ALLEGATI

 DECRETO 26 Luglio 2007 
Organizzazione delle funzioni di cui al Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, 
n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di valutazione del 
rischio della catena alimentare. (GU n. 231 del 4-10-2007 )
 
 
 
 
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300 recante riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 1l della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
86,  recante:  "Regolamento  per il riordino degli organismi operanti
presso   il   Ministero  della  salute,  a  norma  dell'art.  29  del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
  Vista  l'intesa  tra  il  Ministro  della salute, il Ministro delle
politiche  agricole e forestali, le regioni e le province autonome di
Trento  e Bolzano in materia di sicurezza alimentare, sancita in data
17 giugno 2004 con la quale e' stato istituito il "Comitato nazionale
per la sicurezza alimentare";
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2005, n. 202, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 30 novembre 2005, n. 244, che prevede la
collocazione  del  "Comitato  nazionale  per la sicurezza alimentare"
presso  il  Dipartimento  per  la  sanita'  pubblica  veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
14 marzo  2006,  n.  189, il quale all'art. 4-bis, comma 6, individua
nel  "Segretariato  nazionale  della  valutazione  del  rischio della
catena  alimentare"  del Ministero della salute riferimento nazionale
dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare;
  Visto il regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n 178 del Parlamento
europeo  e  del consiglio, che stabilisce i principi e ed i requisiti
generali   della   legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'
europea  per  la  sicurezza alimentare (EFSA), fissa le procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
  Ritenuta  la  necessita',  al  fine  di assicurare il coordinamento
delle  funzioni previste dal regolamento (CE) del 18 gennaio 2002, n.
178  in  premessa  citato in materia di valutazione del rischio nella
catena  alimentare,  di istituire presso il Ministero della salute il
comitato  strategico  di  indirizzo  ed  il comitato nazionale per la
sicurezza alimentare, determinandone le modalita' di funzionamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Organizzazione  delle  funzioni in materia di valutazione del rischio
                       della catena alimentare
  1.  Per  assicurare  il  coordinamento  delle funzioni previste dal
regolamento  (CE)  del  18 gennaio 2002, n. 178 in premessa citato in
materia  di  valutazione del rischio nella catena alimentare, operano
presso  il Ministero della salute il Comitato strategico di indirizzo
ed  il  Comitato  nazionale  per  la  sicurezza alimentare, di cui al
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
  2. Il supporto operativo, l'istruttoria e le funzioni di segreteria
dei  comitati  di  cui  al  comma  1 sono assicurate dal Segretariato
nazionale  della  valutazione del rischio della catena alimentare del
Ministero  della  salute,  previsto  dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2006, n. 189.
 
