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ALLEGATI |
Decreto Legislativo del Governo n. 277 del
15/08/1991
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/447/CEE,
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30/7/1990, n.
212.
(Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 200 del 27/08/1991)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE,
83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE del Consiglio, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 giugno 1991;
Acquisito il parere delle componenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I - Norme generali
Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per
la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e
IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono
l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9
si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro,
ad agenti chimici, fisici, nonché biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività alle
quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di
protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne
le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di
educazione, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate
con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE.-
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori
della navigazione marittima ed aerea.
Art. 3. DEFINIZIONI.-
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il
lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro
interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai
lavoratori esposti, a seconda dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio
sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli:
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o
specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle
discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve
le diverse disposizioni previste da norme speciali.
Art. 4. MISURE DI TUTELA. -
1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella
materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute
e la sicurezza;
b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono
essere esposti;
d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione
dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la
valutazione dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi
previsti per ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonché in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per
identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e
metodi di lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia
possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le
misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori
limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di
urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima
dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora
trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante
l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione,
di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I
modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle
cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati
delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi
degli esami indicativi dell'esposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri
controlli sanitari, in particolare a quelle degli esami biologici
indicativi dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad
un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei
pericoli cui sono esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero
locali, delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di
disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei
lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero
nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai
contratti collettivi applicabili.
Art. 5. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI.
-
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti
emanati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi
specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei
lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche
mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a
salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi
informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art.
4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati,
nonché indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì
i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di
guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti,
l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali
di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei
mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione
ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e
disposizioni aziendali medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi
e sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed
i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro
opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di
agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli
dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro
opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le
specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei
preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a
qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono
le attività di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla
natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante
il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano,
dirigono e sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari
delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di
cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
Art. 6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI. -
1. I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i
mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal
datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al
preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di
sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e
collettivi di protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro
competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
Art. 7. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE. -
1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all’art.
1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del
datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura
e spese del datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al
lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce
e aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresì
a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei
risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli
esami biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai
fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
Art. 8. ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI,
FISICI E BIOLOGICI. -
1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua
persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o
biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante
esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente
è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro
nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico
competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo
riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal
medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti
dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.
Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o
superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano
nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo
massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.
Art. 9. ALTRE MISURE. -
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione
dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto
adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti
appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della
salute e della sicurezza possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante
il lavoro
Art. 10. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo
metallico od ai suoi composti ionici, qui di seguito indicati come
«piombo».
2. Le norme del presente capo non si applicano alle attività estrattive
di minerali contenenti piombo ed alla preparazione di concentrati di
minerali di piombo nel sito della miniera.
3. Nell'allegato I sono indicate a titolo esemplificativo le attività
lavorative che comportano rischio di esposizione al piombo.
Art. 11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -
1. Per tutte le attività lavorative di cui all'art. 10 il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione dei lavoratori al
piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento
ambientale prodotto dal piombo aerodisperso, individuando i punti di
emissione ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e
comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori
al piombo ed una determinazione della piombemia.
3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui agli articoli 12
commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla valutazione di
cui al comma 2 risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di piombo nell'aria
superiore a 40 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa
come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento
di otto ore giornaliere;
b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori a 35 microgrammi
di piombo per 100 millilitri di sangue, effettivamente correlabili
all'esposizione.
4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni volta che
si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare
un aumento significativo dell'esposizione al piombo e, comunque,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni qualvolta l'organo di
vigilanza lo disponga con provvedimento motivato.
6. Per le imprese già in attività la valutazione di cui al comma 1 è
effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per le imprese che intraprendono le attività
lavorative di cui all'articolo 10, la valutazione è effettuata non prima
di 90 giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre
centottanta giorni dalla data medesima.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima
dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti commi e sono
informati dei risultati. Detti risultati sono riportati su un apposito
registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti e dell'organo di vigilanza.
Art. 12. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. -
1. In tutte le attività di cui all'art. 10 il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività,
nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i
rischi per il nascituro ed il neonato;
b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo,
ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare
sul luogo di lavoro;
c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al
piombo.
L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni
qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un
mutamento significativo nell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui
all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro fornisce altresì informazioni,
per iscritto e con periodicità annuale, circa:
a) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la
necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo
nell'aria e del controllo biologico;
b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di
protezione.
3. Nelle attività di cui al comma 2 il datore di lavoro inoltre informa
ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati,
delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo
riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati, ed i
lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei risultati statistici non
nominativi del controllo biologico.
Art. 13. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI. -
1. Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di
esposizione indicate all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le
lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad
efficace pulizia e manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati
quantitativi di piombo non superiori alle necessità delle lavorazioni e
che il piombo in attesa di impiego, se in forma fisica tale da
presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di
lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti al piombo, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate;
d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
adotta le misure concretamente attuabili per evitare o ridurre
l'emissione di piombo e la sua diffusione negli ambienti di lavoro. Se
tali misure comprendono l'installazione di dispositivi di aspirazione o
di abbattimento del piombo, questi sono sistemati quanto più possibile
vicino al punto di emissione. Sono eseguite delle misurazioni della
concentrazione del piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia delle
misure adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1. indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto delle proprietà
chimico-fisiche del piombo o dei composti del piombo cui i lavoratori
sono esposti;
2. mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi in
operazioni con manipolazione dei prodotti polverosi e nelle pulizie;
3. mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di
cui agli articoli 18, comma 4, 19, comma 1, e 20.
Art. 14. MISURE IGIENICHE. -
1. In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro:
a) assicura l'igiene degli ambienti di lavoro mediante regolare ed
adeguata pulizia dei locali, dei macchinari e degli impianti;
b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio di
contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di sostare,
fumare, assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e nelle quali
siano inoltre a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre
bevande non contaminate dal piombo presente sul posto di lavoro.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di
cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati,
provvisti di docce;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in
luogo separato da quello destinato agli abiti civili.
Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente
attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività.
Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, è
effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività
di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'art. 10.
Art. 15. CONTROLLO SANITARIO. -
1. Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione
indicate all'art. 11, comma 3, i lavoratori sono sottoposti a controllo
sanitario (clinico e biologico).
2. Il controllo clinico, da effettuarsi in conformità ai criteri di cui
all'allegato II, comprende:
a) una visita medica preventiva, per accertare l'assenza di
controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione
dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, per controllare il loro stato di salute ed
esprimere il giudizio di idoneità. Le visite mediche periodiche hanno
frequenza annuale, salvo i casi particolari indicati all'art. 16. Le
visite mediche includono indagini diagnostiche mirate, stabilite dal
medico competente. Esse tengono conto, oltre che dell'entità
dell'esposizione, anche della sensibilità individuale del lavoratore al
piombo.
3. Il controllo biologico comprende la misurazione della piombemia,
effettuata con il metodo di analisi riportato nell'allegato III.
4. Il controllo biologico può inoltre comprendere, se il medico
competente lo ritiene necessario, la misurazione, effettuata con i
metodi di analisi riportati nell'allegato III, di uno o più indicatori
di effetto, in particolare:
a) escrezione urinaria dell'acido deltaamminolevulinico (A.L.A.U.);
b) protoporfirine di zinco (Z.P.P.).
5. La misurazione dell'A.L.A.U. e delle Z.P.P. è obbligatoria nei casi
particolari indicati all'art. 16.
6. I metodi di analisi di cui ai commi 3 e 4 sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, in base alle direttive CEE e in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico.
7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, il controllo
biologico avviene con le frequenze sottoindicate:
a) annualmente, per valori di piombemia inferiori o uguali a 40
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
b) ogni sei mesi, per valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di
piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 50
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
c) ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di
piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 60
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.
Art. 16. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE BIOLOGICI. -
1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 60
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente
sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica,
nonché ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il
datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per
identificare e rimuovere le cause di tale superamento, anche con
eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo
nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento e delle
misure che intende adottare.
In conformità al parere del medico competente, le misure cautelative
possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o
nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa.
3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene
sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle
Z.P.P. entro il termine di tre mesi. Se il valore di 60 microgrammi di
piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli
non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la
durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è
convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente.
Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere
del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione
minore.
4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non essere applicate
nel caso in cui il valore dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. del lavoratore
interessato sono, a giudizio del medico competente, compatibili con la
sua normale attività lavorativa.
5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi
precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della
piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal
medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori
dei parametri misurati non risultano, a giudizio del medico competente,
compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi.
6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:
Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;
Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina,
il datore di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da
qualsiasi esposizione al piombo. Per tale lavoratore si continua ad
applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 5.
7. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati
dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso
all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto
il datore di lavoro.
8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
9. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia
superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione.
Art. 17. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -
1. Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di
esposizione indicate all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro effettua
un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori al piombo
nell'aria.
2. Detto controllo è effettuato attraverso la misurazione della
concentrazione del piombo nell'aria, espressa come media ponderata su un
periodo di riferimento di otto ore giornaliere, utilizzando i metodi di
prelievo e di dosaggio riportati nell'allegato IV.
3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo di lavoratori,
deve essere rappresentativa dell'esposizione media giornaliera al piombo
nell'aria.
4. Nel caso di attività che comportano variazione dell'esposizione nelle
diverse giornate lavorative, il campionamento è effettuato nelle
giornate in cui tale esposizione è verosimilmente maggiore.
5. La durata del campionamento non può essere, di norma, inferiore a
quattro ore. Il campionamento può essere costituito da uno o più
prelievi.
6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello
stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il
campionamento può effettuarsi su base di gruppo. In tal caso è prelevato
un campione per almeno un lavoratore su dieci.
7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se non
interviene alcuna modifica che possa provocare un mutamento
significativo dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avrà
frequenza annuale previa comunicazione all'organo di vigilanza qualora
sussistano le condizioni sottoindicate:
a) i risultati delle misurazioni hanno indicato, nei due controlli
immediatamente precedenti, una concentrazione di piombo nell'aria
inferiore a 100 microgrammi per metro cubo d'aria od una fluttuazione
irrilevante nelle condizioni di esposizione;
b) il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore non è
superiore a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.
8. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati in riferimento a
quanto previsto dal comma 4 e sono informati sui risultati delle
misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati.
Art. 18. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE. -
1. L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria non può superare
il valore limite di 150 microgrammi di piombo per metro cubo di aria,
espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di
riferimento di otto ore giornaliere. In caso di superamento di detto
valore il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento,
adottando quanto prima le misure appropriate. In conformità al parere
del medico competente, lo stesso procede ad una determinazione immediata
dei parametri biologici dei lavoratori interessati.
2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 1 il datore
di lavoro procede ad una nuova determinazione della concentrazione di
piombo nell'aria.
3. Se le misure di cui al comma 1 non possono essere adottate
immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona
interessata soltanto se vengono adottate adeguate misure per la
protezione dei lavoratori interessati, anche in conformità al parere del
medico competente.
4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può
venire ridotta con altri mezzi, quali ad esempio la riduzione della
permanenza giornaliera nell'area interessata e si rende necessario l'uso
di mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e
la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente
necessario.
5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente, e comunque non
oltre cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e delle misure
adottate o che si intendono adottare. Trascorsi trenta giorni
dall'accertamento del superamento del valore di cui al comma 1, il
lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione
dei lavoratori risulta nuovamente inferiore al suddetto valore limite.
6. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati
ovvero i loro rappresentanti dell'evento di cui al comma 1 e delle cause
dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche in
relazione al comma 3; in casi di particolare urgenza, che richiedano
interventi immediati, il datore di lavoro li informa al più presto delle
misure già adottate.
Art. 19. MISURE DI EMERGENZA. -
1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento
rilevante dell'esposizione al piombo, i lavoratori debbono abbandonare
immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i
lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli
idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi
di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo
le conseguenze.
Art. 20. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI. -
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura è
prevedibile che l'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria superi
il valore limite di cui all'articolo 18, comma 1, e per le quali non si
possono attuare misure tecniche preventive per limitare l'esposizione
dei lavoratori, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro
contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei
lavoratori e dell'ambiente.
