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ALLEGATI |
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il
lavoro.(Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11/9/2006)
Testo in vigore dal: 26-9-2006
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una
esposizione all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,
della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del
Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e
della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2006; Sulla proposta del Ministro per le
politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico,
per gli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE
e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n.
626 del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo'
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro», modificato da ultimo dal decreto
legislativo 10 aprile 2006, n. 195, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
- La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile
2003, n. L 97.
- La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre
1983, n. L 263.
- La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e' pubblicata
nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L 183.
- La direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa
alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di
lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa
alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da
parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante
il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa
alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la
movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi
dorso-lombari per i lavoratori, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno
1990, n. L 156.
- La direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa
alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le
attivita' lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e'
pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
- La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti cancerogeni durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 26
luglio 1990, n. L 196.
- La direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa
alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 374.
- La direttiva 93/88/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1993 che modifica
la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il
lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 1993, n. L 268.
- La direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica
la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L
335.
- La direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica
per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio
1997, n. L 179.
- La direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti
da agenti chimici durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 5
maggio 1998, n. L 131.
- La direttiva 99/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica
per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138.
- La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
- La direttiva 99/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 2001/45/CE, 99/92/CE e 2003/18/CE si veda in nota alle
premesse.
- La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
- La direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (rumore), e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42.
- La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E 15 aprile
2003, n. L 97.
Art. 2
Recepimento della
direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione
all'amianto durante il lavoro
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e'
inserito il seguente:
«Titolo VI-bis
PROTEZIONE DEI
LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 59-bis
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,
le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attivita'
lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di
esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei
materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti
silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS
12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Capo II
Obblighi del datore di
lavoro
Art. 59-quater
Individuazione della
presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il
datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei
locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di
materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o
in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente
titolo.
Art. 59-quinquies
Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro
valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado
dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui
al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e'
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli
articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle
seguenti attivita':
a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il
lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le
fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si
trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini
dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta
si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento
significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede
a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni
sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.
Art. 59-sexies
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore
di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per
territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione
sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivita' e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori
all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto
della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di
lavoro puo' comportare un aumento significativo dell'esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto,
effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies
Misure di prevenzione e
protezione
1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione
dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e,
in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo
59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla
polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve
essere limitato al numero piu' basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di
produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare
emissione di polvere di amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto
devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che
contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi
imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il
piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara'
apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della
vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma
2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di
lavoro adotta le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a
motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di
mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di
lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il
lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso
di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le
vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati,
provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo
destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese
misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di
ogni utilizzazione.
Art. 59-nonies
Controllo
dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato
all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione
iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo
di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di
valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione
personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in
possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui
all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai
sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di
stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento
di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza
tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo
raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997 o
qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1,
si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una
lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre
micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 59-decies
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1
fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel
tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono
affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto
nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore
di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto
possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro
puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure
adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore
di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della
concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri
mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un
dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso
non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve
essere limitata al minimo strettamente necessario.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa
consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i
periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.
Art. 59-undecies
Operazioni lavorative
particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione
di amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori
superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di
lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti,
ed in particolare le seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle
vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne
esige l'uso durante tali lavori;
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il
superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere
al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18
sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'.
Art. 59-duodecies
Lavori di demolizione o
rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere
effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo
30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto,
predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la
protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale
rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti
amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto
sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori
limite di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo
59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono
utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno
trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Art. 59-terdecies
Informazione dei
lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita'
comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti,
informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;
c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al
minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la
necessita' del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori
superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di
lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i
loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle
misure adottate.
Art. 59-quaterdecies
Formazione dei
lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di
lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti
a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed
adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le
competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in
particolare per quanto riguarda:
a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso
l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e
l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale
esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di
protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti; i) la necessita' della sorveglianza
medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e
alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano
frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 59-quinquiesdecies
Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori
esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita'
fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella
cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei
risultati della sorveglianza medica;
c) all'atto della cessazione dell'attivita' comportante esposizione, per
tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con
la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative
alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi
a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace,
nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta
l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la
tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies
Registro di esposizione
e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una
cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo
17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del
servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i
valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella
cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i
lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza
e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro,
trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 2.
5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un
periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Art. 59-septiesdecies
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano
applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la
costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».
Note all'art. 2:
- Per la direttiva 2003/18/CE si veda in nota all'art. 1.
- Per la direttiva 83/477/CEE e per il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si veda in nota alle premesse.
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, supplemento ordinario.
Art. 3
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono
inserite le seguenti: «59-quinquies, commi 1 e 3;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56, comma 2; 58;» sono
inserite le seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies,
comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4;
59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3;
59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono
inserite le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»;
d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter)
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000
per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies,
commi 5 e 7.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti:
«59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;».
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente: «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4, lettera a),
6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi
1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86,
comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere
b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e
4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter,
36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma
2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1;
49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3,
secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58;
59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies;
59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3, 59-sexiesdecies,
commi 1, secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 2-decies, comma 7;
62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69,
commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1;
81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater, comma
2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi
4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3;
9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4,
lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1;
59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66,
commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4;
84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro
1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7,
36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.
b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro
1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e
59-duodecies, commi 5 e 7;
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11;
59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e
8; 87, commi 3 e 4.».
Art. 4
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n.
626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2,
afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora
provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.
Nota all'art. 4:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, dispone: «Le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.».
Art. 5
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
Nota all'art. 5:
- Il capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE,
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n.
200, supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto, recava:
«Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad
amianto durante il lavoro.».
Art. 6
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella |