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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 Luglio 2007 Iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf,

glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb nell'allegato I del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/25/CE

della Commissione del 23 aprile 2007. (GU n. 237 del 11-10-2007 )

        
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione
che  stabiliscono  le  modalita' di attuazione della seconda fase del
programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE,  con  i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive
in  cui  figurano  anche  le  sostanze  attive dimetoato, dimetomorf,
glufosinate,  metribuzin,  fosmet  e  propamocarb da valutare al fine
della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visti  i  regolamenti  sopra  citati  che  hanno designato il Regno
Unito,  Stato  membro  relatore  per il dimetoato, la Germania, Stato
membro  relatore  delle  sostanze  attive dimetomorf e metribuzin, la
Svezia,  Stato  membro  per  il  glufosinate, la Spagna, Stato membro
relatore  per  il  fosmet  e  l'Irlanda,  Stato  membro  relatore del
propamocarb;
  Considerato  che  le relazioni di valutazione delle sostanze attive
dimetoato,  dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb
sono  state esaminate dagli Stati membri e dall'Autorita' europea per
la   sicurezza   alimentare   (EFSA)  e  successivamente  sono  state
riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per
la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame;
  Considerato che dalle valutazioni effettuate e' lecito supporre che
i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive in oggetto
possano  ottemperare  in  linea  di  massima alle prescrizioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE,
esclusivamente  per  gli  impieghi esaminati e descritti nei relativi
rapporti di valutazione;
  Considerato  che  e'  opportuno  integrare le relative relazioni di
valutazione  con la presentazione di ulteriori studi al fine di avere
una  conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici
riguardanti  le  sostanze attive dimetoato, glufosinate, metribuzin e
fosmet,  ma  che  tale  esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1
della  direttiva  91/414/CEE  non interferisce con l'iscrizione delle
sostanze attive in questione nell'allegato I della citata direttiva;
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2007/25/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
dimetoato,  dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb
nell'allegato  I  del  decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,
che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive  dimetoato,  dimetomorf,  glufosinate,  metribuzin,  fosmet  e
propamocarb  devono  essere  effettuate  in  conformita' dei principi
uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerati  gli  obblighi  di  presentazione  degli ulteriori dati
richiesti  ai soggetti interessati secondo tempi e modalita' indicati
nella parte B dell'allegato al presente decreto;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.   Le   sostanze   attive   dimetoato,  dimetomorf,  glufosinate,
metribuzin,  fosmet e propamocarb sono iscritte, fino al 30 settembre
2017,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con   le   definizioni   chimiche   ed   alle   condizioni  riportate
nell'allegato al presente decreto.
 
                               Art. 2.
  1.  Il  Ministero  della  salute  adotta, entro il 31 marzo 2008, i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti   fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  dimetoato,
dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb verificando
in particolare che:
    a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni
e  le  condizioni  riportate  nell'allegato  al  presente  decreto ad
eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
    b) i   titolari   di   autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  indicate  nell'art. 1, posseggano o
possano  accedere  ad  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti   fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  dimetoato,
dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, presentano
al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2007:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
  In  entrambi  i casi previsti al comma 2 lettere a) e b) i titolari
di   autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari  devono  indicare  il
produttore  e  lo  stabilimento  di  produzione delle sostanze attive
tecniche utilizzate, nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero
della  salute  di procedere con le verifiche previste dalle procedure
comunitarie.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari    contenenti    dimetoato,   dimetomorf,   glufosinate,
metribuzin, fosmet e propamocarb, per le quali le imprese interessate
non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2007, agli adempimenti
di   cui   al   comma 2,   lettere a)   e b)  si  intendono  revocate
automaticamente  a decorrere dal 1° ottobre 2007 e il Ministero della
salute  provvedera'  successivamente  a  pubblicare,  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  l'elenco  dei  prodotti  che
risultano revocati.
  5.  I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine della
valutazione   tecnica  della  documentazione  prevista  dall'art.  2,
comma 2,   si   intendono  revocati  automaticamente  a  partire  dal
1° aprile   2008,   e   il   Ministero   della   salute   provvedera'
successivamente   a   pubblicare,   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
        
 
                               Art. 3.
  1.  Ogni  prodotto  fitosanitario autorizzato contenente dimetoato,
dimetomorf,  glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come unica
sostanza  attiva  o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto
di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo
conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
  2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, entro il 30 settembre 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate
o revocate entro il 30 settembre 2011 a conclusione della valutazione
effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle
disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente
decreto.
  3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato,
dimetomorf,   glufosinate,   metribuzin,   fosmet  e  propamocarb  in
associazione   con   altre   sostanze  attive  che  saranno  inserite
nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 settembre 2007,
saranno   valutati  secondo  le  modalita'  indicate  nelle  emanande
direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2009,
si intendono revocate automaticamente a partire dal 1° ottobre 2009 e
il  Ministero  della  salute provvedera' successivamente a pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  l'elenco dei
prodotti che risultano revocati.
  5.   I   prodotti   fitosanitari,  contenenti  le  sostanze  attive
dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb,
risultati   non   conformi   al   termine   della  valutazione  della
documentazione  di  cui  al  comma 2,  effettuata  secondo i principi
uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, si intendono revocati a decorrere dal 1° ottobre 2011 e
il  Ministero  della salute provvedera' successivamente a pubblicare,
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, l'elenco dei
prodotti che risultano revocati.
 
                               Art. 4.
  1.  I  rapporti  di  revisione  sono  messi  a  disposizione  degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
 
                               Art. 5.
  1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
revocati  in  seguito  alle  verifiche di cui all'art. 2, comma 4, e'
consentita fino al 30 settembre 2008.
  2.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 5,  del presente decreto e'
consentita fino al 31 marzo 2009.
  3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2010.
  4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2012.
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  dimetoato, dimetomorf, glufosinate,
metribuzin,  fosmet  e  propamocarb  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Roma, 31 luglio 2007
 
                                                   Il Ministro: Turco
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 174
       
 
 
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 Luglio 2007 Recepimento della direttiva 2007/21/CE 
della Commissione del 10 aprile 2007 che modifica l'allegato 
I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le date 
di scadenza di iscrizione delle sostanze attive azossistrobina, 
imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione 
e fluroxipir. (GU n. 237 del 11-10-2007 )
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio
1991,  in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari
ed in particolare l'art. 5, paragrafo 1;
  Visto che nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,   risultano   iscritte,   fra   le  altre,  le  sostanze  attive
azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron,
calcio-proesadione e fluroxipir;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre
1999,  che  ha  recepito  la direttiva 98/47/CE della Commissione con
l'iscrizione,   fino   al   1° luglio  2008,  della  sostanza  attiva
azossistrobina   nell'allegato   I  del  citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1999,
che   ha   recepito  la  direttiva  97/73/CE  della  Commissione  con
l'iscrizione,   fino  al  31 dicembre  2008,  della  sostanza  attiva
imazalil  nell'allegato  I  del  citato  decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 maggio  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 175 del 28 luglio
1999  che  ha  recepito  la  direttiva 99/01/CE della Commissione con
l'iscrizione,   fino   al  31 gennaio  2009,  della  sostanza  attiva
kresoxim-metile   nell'allegato  I  del  citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre
1999,  che  ha  recepito  la direttiva 99/73/CE della Commissione con
l'iscrizione,  fino  al  1° settembre  2009,  della  sostanza  attiva
spiroxamina  nell'allegato  I del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° ottobre  1999 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre
1999  che  ha  recepito  la  direttiva 99/80/CE della Commissione con
l'iscrizione,   fino   al  1° ottobre  2009,  della  sostanza  attiva
azimsulfuron  nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001,
che  ha  recepito  la  direttiva  2000/50/CE  della  Commissione  con
l'iscrizione,   fino   al  20 ottobre  2010,  della  sostanza  attiva
calcio-proesadione  nell'allegato  I  del  citato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2001,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre
2001,  che  ha recepito la direttiva 2000/10/CE della Commissione con
l'iscrizione,   fino  al  30 novembre  2010,  della  sostanza  attiva
fluroxipir  nell'allegato  I  del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della
medesima direttiva, puo' essere concessa per un periodo non superiore
a  10  anni e che, al termine di tale periodo, la suddetta iscrizione
puo'  essere  rinnovata  per  un  ulteriore  periodo di 10 anni se la
sostanza attiva soddisfa ancora le condizioni previste al paragrafo 1
del citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  per  il rinnovo e' necessario presentarne istanza
alla  Commissione, da parte dei soggetti interessati, almeno due anni
prima  della data di scadenza dell'iscrizione e che tale richiesta e'
stata  presentata  per  le  sostanze attive azossistrobina, imazalil,
kresoxim-metile,   spiroxamina,  azimsulfuron,  calcio-proesadione  e
fluroxipir;
  Considerato  che  occorre  stabilire  delle  norme  dettagliate,  a
livello  comunitario,  per  la  presentazione  e  la  valutazione  di
eventuali informazioni supplementari che devono essere presentate per
ognuna  di  tali  sostanze  attive per confermarne la loro iscrizione
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  e' stato pertanto necessario prorogare il termine
d'iscrizione  delle  citate  sostanze  attive  nell'allegato  I della
direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio  1991  in  attesa  che  vengano
stabilite   tali  procedure  comunitarie  e  per  permettere  poi  ai
notificanti   delle   sostanze   attive   azossistrobina,   imazalil,
kresoxim-metile,   spiroxamina,  azimsulfuron,  calcio-proesadione  e
fluroxipir   di   presentare  le  eventuali  ulteriori  informazioni,
necessarie a sostenere il rinnovo dell'iscrizione;
  Considerato  che  e'  necessario  recepire  la direttiva 2007/21/CE
della  Commissione  del  10 aprile  2007  che  modifica  la direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione
nell'allegato I delle citate sostanze attive;
  Considerato che la Commissione deve valutare le eventuali ulteriori
informazioni  e  in  base  a  queste  decidere  se  mantenere  o meno
l'iscrizione  di  tali  sostanze  attive nell'allegato I la direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
 
                              Decreta:
 
 
                                Art.1
 
  1.  L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e' modificato,
per    le    sole    sostanze    attive   azossistrobina,   imazalil,
kresoxim-metile,   spiroxamina,  azimsulfuron,  calcio-proesadione  e
fluroxipir conformemente all'allegato del presente decreto.
 
                               Art. 2.
  1.  Il  Ministero della salute adotta, entro il 12 dicembre 2007, i
provvedimenti amministrativi necessari ad adeguarsi alle disposizioni
del presente decreto.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2007
 
                                                   Il Ministro: Turco
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 173