ALLEGATI

GU n. 301 del 29-12-2007

DECRETO 20 Novembre 2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

  IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  prevede  che  con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti con lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti
uniformi  e  gli  standard per la realizzazione dei mercati riservati
alla   vendita   diretta   degli   imprenditori  agricoli,  anche  in
riferimento  alla  partecipazione  degli  imprenditori agricoli, alle
modalita'  di  vendita  e  alla  trasparenza  dei  prezzi, nonche' le
condizioni  per  poter  beneficiare  degli  interventi previsti dalla
legislazione in materia;
  Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228;
  Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati
in  cui  gli  imprenditori  agricoli nell'esercizio dell'attivita' di
vendita  diretta  possano  soddisfare  le esigenze dei consumatori in
ordine  all'acquisto  di  prodotti  agricoli  che  abbiano un diretto
legame con il territorio di produzione;
  Ritenuto  che  tale  obiettivo  puo' essere raggiunto attraverso il
riconoscimento  dei  mercati  ai quali hanno accesso imprese agricole
operanti  nell'ambito  territoriale ove siano istituiti detti mercati
e/o   imprese   agricole  associate  a  quelle  operanti  nell'ambito
territoriale  nel  quale  siano  istituiti  detti  mercati  e  che si
impegnino  a  rispettare  determinati  requisiti  di  qualita'  e  di
trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attivita' di vendita;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui  al  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
1° agosto 2007, prot. n. 178/CSR;
  Visto  il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
espresso  nella  seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale i
comuni,  attraverso  l'A.N.C.I.,  hanno  richiesto al Ministero delle
politiche   agricole   alimentari  e  forestali  di  provvedere  alla
realizzazione  di tutte le attivita' di supporto e assistenza tecnica
ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Mercati riservati alla vendita diretta
                da parte degli imprenditori agricoli
  1.  In  attuazione  dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   sono  definite  le  linee  di  indirizzo  per  la
realizzazione  dei  mercati  riservati  alla vendita diretta da parte
degli  imprenditori  agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile,
ivi  comprese  le  cooperative  di  imprenditori  agricoli  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o
su  richiesta  degli  imprenditori singoli, associati o attraverso le
associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano
i  mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di
cui  al  presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in
ogni   loro   parte,  trascorsi  inutilmente  sessanta  giorni  dalla
presentazione, si intendono accolte.
  3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti,
su  area  pubblica,  in  locali aperti al pubblico nonche' su aree di
proprieta' privata.
  4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
nell'ambito  delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni
di  informazione  per i consumatori sulle caratteristiche qualitative
dei prodotti agricoli posti in vendita.
                               Art. 2.
              Soggetti ammessi alla vendita nei mercati
                     agricoli di vendita diretta
  1.  Possono  esercitare  la  vendita  diretta  nei  mercati  di cui
all'art.  1  gli  imprenditori  agricoli  iscritti nel registro delle
imprese  di  cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che
rispettino le seguenti condizioni:
    a) ubicazione   dell'azienda  agricola  nell'ambito  territoriale
amministrativo  della  regione  o negli ambiti definiti dalle singole
amministrazioni competenti;
    b) vendita  nei  mercati  agricoli di vendita diretta di prodotti
agricoli  provenienti  dalla  propria azienda o dall'azienda dei soci
imprenditori  agricoli,  anche  ottenuti  a  seguito  di attivita' di
manipolazione  o  trasformazione,  ovvero  anche di prodotti agricoli
ottenuti   nell'ambito  territoriale  di  cui  alla  lettera a),  nel
rispetto  del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice
civile;
    c) possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  4, comma 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  2.  L'attivita'  di  vendita  all'interno  dei  mercati agricoli di
vendita  diretta  e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai
soci  in  caso  di  societa'  agricola e di quelle di cui all'art. 1,
comma 1094,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  dai relativi
familiari  coadiuvanti,  nonche' dal personale dipendente di ciascuna
impresa.
  3.  Nei  mercati  agricoli  di  vendita diretta conformi alle norme
igienico-sanitarie   di   cui  al  regolamento  n.  852/2004  CE  del
Parlamento  e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi
controlli  da parte delle autorita' competenti, sono posti in vendita
esclusivamente  prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia
di  igiene  degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina
in  vigore  per  i  singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di
origine territoriale e dell'impresa produttrice.
  Art. 3.
                Disciplina amministrativa dei mercati
                     agricoli di vendita diretta
  1.  Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome
di  Trento  e  Bolzano  in  materia  di  vendita  diretta di prodotti
agricoli,  gli  imprenditori  agricoli  che  intendano  esercitare la
vendita  nell'ambito  dei  mercati agricoli di vendita diretta devono
ottemperare  a  quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
  2.  L'esercizio  dell'attivita'  di vendita all'interno dei mercati
agricoli  di  vendita  diretta,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del
decreto  legislativo  n.  228  del  2001,  non  e'  assoggettato alla
disciplina sul commercio.
  3. Il mercato agricolo di vendita diretta e' soggetto all'attivita'
di  controllo  del  comune  nel  cui  ambito territoriale ha sede. Il
comune  accerta  il  rispetto  dei  regolamenti  comunali  in materia
nonche'   delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  e  del
disciplinare  di  mercato  di  cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di
piu'  violazioni,  commesse  anche in tempi diversi, puo' disporre la
revoca dell'autorizzazione.
  Art. 4.
             Modalita' di vendita dei prodotti agricoli
  1.  All'interno  dei mercati agricoli di vendita diretta e' ammesso
l'esercizio dell'attivita' di trasformazione dei prodotti agricoli da
parte   degli   imprenditori   agricoli   nel  rispetto  delle  norme
igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.
  2.  All'interno  dei  mercati  agricoli  di vendita diretta possono
essere  realizzate  attivita'  culturali,  didattiche  e dimostrative
legate  ai  prodotti  alimentari,  tradizionali  ed  artigianali  del
territorio  rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi
con altri mercati autorizzati.
  3.  I  comuni  istituiscono  o  autorizzano  i  mercati agricoli di
vendita  diretta  sulla base di un disciplinare di mercato che regoli
le  modalita'  di  vendita,  finalizzato  alla  valorizzazione  della
tipicita'  e  della  provenienza  dei  prodotti  medesimi  e ne danno
comunicazione  agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
  4.  I  comuni  favoriscono  la  fruibilita' dei mercati agricoli di
vendita  diretta  anche mediante la possibilita', per altri operatori
commerciali,  di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il
Ministero   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  -
attraverso  forme  di  collaborazione  con l'A.N.C.I. - provvede alla
realizzazione  di tutte le attivita' di supporto e assistenza tecnica
ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate.
  5.  Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa  con  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
Bolzano,  effettua  un  monitoraggio  annuale  dei mercati di vendita
diretta  dei  prodotti agricoli autorizzati e delle attivita' in essi
svolte.
  6.  L'attuazione  del  presente decreto non comporta, in ogni caso,
nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio
delle   relative   funzioni  e'  operato  nell'ambito  delle  vigenti
disponibilita' di bilancio.
  Il  presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 novembre 2007
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 237