ALLEGATI

 

 

(GU n. 278 del 29-11-2007 )

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 Settembre 2007 Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati.

 

   IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 
  Vista  la  legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in
materia  di  raccolta  e  di  commercializzazione  dei  funghi epigei
freschi e conservati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376,  con  il  quale  e' stato adottato il regolamento concernente la
disciplina  della  raccolta  e  della  commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati;
  Visto  il  regolamento  CE  n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   il   regolamento   CE   n.   1433/2003   della  Commissione
dell'11 agosto 2003 recante modalita' di applicazione del regolamento
CE  n.  2200/96  del  Consiglio  riguardo  ai  fondi di esercizio, ai
programmi  operativi  ed all'aiuto finanziario e successive modifiche
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante
"Modifica  del titolo V della parte seconda, della Costituzione" che,
attribuendo  alle  regioni "la potesta' legislativa in riferimento ad
ogni  materia  non  espressamente  riservata  alla legislazione dello
Stato"  (art.  117),  conferisce alle regioni la potesta' legislativa
esclusiva in materia di agricoltura;
  Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia
di agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  214, recante
"Attuazione  della  direttiva  n. 2002/89/CE concernente le misure di
protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
  Considerato  che  la  coltivazione  dei  funghi  e'  una  attivita'
tradizionale  e  rappresenta una attivita' agricola significativa dal
punto di vista economico;
  Considerato  che  la  qualita' dei funghi coltivati e' strettamente
legata  a  quella  del  materiale  di  moltiplicazione utilizzato nei
processi  di  coltivazione  e  che  l'utilizzo  di  micelio di scarsa
qualita'  sotto  il  profilo igienico sanitario determina gravi danni
alla produzione di funghi coltivati;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stabilire  regole sulla qualita' e la
certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati,
al  fine  di consentire ai produttori di funghi coltivati di disporre
di un prodotto identificato di qualita' certificata;
  Ritenuto  opportuno,  da  parte  delle regioni, garantire la tutela
giuridica  prevista  dall'art.  120,  comma 2,  della Costituzione, e
questo in particolare in relazione alle caratteristiche della materia
in   oggetto,   alla  necessita'  di  istituire,  congiuntamente  tra
Ministero  e  regioni,  un  servizio  nazionale di certificazione del
materiale  di  moltiplicazione  dei funghi coltivati, all'esigenza di
assicurare  a  detti  materiali  di moltiplicazione la certificazione
nazionale  e all'opportunita' di affidare alcune funzioni e attivita'
a specifici organi nazionali di riferimento;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 1° agosto 2007;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
                        Campo di applicazione
 
  1.   Il   presente   decreto   ha   per  oggetto  la  produzione  e
commercializzazione  del  materiale  di  moltiplicazione delle specie
fungine  di  cui  all'allegato  I,  dei  loro  ibridi  intergenerici,
interspecifici  o  intervarietali  che  hanno  il  medesimo utilizzo,
impiegato  direttamente  o indirettamente per la produzione di funghi
mediante coltivazione.
 
                               Art. 2.
 
                  Deroghe al campo di applicazione
 
  1.   Il   presente   decreto   non   si  applica  ai  materiali  di
moltiplicazione destinati a:
    a) prove a fini scientifici;
    b) lavori di selezione;
    c) misure dirette alla conservazione delle diversita' genetiche;
    d) esportazione  verso  Paesi  terzi, qualora siano correttamente
identificati come tali e sufficientemente isolati.
                      Art. 3.
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "materiale   di   moltiplicazione":   micelio  del  fungo  con
capacita'  di  riprodursi  e  di  completare  tutte le fasi del ciclo
biologico della specie;
    b) "ceppo  fungino":  insieme di materiale fungino della medesima
origine  genetica,  ottenuto dalla riproduzione vegetale a partire da
uno stesso materiale di moltiplicazione iniziale (coltura madre);
    c) "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita
professionalmente  almeno  una delle seguenti attivita' riguardanti i
materiali di moltiplicazione dei funghi: moltiplicazione, produzione,
conservazione,        condizionamento,       immagazzinamento       e
commercializzazione;
    d) "produttore":  fornitore che moltiplica o produce materiale di
moltiplicazione;
    e) "commercializzazione":  tenuta  a  disposizione  o  di scorta,
esposizione  o  offerta  alla  vendita, vendita o consegna a un'altra
persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione;
    f) "laboratorio":   entita'   di   diritto  pubblico  o  privato,
accreditato  ai  sensi dell'art. 9 del presente decreto, che effettua
analisi  e stabilisce diagnosi esatte che consentono al produttore di
controllare la qualita' della produzione;
    g) "lotto":   quantita'  determinata  di  elementi  di  un  unico
prodotto   di   materiale   di  moltiplicazione,  identificabile  per
l'omogeneita'  della  sua composizione, della sua origine e della sua
produzione;
    h) "confezionamento":  operazione  di chiusura dei recipienti che
contengono  il  materiale  di  moltiplicazione  e  apposizione  delle
etichette  previste dal presente decreto, in modo che sia impossibile
aprirli  senza  deteriorarne  la  chiusura  o senza lasciare segni di
alterazioni o di sostituzione del contenuto o dell'identita';
    i) "organismo  ufficiale responsabile": il Servizio fitosanitario
nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
    l) "ispezione  ufficiale":  ispezione  effettuata  dall'organismo
ufficiale responsabile competente per territorio;
    m) "centro  aziendale":  unita'  produttiva  autonoma stabilmente
costituita,  presso  la  quale  sono  tenuti i registri e i documenti
previsti.
 
                               Art. 4.
 
             Categorie dei materiali di moltiplicazione
 
  1.  Agli  effetti  del  presente decreto si definiscono le seguenti
categorie dei materiali di moltiplicazione dei funghi coltivati:
    a) "materiale   iniziale"   (coltura   madre):  il  materiale  di
moltiplicazione che:
      costituisce  l'unita'  di  partenza  dalla  quale si produce il
materiale di moltiplicazione di un ceppo della specie trattata;
      corrisponde   alla   specie  o  alla  varieta'  e  soddisfa  le
condizioni previste dal presente decreto per il materiale iniziale;
      viene  prodotto  e  conservato  in condizioni che assicurino il
mantenimento   dell'identita'   specifica   e  della  prevenzione  di
malattie;
      e' destinato alla produzione di materiale certificato;
      sottoposto  a  ispezione ufficiale, ha dimostrato di soddisfare
tutte le condizioni previste;
    b) "materiale certificato": il materiale di moltiplicazione che:
      e'  stato  ottenuto  vegetativamente,  in  modo diretto o in un
determinato numero di fasi, a partire dal materiale iniziale (coltura
madre);
      soddisfa  le  condizioni  previste  dal presente decreto per il
materiale certificato;
      sottoposto  a  ispezione ufficiale, ha dimostrato di soddisfare
tutte le condizioni previste.
 
                               Art. 5.
 
              Origine dei materiali di moltiplicazione
 
  1.   Il  materiale  di  moltiplicazione  certificato  proviene  dal
materiale iniziale, cosi' come definito all'art. 4, lettera a).
  2.  I  produttori  di  materiale  certificato  hanno  l'obbligo  di
provvedere  alla  registrazione del materiale iniziale; se acquistato
da soggetti terzi occorre altresi' annotare gli estremi dei documenti
di consegna e delle fatture.
 
                               Art. 6.
 
                  Requisiti di commercializzazione
 
  1.  Il  materiale  di moltiplicazione deve essere, almeno all'esame
visivo,   sostanzialmente   privo  di  organismi  nocivi  o  malattie
pregiudizievoli della qualita', nonche' di loro sintomi, che limitino
la possibilita' di utilizzarlo come tale, ed in particolare di quelli
elencati nell'allegato II del presente decreto, per quanto concerne i
generi e le specie ivi considerati.
  2. Nel caso in cui il fornitore riscontri, sulla base dei controlli
effettuati  conformemente  all'art.  7,  la  presenza  di  uno o piu'
organismi  nocivi  di  cui al comma precedente, dovra' immediatamente
informare    l'organismo   ufficiale   responsabile,   e   sottoporre
immediatamente  il materiale ad appropriato trattamento, compreso, se
del caso, la sua distruzione.
  3.  Il  materiale  di  moltiplicazione  certificato  deve avere una
purezza di specie del 100% e non deve manifestare presenza di tessuto
estraneo.
 
                               Art. 7.
 
                       Obblighi del fornitore
 
  1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:
    a) rendersi   personalmente   disponibile  o  designare  un'altra
persona,  tecnicamente competente in materia di produzione di micelio
fungino,   per   mantenere   i  contatti  con  l'organismo  ufficiale
responsabile;
    b) effettuare  ispezioni  visive  ogni  qualvolta sia necessario,
oppure   secondo  le  indicazioni  fornite  dall'organismo  ufficiale
responsabile;
    c) consentire    agli    incaricati    dell'organismo   ufficiale
responsabile  l'accesso  per  l'esecuzione di ispezioni o prelievi di
campioni  e  per  il  controllo  dei registri di cui alla lettera e),
nonche' dei relativi documenti;
    d) tenere  sempre  in  debito  conto i seguenti punti critici del
proprio  processo di produzione, in funzione dei metodi di produzione
utilizzati:
      qualita' dei materiali iniziali (madri);
      sterilizzazione;
      inoculazione;
      incubazione;
      tessuto;
      temperatura di conservazione del micelio fungino;
      stato  sanitario:  assenza  di  organismi  nocivi, antagonisti,
parassiti e di processi degenerativi;
      confezionamento e immagazzinamento;
      amministrazione;
    e) tenere  a  disposizione dell'organismo ufficiale responsabile,
da  conservare  per  un periodo minimo di tre anni, appositi registri
contenenti informazioni esaurienti circa:
      il   materiale   di   moltiplicazione   iniziale  conservato  o
acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione;
      il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione;
      il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi;
      tutte  le  manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure
prese a tale proposito;
      i  campionamenti  effettuati  per le analisi di laboratorio e i
relativi risultati;
      altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo
ufficiale responsabile;
    f) collaborare  in  ogni  altro  modo  con  l'organismo ufficiale
responsabile;
    g) elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti
critici sopra menzionati, verificando:
      la  disponibilita'  e  l'applicazione di metodi di controllo di
ciascuno dei punti critici sopra menzionati;
      l'affidabilita' di questi metodi;
      la   loro   idoneita'   alla  valutazione  delle  modalita'  di
produzione e commercializzazione, inclusi gli aspetti amministrativi;
      la  competenza  del  personale  del produttore per realizzare i
controlli;
    h) prelevare   campioni,  da  analizzare  presso  un  laboratorio
accreditato  dall'organismo ufficiale responsabile ai sensi dell'art.
10. Nella realizzazione del prelievo dei campioni occorre assicurarsi
che:
      i  campioni  vengano  prelevati  durante  le  distinte fasi del
processo   di   produzione   e   secondo   la   frequenza   stabilita
dall'organismo ufficiale responsabile al momento dell'accreditamento;
      i  campioni  vengano  prelevati in modo tecnicamente corretto e
secondo  un  procedimento  statisticamente attendibile, tenendo conto
del tipo di analisi da effettuare;
      i campioni vengano prelevati da persone competenti.
  2.  Il  fornitore la cui attivita' in questo settore si limita alla
distribuzione  del  materiale di moltiplicazione prodotto e imballato
fuori  dal  suo  stabilimento,  deve  soltanto  tenere  un registro o
conservare le prove documentali delle operazioni di acquisto, vendita
o  consegna  di materiale di moltiplicazione effettuate, da esibire a
richiesta dell'organismo ufficiale responsabile.
 
                               Art. 8.
 
                    Accreditamento del fornitore
 
  1. I  fornitori  di materiale di moltiplicazione certificato devono
essere appositamente accreditati dal Servizio fitosanitario regionale
competente   per  il  territorio  nel  quale  e'  situato  il  centro
aziendale.  A tal fine il fornitore deve presentare apposita domanda,
riportante almeno i dati previsti nell'allegato III.
  2.  Nel  caso  in  cui  il  fornitore  abbia altri centri aziendali
ubicati  in  regioni diverse da quella ove e' situata la sede legale,
deve  inoltrare  domanda  di  accreditamento  presso ciascun Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio.
  3.  Qualora  l'attivita'  svolta  in  una regione diversa da quella
della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo depositi
o   centri   di  distribuzione,  e'  sufficiente  inviare  copia  del
certificato  di  accreditamento  ai  Servizi  fitosanitari  regionali
competenti per territorio.
  4.   L'accreditamento  e'  subordinato  al  possesso  dei  seguenti
requisiti:
    a) attrezzature di sterilizzazione;
    b) sala inoculo sterile;
    c) sala di incubazione;
    d) camera frigorifera;
    e) laboratorio di controllo;
    f) personale tecnico qualificato in relazione alle necessita' del
processo di produzione.
  5.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale competente, esaminata la
domanda   e   verificato   il   possesso   dei   requisiti,  provvede
all'accreditamento     del     fornitore,     rilasciando    apposita
certificazione.  All'atto  dell'accreditamento,  al  fornitore  sara'
assegnato  un  codice, costituito dalla sigla della provincia seguita
da   un  numero  progressivo  di  4 cifre.  Con  l'accreditamento  il
fornitore  e' iscritto in una apposita sezione del registro ufficiale
dei produttori, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
  Art. 9.
 
                    Accreditamento dei laboratori
 
  1.  I  titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per
il  controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza genetica dei
materiali  di moltiplicazione dei funghi devono presentare domanda al
Servizio  fitosanitario  regionale  competente per territorio dove ha
sede  il  laboratorio,  specificando il tipo di analisi che intendono
effettuare.
  2.  I  laboratori, per potere ottenere il riconoscimento e svolgere
le  analisi  di  cui  al comma precedente, devono possedere, per ogni
gruppo  di  organismi  nocivi, almeno le apparecchiature diagnostiche
adatte  a  tale  tipo  di  analisi  ed  essere  condotti da personale
tecnico-scientifico  abilitato. A tal fine alla domanda devono essere
allegati:
    curriculum del personale tecnico-scientifico;
    elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;
    eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.
  3.  Se  il  titolare  di  un  laboratorio  intende svolgere analisi
diverse  da  quelle  per  cui  e'  stato  accreditato, deve acquisire
specifica autorizzazione.
 
                              Art. 10.
 
            Compiti dell'organismo ufficiale responsabile
 
  1.  L'organismo  ufficiale  responsabile  effettua  regolarmente la
sorveglianza  e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al
fine  di  verificare  l'osservanza  delle  prescrizioni  previste dal
presente  decreto.  Nel caso dei produttori i controlli devono essere
svolti almeno una volta all'anno ed al momento opportuno.
  2. L'organismo ufficiale responsabile, durante i controlli, accerta
il rispetto da parte del fornitore degli obblighi di cui all'art. 7 e
verifica   che  il  fornitore  applichi  costantemente  i  metodi  di
controllo dei punti critici di cui all'art. 7, comma 1, lettera g).
  3.  Nel  corso  delle ispezioni ufficiali, possono essere prelevati
campioni  del  materiale presente in azienda da sottoporre ad analisi
al  fine di verificare il rispetto delle norme stabilite dal presente
decreto. In tal caso, al momento dell'acquisizione dei campioni sara'
redatto  un  verbale,  nel  quale  saranno  riportati  i  dati  e  le
circostanze necessari all'identificazione dei campioni.
  4. Nel caso in cui, a seguito delle ispezioni ufficiali, si accerti
la  non  conformita'  di  materiale  di  moltiplicazione, l'organismo
ufficiale  responsabile lo comunichera' al fornitore, specificando il
lotto  interessato ed indicando i motivi e le misure che il fornitore
dovra' adottare.
 
                              Art. 11.
 
          Identificazione del materiale di moltiplicazione
 
  1.  Durante  la vegetazione, la raccolta o il prelievo, i materiali
di  moltiplicazione  devono  essere  identificati  e  tenuti in lotti
separati fino alla loro commercializzazione.
  2. I  contenitori  del  materiale  di moltiplicazione devono essere
identificati  in modo indelebile, dal momento della loro introduzione
nella sala di incubazione, con i seguenti dati:
    a) specie;
    b) numero di lotto;
    c) data d'incubazione.
  3.  Il  materiale  di  moltiplicazione  certificato  potra'  essere
commercializzato solo se contrassegnato con un'etichetta di materiale
adeguato,  di  colore  azzurro,  che  non  sia mai stata utilizzata e
stampata  anche  in  lingua  italiana.  Le  dimensioni dell'etichetta
ufficiale sono approvate dall'organismo ufficiale responsabile.
  4. L'etichetta deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    a) intestazione (Italia);
    b) organismo ufficiale responsabile;
    c) categoria (certificata);
    d) specie (nome botanico);
    e) quantita' (in kilogrammi o in litri);
    f) produttore;
    g) numero di accreditamento;
    h) numero di lotto.
  5.  L'etichetta dovra' essere apposta su ogni contenitore e su ogni
confezione chiusa che si commercializza e va collocata nel sistema di
chiusura.
  6.  Eventuali informazioni aggiuntive sul tipo o sulla varieta' del
materiale  di moltiplicazione sono indipendenti dall'etichetta e sono
apposte sotto la diretta responsabilita' del fornitore.
  7. Qualora i materiali di moltiplicazione siano riuniti o mescolati
al  momento  dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o
della  consegna,  il  fornitore annota in un registro la composizione
della partita e l'origine delle sue varie componenti.
 
                              Art. 12.
 
                 Divieto di restrizioni commerciali
 
  1. I materiali conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate
dal  presente  decreto  non  sono soggetti a ulteriori restrizioni di
commercializzazione  per  quanto  riguarda  il fornitore, gli aspetti
fitosanitari  e le modalita' di ispezione oltre a quelle previste dal
presente decreto.
 
                              Art. 13.
 
                  Documento di commercializzazione
 
  1.  Ogni  partita di materiale di moltiplicazione commercializzata,
deve  essere  accompagnata  da un documento del produttore, nel quale
sono indicati i lotti di produzione, la specie e la sua destinazione.
 
                              Art. 14.
 
                     Importazione da Paesi terzi
 
  1.   Il   materiale  di  moltiplicazione  certificato  puo'  essere
importato  da  Paesi terzi qualora sia stato prodotto secondo criteri
equivalenti  a  quelli previsti dal presente decreto e soddisfi detti
requisiti al momento dell'importazione.
  2.  Il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali
puo'  riconoscere  l'equivalenza  per determinate specie prodotte nei
singoli   Paesi   terzi.   A  tal  fine  deve  essere  presentata  la
documentazione  atta  a dimostrare che i materiali di moltiplicazione
prodotti  nel  Paese  terzo  presentano le stesse garanzie per quanto
riguarda   gli  obblighi  del  fornitore,  l'identita',  gli  aspetti
fitosanitari,    l'imballaggio,    le    modalita'    di   ispezione,
l'etichettatura  e  la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli
aspetti,  ai  materiali  di  moltiplicazione  prodotti  in  Italia  e
conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.
  3.  Qualora  uno  Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per
determinate   specie   a   Paesi   terzi,   tale   equivalenza  viene
automaticamente riconosciuta anche dall'Italia.
 
                              Art. 15.
 
         Disposizioni per l'organismo ufficiale responsabile
 
  1.  Qualora,  in  occasione  della  sorveglianza  e  dei  controlli
previsti   all'art.   10,   sia   accertato   che   i   materiali  di
moltiplicazione  non  sono  conformi  alle  prescrizioni previste dal
presente  decreto, l'organismo ufficiale responsabile adotta tutte le
misure necessarie per assicurarne la conformita' oppure, qualora cio'
non  sia  possibile,  ne  vieta  la  commercializzazione,  informando
tempestivamente  il  Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
  2.  Le  eventuali  misure  adottate  a  norma  del comma precedente
vengono  revocate  non  appena  sia  accertato  che  i  materiali  di
moltiplicazione  siano  ritenuti  conformi  alle  prescrizioni e alle
condizioni previste dal presente decreto.
    Art. 16.
 
                    Prove ed analisi di verifica
 
  1.  L'organismo  ufficiale responsabile puo' effettuare prove o, se
del  caso,  analisi  su  campioni  per  verificare la conformita' dei
materiali  di  moltiplicazione  alle  prescrizioni ed alle condizioni
previste dal presente decreto.
  2.  Le  prove  e  le  analisi previste nel comma precedente formano
oggetto  di  relazioni di attivita' da parte dell'organismo ufficiale
competente,  da  trasmettere annualmente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Art. 17.
 
                        Denunce di produzione
 
  1.   I   produttori   di   materiale   di  moltiplicazione  inviano
all'organismo ufficiale responsabile, trimestralmente, entro la prima
settimana del trimestre successivo, le dichiarazioni di produzione di
materiale  di  moltiplicazione  certificato  nelle  quali,  per  ogni
specie,  devono  essere  indicati almeno i dati relativi a quantita',
lotto,  numero  di  etichette  utilizzate  e origine del materiale di
moltiplicazione.
  2.  Entro  il  1° marzo  di  ogni  anno,  gli  organismi  ufficiali
responsabili   inviano   al   Ministero   delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali i dati relativi alla produzione di materiale
di   moltiplicazione   certificato   relativi   all'anno  precedente,
suddivisi per specie.
 
                              Art. 18.
 
                  Registro nazionale dei produttori
 
  1.   Il  Servizio  fitosanitario  centrale,  sulla  base  dei  dati
trasmessi dai Servizi fitosanitari regionali, istituisce, nell'ambito
del  registro  ufficiale  dei produttori di cui all'art. 20, comma 5,
del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, una apposita sezione
relativa  ai  produttori del materiale di moltiplicazione certificato
dei funghi coltivati.
  2. Nel registro nazionale devono essere riportati almeno i seguenti
dati:
    a) denominazione del fornitore;
    b) sede legale;
    c) numero di accreditamento;
    d) specie coltivate.
 
                              Art. 19.
 
                          Norme transitorie
 
  1.  Il  materiale di moltiplicazione prodotto prima dell'entrata in
vigore   del  presente  decreto  puo'  essere  commercializzato  come
materiale certificato fino al 31 dicembre 2007, anche se non e' stato
sottoposto alle procedure di controllo previste dal presente decreto.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  all'Organo  di controllo per la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 2007
 
                                               Il Ministro: De Castro
 
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n.
4, foglio n. 113

 

 
                             Allegato I
 
                     ELENCO DELLE SPECIE FUNGINE
 
=====================================================================
          Nome botanico           |           Nome comune
=====================================================================
Agaricus bisporus, Agaricus       |
bitorquis                         | Prataiolo Champignon
---------------------------------------------------------------------
Agaricus spp.                     |
---------------------------------------------------------------------
Pleurotus ostreatus               | Pleurotus - Gelone
---------------------------------------------------------------------
                                  | Pleurotus giallo - Corno
Pleurotus cornucopiae             |dell'abbondanza
---------------------------------------------------------------------
Lentinus edodes                   | Shiitake
---------------------------------------------------------------------
Lepista nuda                      | Agarico violetto Gambo azzurro
---------------------------------------------------------------------
Pleurotus eryngii                 | Cardoncello
---------------------------------------------------------------------
Agrocybe aegerita (Pholiota       |
aegerita)                         | Pioppino - Piopparello
 
Allegato II
 
                ORGANISMI NOCIVI SOGGETTI A CONTROLLO
 
=====================================================================
              Specie              |         Organismi nocivi
=====================================================================
                                  |Acari:  Brennandania sp.
                                  |Batteri: Bacillus sp. Streptomyces
                                  |spp. Funghi: Penicillium sp.
                                  |Cladosporium sp. Aspergillus sp.
                                  |Trichoderma sp. Alternaria sp.
                                  |Epicoccum sp. Mucor sp. Rhizopus
Agaricus spp.                     |spp.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Batteri: Bacillus sp. Streptomyces
                                  |sp. Funghi: Penicillium sp.
Pleurotus ostreatus Pleurotus     |Cladosporium sp. Aspergillus sp.
cornucopiae Lepista nuda Lentinus |Trichoderma sp. Alternaria sp.
edodes Pleurotus eryngii Agrocybe |Epicoccum sp. Mucor sp. Rhizopus
aegerita                          |sp.
 
                            Allegato III
 
DATI DA RIPORTARE NELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO (Art. 8, comma 1)
 
    Nella  richiesta  di  accreditamento  devono  essere  riportati i
seguenti dati:
      1) nome dell'azienda;
      2) partita I.V.A.;
      3) sede legale;
      4) rappresentante legale;
      5) nominativo del tecnico competente in materia di produzione;
      6) indicazione   se   si   tratta   di  azienda  produttrice  o
commerciale;
      7) indirizzo di eventuali altri centri aziendali oltre a quello
della sede legale;
      8) specie per le quali si richiede l'accreditamento;
      9) dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi previsti
dall'art. 7;
      10) documentazione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera g);
      11) dichiarazione  relativa  al  possesso  dei requisiti di cui
all'art. 8, comma 4.