2. L'organo di vigilanza è informato di quanto sopra prima dell'inizio
delle operazioni e può disporre l'attuazione di ulteriori misure o
modifiche rispetto a quelle previste dal datore di lavoro.
3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad un
controllo dell'A.L.A.U. Se il medico competente, tenuto anche conto dei
risultati della misurazione dell'A.L.A.U., ne ravvisa la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente consultati
ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1.
Art. 21. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -
1. I lavoratori incaricati di svolgere le attività che comportano le
condizioni di esposizione indicate nell'articolo 11, comma 3, sono
iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL
competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni
qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto
superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di
cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano
in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 11, comma 3;
f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Capo III - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione ad amianto durante il lavoro
Art. 22. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Art. 23. DEFINIZIONI. -
1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
amosite (n. CAS 12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS 77536-68-6).
Art. 24. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -
1. In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di
lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si applica
l'art. 11, comma 6.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento
ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette
polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende
una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla
polvere di amianto.
3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto,
espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un
periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro
cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1,
26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di
attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli
articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia
costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale
dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione
della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto
ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del
comma 3.
5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore
di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2,
27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione
di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle
caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo
dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione
dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale
valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività
della medesima natura svolte in condizioni analoghe.
7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta
si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare
un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di
vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.
9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono
informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a
loro disposizione.
Art. 25. NOTIFICA. -
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 48 DPR 19.3.1956, n. 303,
ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita attività nelle quali
l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o
superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica
all'organo di vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo
stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni:
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d) numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la
manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.
2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali l'amianto è
impiegato come materia prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica
di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei
lavoratori.
3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti
entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma
6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle stesse è comunicato con
lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro quindici giorni.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.
Art. 26. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. -
1. Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai
loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità
di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei
mezzi individuali di protezione;
d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al
minimo l'esposizione.
L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni
qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un
mutamento significativo dell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con periodicità
annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori limite di cui
all'art. 31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori
alla polvere di amianto nell'aria.
Art. 27. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI. -
1. In tutte le attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le
lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano
caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e
manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati
quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e
che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da
presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di
lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate;
d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia
emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il più possibile
vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della
concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde verificare
l'efficacia delle misure adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni
con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;
f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che
lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi
chiusi;
g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano
raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in
appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione
di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta
indicante che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle
attività estrattive.
Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità alle
norme di cui al DPR 10.9.1982, n. 915, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione
indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresì
a che:
a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente
delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;
b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi
debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di
protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7.
Art. 28. MISURE IGIENICHE. -
1. Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro:
a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere
a mezzo di aspiratori adeguati;
b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare,
bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto.
E' permesso fumare soltanto in dette aree.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di
cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6
dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati,
provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei
lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita
dall'area di lavoro;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in
luogo separato da quello destinato agli abiti civili.
Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente
attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività.
Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente
etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle
indicate all'art. 22;
c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27,
comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova
utilizzazione. La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante
aspirazione.
Art. 29. CONTROLLO SANITARIO. -
1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria
dell'asbestosi dal DPR 30.6.1965, n. 1124, integrato dal DM 21.1.1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il
datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta,
se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori,
sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure
possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore
interessato da qualsiasi esposizione all'amianto.
2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati
dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso
all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto
il datore di lavoro.
3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro
rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite
mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che
comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.
Art. 30. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -
1. In tutte le attività che comportano le condizioni di esposizione
indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un
controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di
amianto nell'aria. Nelle attività nelle quali l'amianto è impiegato come
materia prima tale controllo è effettuato comunque, a prescindere dal
grado di esposizione.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione
della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come
media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore,
usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V.
3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le
fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, un larghezza
inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore
a 3:1.
4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è
eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono
analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed
autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attività di
campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni
laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità.
5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del
singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è
effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione
giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale
se questo è necessario per identificare le cause ed il grado
dell'inquinamento.
6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di
riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna
fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della
media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria
per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del
campionamento non è complessivamente inferiore a due ore.
7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello
stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il
campionamento può effettuarsi su base di gruppo.
8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni
volta che intervengono mutamenti che possono provocare una variazione
significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto.
La frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta
all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:
a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del
luogo di lavoro;
b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la
metà dei valori limite indicati all'art. 31.
9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle misure è
adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del
numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel
corso dell'anno. Detta frequenza è, in ogni caso, almeno annuale.
10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui
risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti
risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del campionamento.
Art. 31. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE. -
1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria,
espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di
riferimento di otto ore, sono:
a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto,
sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti
crisotilo.
2. [A decorrere dal 1° gennaio 1993 il valore limite di esposizione per
crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le
attività estrattive. A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stesso valore
limite di cui sopra è esteso alle attività estrattive].
3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni
della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale
concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di
cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15
minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui
ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa
dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.
5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state
prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e
dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere
adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire
nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure
per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto
del parere del medico competente.
6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore
di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle
fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata
la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli
interventi medesimi.
7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può
venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi
individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua
durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente
necessario.
8. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non
oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate
o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento
del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro può
proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei
lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
9. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed
i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li
consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5;
in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li
informa al più presto delle misure già adottate.
Art. 32. MISURE D'EMERGENZA. -
1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento
rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i
lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli
idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi
di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo
le conseguenze.
Art. 33. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI. -
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura
particolare è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere
di amianto superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non
è possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare
l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure
per la protezione dei lavoratori addetti.
In particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei
precedenti articoli:
a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di
protezione destinati ad essere usati durante tali lavori;
b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed
all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri
assoluti;
c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la
scritta: «ATTENZIONE ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI
POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE»;
d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un
piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la
protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente
all'organo di vigilanza.
Art. 34. LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO. -
1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima
dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto,
ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture,
apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire
la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente
esterno.
3. Il piano, in particolare, prevede:
a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto
prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di
protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori
limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole
alle particolari esigenze del lavoro specifico.
4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza,
unitamente a informazioni circa:
a) natura dei lavori e loro durata presumibile;
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del
comma 3;
d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso
di demolizioni;
e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare
quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;
f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta
giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di
lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità
per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli
adempimenti di cui all'art. 25.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme
tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.
Art. 35. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -
1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono
iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro, che è responsabile della sua tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL
competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni
qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto
superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il
registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per
territorio;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano
in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. E' istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un
registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano
le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Art. 36. REGISTRO DEI TUMORI. -
1. Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di
asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.
2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti
previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL
copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante
ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono
determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
Art. 37. ATTIVITÀ VIETATE. -
1. E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 sono vietate le attività che
implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa
densità (inferiore a 1 g/cm3)) che contengono amianto.
Capo IV - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro
ART 38. FINALITÀ. -
1. Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei
lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente
previsto, contro i rischi per la
salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il
lavoro.
Art. 39. DEFINIZIONI. -
1. Ai sensi delle presenti norme si intende per:
a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP,d),
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa
in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere.
Essa si esprime con la formula:

Te = durata quotidiana dell'esposizione personale di un
lavoratore al rumore, ivi compresa la quota giornaliera di lavoro
straordinario;
T0 = 8h = 28800 s;
P0 = 20 µPa;
PA = pressione acustica istantanea ponderata A, in
Pascal, cui è esposta, nell'aria a pressione atmosferica, una persona
che potrebbe o meno spostarsi da un punto ad un altro del posto di
lavoro; tale pressione si determina basandosi su misurazioni eseguite
all'altezza dell'orecchio della persona durante il lavoro,
preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi
l'effetto sul campo sonoro.
Se il microfono deve essere situato molto vicino al corpo, occorre
procedere ad opportuni adattamenti per consentire la determinazione di
un campo di pressione non perturbato equivalente.
L'esposizione quotidiana personale non tiene conto degli effetti di un
qualsiasi mezzo individuale di protezione;
b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEP,w),
la media settimanale dei valori quotidiani LEP,d
, valutata sui giorni lavorativi della settimana.
Essa è calcolata mediante la formula:

dove (LEP,d)k rappresenta i valori di
LEP,d per ognuno degli m giorni di lavoro della
settimana considerata.
Art. 40. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -
1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il
lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro
considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e
protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma 6.
2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente
ritenersi che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media
settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana,
supera il valore di cui all'art. 42, la valutazione comprende una
misurazione effettuata nell'osservanza dei criteri riportati
nell'allegato VI.
3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da
personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati,
considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la
durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche
dell'apparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso di
stabilire se i valori indicati ai successivi articoli sono superati.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere
comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle
lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed
ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con provvedimento
motivato.
6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo di
vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di
effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati gli
elementi di cui ai commi 3 e 4.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a
quanto previsto dal comma 3.
Art. 41. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI. -
1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla
fonte.
2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi
svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa,
un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore
della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB
(200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata.
3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di
accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali
provvedimenti siano possibili.
Art. 42. INFORMAZIONE E FORMAZIONE. -
1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana
personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di
lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano
informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in
cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44
per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40.
2. Se le suddette attività comportano un valore dell'esposizione
quotidiana personale al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro
provvede a che i lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per
l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in
modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.
Art. 43. USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELL'UDITO. -
1. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione
dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale
può verosimilmente superare 85 dBA.
2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo
lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della
sicurezza e della salute.
3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati
adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati,
mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante
da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la
cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i
mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di
lavoro.
5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di
incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati;
6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la
scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1.
Art. 44. CONTROLLO SANITARIO. -
1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore
supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di
protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.
2. Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione
uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato
VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai
fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione
uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che
dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima
di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico
competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due
anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera
90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale
superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e 48.
4. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione
quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne
confermi l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti
extrauditivi.
5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di
favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la
riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore,
conseguita mediante opportune misure organizzative.
6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati
dalle disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso
all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto
il datore di lavoro.
7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
Art. 45. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE. -
1. Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41,
comma 1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore
risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica
istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200Pa), il datore
di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro trenta giorni
dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative
applicate in conformità al comma 1 dell'art. 41, informando i lavoratori
ovvero i loro rappresentanti.
Art. 46. NUOVE APPARECCHIATURE, NUOVI IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI. -
1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi
impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche
sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità
all'art. 41, comma 1.
2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere
utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che
li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana
personale al rumore pari o superiore ad 85 dBA sono corredati da
un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali
condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.
3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi
utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali
condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.
Art. 47. LAVORAZIONI CHE COMPORTANO VARIAZIONI CONSIDEREVOLI
DELL'ESPOSIZIONE QUOTIDIANA PERSONALE. -
1. Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro
comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un
lavoratore al rumore da una giornata lavorativa all'altra, il datore di
lavoro può richiedere, per lavoratori che svolgono particolari compiti,
deroghe all'applicazione del disposto dell'art. 43, a condizione che
adeguati controlli mostrino che la media settimanale dei valori
quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non supera il valore
di 90 dBA.
2. La richiesta di deroga è inoltrata all'organo di vigilanza corredata
da una descrizione della mansione svolta, con una indicazione dei valori
dell'esposizione quotidiana personale che questa comporta e da una
relazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli
esami della funzione uditiva.
3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni entro trenta
giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, il datore
di lavoro può usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo restando
la sua responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle
disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 48. DEROGHE PER SITUAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI. -
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe:
a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle
quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative,
ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 90
dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo
stesso art. 43;
b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti
particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale
superiore a 90 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un
aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri
mezzi.
2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per ciò che attiene alle attività estrattive, e
comprendono:
a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):
1) la descrizione dell'attività lavorativa;
2) le misure preventive e protettive previste;
3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare;
4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
5) la certificazione del medico competente, contenente anche una
valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori
interessati;
b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):
1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala,
con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del
rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di
protezione:
2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio
complessivo;
3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
4) la certificazione del medico competente, contenente anche una
valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori
interessati.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è
condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del
medico competente.
4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 . Per
le attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del
prospetto di cui al comma 6.
5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le
deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella
stessa forma di cui al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due
anni alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle
deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -
1. I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono
iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL
competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto
superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di
cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano
in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Capo V - Norme Penali
Art. 50. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI
DIRIGENTI. -
1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni
a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17,
commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da
1 a 8, 25, commi da 1 a 3,27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8,
32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43,
commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di
lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate
dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma
8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12,
14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35,
commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5,
comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20,
comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7
e 40, comma 7.
Art. 51. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI. -
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a
lire diecimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5,
commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2,
15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3,
24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi
da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi
da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
5, comma 1, lettere c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17,
comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28,
comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40,
commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49.
Art. 52. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI. -
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
quatttrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera
b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c).
Art. 53. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL MEDICO COMPETENTE. -
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7,
commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3,
lettera f).
Art. 54. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PRODUTTORI E DAI COMMERCIANTI.
-
1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o
comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare
le disposizioni di cui all'art. 46 è punito con l'arresto da uno a tre
mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni.
Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 55. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE. -
1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i
requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata
in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del
lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la
funzione di medico competente.
2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla
presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente
competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione
comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno
quattro anni.
3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità
provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda
stessa.
Art. 56. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. -
1. Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24,
comma 1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad
adottare le misure necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo
dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed al rumore.
Art. 57. TERMINE PER L'ADOZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI. -
1. In prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34,
comma 8, e 36, comma 3, sono adottati entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 58. ALTRI AGENTI NOCIVI. -
1. L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta
disciplinata dalle norme speciali vigenti.
2. Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per gli
agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme vigenti ed in
particolare quelle contenute nel del decreto n. 303 del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956.
3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici,
fisici, biologici non disciplinati dal presente decreto sono adottate:
a) in conformità alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto della
natura dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili,
dell'intensità e durata dell'esposizione e della gravità del rischio e
prevedendo la fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso
agli altri mezzi disponibili non consenta una protezione sufficiente;
b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b), del valore limite indicativo fissato dalla CEE;
c) stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di misurazione e
campionatura dell'agente a quelli previsti dall'allegato VIII e
prevedendone la modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera
d).
4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa
consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 59. ABROGAZIONI. -
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute
nel presente decreto. In particolare:
a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli
articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 . È soppressa, inoltre, la voce
«piombo» nella tab. allegata al suddetto decreto;
b) limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli artt.4, 5, 18,
terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n 303.
Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: «Integrazione delle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128,
in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attività estrattive
dell'amianto»;
c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli artt. 4
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
limitatamente al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso
decreto; la voce rumori nella tab. allegata al suddetto decreto è
soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - ATTIVITÀ LAVORATIVE PIÙ COMUNEMENTE NOTE CHE COMPORTANO
ESPOSIZIONE AL PIOMBO (Art. 10, COMMA 3)
1. Manipolazione di concentrati al piombo; produzione del piombo.
2. Raffinazione del piombo e dello zinco (primaria e secondaria).
3. Fabbricazione e manipolazione di arseniati di piombo a spruzzo.
4. Fabbricazione di ossidi di piombo.
5. Produzione di altri composti del piombo (compresa la parte della
produzione dei composti di piombo-alchile se essa comporta
un'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici).
6. Fabbricazione e preparazione di vernici, smalti, mastici e colori al
piombo.
7. Fabbricazione e governo ( carica, rigenerazione, pulizia, ecc.) di
accumulatori (ove si utilizzi o sia presente piombo).
8. Lavori artigianali che utilizzino stagno e piombo.
9. Fabbricazione di leghe al piombo per saldature.
10. Fabbricazione di lamine, tubi, proiettili, munizioni contenenti
piombo.
11. Fabbricazione di oggetti a base di piombo e di leghe contenenti
piombo.
12. Utilizzazione di vernici, smalti, mastici e colori al piombo.
13. Industrie della ceramica (limitatamente alla preparazione e
macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed
alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica, con vetrine
o vernici piombifere).
14. Lavorazione di cristallo.
15. Industria della plastica e della gomma che fanno uso di additivi al
piombo.
16. Frequente impiego di leghe al piombo per saldatura in spazi chiusi,
dissaldatura.
17. Stampa con uso di piombo (a mano, con la linotype, con la monotype,
con la stereotipia).
17-1. Cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi.
18. Lavori di demolizione, in particolare raschiatura, sverniciatura a
fuoco, taglio al cannello ossiacetilenico di materiale ricoperto da
vernici a base di piombo, nonché demolizione di istillazioni (ad esempio
forni di fonderia) (ove si utilizzi o sia presente piombo).
19. Impiego di spazi chiusi di munizioni contenenti piombo.
20. Costruzione e riparazione automobilistica (ove si utilizzi o sia
presente piombo).
21. Fabbricazione di acciai piombati.
22. Operazioni di tempera con bagno di piombo.
23. Piombatura o smaltatura su superfici metalliche.
24. Cernita e recupero di piombo e di residui metallici contenenti
piombo.
25. Messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere
di impianti costituiti da materiale piombifero.
26. Zincature delle lamiere o stagnatura.
27. Operazioni di pulimento con o senza materiale piombifero.
ALLEGATO II - CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO CLINICO DEI
LAVORATORI ESPOSTI AL PIOMBO (Art. 15, COMMA 2)
1. In base alle informazioni attualmente disponibili, un
assorbimento significativo di piombo può provocare effetti nocivi sui
seguenti sistemi:
- ematopoietico,
- gastrointestinale,
- nervoso centrale e periferico,
- renale.
2. Il medico competente deve conoscere le condizioni e le circostanze in
cui ciascun lavoratore è stato esposto al piombo.
3. Il controllo clinico dovrebbe comprendere ,in particolare:
- elaborazione della scheda sanitaria e professionale del lavoratore;
- esame fisico e intervista personale con il soggetto, con particolare
attenzione ai sintomi che accompagnano la prima fase dell'intossicazione
saturnina;
- valutazione della funzione polmonare in caso di lavoro gravoso, che
comporti l'uso di un equipaggiamento respiratorio di protezione.