                               Art. 2.
           Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
  1.  Il  comitato  nazionale  per  la  sicurezza  alimentare, organo
tecnico-consultivo nelle materie di cui al regolamento (CE) 178/2002:
    a) agisce in stretta collaborazione con l'EFSA ai sensi dell'art.
22, paragrafo 7 del citato regolamento n. 178/2002;
    b) partecipa,  attraverso  un  proprio  rappresentante,  al forum
consultivo  dell'EFSA  di  cui  all'art.  27  del regolamento (CE) n.
178/2002.
  2.  Il  comitato  nazionale  per  la  sicurezza  alimentare  svolge
consulenza  tecnico-scientifica  alle amministrazioni che si occupano
di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare.
  3. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare formula pareri
scientifici, su richiesta del comitato strategico di indirizzo, delle
amministrazioni centrali e delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  Bolzano. Le richieste di parere devono essere inoltrate al
Comitato  per il tramite del Segretariato nazionale della valutazione
del   rischio  della  catena  alimentare,  che  e'  responsabile  del
coordinamento  dei  processi  di valutazione del rischio. Il Comitato
trasmette  i  propri pareri al Segretariato, che provvede ad inviarli
al  richiedente,  al Comitato strategico di indirizzo e alla Consulta
delle  associazioni  dei  consumatori  e dei produttori in materia di
sicurezza alimentare di cui all'art. 4-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modificazioni. Il
comitato   approva  il  piano  annuale  e  pluriennale  di  attivita'
tecnico-scientifica  predisposto,  secondo le priorita' di intervento
definite  dal  Comitato  strategico di indirizzo di cui al successivo
art.  3,  dal  Segretariato  nazionale  della valutazione del rischio
della catena alimentare del Ministero della salute.
  4. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Ministro
della  salute,  d'intesa  con  il  Ministro  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  e'  composto da 18 membri, individuati tra
esperti    di    comprovata   esperienza   scientifica   ed   elevata
professionalita'  nelle  materie attinenti la valutazione del rischio
nella catena alimentare, ed in particolare nei seguenti settori:
    a) additivi   alimentari,   gli   aromatizzanti,   i  coadiuvanti
tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;
    b) additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi;
    c) salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;
    d) organismi geneticamente modificati;
    e) prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;
    f) pericoli biologici;
    g) contaminanti nella catena alimentare;
    h) salute e il benessere degli animali.
  5.  I  membri  del Comitato di cui al comma 1 restano in carica per
tre  anni.  I  membri decadono dalla carica a seguito di dimissioni o
dopo tre assenze consecutive.
  6.  Il  Comitato  di  cui  al  comma 1 nella prima seduta nomina il
Presidente.
  7.  Il  Comitato  di  cui  al  comma 1  approva  il  regolamento di
funzionamento  interno  entro  sessanta giorni dalla data del proprio
insediamento.
  8.   Il   Comitato   di   cui   al  comma 1  puo'  avvalersi  della
collaborazione  di  esperti scientifici indipendenti competenti nella
materia  relativa  al  singolo  argomento  trattato,  anche attivando
specifici gruppi di lavoro.
  9.  I membri del Comitato di cui al comma 1 e gli esperti di cui al
comma 8  si  impegnano  ad  agire  in  modo indipendente da qualsiasi
influenza  esterna. A tal fine rendono una dichiarazione con la quale
indicano l'assenza di interessi contrastanti con la loro indipendenza
o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.
 
                               Art. 3.
                  Comitato strategico di indirizzo
  1.  Il  Comitato  strategico di indirizzo svolge, nell'ambito della
valutazione   del   rischio  nella  catena  alimentare,  le  seguenti
funzioni:
    a) adotta  il  programma  di  lavoro annuale e pluriennale di cui
all'art. 2, comma 3;
    b) definisce le priorita' di intervento;
    c) definisce le linee generali di comunicazione .
  2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b),
il  Comitato tiene conto anche di eventuali problematiche evidenziate
dalla consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori.
  3. Il comitato strategico e' composto da:
    a) il  Ministro  della  salute,  o  suo delegato, con funzione di
presidente;
    b) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o
suo delegato;
    c) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita';
    d) il coordinatore degli assessori regionali all'agricoltura;
    e) il  capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,
la  nutrizione  e  la  sicurezza  degli alimenti, del Ministero della
salute;
    f) il  capo  del  Dipartimento delle politiche dello sviluppo del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    g) il  direttore del Segretariato nazionale della valutazione del
rischio della catena alimentare;
    h) tre  rappresentanti  tecnici  delle  regioni  designati  dalla
Conferenza delle regioni e province autonome;
    i) il presidente dell'Istituto superiore di sanita';
    l) il  presidente  dell'Istituto  nazionale  di  ricerca  per gli
alimenti e la nutrizione;
    m) il   presidente   del  Comitato  nazionale  per  la  sicurezza
alimentare;
    n) un   componente   del  Comitato  nazionale  per  la  sicurezza
alimentare,  nominato  dal  Ministro  della  salute  d'intesa  con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
    o) un rappresentante degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
nominato dal Ministro della salute.
  4.  Il  Comitato strategico approva il regolamento di funzionamento
interno  entro  sessanta giorni dalla data del proprio insediamento e
definisce,  ferma restandone la sede operativa, la sede referente dei
Comitati di cui all'art. 1.
  5. Il comitato si riunisce almeno 2 volte l'anno.
 
                               Art. 4.
                            Finanziamento
  1.  Ai  componenti  ed  agli  esperti  del  comitato  strategico di
indirizzo  e  del  Comitato  nazionale  per  la  sicurezza alimentare
compete  esclusivamente  il gettone di presenza nella misura e con le
modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni.
 
                               Art. 5.
                              Relazione
  1.  Comitati  di  cui all'art. 1 presentano una relazione triennale
relativa  agli  obiettivi realizzati dal Ministero della salute e dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2007
                      Il Ministro della salute
                                Turco
                Il Ministro delle politiche agricole
                       alimentari e forestali
                              De Castro
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 204