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ALLEGATI |
GU n. 287 del 11-12-2007 - Suppl. Ordinario n.263 DECRETO 28 Settembre 2007 Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Cadou Star", registrato al n. 10322.
IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto n. 10322 dell'8 febbraio 2000 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006, con il quale e' stato registrato in via provvisoria il prodotto fitosanitario denominato Cadou Star, contenente le sostanze attive flufenacet e isoxaflutole, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130; Visto il decreto del 26 novembre 2003, relativo all'inclusione della sostanza attiva isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003; Visto il decreto del 6 febbraio 2004 relativo all'inclusione della sostanza attiva flufenacet nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003; Vista la domanda presentata il 6 ottobre 2004 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole); Vista la nota dell'Ufficio in data 20 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 28 maggio 2007 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999; Decreta: E' confermata fino al 30 settembre 2013 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato CADOU STAR registrato al n. 10322, con decreto dell'8 febbraio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500 - 600 - 750 e kg 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,4 - 3 - 5 - 10; nonche' in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 500 - 600 - 750 e kg 1 - 1,5 - 2,4 - 3 - 5 - 10. Il prodotto in questione e' preparato, anche in sacchetti idrosolubili nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi); importato in confezioni pronte per l'impiego, anche in sacchetti idrosolubili, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania); formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato, anche in sacchetti idrosolubili, presso gli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); S.C.B. Marle sur Serre (Francia). Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2007 Il direttore generale: Borrello GU n. 287 del 11-12-2007 - Suppl. Ordinario n.263 DECRETO 18 Ottobre 2007 Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato "Zemix R", registrato al n. 12202.
IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2004 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 19 aprile 2007 dall'Impresa ISAGRO S.p.A. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ZEMIX R contenente le sostanze attive zoxamide e rame metallico; Visto il decreto del 9 aprile 2004 relativo all'inclusione della sostanza attiva zoxamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003; Visto il parere favorevole espresso in data 12 luglio 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativoall'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 marzo 2014 (data di scadenza dell'iscrizione in Allegato I per la sostanza attiva zoxamide); Vista la nota dell'Ufficio in data 8 agosto 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 5 settembre 2007 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014 l'Impresa ISAGRO S.p.A. con sede legale in via Caldera n. 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZEMIX R con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva rame metallico nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,2 - 0,25 - 0,28 - 0,35 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2,8 - 3 - 3,5 - 5-5,6 - 7 - 8,4 - 10 - 20 - 25 e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da kg 1 - 5 - 10. Il prodotto in questione e' preparato, anche in sacchetti idrosolubili, negli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.A. in Adria Cavanella Po (Rovigo); Isagro S.p.A. in Aprilia (Latina). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12202. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2007 Il direttore generale: Borrello GU n. 287 del 1112-2007 - Suppl. Ordinario n.263 DECRETO 1 Ottobre 2007 Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "mecoprop".
IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto del 15 novembre 2005 relativo a "Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2005/37/CE, 2005/48/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sotanze attive, tra cui mecoprop, nei prodotti destinati all'alimentazione"; Visto il parere non favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in relazione alla documentazione presentata dalle imprese titolari di alcuni prodotti fitosanitari citati nell'allegato al presente decreto, per il mantenimento dell'impiego sulla coltura cereali nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dalla direttiva di cui trattasi; Considerato, altresi', che per alcuni prodotti fitosanitari citati nell'allegato al presente decreto le imprese titolari non hanno presentato alcuna documentazione a sostegno del mantenimento dell'impiego in questione; Rilevato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono autorizzati solo sulla coltura cereali; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mecoprop autorizzati solo sulla coltura cereali; Considerato che il nuovo limite massimo di residui della sostanza attiva mecoprop nei cereali e' gia' in vigore dal 4 dicembre 2006 e che non si ritiene, pertanto, di concedere alcun periodo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari citati in allegato; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mecoprop, elencati in allegato, sono revocate dalla data del presente decreto, in quanto concesse esclusivamente per la coltura cereali non piu' conforme alle nuove condizioni d'impiego dettate dal decreto ministeriale 15 novembre 2005. Art. 2. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca. Art. 3. 3. L'impresa e' tenuta al ritiro immediato delle scorte giacenti sul mercato in considerazione del fatto che i nuovi limiti massimi di residui sono gia' in vigore dal 4 dicembre 2006. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° ottobre 2007 Il direttore generale: Borrello Allegato Prodotti fitosanitari a base di mecoprop, le cui autorizzazioni u' sono revocate dalla data del presente decreto ===================================================================== |N. reg.| Prodotto |Data reg. | Impresa ===================================================================== 1. |009375 |Briotril Combi|29/09/1997|Agan Chemical Manufacturers Ltd 2. |005566 |Certrol H |23/11/1983|Bayer Cropscience S.r.l.
3. |008077 |Foxtar |16/06/1992|Feinchemie Schwebda GmbH
4. |006506 |Orogran |20/09/1985|Isagro Italia S.r.l.
5. |005604 |Clortan M |12/09/1997|Makhteshim Agan Italia S.r.l.
6. |007253 |Frumen |26/11/1987|Makhteshim Agan Italia S.r.l.
7. |007306 |Cerebas |10/12/1987|Nufarm S.a.s.
8. |013510 |Chariot |22/01/2007|Nufarm S.a.s.
9. |013051 |Mextrol |27/06/2006|Nufarm S.a.s.
10.|004381 |Blesal MC |25/05/1981|Siapa S.r.l.
11.|012273 |Blesal XP |17/11/2004|Siapa S.r.l. (GU n. 287 del 11-12-2007 - Suppl. Ordinario n.263) DECRETO 28 Settembre 2007 Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Merlin GP", registrato al n. 10318.
IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifico dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto n. 10318 dell'8 febbraio 2000 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 ottobre 2006, con il quale e' stato registrato in via provvisoria il prodotto fitosanitario denominato Merlin GP, contenente le sostanze attive flufenacet e isoxaflutole, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130; Visto il decreto del 26 novembre 2003, relativo all'inclusione della sostanza attiva isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003; Visto il decreto del 6 febbraio 2004 relativo all'inclusione della sostanza attiva flufenacet nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003; Vista la domanda presentata il 6 ottobre 2004 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole); Vista la nota dell'Ufficio in data 20 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 28 maggio 2007 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999; Decreta: E' confermata fino al 30 settembre 2013 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato MERLIN GP registrato al n. 10318, con decreto dell'8 febbraio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 ottobre 2006, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500 - 600 - 750 e kg 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,4 - 2,5 - 3 - 5 - 10; nonche' in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 500 - 600 - 750 e kg 1 - 1,5 - 2,4 - 3 - 5 - 10. Il prodotto in questione e' preparato, anche in sacchetti idrosolubili nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi); importato in confezioni pronte per l'impiego, anche in sacchetti idrosolubili, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience Ag in Dormagen (Germania); formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato, anche in sacchetti idrosolubili, presso gli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); Bayer Cropscience France in Villefranche (Francia); S.C.B. Marle sur Serre (Francia). Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2007 Il direttore generale: Borrello GU n. 287 del 11-12-2007 - Suppl. Ordinario n.263 DECRETO 28 Settembre 2007 Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Cadou WG", registrato al n. 10379.
IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto n. 10379 dell'8 marzo 2000 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006, con il quale e' stato registrato in via provvisoria il prodotto fitosanitario denominato Cadou WG, contenente la sostanza attiva flufenacet, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130; Visto il decreto del 6 febbraio 2004, relativo all'inclusione della sostanza attiva flufenacet nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003; Vista la domanda presentata il 6 ottobre 2004 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 dicembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva flufenacet); Vista la nota dell'Ufficio in data 20 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 28 maggio 2007 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999; Decreta: E' confermata fino al 30 dicembre 2013 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato CADOU WG registrato al n. 10379, con decreto dell'8 marzo 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500 - 700 - 800 - 850 e kg 1 - 2 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 7 - 10 - 15 - 20; nonche' in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 500 - 800 - 850 e kg 1 - 3 - 5. Il prodotto in questione e' preparato, anche in sacchetti idrosolubili, nello stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica Italiana in Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego, anche in sacchetti idrosolubili, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience Ag in Dormagen (Germania); formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato, anche in sacchetti idrosolubili, presso gli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l., in Filago (Bergamo); S.C.B. Marle sur Serre (Francia). Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2007 Il direttore generale: Borrello GU n. 287 del 11-12-2007 - Suppl. Ordinario n.263 DECRETO 28 Settembre 2007 Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Cadou WP", registrato al n. 10319. IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto n. 10319 dell'8 febbraio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006, con il quale e' stato registrato in via provvisoria il prodotto fitosanitario denominato Cadou WP, contenente la sostanza attiva flufenacet, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130; Visto il decreto del 6 febbraio 2004 relativo all'inclusione della sostanza attiva flufenacet nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003; Vista la domanda presentata il 6 ottobre 2004 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 dicembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva flufenacet); Vista la nota dell'Ufficio in data 20 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 28 maggio 2007 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999; Decreta: E' confermata fino al 30 dicembre 2013 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato CADOU WP registrato al n. 10319, con decreto dell'8 febbraio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500 - 800 - 850 e kg 1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20; nonche' in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 250 - 500 - 800 - 850 e kg 1 - 3 - 5. Il prodotto in questione e' preparato, anche in sacchetti idrosolubili, negli stabilimenti delle imprese STI Solfotecnica Italiana in Cotignola (Ravenna); Torre S.r.l., in Montalcino - Torrenieri (Siena); importato in confezioni pronte per l'impiego, anche in sacchetti idrosolubili, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience Ag in Dormagen (Germania); formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato, anche in sacchetti idrosolubili, presso gli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l., in Filago (Bergamo); S.C.B. Marle sur Serre (Francia); SIPCAM S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi). Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2007 Il direttore generale: Borrello GU n. 287 del 11-12-2007 - Suppl. Ordinario n.263 DECRETO 28 Settembre 2007 Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato "Hussar", registrato al n. 11060.
IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995,) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento dcl lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla |