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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 31 Luglio 2007 Iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007. (GU n. 237 del 11-10-2007 ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione che stabiliscono le modalita' di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Visti i regolamenti sopra citati che hanno designato il Regno Unito, Stato membro relatore per il dimetoato, la Germania, Stato membro relatore delle sostanze attive dimetomorf e metribuzin, la Svezia, Stato membro per il glufosinate, la Spagna, Stato membro relatore per il fosmet e l'Irlanda, Stato membro relatore del propamocarb; Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono state esaminate dagli Stati membri e dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame; Considerato che dalle valutazioni effettuate e' lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in oggetto possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nei relativi rapporti di valutazione; Considerato che e' opportuno integrare le relative relazioni di valutazione con la presentazione di ulteriori studi al fine di avere una conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici riguardanti le sostanze attive dimetoato, glufosinate, metribuzin e fosmet, ma che tale esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE non interferisce con l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della citata direttiva; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerati gli obblighi di presentazione degli ulteriori dati richiesti ai soggetti interessati secondo tempi e modalita' indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2008, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb verificando in particolare che: a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato; b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2007: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. In entrambi i casi previsti al comma 2 lettere a) e b) i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione delle sostanze attive tecniche utilizzate, nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b) si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° ottobre 2007 e il Ministero della salute provvedera' successivamente a pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine della valutazione tecnica della documentazione prevista dall'art. 2, comma 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° aprile 2008, e il Ministero della salute provvedera' successivamente a pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati. Art. 3. 1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. 2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto. 3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 settembre 2007, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2009, si intendono revocate automaticamente a partire dal 1° ottobre 2009 e il Ministero della salute provvedera' successivamente a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 5. I prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, risultati non conformi al termine della valutazione della documentazione di cui al comma 2, effettuata secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si intendono revocati a decorrere dal 1° ottobre 2011 e il Ministero della salute provvedera' successivamente a pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati. Art. 4. 1. I rapporti di revisione sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Art. 5. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 4, e' consentita fino al 30 settembre 2008. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto e' consentita fino al 31 marzo 2009. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2010. 4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2012. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 31 luglio 2007 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 174 MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 Luglio 2007 Recepimento della direttiva 2007/21/CE
della Commissione del 10 aprile 2007 che modifica l'allegato
I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le date
di scadenza di iscrizione delle sostanze attive azossistrobina,
imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione
e fluroxipir. (GU n. 237 del 11-10-2007 ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 5, paragrafo 1; Visto che nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, risultano iscritte, fra le altre, le sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre 1999, che ha recepito la direttiva 98/47/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° luglio 2008, della sostanza attiva azossistrobina nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1999, che ha recepito la direttiva 97/73/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 31 dicembre 2008, della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 1999 che ha recepito la direttiva 99/01/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 31 gennaio 2009, della sostanza attiva kresoxim-metile nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1999, che ha recepito la direttiva 99/73/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° settembre 2009, della sostanza attiva spiroxamina nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1999 che ha recepito la direttiva 99/80/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° ottobre 2009, della sostanza attiva azimsulfuron nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, che ha recepito la direttiva 2000/50/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 20 ottobre 2010, della sostanza attiva calcio-proesadione nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2001, che ha recepito la direttiva 2000/10/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 30 novembre 2010, della sostanza attiva fluroxipir nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della medesima direttiva, puo' essere concessa per un periodo non superiore a 10 anni e che, al termine di tale periodo, la suddetta iscrizione puo' essere rinnovata per un ulteriore periodo di 10 anni se la sostanza attiva soddisfa ancora le condizioni previste al paragrafo 1 del citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE; Considerato che per il rinnovo e' necessario presentarne istanza alla Commissione, da parte dei soggetti interessati, almeno due anni prima della data di scadenza dell'iscrizione e che tale richiesta e' stata presentata per le sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir; Considerato che occorre stabilire delle norme dettagliate, a livello comunitario, per la presentazione e la valutazione di eventuali informazioni supplementari che devono essere presentate per ognuna di tali sostanze attive per confermarne la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che e' stato pertanto necessario prorogare il termine d'iscrizione delle citate sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 in attesa che vengano stabilite tali procedure comunitarie e per permettere poi ai notificanti delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir di presentare le eventuali ulteriori informazioni, necessarie a sostenere il rinnovo dell'iscrizione; Considerato che e' necessario recepire la direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I delle citate sostanze attive; Considerato che la Commissione deve valutare le eventuali ulteriori informazioni e in base a queste decidere se mantenere o meno l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art.1 1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e' modificato, per le sole sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir conformemente all'allegato del presente decreto. Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 12 dicembre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2007 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 173 |