  che  la  circolazione  e' avvenuta
          contro  la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
          restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
          verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
              1-ter.  Quando  oggetto  della  sanzione accessoria del
          fermo  amministrativo  del  veicolo  e' un ciclomotore o un
          motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone
          la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
          luogo  di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis,
          secondo  le  modalita' previste dal regolamento. Di cio' e'
          fatta   menzione   nel   verbale   di  contestazione  della
          violazione.  Il  documento  di  circolazione  e' trattenuto
          presso  l'organo  di  polizia,  con menzione nel verbale di
          contestazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
          di  cui  all'art.  213,  comma 2-quater,  e  quelle  per il
          pagamento delle spese di custodia.
              2.  Nei  casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato
          in  custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione
          commessa  da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o
          a   persona   maggiorenne  appositamente  delegata,  previo
          pagamento delle spese di trasporto e custodia.
              3.  Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
          in copia all'interessato.
              4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
          veicolo  e'  ammesso  ricorso al prefetto a norma dell'art.
          203.
              5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
          l'accertamento  della  violazione,  l'ordinanza estingue la
          sanzione  accessoria ed importa la restituzione del veicolo
          dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
              6.  Quando  sia  stata  presentata opposizione ai sensi
          dell'art.  205,  la  restituzione  non puo' avvenire se non
          dopo  il  provvedimento  della  autorita'  giudiziaria  che
          rigetta il ricorso.
              7.  E'  sempre  disposto  il  fermo  amministrativo del
          veicolo  per  uguale  durata  nei  casi  in cui a norma del