(GU n. 251 del 27-10-2007 )

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 Settembre 2007 Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici appartenenti al tipo di biocida n. 18, "Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi", contenenti il principio attivo "Temefos" n. CAS 3383-96-8.

 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
                  dei farmaci e dispositivi medici
  Visto  il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione  della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio
1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;
  Visto,  in  particolare,  l'allegato IV  del decreto legislativo n.
174/2000,  nel  quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art.
2, comma 1, lettera a) e le relative descrizioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 6 ottobre
1998,  n.  392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla produzione ed all'immissione in commercio di
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1896/2000  della Commissione, del
7 settembre 2000, concernente la prima
fase  del  programma  di  revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2,
della  direttiva  sopra  indicata,  ed  in  particolare  l'art. 6 del
regolamento medesimo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003  del  4 novembre  2003,
relativo  alla  seconda  fase  del  programma  di  revisione,  di cui
all'art.  16,  paragrafo 2,  della  direttiva  citata,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003
recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi;
  Visto  l'allegato I  del  regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco  dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a
norma  dell'art.  3,  paragrafo 1  o  dell'art.  5,  paragrafo 2  del
regolamento  (CE)  n.  1896/2000  o  per  i  quali sono state fornite
informazioni  equivalenti  in  una  notificazione presentata in forza
dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo;
  Visto  l'allegato II  del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco  dei  principi  attivi  notificati  per  i  diversi  tipi di
biocidi;
  Visto  l'allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco   dei   principi   attivi   esistenti  identificati  ma  non
notificati;
  Considerato  che  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003, all'art. 4,
paragrafo 2,  fissa  al  1° settembre  2006 la data a decorrere dalla
quale  gli  Stati  membri  revocano le autorizzazioni esistenti per i
prodotti biocidi contenenti i principi attivi di cui all'allegato III
e  VII,  e  garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti
principi attivi non vengano immessi sul mercato;
  Visto  il  decreto  7 agosto  2006,  in particolare l'art. 5 con il
quale  veniva  prorogata la permanenza sul mercato dei presidi medico
chirurgici contenenti il principio attivo "Temefos" N. CAS 3383-96-8,
in  considerazione  della  richiesta  di  uso essenziale avanzata, ai
sensi   dell'art.   4-bis,   paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n.
2032/2003, dall'Italia in data 11 luglio 2006;
  Vista la comunicazione del 12 marzo 2007 n. B3/EM D8079 3850 con la
quale  la  Commissione  europea  ha  rigettato  la  richiesta  di uso
essenziale sopra indicata;
  Ritenuto   necessario   ottemperare   a   quanto  comunicato  dalla
Commissione  europea riguardo alla permanenza sul mercato dei presidi
in oggetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono  revocate,  a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni
all'immissione    in    commercio   dei   presidi   medico-chirurgici
appartenenti  al  tipo  di  biocida  n. 18, "Insetticidi, acaricidi e
prodotti  destinati al controllo degli altri artropodi" contenenti il
principio attivo "Temefos" n. CAS 3383-96-8.
  2. Le  confezioni  dei  presidi medico-chirurgici revocati ai sensi
del  comma 1,  non  possono  essere  immesse  sul  mercato ne' essere
vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 marzo 2008.
 
                               Art. 2.
  1. I  Nuclei  dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sono
incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.
  2. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
  3. La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  sostituisce,  a tutti gli effetti di legge, la notifica nei
confronti   dei   titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio   dei   presidi   medico-chirugici   oggetto  del  presente
provvedimento di revoca.
    Roma, 24 settembre 2007
                                      Il direttore generale: De Giuli