ALLEGATI

01

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 Luglio 2007 Autorizzazione all'importazione parallela del prodotto fitosanitario "Plover". (GU n. 217 del 18-9-2007 )

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
"l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari";
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 dicembre 1998 che definisce le
modalita'  per  l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul
mercato  italiano  da  Paesi  comunitari,  cosi'  come  modificato da
decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi e successive modificazioni;
  Vista  la  domanda del 14 marzo 2007, e successive integrazioni del
24 aprile 2007 e del 13 luglio 2007 con cui l'impresa PA-MAG Srl, con
sede  in  Parma,  strada  Pastrengo,  24, ha richiesto l'importazione
parallela  dal  Regno  Unito del prodotto Plover ivi registrato al n.
8429  MAFF a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection UK Ltd (Regno
Unito) con sede in Whittlesford, Cambridge CB2 40 (Regno Unito);
  Vista la composizione percentuale del prodotto registrato nel Regno
Unito   e  comunicata  in  data  13 aprile  2007  dal  Service  Group
Pesticides  Safety  Directorate  Department for Environment, Food and
Rural Affairs (Defra) di tale Paese;
  Accertato  che  le  differenze nella natura e nella percentuale dei
coformulanti  non  modificano la classificazione di pericolosita' ne'
l'efficacia  agronomica  del  prodotto  fitosanitario  che si intende
importare   rispetto   a   quello   registrato   in  Italia,  con  la
denominazione  Score  25 EC e con il numero di registrazione 8801 del
6 marzo  1996,  a  nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA con
sede in Milano, via Gallarate, 139;
  Considerato  che il prodotto di riferimento Score 25 EC autorizzato
in  Italia  al  n.  8801,  e'  stato  sottoposto  alla  procedura  di
riclassificazione  come  previsto  dal  decreto  legislativo 14 marzo
2003,  n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e
successive modificazioni;
  Vista  la  nuova  etichetta  da apporre sulle confezioni importate,
cosi'   come   adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al  pari  prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia;
  Visto il versamento di Euro 516,46 effettuato dal richiedente quale
tariffa  per  gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente
autorizzazione;
                              Decreta:
 
  1.  E' rilasciata all'impresa PA-MAG Srl, con sede in Parma, Strada
Pastrengo, 24, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 13776/IP
all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario
classificato  N - Pericoloso per l'ambiente, denominato Plover ed ivi
autorizzato al n. 8429 MAFF.
  2.  Il  prodotto  e'  sottoposto alle operazioni di rietichettatura
presso  lo  stabilimento  dell'impresa Chemia SpA, via Statale, 327 -
C.P.    7    44040   Dosso   (Ferrara),   autorizzata   con   decreti
dell'11 novembre 1975, 28 agosto 1978 e 30 novembre 1994.
  3.  Il  prodotto  e' importato dal Regno Unito in confezioni pronte
per l'impiego nelle taglie da litri 1 e 5.
  4.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello