ALLEGATI

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DECRETO 19 Settembre 2007 Revoca dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari, 
gia' oggetto di un provvedimento di sospensione, contenenti sostanze attive 
clorotoluron, clorotalonil e tribenuron metile di fonti diverse da quelle iscritte 
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194 con decreti del Ministero della salute del 7 marzo 2006. (GU n. 235 del 9-10-2007 )
 
 DEMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 DECRETO 6 Luglio 2007 Attuazione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007.
 (GU n. 235 del 9-10-2007 )
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 
  Visto  l'art.  1,  comma 271,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2006), con il quale e' stato attribuito un credito
d'imposta   alle  imprese  che  effettuano  l'acquisizione  dei  beni
strumentali  nuovi,  destinati  a  strutture produttive ubicate nelle
aree  delle  regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna,   Abruzzo   e  Molise  ammissibili  alle  deroghe  previste
dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo
della Comunita' europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2006;
  Visto  l'art.  1, comma 1075 della legge 296 del 2006, con il quale
e' stato stabilito che, per gli imprenditori agricoli di cui all'art.
1  del  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  il  credito
d'imposta  di  cui  al  sopra  citato  comma 271  si  applichi con le
modalita' di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 8 agosto 2002, n. 178,
nonche'  in  base  a  quanto  definito  dalla Commissione europea con
decisione  C/220  del  25 luglio  2002,  e dagli articoli 26 e 28 del
regolamento  (CE)  n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005,
nei  limiti  della  somma  di  10  milioni  di euro per l'anno 2007 e
30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
2 agosto  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  190  del  14 agosto  2002,  con il quale, in attuazione
dell'art.  11  del  citato decreto-legge n. 138/2002, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n.  178/2002,  sono  state  definite le
tipologie  di  investimento  per  il  settore agricolo ammissibili al
credito d'imposta;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea C(2003)781fin del
19 marzo  2003,  relativa  all'aiuto  di  Stato  n. NN 6/2003, che ha
sostituito  la decisione C (2002) 2934 del 25 luglio 2002 riguardante
l'aiuto  di  Stato n. N 220/02 e modificato la decisione C (2002)1706
del 21 giugno 2002 sull'aiuto di Stato n. N 324/2002;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo  2000/C  28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C n. 28 del 1° febbraio 2000;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013, 2006/C 319/01, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C n. 319 del 27 dicembre
2006,  ed in particolare il punto 196, che fissa per gli Stati membri
il  termine  del  31 dicembre  2007  per modificare i regimi di aiuto
esistenti al fine di conformarsi agli orientamenti medesimi;
  Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del
21 aprile  2004,  recante  disposizioni di esecuzione del regolamento
(CE)  n.  659/1999  del  Consiglio  recante modalita' di applicazione
dell'art. 88 del trattato CE;
  Ritenuto di dover attuare per l'anno 2007 quanto disposto dall'art.
1,  comma  1075,  della  legge  n. 296 del 2006 con le modalita' gia'
fissate dal citato decreto Ministeriale 2 agosto 2002, definendo, con
successivo  decreto, le modalita' di applicazione per gli anni 2008 e
2009  adeguandole  a  quanto  previsto  dagli orientamenti comunitari
2006/C 319/01 citati;
  Tenuto  conto  che  per  l'anno 2007 sono disponibili 10 milioni di
euro   e   che  pertanto  e'  opportuno  fissare  un  limite  massimo
individuale  alle  richieste  di  accesso  al  beneficio  del credito
d'imposta;
  Ritenuto di limitare, per l'anno 2007, l'ambito di applicazione del
credito d'imposta agli imprenditori agricoli con strutture produttive
ubicate  nelle aree di cui al comma 271 della citata legge n. 296 del
2006;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  Attuazione del credito di imposta in agricoltura per l'anno 2007
 
  1.  Gli  imprenditori  agricoli  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  per  l'anno  2007,  possono
beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1075 della legge n.
296  del  2006,  per  la  realizzazione  di  investimenti, secondo le
tipologie  determinate  dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  e forestali 2 agosto 2002, destinati a strutture produttive
ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata,  Sardegna,  Abruzzo  e  Molise  ammissibili  alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE.
  2.   Saranno  considerati  ammissibili  al  credito  d'imposta  gli
interventi  relativi  a  domande presentate e istruite favorevolmente
dall'ente  incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per
carenza di fondi.
  3.  Le  domande  per  l'attribuzione del credito d'imposta dovranno
essere  presentate  all'Agenzia  delle  entrate,  che  procedera'  ad
approvarle   secondo   modalita'   definite  con  proprio  successivo
provvedimento,  che  fissera'  anche  i  termini per la presentazione
della domande stesse.
  4.  Il limite massimo di accesso al beneficio del credito d'imposta
e'   fissato,   per   l'anno   2007,  in  euro  200.000  per  ciascun
imprenditore.
  5.  Per  la  verifica  della  compatibilita'  degli  aiuti  con  la
normativa comunitaria, nonche' dell'eventuale cumulo con altri regimi
di  aiuto, si applica quanto previsto dal citato decreto ministeriale
2 agosto  2002.  Per  gli adempimenti funzionali alla predisposizione
della  relazione  annuale  da  sottoporre alla Commissione europea si
applica l'art. 8 del medesimo decreto.
 
                               Art. 2.
 
Attuazione  del credito di imposta in agricoltura per gli anni 2008 e
                                2009
 
  Con  successivo  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare
entro   il   30 novembre  2007,  saranno  definite  le  modalita'  di
applicazione  del comma 1075 della legge n. 296 del 2006 per gli anni
2008  e  2009,  conformemente con gli orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
per  la  registrazione  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2007
 
                                               Il Ministro: De Castro
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 372