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ALLEGATI
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- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro-
Div. VII
Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Circolare 17 aprile 2002, n. 21
OGGETTO: D.Lgs. n. 359/99 - Uso di sistemi di
imbracatura di carichi costituiti da spire di tondino metallico
avvolte e bloccate da nodi a spirale - Non ammissibilità del sistema
rispetto alle esigenze di sicurezza.
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ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI
- ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG.
DIV. VII
Coordinamento Ispezione Lavoro
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI
DI LAVORO
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
- LORO SEDI
- e,p.c.
- AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
D.G.S.P.C. - Ispett. Tecnico
- ALL'ISPESL - D.OM e D.T.S.
- ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA'
- ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO
- ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO
- LORO SEDI
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- È di recente stato segnalato che sono frequentemente usati nei
luoghi di lavoro sistemi di imbracatura di carichi costituiti da
legature realizzate mediante una o più spire di tondino metallico
che, avvolte attorno al carico e fissate con un nodo a spirale,
assolvono nel contempo alla duplice funzione di:
- -
confezionamento-contenimento del carico (quando questo sia
costituito da elementi distinti e/o separati occasionalmente
tenuti insieme per consentirne il sollevamento con la medesima
operazione)
- elemento di imbracatura
per l’aggancio all’organo di presa dell’apparecchio di sollevamento.
- Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti
precisazioni.
Dal punto di vista dei requisiti costruttivi di sicurezza va
innanzitutto chiarito che dette legature costituiscono veri e propri
accessori di sollevamento/imbracatura e pertanto trovano la loro
regolamentazione tecnica (requisiti di sicurezza) ed amministrativa
(procedure per l’immissione in commercio o la messa in servizio) nel
D.P.R. n. 459/96. Ciò comporta, in particolare, che queste
anche quando siano realizzate per uso proprio (cioè destinate ad
essere utilizzate direttamente da chi le costruisce), ovvero in
unico esemplare, o, ancora, in configurazione non reimpiegabile
(tipo “usa e getta”), sono soggette al regime procedurale (messa
a punto del fascicolo tecnico, redazione del manuale di istruzioni
per l’uso in sicurezza, emissione della dichiarazione di conformità,
apposizione della marcatura CE) e tecnico-costruttivo (rispetto dei
pertinenti requisiti dell’alllegato I) ivi previsto.
Per quel che attiene la conformità alle disposizioni di sicurezza
sull’uso delle attrezzature di lavoro sui luoghi di lavoro, e
indipendentemente da quanto appena premesso, deve essere chiaramente
rilevato che un sistema che faccia ricorso a dette legature,
comunque queste siano realizzate, se può considerarsi accettabile
come dispositivo per il contenimento del carico - sempreché ne
garantisca stabilità e la sicurezza rispetto al possibile sfilamento
degli elementi tenuti insieme in rapporto alle azioni presumibili
che sul carico così assemblato potranno esercitarsi - non
altrettanto può considerarsi idoneo assolvere con sicurezza la
funzione di elemento di imbracatura.
Infatti, il sistema in parola non è in grado di garantire a priori,
ovvero non possiede con il necessario grado di affidabilità alcuni o
tutti i requisiti (enunciati ai punti 1.1.2 a), 1.1.2 c) e 4.1.2.5
dell’allegato I al D.P.R. n. 459/96) corrispondenti alle esigenze
costruttive di sicurezza cui lo stesso deve soddisfare.
A questo proposito non appare privo di significato che siffatto
sistema non sia previsto da alcun codice di buona pratica (si
vedano, ad es., le Linee guida per la movimentazione dei carichi
ed il sollevamento di persone edite dall’ISPESL) né risulti
preso in esame come ammissibile dalla regolamentazione comunitaria
(come si evince dall’esame del già menzionato p. 4.1.2.5
dell’Allegato I al D.P.R. n. 459/96).
È, in definitiva, l’eccessiva “sensibilità” al fattore umano delle
procedure da seguire - concernenti sia la realizzazione pratica, sia
il rispetto delle relative condizioni e limitazioni d’impiego –
caratteristico di questo sistema a determinarne una intrinseca
inaffidabilità di realizzazione e di gestione.
Si ritiene pertanto opportuno ribadire che, per i motivi suesposti,
sistemi di imbracatura quali quelli descritti debbono, allo stato,
considerarsi non in linea con le vigenti disposizioni di sicurezza,
in particolare con il disposto dell’art. 374, secondo comma, del
D.P.R. n. 547/55 e dell’art. 35, comma 1, del D.l.vo n. 626/94,
oltreché a quelle del citato D.P.R. n. 459/96.
Si ritiene utile rammentare che, ove richiesto dalle caratteristiche
del carico, risultano normalmente disponibili brache flessibili
(realizzate in metallo o fibre tessili) che rispondono ai necessari
requisiti di sicurezza, in quanto costruite in conformità alle norme
di buona tecnica che le riguardano.
- IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo Onelli)
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