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(GU n. 254 del 31-10-2007 )

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 Luglio 2007 Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2007/7/CE, 2007/8/CE, 2007/9/CE, 2007/12/CE e 2007/28/CE della Commissione e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Quattordicesima modifica.

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti
fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei
prodotti  destinati  all'alimentazione"  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del
7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal
decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005),  dal  decreto del
Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal
decreto  del  Ministro  della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  204  del  2 settembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  3 ottobre  2006  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della
salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 4 maggio 2007);
  Vista  la  direttiva  2007/7/CE  della  Commissione del 14 febbraio
2007,   che  modifica  gli  allegati  delle  direttive  86/362/CEE  e
90/642/CEE,  per  quanto  riguarda  i  limiti  massimi  di residui di
atrazina,    lambda-cialotrina,    fenmedifam,    metomil,   linuron,
penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina;
  Vista  la  direttiva  2007/8/CE  della  Commissione del 20 febbraio
2007,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  76/895/CEE,
86/362/CEE  e  90/642/CEE,  per  quanto  riguarda i limiti massimi di
residui di fosfamidone e mevinfos;
  Vista  la  direttiva  2007/9/CE  della  Commissione del 20 febbraio
2007, che modifica l'allegato della 90/642/CEE, per quanto riguarda i
limiti massimi di residui della sostanza attiva aldicarb;
  Vista  la  direttiva  2007/12/CE  della Commissione del 26 febbraio
2007,  che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE, per quanto
riguarda  i  limiti  massimi  di  residui  di  penconazolo, benomil e
carbendazim;
  Vista la direttiva 2007/28/CE della Commissione del 25 maggio 2007,
che  modifica  gli  allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE,
per  quanto  riguarda  i limiti massimi di residui di azossistrobina,
clorfenapir,  folpet,  iprodione, lamda-cialotrina, idrazide maleica,
metalaxil-M e trifloxistrobina;
  Vista  la  necessita'  di  rettificare il limite massimo di residuo
fissato  sulle mele per la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl dalla
direttiva  2003/60/CE  recepita  con decreto ministeriale 18 dicembre
2003;
  Visti   i   decreti   dirigenziali   emanati  dal  17 gennaio  2007
all'8 giugno  2007,  per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze
attive  acibenzolar-S-methyl,  abamectina, azossistrobina, bifentrin,
iprodione,  lamda-cialotrina,  pimetrozina,  con  i  quali sono state
autorizzate le modifiche di impiego di prodotti gia' registrati;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto
2004  e  successivi  aggiornamenti,  con  i  nuovi  limiti massimi di
residui   delle   sostanze   attive  acibenzolar-S-methyl,  atrazina,
lambda-cialotrina,   fenmedifam,   metomil,   linuron,   penconazolo,
pimetrozina,  bifentrin, abamectina, fosfamidone, mevinfos, aldicarb,
benomil, carbendazim, azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione,
idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.   I   limiti   massimi   di   residui   delle   sostanze  attive
acibenzolar-S-methyl,    atrazina,    lambdacialotrina,   fenmedifam,
metomil,  linuron,  penconazolo,  pimetrozina, bifentrin, abamectina,
fosfamidone,     mevinfos,     aldicarb,     benomil,    carbendazim,
azossistrobina,  clorfenapir,  folpet,  iprodione,  idrazide maleica,
metalaxil-M e trifloxistrobina, indicati nell'allegato 1 del presente
decreto,  sostituiscono  i  corrispondenti  limiti massimi di residui
indicati  nell'allegato  2  del  decreto  del  Ministro  della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
                               Art. 2.
  1.  I  limiti  massimi  di  residui  della sostanza attiva idrazide
maleica,  indicati  in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti
nell'allegato  3,  parte  B,  del  decreto  del Ministro della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
                               Art. 3.
  1.  I  nuovi limiti massimi di residui si applicano per la sostanza
attiva  atrazina  a  decorrere  dal  21 gennaio 2007; per le sostanze
attive  lamda-cialotrina,  fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo,
pimetrozina,  bifentrin  e  abamectina  si  applicano a decorrere dal
16 agosto  2007;  per  le  sostanze  attive  penconazolo,  benomil  e
carbendazim  si  applicano  a  decorrere  dal  28 agosto 2007; per le
sostanze  attive  fosfamidone,  mevinfos  e  aldicarb  si applicano a
decorrere  dal  2 settembre  2007;  ed  infine per le sostanze attive
azossistrobina,  clorfenapir,  folpet,  iprodione,  lamda-cialotrina,
idrazide  maleica,  metalaxil-M  e  trifloxistrobina  si  applicano a
decorrere dal 27 novembre 2007.
                              Art. 4.
  1.  Gli  impieghi  e  gli  intervalli  di  sicurezza  relativi alle
sostanze    attive    abamectina,    acibenzolarS-methyl,   aldicarb,
azossistrobina,    bifentrin,    iprodione,    lambda-cialotrina    e
pimetrozina,   indicati   nell'allegato   3   del  presente  decreto,
sostituiscono  quelli  dell'allegato 5 del decreto del Ministro della
salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
  2.  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte dei Conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 31 luglio 2007
 
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  4 ottobre  2007  Ufficio  di
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 275