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GU n. 287 del 11-12-2007  - Suppl. Ordinario n.263

DECRETO 28 Settembre 2007  Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Cadou Star", registrato al n. 10322.

 

                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti "Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopraccitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto   il   decreto   n.  10322  dell'8 febbraio  2000  modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006,
con  il  quale  e'  stato  registrato  in via provvisoria il prodotto
fitosanitario  denominato  Cadou  Star, contenente le sostanze attive
flufenacet  e  isoxaflutole,  a  nome  dell'impresa Bayer Cropscience
S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;
  Visto  il  decreto  del  26 novembre  2003, relativo all'inclusione
della  sostanza  attiva  isoxaflutole  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della direttiva
2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;
  Visto  il decreto del 6 febbraio 2004 relativo all'inclusione della
sostanza  attiva  flufenacet  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della
Commissione del 25 settembre 2003;
  Vista   la   domanda  presentata  il  6 ottobre  2004  dall'impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la trasformazione da provvisoria in
definitiva   dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario  in
questione;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui   trattasi   fino   al   30 settembre   2013  (data  di  scadenza
dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole);
  Vista la nota dell'Ufficio in data 20 aprile 2007 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota pervenuta in data 28 maggio 2007 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;
 
                              Decreta:
 
  E'  confermata  fino  al  30 settembre  2013  l'autorizzazione  del
prodotto  fitosanitario denominato CADOU STAR registrato al n. 10322,
con  decreto  dell'8 febbraio  2000,  modificato  successivamente con
decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006, a nome dell'impresa
Bayer  Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n.
130,  con  la  composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500 - 600 - 750 e kg
1  -  1,2  -  1,5  -  1,8  -  2,4  - 3 - 5 - 10; nonche' in sacchetti
idrosolubili nelle taglie da g 500 - 600 - 750 e kg 1 - 1,5 - 2,4 - 3
- 5 - 10.
  Il   prodotto   in  questione  e'  preparato,  anche  in  sacchetti
idrosolubili   nello  stabilimento  dell'impresa  Sipcam  S.p.a.,  in
Salerano sul Lambro (Lodi);
    importato  in confezioni pronte per l'impiego, anche in sacchetti
idrosolubili,    dallo   stabilimento   dell'impresa   estera   Bayer
Cropscience AG in Dormagen (Germania);
    formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato, anche in
sacchetti  idrosolubili,  presso gli stabilimenti delle imprese Bayer
Cropscience  S.r.l.  in  Filago  (Bergamo);  S.C.B.  Marle  sur Serre
(Francia).
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2007
 

                                      Il direttore generale: Borrello

GU n. 287 del 11-12-2007  - Suppl. Ordinario n.263

DECRETO 18 Ottobre 2007 Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato "Zemix R", registrato al n. 12202.

 

                 IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopraccitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 28 aprile 2004 e successive
integrazioni  di  cui  l'ultima  in  data 19 aprile 2007 dall'Impresa
ISAGRO  S.p.A.  con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, diretta
ad  ottenere  la  registrazione del prodotto fitosanitario denominato
ZEMIX R contenente le sostanze attive zoxamide e rame metallico;
  Visto  il  decreto  del 9 aprile 2004 relativo all'inclusione della
sostanza  attiva  zoxamide  nell'allegato  I  del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione della direttiva 2003/119/CE
della Commissione del 5 dicembre 2003;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 12 luglio 2007 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, relativoall'autorizzazione del prodotto di cui
trattasi  fino  al 31 marzo 2014 (data di scadenza dell'iscrizione in
Allegato I per la sostanza attiva zoxamide);
  Vista  la nota dell'Ufficio in data 8 agosto 2007 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista la nota pervenuta in data 5 settembre 2007 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;
 
                              Decreta:
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014
l'Impresa  ISAGRO  S.p.A.  con  sede  legale  in  via Caldera n. 21 -
Milano,   e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario   denominato   ZEMIX  R  con  la  composizione  e  alle
condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto,
fatto   salvo   l'obbligo   di  adeguamento  alle  conclusioni  delle
valutazioni   comunitarie  riguardanti  l'inclusione  della  sostanza
attiva  rame  metallico  nell'Allegato  I  del decreto legislativo n.
194/1995.
  Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,2 - 0,25 - 0,28 -
0,35 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2,8 - 3 - 3,5 - 5-5,6 - 7 - 8,4 - 10 - 20 - 25
e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da kg 1 - 5 - 10.
  Il   prodotto   in  questione  e'  preparato,  anche  in  sacchetti
idrosolubili,  negli  stabilimenti  delle  imprese:  Isagro S.p.A. in
Adria Cavanella Po (Rovigo); Isagro S.p.A. in Aprilia (Latina).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12202.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 ottobre 2007
 
                                      Il direttore generale: Borrello

GU n. 287 del 1112-2007  - Suppl. Ordinario n.263

DECRETO 1 Ottobre 2007  Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "mecoprop".

 

                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio ed
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto   il  decreto  del  15 novembre  2005  relativo  a  "Prodotti
fitosanitari:  recepimento  delle  direttive  2005/37/CE,  2005/48/CE
della  Commissione  e  aggiornamento  del  decreto del Ministro della
salute  27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle
sotanze   attive,   tra   cui   mecoprop,   nei   prodotti  destinati
all'alimentazione";
  Visto  il  parere  non  favorevole espresso in data 8 febbraio 2007
dalla   commissione   consultiva  di  cui  all'art.  20  del  decreto
legislativo  17  marzo 1995, n. 194, in relazione alla documentazione
presentata  dalle  imprese  titolari  di alcuni prodotti fitosanitari
citati   nell'allegato  al  presente  decreto,  per  il  mantenimento
dell'impiego  sulla  coltura  cereali  nel  rispetto dei nuovi limiti
massimi di residui previsti dalla direttiva di cui trattasi;
  Considerato,  altresi', che per alcuni prodotti fitosanitari citati
nell'allegato  al  presente  decreto  le  imprese  titolari non hanno
presentato   alcuna   documentazione   a  sostegno  del  mantenimento
dell'impiego in questione;
  Rilevato  che  i  prodotti  fitosanitari riportati nell'allegato al
presente decreto sono autorizzati solo sulla coltura cereali;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere alla revoca dei prodotti
fitosanitari  contenenti la sostanza attiva mecoprop autorizzati solo
sulla coltura cereali;
  Considerato  che  il nuovo limite massimo di residui della sostanza
attiva  mecoprop  nei cereali e' gia' in vigore dal 4 dicembre 2006 e
che  non  si  ritiene,  pertanto,  di  concedere alcun periodo per lo
smaltimento   delle   scorte  dei  prodotti  fitosanitari  citati  in
allegato;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  mecoprop, elencati in
allegato,  sono  revocate  dalla data del presente decreto, in quanto
concesse esclusivamente per la coltura cereali non piu' conforme alle
nuove   condizioni   d'impiego   dettate   dal  decreto  ministeriale
15 novembre 2005.
 
                               Art. 2.
  2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta revoca.
                               Art. 3.
  3.  L'impresa  e'  tenuta al ritiro immediato delle scorte giacenti
sul mercato in considerazione del fatto che i nuovi limiti massimi di
residui sono gia' in vigore dal 4 dicembre 2006.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° ottobre 2007
 
                                      Il direttore generale: Borrello
 
 
 
 
                                                             Allegato
 
 Prodotti fitosanitari a base di mecoprop, le cui autorizzazioni u'
            sono revocate dalla data del presente decreto
 
=====================================================================
   |N. reg.|   Prodotto   |Data reg. |            Impresa
=====================================================================
1. |009375 |Briotril Combi|29/09/1997|Agan Chemical Manufacturers Ltd
2. |005566 |Certrol H     |23/11/1983|Bayer Cropscience S.r.l.
3. |008077 |Foxtar        |16/06/1992|Feinchemie Schwebda GmbH
4. |006506 |Orogran       |20/09/1985|Isagro Italia S.r.l.
5. |005604 |Clortan M     |12/09/1997|Makhteshim Agan Italia S.r.l.
6. |007253 |Frumen        |26/11/1987|Makhteshim Agan Italia S.r.l.
7. |007306 |Cerebas       |10/12/1987|Nufarm S.a.s.
8. |013510 |Chariot       |22/01/2007|Nufarm S.a.s.
9. |013051 |Mextrol       |27/06/2006|Nufarm S.a.s.
10.|004381 |Blesal MC     |25/05/1981|Siapa S.r.l.
11.|012273 |Blesal XP     |17/11/2004|Siapa S.r.l.

