ALLEGATI

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GU n. 297 del 22-12-2007

DECRETO 30 Ottobre 2007 Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clopiralid revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto 20 febbraio 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva clopiralid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento
della  direttiva  della  Commissione  2006/64/CE  del 18 luglio 2006,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza
attiva clopiralid;
  Visto   l'art.   2,   comma 2,   del  citato  decreto  ministeriale
20 febbraio  2007,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni
dei  prodotti  fitosanitari contenenti clopiralid dovevano presentare
al Ministero della salute entro il 30 aprile 2007, in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
  Visto   l'art.   2,   comma 3,   del  citato  decreto  ministeriale
20 febbraio  2007,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
clopiralid  non  aventi  i  requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2,
comma 2,  del  medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal
1° maggio 2007;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  20 febbraio  2007  nei  tempi  e  nelle  forme  da esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione dell'elenco dei
prodotti   fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  clopiralid
revocati   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 3,  del  citato  decreto
ministeriale 20 febbraio 2007;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    1.  In  allegato  al  presente  decreto e' riportato l'elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clopiralid la cui
autorizzazione  all'immissione  in  commercio e' stata revocata a far
data dal 1° maggio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2,
comma 3, del decreto ministeriale 20 febbraio 2007.
                               Art. 2.
    1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e'
consentita  fino  al  30 aprile 2008, conformemente a quanto disposto
dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.
    2.  I  titolari  delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di
cui  all'art.  1  sono  tenuti  ad  adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
    Il  presente  decreto sara' notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 30 ottobre 2007
 
                                      Il direttore generale: Borrello
 

GU n. 297 del 22-12-2007

DECRETO 30 Ottobre 2007 Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosetil revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto 20 febbraio 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

             IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento
della  direttiva  della  Commissione  2006/64/CE  del 18 luglio 2006,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza
attiva fosetil;
  Visto   l'art.   2,   comma 2,   del  citato  decreto  ministeriale
20 febbraio  2007,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni
dei  prodotti  fitosanitari contenenti fosetil dovevano presentare al
Ministero della salute entro il 30 aprile 2007, in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
  Visto   l'art.   2,   comma 3,   del  citato  decreto  ministeriale
20 febbraio  2007,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
fosetil  non  aventi  i  requisiti  di  cui  all'art. 1 e all'art. 2,
comma 2,  del  medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal
1° maggio 2007;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  20 febbraio  2007  nei  tempi  e  nelle  forme  da esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione dell'elenco dei
prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosetil revocati
ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  del  citato  decreto ministeriale
20 febbraio 2007;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  In  allegato  al  presente  decreto  e'  riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva fosetil la cui
autorizzazione  all'immissione  in  commercio e' stata revocata a far
data dal 1° maggio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2,
comma 3, del decreto ministeriale 20 febbraio 2007.
                               Art. 2.
  1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e'
consentita  fino  al  30 aprile 2008, conformemente a quanto disposto
dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.
  2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle relative scorte.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 ottobre 2007
 

                                      Il direttore generale: Borrello

GU n. 297 del 22-12-2007

DECRETO 29 Novembre 2007  Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclopir revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto 1° febbraio 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva triclopir nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto ministeriale del 1° febbraio 2007 di recepimento
della  direttiva  della  commissione  2006/74/CE  del 21 agosto 2006,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza
attiva triclopir;
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale 1°
febbraio  2007,  secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  triclopir  dovevano presentare al
Ministero della salute entro il 30 aprile 2007, in alternativa:
    a)  un  fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale 1°
febbraio  2007,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva
triclopir  non  aventi  i  requisiti  di cui all'art. 1 e all'art. 2,
comma  2,  del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal
1° giugno 2007;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  1°  febbraio  2007  nei  tempi  e  nelle  forme da esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione dell'elenco dei
prodotti   fitosanitari   contenenti  la  sostanza  attiva  triclopir
revocati   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto
ministeriale 1° febbraio 2007;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  In  allegato  al  presente  decreto  e'  riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclopir la cui
autorizzazione  all'immissione  in  commercio e' stata revocata a far
data dal 1° giugno 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2,
comma 3, del decreto ministeriale 1° febbraio 2007.
 
                               Art. 2.
  1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e'
consentita  fino  al  31 maggio 2008, conformemente a quanto disposto
dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.
  2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle relative scorte.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2007
 
                                      Il direttore generale: Borrello
 
 
 
Allegato
 
Elenco   di   prodotti   fitosanitari  contenenti  triclopir  le  cui
autorizzazioni  sono  revocate  ai  sensi del decreto ministeriale 1°
                            febbraio 2007
 
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    |   Prodotto   |N. reg. | Data reg. |          Impresa
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1.  |Tribel 480 EC |009351  |15/09/1997 |Agriphar S.A.
2.  |Garlon T.M.P. |005795  |27/03/1984 |United Phosphorus Italy Srl
3.  |Nelvek        |005789  |01/03/1984 |Siapa Srl
4.  |Zergan        |006227  |31/01/1985 |Siapa Srl