Gli esami ematologici (e segnatamente la determinazione del livello
ematocrito), e l'analisi delle urine, dovrebbero essere eseguite in
occasione della prima visita medica e poi regolarmente secondo il
giudizio del medico.
4. Oltre alle decisioni che riterrà opportuno prendere in base ai
risultati della sorveglianza biologica, il medico competente determinerà
i casi per i quali è controindicato sottoporre o mantenere il lavoratore
all'esposizione al piombo. Le principali controindicazioni sono:
i) alterazioni congenite:
- talassemia,
- insufficienze G-6-PD;
ii) alterazioni acquisite:
- anemia,
- insufficienze renali,
- insufficienze epatiche.
5. Uso degli agenti chelanti:
L'uso degli agenti chelanti per scopi profilattici, conosciuti talvolta
con il nome di "terapia preventiva", è inaccettabile sia dal punto di
vista medico che da quello morale. Molti degli agenti chelanti possono
infatti essere considerati nefrotossici quando sono somministrati per
lunghi periodi.
6. Terapia delle intossicazioni:
Deve essere effettuata da specialisti.
ALLEGATO III - METODI DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI
BIOLOGICI DEL PIOMBO (Art. 15, COMMI 3 E 4)
I metodi di analisi da impiegare per la misurazione della piombemia
e di altri eventuali indicatori biologici sono:
- PbB: spettroscopia di assorbimento atomico,
- ALAU: metodo DAVIS (DAVIS J.R., and Andelman S.L. "Urinary
delta-aminolevulinic acid levels in lead poisoning. A modified method
form the rapid determination of urinary delta-aminolevulinic acid using
desposable ion-exchange chrotographic columis". Arch. Environ. Health
15, 53-9 (1967)) o metodo equivalente,
- ZPP: ematofluorimetri (Blumberg W.E., Eisinger J., Lamola A.A. and
Zucherman D.M. "Zinc protoporphyris level in blood determination by a
portable hematofluometer. A screening device form lead poisoning" J.
Lab. Clin. Med. 89, 712-723 (1977)) o metodo equivalente.
ALLEGATO IV - METODI DI PRELIEVO E DOSAGGIO PER LA MISURAZIONE DELLA
CONCENTRAZIONE DEL PIOMBO NELL'ARIA (Art. 17, COMMA 2)
1. Le caratteristiche e l'attrezzatura per il prelievo delle
particelle nell'aria contenenti piombo, devono essere conformi alle
specificazioni tecniche indicate qui di seguito:
a) Velocità di entrata dell'aria all'orifizio: 1.25 m/s ± 10%.
b) Flusso dell'aria: almeno 1 l/min.
c) Caratteristiche del portafiltro: è necessario utilizzare un
portafiltro a superficie chiusa per evitare la contaminazione.
d) Diametro dell'orifizio d'entrata: almeno 4 mm per evitare gli effetti
di parete.
e) Posizione del filtro e dell'orifizio d'entrata: per quanto possibile
l'orientamento deve essere mantenuto parallelo al volto del lavoratore
per tutta la durata del campionamento.
f) Efficacia del filtro: una efficacia del 95% almeno per tutte le
particelle prelevate aventi un diametro aerodinamico superiore o pari a
0,3 micrometri.
g) Omogeneità del filtro: omogeneità massima del tenore di piombo del
filtro per consentire un confronto fra le due metà dello stesso filtro.
2. Per quanto riguarda il metodo di determinazione del piombo contenuto
nel campione d'aria prelevato, quest'ultimo deve essere analizzato con
lo spettrofotometro ad assorbimento atomico o con ogni altro metodo di
analisi i cui risultati siano equivalenti.
ALLEGATO V - METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DELLA
CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL'ARIA. (Art. 30, COMMA 2)
Le caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento delle fibre
di amianto nell'aria e la determinazione della concentrazione delle
fibre di amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate nel metodo
di riferimento appresso riportato.
Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa
dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di
riferimento.
1. I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli
lavoratori: cioè entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende
dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di
mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
2. Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di
cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosità tra 0,8 e 1,2 m
, con reticolo stampato.
3. Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio
metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e
che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di
diametro. Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il basso.
4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una
tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la
portata regolata inizialmente a 1 l/min ± 5%. Durante il periodo di
campionamento la portata è mantenuta entro ± 10% della portata iniziale.
5. Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%.
6. Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400
fibre/mm².
7. In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su
un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo
acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
8. Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le seguenti
caratteristiche:
- illuminazione Koehler;
- un condensatore ABBE o aeromatico a contrasto di fase incorporato nel
complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilità
di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il
contrasto di fase è indipendente dal meccanismo di centraggio del
condensatore;
- un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a 40
ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 a 0,70 e con
assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%;
- oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da
assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi
con fattore di tubo diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere
l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco;
- un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro
apparente sul piano oggetto di 100 ± 2 micrometri quando si usano
l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un
micrometro l'oggetto.
9. Il microscopio è montato secondo le istruzioni del fabbricante e il
limite di rivelabilità controllato mediante un "vetrino di prova per
contrasto di fase". Quando siano usati nel modo specificato dal
fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova
AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale
procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro.
10. Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole:
- per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata all'art.
30, comma 3, che non sia in contatto con una particella avente diametro
massimo maggiore di 3 micrometri;
- le fibre da contare che hanno le estremità entro l'area del reticolo
devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola
estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra;
- le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso
all'interno della superficie esposta del filtro;
- un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o più
punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra
ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se è conforme
all'art. 30, comma 3, al primo trattino del presente punto; il diametro
è misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata;
- in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si
tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate
individualmente ogni qualvolta possano essere distinte sufficientemente
per stabilire che sono conformi all'art. 2 e al primo trattino del
presente punto. Se non è possibile distinguere alcuna singola fibra
rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come
un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso all'art. 2 e
al primo trattino del presente punto;
- Se più di un ottavo di un'area del reticolo è coperto da un
agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere
scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio;
- Si devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di reticolo.
11. Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato
dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di
reticolo esaminate.
Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del
filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree
di reticolo ed essere determinato con filtri "bianchi".
Concentrazione di fibre nell'area - (numero di fibre per area di
reticolo x area di esposizione del filtro): (area del reticolo x volume
di aria prelevata).
ALLEGATO VI - CRITERI PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE (Art. 40, COMMA
2)
A-1. Generalità.
1.1. Le esposizioni personali di cui all'art. 39 sono:
i) misurate direttamente con fonometri integratori, oppure:
ii) calcolate partendo da misure della pressione acustica, integrando
per il tempo di esposizione.
1.2. Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro
occupati dai lavoratori o con strumenti fissati sulla persona. La
localizzazione e la durata delle misurazioni debbono essere congrue ai
fini della rappresentatività dei valori ottenuti.
A-2. Apparecchiatura
2.1. I fonometri utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni
della norma IEC 651 gruppo 1; essi devono essere muniti di indicatore di
sovraccarico.
Tali strumenti non sono idonei al calcolo del LAeq Te e in
presenza di rumore impulsivo.
Ove vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere
conformi alle prescrizioni della norma 804 gruppo 1.
Sono consentiti metodi di misura che prevedano la registrazione, come
tappa intermedia dei segnali su supporto magnetico
2.2. Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo
(picco) della pressione acustica istantanea non ponderata deve avere una
costante di tempo di salita non superiore a 100 microsecondi.
2.3. Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non
superiori ad un anno e ricontrollata prima di ogni intervento.
A-3. Misurazioni
3.1. La misurazione della pressione acustica in presenza della persona
interessata deve tenere conto delle perturbazioni causate dalla stessa
al campo di pressione; si considera non perturbata la misura se potrà
essere eseguita a 0,1 metri di distanza dalla testa all'altezza
dell'orecchio.
3.2. Le ponderazioni temporali "slow" e "fast" sono valide se
l'intervallo di misurazione risulta grande rispetto alla costante di
tempo della ponderazione prescelta ed il livello della pressione
acustica non fluttui molto rapidamente.
3.3. Di ogni misurazione deve essere indicata anche l'incertezza di cui
la medesima è affetta (errore casuale).
ALLEGATO VII - CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA FUNZIONE UDITIVA DEI
LAVORATORI (Art. 44, COMMA 2)
Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono
in considerazione i seguenti aspetti:
1. Il controllo, effettuato conformemente alle indicazioni della
medicina del lavoro, comprende:
- un esame iniziale prima e dopo un anno dall'esposizione al rumore;
- esami periodici ad intervalli conformi all'entità del rischio e
stabiliti dal medico, come indicato all'art. 44.
2. Ogni esame comprende almeno un'otoscopia ed un controllo audiometrico
con audiometria liminare totale in conduzione aerea che copra anche la
frequenza di 8000 Hz.
3. Il controllo audiometrico rispetta anche le disposizioni della norma
ISO 6189/1983 e dovrà essere condotto con un livello di rumore
ambientale tale da permettere di misurare un livello di soglia di
udibilità pari a 0 dB corrispondente alla norma ISO 389/1979.
ALLEGATO VIII - MODALITÀ DI CAMPIONATURA E DI MISURAZIONE DEGLI
AGENTI CHIMICI E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI (Art. 58, COMMA 3, LETTERA
C)
A. Definizioni
1. Materiali in sospensione
1. Definizioni fisico-chimiche:
a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e
prodotta da un processo meccanico o da un turbine.
b) Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta
da processi termici e/o chimici.
c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali liquidi e
prodotta da condensazione o dispersione.
2. Definizione degli aggregati di particelle in medicina del lavoro e in
tossicologia:
a) Le polveri, alla stregua del fumo e della nebbia, sono materiali in
sospensione.
Per valutare i rischi per la salute che presentano questi materiali in
sospensione, bisogna tenere conto non soltanto dell'effetto nocivi
proprio a ciascun agente, della concentrazione e della durata di
esposizione, ma anche della dimensione delle particelle.
b) Dell'aggregato di materiali in sospensione presenti nell'aria che
respira un lavoratore, solo una parte viene inspirata. Questa parte
inspirata è chiamata frazione inspirabile.
Sono determinati a questo riguardo la velocità di aspirazione nasale e
buccale, nonché le condizioni di circolazione dell'aria attorno alla
testa.
c) La frazione inspirabile può depositarsi, a seconda della dimensione
delle particelle, in differenti zone dell'apparato respiratorio.
Il deposito delle particelle ha fra l'altro un'influenza capitale sul
punto in cui si esercita l'effetto nocivo e sulla natura di
quest'ultimo.
La parte della frazione inspirabile che perviene negli alveoli è
chiamata frazione respirabile.
La frazione respirabile riveste un'importanza particolare sotto il
profilo della medicina del lavoro.
II. Valore limite.
a) Il valore limite è espresso dalla concentrazione media ponderata
dell'esposizione su un periodo di otto ore di una sostanza sotto forma
di gas, di vapore o di materiali in sospensione nell'aria sul luogo di
lavoro.
Per esposizione si intende la presenza di un agente chimico nell'aria
respirata dal lavoratore.
Essa è espressa dalla concentrazione per un periodo di riferimento. La
presente sezione non riguarda i valori limite per gli indicatori
biologici.
b) Inoltre, può essere necessario, per talune sostanze, fissare un
limite massimo di variazione rispetto al valore medio ponderato
dell'esposizione, su un periodo di otto ore, a dette sostanze per
periodi più brevi.
Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa allora riferimento alla
concentrazione ponderata durante il periodo più breve in questione.
c) Il valore limite per i gas e i vapori è espresso in ml/m3 (ppm),
valore indipendente dalle variabili di stato, temperatura e pressione
atmosferica, nonché in mg/m3 per una temperatura di 20°C e una pressione
di 101,3 kPa, valore che dipende dalle variabili di stato. Il valore
limite per i materiali in sospensione è espresso in mg/m3 per le
condizioni di produzione sul posto di lavoro.
B. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE
1. Elementi di base:
a) Se non si può escludere con certezza la presenza di uno o più agenti
sotto forma di gas, vapore o materiali in sospensione nell'aria
dell'ambiente di lavoro, deve essere effettuata una valutazione per
determinare se i valori limite sono rispettati.
b) Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a tutti gli
elementi che possono avere un'incidenza sull'esposizione, ad esempio:
- gli agenti utilizzati o prodotti;
- le attività, le attrezzature tecniche ed i procedimenti di
fabbricazione;
- la distribuzione temporale e spaziale delle concentrazioni degli
agenti.
c) Un valore limite è rispettato quando dalla valutazione risulta che
l'esposizione non oltrepassa il valore limite.
Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni affidabili
circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati da
misurazioni effettuate sul posto di lavoro.
d) Se dalla valutazione risulta che un valore limite non è rispettato:
- le cause del superamento devono essere individuate e devono essere
attuate, non appena possibile, le misure atte a porre rimedio alla
situazione;
- la valutazione deve essere ripetuta.
e) Se dalla valutazione risulta che i valori limite sono rispettati,
devono essere effettuate, se necessario, misurazioni, con una
periodicità adeguata, per verificare che i valori limite continuino ad
essere rispettati.
Queste misurazioni devono essere tanto più frequenti quanto più la
concentrazione misurata si avvicina al valore limite.
f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo termine, dato il tipo di
processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e che non si
verificano sostanziali modifiche delle condizione dei lavoratori, la
frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei valori
limite può essere ridotta.
In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la valutazione
da cui si evince questa conclusione resta valida.
g) Se il lavoratore è esposto simultaneamente o successivamente a vari
agenti, è necessario tenerne conto nel valutare il rischio per la salute
cui il lavoratore è esposto.
2. Requisiti degli addetti alle misurazioni.
I responsabili delle misurazioni devono possedere e qualifiche
prescritte e disporre delle attrezzature necessarie.
3. Requisiti dei metodi di misurazione:
a) Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere risultati
rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione del lavoratore.
b) Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore sul luogo
di lavoro, è opportuno utilizzare per quanto possibile strumenti di
prelievo fissati sul corpo del lavoratore.
Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o
simili in uno stesso luogo e che sono soggetti ad un'esposizione
analoga, il campionamento può essere effettuato nel gruppo, in modo tale
che sia rappresentativo del gruppo stesso.
Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i
risultati delle misurazioni consentono di valutare l'esposizione del
lavoratore sul luogo di lavoro.
I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello degli
organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore.
In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui il
rischio è maggiore.
c) Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione
dell'agente considerato, del valore limite previsto e dell'atmosfera
predominante sul posto di lavoro.
Il risultato della misurazione deve indicare la concentrazione
dell'agente in modo esatto e in proporzione al valore limite.
d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce specificamente
all'agente misurato, il valore deve essere integralmente attribuito
all'agente in questione.
e) Il limite di rivelazione, la sensibilità e la precisazione del metodo
di misurazione devono essere in funzione del valore limite.
f) Dovrebbe essere garantita l'esattezza del metodo di misurazione.
g) Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato sperimentato in
condizioni di applicazione pratiche.
h) Nella misura in cui il Comitato europeo per la standardizzazione
(CEN) pubblichi requisiti generali cui devono rispondere i metodi e gli
apparecchi utilizzati per le misurazioni sul posto di lavoro, nonché le
norme di verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per la scelta
dei metodi di misurazione appropriati.
4. Disposizioni particolari relative alle tecniche di misurazione degli
aggregati rappresentativi di particelle presenti nell'aria sul posto di
lavoro:
a) Ogni misurazione della concentrazione dei materiali in sospensione
deve tener conto del loro modo di agire; è dunque opportuno, al momento
del campionamento, prendere in considerazione sia la frazione
inspirabile, sia quella respirabile.
Ciò presuppone che si ottenga una separazione delle particelle in
funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente al deposito che
si forma con la respirazione.
Poiché non sono ancora disponibili attrezzature appropriate per il
campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalità pratiche
che consentano una misurazione uniforme.
b) Viene considerata come inspirabile la frazione di materiali in
sospensione che può essere assorbita da un lavoratore mediante
inspirazione buccale e/o nasale.
Nella prassi della tecnica di misurazione vengono, ad esempio,
utilizzati, per il campionamento, campionatori con una velocità di
aspirazione di 1,25 m/s ± 10%, ovvero campionatori conformi a ISO/TR
7708-1983 (L).
Nel primo di questi due casi esemplificativi:
- per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di aspirazione
deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore per tutta la
durata del prelievo;
- per i campionatori stazionari, l'impianto e la forma dell'orifizio
devono consentire un prelievo rappresentativo per quanto riguarda
l'esposizione dei lavoratori a diverse direzioni di provenienza
dell'aria;
- l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non ha
praticamente importanza se la velocità delle correnti d'aria circostanti
è molto debole;
- se le correnti d'aria circostanti hanno una velocità pari o superiore
a 1 m/s, si raccomanda di procedere ad una campionatura omnidirezionale
su un piano orizzontale.
c) La frazione respirabile di materiali in sospensione comprende un
aggregato che passa attraverso un sistema di separazione il cui effetto
corrisponde alla funzione teorica di separazione di un separatore per
sedimentazione che separa il 50% delle particelle con diametro
aerodinamico di 5 micron m (convenzione di Johannesburg del 1979).
d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN per
quanto concerne la raccolta di materiali in sospensione sul luogo di
lavoro.
Possono essere utilizzati altri metodi purché conducano, per quanto
concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un
risultato ancor più rigoroso.
NOTE
Art. 1, comma 4: così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 23 ottobre
1996, n. 542. (così come modificato dalla legge di conversione). Si veda
inoltre l'art. 1 bis, comma 3 del medesimo D.L.
Art. 31, comma 1, lett. a): la lettera è stata sostituita dall'art. 3,
L. 27 marzo 1992, n. 257;
Art. 31, comma 2: il comma è stato abrogato
dall'art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257;
Art. 44, comma 3: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato
sulla Gazz. Uff. 6 novembre 1991, n. 260.
Art. 50, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 4
del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 51, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 5
del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 52, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 6
del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 53, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 7
del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 54, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 8
del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
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