(GU n. 287 del 11-12-2007  - Suppl. Ordinario n.263)

DECRETO 28 Settembre 2007  Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Merlin GP", registrato al n. 10318.

 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962,  n.  283, modifico
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopraccitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto   il   decreto   n.  10318  dell'8 febbraio  2000  modificato
successivamente  con decreti di cui l'ultimo in data 23 ottobre 2006,
con  il  quale  e'  stato  registrato  in via provvisoria il prodotto
fitosanitario  denominato  Merlin  GP,  contenente le sostanze attive
flufenacet  e  isoxaflutole,  a  nome  dell'impresa Bayer Cropscience
S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;
  Visto  il  decreto  del  26 novembre  2003, relativo all'inclusione
della  sostanza  attiva  isoxaflutole  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della direttiva
2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;
  Visto  il decreto del 6 febbraio 2004 relativo all'inclusione della
sostanza  attiva  flufenacet  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della
Commissione del 25 settembre 2003;
  Vista   la   domanda  presentata  il  6 ottobre  2004  dall'impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la trasformazione da provvisoria in
definitiva   dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario  in
questione;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui   trattasi   fino   al   30 settembre   2013  (data  di  scadenza
dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole);
  Vista la nota dell'Ufficio in data 20 aprile 2007 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota pervenuta in data 28 maggio 2007 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;
 
                              Decreta:
 
  E'  confermata  fino  al  30 settembre  2013  l'autorizzazione  del
prodotto  fitosanitario  denominato MERLIN GP registrato al n. 10318,
con  decreto  dell'8 febbraio  2000,  modificato  successivamente con
decreti  di cui l'ultimo in data 23 ottobre 2006, a nome dell'impresa
Bayer  Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n.
130,  con  la  composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500 - 600 - 750 e kg
1  -  1,2  -  1,5  -  1,8  -  2  - 2,4 - 2,5 - 3 - 5 - 10; nonche' in
sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 500 - 600 - 750 e kg 1 - 1,5
- 2,4 - 3 - 5 - 10.
  Il   prodotto   in  questione  e'  preparato,  anche  in  sacchetti
idrosolubili   nello  stabilimento  dell'impresa  Sipcam  S.p.a.,  in
Salerano sul Lambro (Lodi);
    importato  in confezioni pronte per l'impiego, anche in sacchetti
idrosolubili,    dallo   stabilimento   dell'impresa   estera   Bayer
Cropscience Ag in Dormagen (Germania);
    formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato, anche in
sacchetti  idrosolubili,  presso gli stabilimenti delle imprese Bayer
Cropscience  S.r.l.  in Filago (Bergamo); Bayer Cropscience France in
Villefranche (Francia); S.C.B. Marle sur Serre (Francia).
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2007
 
                                      Il direttore generale: Borrello

GU n. 287 del 11-12-2007  - Suppl. Ordinario n.263

DECRETO 28 Settembre 2007  Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Cadou WG", registrato al n. 10379.

 

               IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti "Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopraccitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto   il   decreto   n.   10379   dell'8 marzo   2000  modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006,
con  il  quale  e'  stato  registrato  in via provvisoria il prodotto
fitosanitario  denominato  Cadou  WG,  contenente  la sostanza attiva
flufenacet,  a  nome  dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede
legale in Milano, viale Certosa n. 130;
  Visto il decreto del 6 febbraio 2004, relativo all'inclusione della
sostanza  attiva  flufenacet  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della
Commissione del 25 settembre 2003;
  Vista   la   domanda  presentata  il  6 ottobre  2004  dall'impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la trasformazione da provvisoria in
definitiva   dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario  in
questione;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui   trattasi   fino   al   30 dicembre   2013   (data  di  scadenza
dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva flufenacet);
  Vista la nota dell'Ufficio in data 20 aprile 2007 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota pervenuta in data 28 maggio 2007 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;
 
