ALLEGATI

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GU n. 4 del 5-1-2008

DECRETO 31 Agosto 2007 Annullamento del decreto del Ministro della salute

del 9 aprile 2004, di iscrizione della sostanza attiva "paraquat" nell'allegato I

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni

all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

attiva, a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007

nella causa T-229/04, che ha annullato la direttiva 2003/112/CE, di iscrizione

del "paraquat" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1905,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare 1'art. 4, comma 1, e l'art. 6;
  Visto   il   regolamento   CEE   n.   3600/92   della   Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo all'attuazione della prima fase del
programma  di revisione comunitaria, di cui all'art. 8, comma 2 della
direttiva  91/414/CEE,  delle sostanze attive in commercio in UE alla
data del 26 luglio 1993, fra cui compare anche il paraquat;
  Vista  la  direttiva  2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre
2003,   concernente   l'iscrizione  della  sostanza  attiva  paraquat
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute del 9 aprile 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n.
146, del 24 giugno 2004, con cui e' stata disposta l'iscrizione della
sostanza  attiva  paraquat  nell'allegato  I  del decreto legislativo
17 marzo   1995,   n.  194,  in  attuazione  della  citata  direttiva
2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003;
  Premesso  che  il Regno di Svezia, con atto introduttivo depositato
in  data  27 febbraio  2004  presso  la  cancelleria  della  Corte di
giustizia,  ha  presentato  un ricorso contro la Commissione UE volto
all'annullamento della direttiva 2003/112/CE;
  Visto  che,  con  decisione  della Corte 8 giugno 2004, la causa e'
stata  rinviata  al  Tribunale  di  primo  grado  ed  e' stata quindi
iscritta   al   ruolo  del  Tribunale  col  numero  T-229/04  e  che,
successivamente,  tale  ricorso e' stato sostenuto anche dal Regno di
Danimarca   dalla   Repubblica   d'Austria,  e  dalla  Repubblica  di
Finlandia;
  Considerato  che a sostegno del proprio ricorso, il Regno di Svezia
ha   invocato   due  gruppi  di  motivi;  il  primo  -  di  carattere
procedurale,  relativamente  alla  mancata  valutazione  di  tutte le
informazioni  effettivamente  disponibili  - si basa sulla violazione
dell'art.  7 del regolamento CEE 3600/92, dell'art. 5 della direttiva
91/414/CEE  e dell'art. 174, paragrafo 3, del Trattato CE; il secondo
si  basa sulla violazione dell'art. 5 della direttiva 91/414/CEE, del
principio  relativo  al  requisito di integrazione, del requisito del
livello  elevato  di  protezione dell'ambiente e della salute umana e
del principio di precauzione;
  Considerato  che, con riferimento al secondo gruppo di motivi sopra
richiamati,  il  Regno  di  Svezia  ha  espresso,  in particolare, le
censure sotto elencate in merito alla salute umana ed animale:
    I) Salute umana:
      a) Superamento  del  Livello  accettabile  di esposizione degli
operatori (AOEL).
      b) Insufficiente  valore  probatorio  del dossier esaminato per
consentire  l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva
91/414/CE.
      c) Diminuzione del livello di protezione della salute umana.
    II) Salute animale:
      d) Insufficiente  valore  probatorio  del dossier esaminato per
consentire  l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva
91/414/CE.
      e) Inadeguatezza    del    rapporto    tossicita'    a    lungo
termine/esposizione  con  riferimento  agli  uccelli  e ai vertebrati
terrestri non bersaglio.
      f) Trasferimento,  da  parte  della  Commissione,  in capo agli
Stati  membri  dell'onere della valutazione e dell'eventuale gestione
dei rischi.
      g) Esistenza di dolori inaccettabili per gli animali esposti.
  Considerato  che  il Tribunale di primo grado ha accolto le censure
sopra  riportate ai punti a), b), d), e), f) mentre non ha accolto le
censure sopra riportate ai punti c) e g).
  Vista  la  sentenza  del  Tribunale dell'11 luglio 2007 nella causa
T-229/04  che,  accogliendo  quantomeno  parzialmente i due gruppi di
motivi   sollevati,   ha  stabilito  l'annullamento  della  direttiva
2003/112/CE  della  Commissione  del  1° dicembre 2003, di iscrizione
della  sostanza  attiva  paraquat  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE;
  Vista  la  direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 ed
in particolare l'art. 8, comma 2, che, oltre a stabilire un programma
di  revisione  comunitaria  delle  sostanze attive in commercio in UE
alla   data   del  26 luglio  1993,  ha  definito  anche  un  periodo
transitorio  in  cui  e'  consentito  agli  Stati  membri  concedere,
mantenere  o  variare  le  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti le suddette sostanze attive;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1335/2005  della  Commissione del
12 agosto  2005,  ed  in  particolare  l'art.  1, che ha prorogato al
31 dicembre  2006 il termine del periodo transitorio, di cui all'art.
8,  comma 2,  della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio
1991,  concesso agli Stati membri per rilasciare, mantenere o variare
le  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze
attive oggetto del regolamento CEE n. 3600/92;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione del 25 luglio 2007, che
invita   gli   Stati   membri   a   revocare   con  sollecitudine  le
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva  paraquat,  dal  momento  che  dette
autorizzazioni  non  hanno  piu'  una  base  legale  nella  direttiva
2003/112/CE;
  Preso  atto  che, per effetto della sentenza del Tribunale di primo
grado  dell'11 luglio  2007,  la sostanza attiva paraquat non risulta
piu' iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che,  in forza del citato regolamento (CE) n.
1335/2005   della   Commissione  non  e',  pertanto,  piu'  possibile
concedere,  mantenere  o  variare  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio   di  prodotti  fitosanitari  contenenti  paraquat  secondo
procedure nazionali, essendo scaduto il periodo transitorio stabilito
dal regolamento medesimo;
  Considerato, infine, che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo  17 marzo 1995, n. 194, e' possibile concedere, mantenere
o   variare   autorizzazioni   soltanto   per  prodotti  fitosanitari
contenenti  sostanze  attive  iscritte  nell'allegato  I  del decreto
legislativo medesimo;
  Ritenuto  di dover attuare la sentenza del Tribunale di primo grado
dell'11  luglio 2007, annullando il citato decreto del Ministro della
salute  del  9 aprile  2004  e  procedendo  quindi  alla revoca delle
autorizzazioni gia' concesse all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti paraquat;
  Considerato  che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria
per  la  commercializzazione  e  l'utilizzo  delle scorte giacenti in
commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;
  Considerato  il parere espresso dalla Commissione UE nella riunione
del Comitato permanente sulla Catena alimentare e la salute animale -
sezione  fitosanitaria  - del 12 e 13 luglio 2007, secondo cui, sulla
base  dell'art.  4, comma 6 della direttiva 91/414/CEE, detto periodo
di  moratoria non debba eccedere i 12 mesi a decorrere dall'11 luglio
2007, in analogia ai periodi di moratoria precedentemente concessi in
occasione  dell'adozione  di  decisioni  di non inclusione di diverse
sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter fissare al 10 luglio 2008 il termine
per il periodo di moratoria in questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dall'11 luglio 2007, la sostanza attiva paraquat non
e'  piu'  iscritta  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.
  2.  Il  decreto  del  Ministro  della  salute  del  9 aprile  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n.
146, del 24 giugno 2004, con cui e' stata disposta l'iscrizione della
sostanza  attiva  paraquat  nell'allegato  I  del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, e' annullato.
 
                               Art. 2.
  1.  Come conseguenza della mancata iscrizione della sostanza attiva
paraquat  nell'allegato  I  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  a  decorrere  dall'11 luglio  2007, non possono essere concesse
nuove   autorizzazioni   all'immissione  in  commercio  per  prodotti
fitosanitari contenenti paraquat, in conformita' dell'art. 4, comma 1
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  contenenti  paraquat  attualmente  registrati, elencati
nell'allegato  al  presente  decreto,  sono  revocate a decorrere dal
giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente  decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
                               Art. 3.
  1.  La  vendita  e  l'utilizzo  delle  giacenze  gia' esistenti sul
mercato  dei  prodotti  fitosanitari contenenti paraquat, revocati ai
sensi  dell'art.  2, comma 2, del presente decreto e' consentita fino
al 10 luglio 2008.
  2.   I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  la  sostanza attiva paraquat sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti  fitosanitari  medesimi  dell'avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
    Roma, 31 agosto 2007
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 28
 
 
 
                                                             Allegato
Prodotti fitosanitari revocati a base della sostanza attiva paraquat
 
=====================================================================
          |                  |      Numero       |    Data prima
 Prodotto |     Impresa      |   registrazione   |   registrazione
=====================================================================
          |Syngenta Crop     |                   |
Gamoxone w|protection S.p.a. |       0625        |     23/3/1976
---------------------------------------------------------------------
          |Syngenta Crop     |                   |
Seccatutto|protection S.p.a. |       5378        |     11/5/1983
 

GU n. 4 del 5-1-2008

DECRETO 20 Settembre 2007 Iscrizione delle sostanze attive etoprofos, 
pirimifos metile e fipronil nell'allegato I del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Visti  i  regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione
che  stabiliscono  le  modalita' di attuazione della seconda fase del
programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE,  con  i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive
in  cui figurano anche le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile
e  fipronil  da  valutare  al  fine  della  loro eventuale inclusione
nell'allegato I della direttiva;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  2007/52/CE del 16 agosto,
concernente  l'iscrizione  delle sostanze attive etoprofos, pirimifos
metile  e  fipronil  nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE, a
partire  dal 1° ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta europea L 214
del 17 agosto 2007;
  Visto i regolamenti sopra citati che hanno designato il Regno Unito
quale  Stato membro relatore per l'etoprofos ed il pirimifos metile e
la   Francia  quale  Stato  membro  relatore  della  sostanza  attiva
fipronil;
  Visto  il decreto dell'8 febbraio 2007 del Ministro per lo sviluppo
economico  relativo  alla condivisione di studi e test effettuati sui
vertebrati;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 agosto  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 198 del 27 agosto
2007,  che stabilisce le procedure attuative per la valutazione delle
istanze  relative  alla  ri-registrazione  dei  prodotti fitosanitari
contenenti   sostanze   attive  riconosciute,  in  sede  comunitaria,
equivalenti  a  quelle  gia' iscritte nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE;
  Considerato  che  le relazioni di valutazione delle sostanze attive
etoprofos,  pirimifos  metile  e  fipronil sono state esaminate dagli
Stati  membri  e  dall'Autorita'  europea per la sicurezza alimentare
(EFSA)  e  successivamente  sono  state riesaminate dalla Commissione
nell'ambito  del  Comitato  Permanente per la catena alimentare sotto
forma di rapporti scientifici dell'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare (EFSA);
  Considerato  che  dalle  valutazioni  effettuate  e'  emerso  che i
prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  in  oggetto
possono  ottemperare  in  linea  di  massima alle prescrizioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE,
esclusivamente  per  gli  impieghi esaminati e descritti nei relativi
rapporti di valutazione;
  Considerato  che, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva
91/414/CEE,   l'iscrizione   di   una  sostanza  attiva  puo'  essere
subordinata a specifiche condizioni;
  Considerato  in  particolare  che,  conformemente  alle indicazioni
riportate  nella  direttiva 2007/52/CE della Commissione e' opportuno
acquisire, da parte dei notificanti, ulteriori informazioni in merito
a  specifici punti per le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile
e  fipronil  al fine di avere una conferma delle relative valutazioni
del rischio;
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2007/52/CE   della   Commissione,   concernente  l'inserimento  delle
sostanze  attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil nell'allegato
I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato   che,   nelle  more  dell'iter  di  recepimento  della
direttiva,  visti  i  tempi  ristretti  di  entrata  in  vigore della
direttiva  stessa,  e'  in corso, da parte Ministero della salute, la
diffusione per le vie brevi, delle informazioni alle imprese titolari
di  registrazione  di  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive  etoprofos,  pirimifos  metile  e  fipronil,  in  merito  agli
obblighi di adeguamento ed alle relative scadenze;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive   etoprofos,   pirimifos   metile  e  fipronil  devono  essere
effettuate    in   conformita'   dei   principi   uniformi   previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerati  gli  obblighi  di  presentazione  degli ulteriori dati
richiesti  ai soggetti interessati secondo tempi e modalita' indicati
nella parte B dell'allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil sono
iscritte,  fino  al  30 settembre  2017,  nell'allegato I del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, con le definizioni chimiche ed
alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
                               Art. 3.
  1.  Ogni  prodotto  fitosanitario autorizzato contenente etoprofos,
pirimifos metile e fipronil come unica sostanza attiva o associata ad
altre  sostanze  attive,  forma  oggetto  di  riesame  alla  luce dei
principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194,  sulla  base  di  un  fascicolo conforme ai
requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
  2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, entro il 30 settembre 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate
o revocate entro il 30 settembre 2011 a conclusione della valutazione
effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle
disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente
decreto.
  3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos,
pirimifos metile e fipronil in associazione con altre sostanze attive
che  saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente
al  30 settembre 2007, saranno valutati secondo le modalita' indicate
nelle emanande direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato  il  fascicolo  di  cui  al comma 2, entro il 30 settembre
2009,  si intendono revocate automaticamente a partire dal 1° ottobre
2009  e  il  Ministero  della  salute  provvedera'  successivamente a
pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
  5.   I   prodotti   fitosanitari,  contenenti  le  sostanze  attive
etoprofos,  pirimifos  metile  e  fipronil, risultati non conformi al
termine  della  valutazione  della  documentazione di cui al comma 2,
effettuata  secondo  i  principi  uniformi di cui all'allegato VI del
decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, si intendono revocati a
decorrere dal 1° ottobre 2011 e il Ministero della salute provvedera'
successivamente   a   pubblicare,   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
                               Art. 4.
  1.  I  rapporti  di  revisione  sono  messi  a  disposizione  degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
 
                               Art. 5.
  1. La  vendita  e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  revocati in
seguito  alle  verifiche  di  cui  all'art.  2, comma 4, del presente
decreto e' consentita fino al 30 settembre 2008.
  2. La  vendita  e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati ai sensi
dell'art.  2,  comma 5,  del  presente  decreto e' consentita fino al
31 marzo 2009.
  3. La  vendita  e l'utilizzo delle scorte dei prodotti fitosanitari
revocati,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 4, del presente decreto, e'
consentita fino al 30 settembre 2010.
  4. La  vendita  e l'utilizzo delle scorte dei prodotti fitosanitari
revocati,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 5, del presente decreto, e'
consentita fino al 30 settembre 2012.
  5. I   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil
sono  tenuti  ad  adottare  ogni  iniziativa  volta  ad  informare  i
rivenditori  e  gli  utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca  e  del  rispetto  dei  tempi fissati per lo smaltimento delle
relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Roma, 20 settembre 2007
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 27
 

GU n. 4 del 5-1-2008

DECRETO 17 Ottobre 2007 Inclusione delle sostanze attive beflubutamid e del virus della

poliedrosi nucleare di spodoptera exigua nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

194, in attuazione della direttiva 2007/50/CE della Commissione del 2 agosto 2007.

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista  la direttiva della Commissione 2007/50/CE del 2 agosto 2007,
concernente  l'iscrizione  delle  sostanze  attive beflubutamid e del
virus  della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto  conto  che la Germania, Stato membro relatore designato per
lo studio della sostanza attiva beflubutamid, ha effettuato il lavoro
di   valutazione   su   tale  sostanza  attiva  in  conformita'  alle
disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE,
presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;
  Tenuto conto che i Paesi Bassi, Stato membro relatore designato per
lo  studio  del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua,
hanno  effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in
conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  6,  paragrafi 2 e 4 della
direttiva   91/414/CEE,  presentando  alla  Commissione  il  relativo
rapporto di valutazione;
  Considerato  che  gli  effetti di tali sostanze attive sulla salute
umana   e   sull'ambiente  sono  stati  valutati  conformemente  alle
disposizioni  dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE
per i soli utilizzi proposti dai richiedenti;
  Considerato  che  i  suddetti  rapporti  di  valutazione sono stati
esaminati   dagli  Stati  membri  e  dall'EFSA  e  dalla  Commissione
nell'ambito  del  Comitato  permanente  per la catena alimentare e la
salute  degli  animali, con conclusione del riesame il 15 maggio 2007
sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;
  Considerato  che  in  Italia  non  risultano  tuttora  autorizzati,
prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive;
  Considerato  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive   beflubutamid  ed  il  virus  della  poliedrosi  nucleare  di
spodoptera  exigua,  si  possono  in  generale ritenere conformi alle
prescrizioni  di  cui  all'art.  4,  paragrafo 1,  lettere a) e b), e
all'art.  5,  paragrafo 3,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2007/50/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
beflubutamid  e  del  virus  della  poliedrosi nucleare di spodoptera
exigua  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che  l'attuazione  della direttiva 2007/50/CE
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze
attive  nel  rispettivo  rapporto  di revisione, messo a disposizione
degli interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive  beflubutamid ed il virus della poliedrosi
nucleare  di  spodoptera  exigua  sono  iscritte, fino al 30 novembre
2017,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.
 
 
                               Art. 2.
  1.  Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione
in  commercio per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
di  cui  all'art.  1,  dovranno presentare al Ministero della salute,
unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, o l'autorizzazione
rilasciata  da  altro  titolare  per  l'accesso al proprio fascicolo,
avente  comunque  i  requisiti  di  cui  all'allegato  II  del citato
decreto;
    b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Tali  fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione
dei  principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
 
                             Art. 3.
  1.   Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Roma, 17 ottobre 2007
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 35