                              Decreta:
 
  E'   confermata  fino  al  30 dicembre  2013  l'autorizzazione  del
prodotto  fitosanitario  denominato  CADOU WG registrato al n. 10379,
con decreto dell'8 marzo 2000, modificato successivamente con decreti
di  cui  l'ultimo in data 22 febbraio 2006, a nome dell'impresa Bayer
Cropscience  S.r.l.  con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130,
con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500 - 700 - 800 - 850
e kg 1 - 2 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 7 - 10 - 15 - 20; nonche' in sacchetti
idrosolubili nelle taglie da g 500 - 800 - 850 e kg 1 - 3 - 5.
  Il   prodotto   in  questione  e'  preparato,  anche  in  sacchetti
idrosolubili,   nello   stabilimento  dell'impresa  STI  Solfotecnica
Italiana in Cotignola (Ravenna);
    importato  in confezioni pronte per l'impiego, anche in sacchetti
idrosolubili,    dallo   stabilimento   dell'impresa   estera   Bayer
Cropscience Ag in Dormagen (Germania);
    formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato, anche in
sacchetti  idrosolubili,  presso gli stabilimenti delle imprese Bayer
Cropscience  S.r.l.,  in  Filago  (Bergamo);  S.C.B.  Marle sur Serre
(Francia).
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2007
 
                                      Il direttore generale: Borrello

GU n. 287 del 11-12-2007  - Suppl. Ordinario n.263

DECRETO 28 Settembre 2007 Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Cadou WP", registrato al n. 10319.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti "Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopraccitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto   il   decreto  n.  10319  dell'8 febbraio  2000,  modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006,
con  il  quale  e'  stato  registrato  in via provvisoria il prodotto
fitosanitario  denominato  Cadou  WP,  contenente  la sostanza attiva
flufenacet,  a  nome  dell'impresa  Bayer Cropscience S.r.l. con sede
legale in Milano, viale Certosa n. 130;
  Visto  il decreto del 6 febbraio 2004 relativo all'inclusione della
sostanza  attiva  flufenacet  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della
Commissione del 25 settembre 2003;
  Vista   la   domanda  presentata  il  6 ottobre  2004  dall'impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la trasformazione da provvisoria in
definitiva   dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario  in
questione;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui   trattasi   fino   al   30 dicembre   2013   (data  di  scadenza
dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva flufenacet);
  Vista la nota dell'Ufficio in data 20 aprile 2007 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota pervenuta in data 28 maggio 2007 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;
 
                              Decreta:
 
  E'   confermata  fino  al  30 dicembre  2013  l'autorizzazione  del
prodotto  fitosanitario  denominato  CADOU WP registrato al n. 10319,
con  decreto  dell'8 febbraio  2000,  modificato  successivamente con
decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006, a nome dell'impresa
Bayer  Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n.
130,  con  la  composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500 - 800 - 850 e kg
1  -  3  -  5 - 10 - 15 - 20; nonche' in sacchetti idrosolubili nelle
taglie da g 250 - 500 - 800 - 850 e kg 1 - 3 - 5.
  Il   prodotto   in  questione  e'  preparato,  anche  in  sacchetti
idrosolubili,  negli  stabilimenti  delle  imprese  STI  Solfotecnica
Italiana  in  Cotignola  (Ravenna);  Torre  S.r.l.,  in  Montalcino -
Torrenieri (Siena);
    importato  in confezioni pronte per l'impiego, anche in sacchetti
idrosolubili,    dallo   stabilimento   dell'impresa   estera   Bayer
Cropscience Ag in Dormagen (Germania);
    formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato, anche in
sacchetti  idrosolubili,  presso gli stabilimenti delle imprese Bayer
Cropscience  S.r.l.,  in  Filago  (Bergamo);  S.C.B.  Marle sur Serre
(Francia); SIPCAM S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi).
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2007
 
                                      Il direttore generale: Borrello

GU n. 287 del 11-12-2007  - Suppl. Ordinario n.263

DECRETO 28 Settembre 2007  Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Hussar", registrato al n. 11060. 

 

             IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno 1995,) concernenti "Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopraccitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   dcl   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla