ALLEGATI

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro- Div. VII
Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Circolare 17 aprile 2002, n. 21
OGGETTO: D.Lgs. n. 359/99 - Uso di sistemi di imbracatura di carichi costituiti da spire di tondino metallico avvolte e bloccate da nodi a spirale - Non ammissibilità del sistema rispetto alle esigenze di sicurezza.
   
ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI  DEL LAVORO
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG.
DIV. VII
Coordinamento Ispezione Lavoro
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI
DI LAVORO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
LORO SEDI
e,p.c.
AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
D.G.S.P.C. - Ispett. Tecnico
ALL'ISPESL - D.OM e D.T.S.
ALLE  REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA'
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO
LORO SEDI
 
È di recente stato segnalato che sono frequentemente usati nei luoghi di lavoro sistemi di imbracatura di carichi costituiti da legature realizzate mediante una o più spire di tondino metallico che, avvolte attorno al carico e fissate con un nodo a spirale, assolvono nel contempo alla duplice funzione di:
 - confezionamento-contenimento del carico (quando questo sia costituito da elementi   distinti e/o separati occasionalmente tenuti insieme per consentirne il sollevamento con la medesima operazione)
- elemento di imbracatura per l’aggancio all’organo di presa dell’apparecchio di sollevamento.
Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
Dal punto di vista dei requisiti costruttivi di sicurezza va innanzitutto chiarito che dette legature costituiscono veri e propri accessori di sollevamento/imbracatura e pertanto trovano la loro regolamentazione tecnica (requisiti di sicurezza) ed amministrativa (procedure per l’immissione in commercio o la messa in servizio) nel D.P.R. n. 459/96. Ciò comporta, in particolare, che queste anche quando siano realizzate per uso proprio (cioè destinate ad essere utilizzate direttamente da chi le costruisce), ovvero in unico esemplare, o, ancora, in configurazione non reimpiegabile (tipo “usa e getta”), sono soggette al regime procedurale (messa a punto del fascicolo tecnico, redazione del manuale di istruzioni per l’uso in sicurezza, emissione della dichiarazione di conformità, apposizione della marcatura CE) e tecnico-costruttivo (rispetto dei pertinenti requisiti dell’alllegato I) ivi  previsto.
Per quel che attiene la conformità alle disposizioni di sicurezza sull’uso delle attrezzature di lavoro sui luoghi di lavoro, e indipendentemente da quanto appena premesso, deve essere chiaramente rilevato che un sistema che faccia ricorso a dette legature, comunque queste siano realizzate,  se può considerarsi accettabile come dispositivo per il contenimento del carico - sempreché ne garantisca stabilità e la sicurezza rispetto al possibile sfilamento degli elementi tenuti insieme in rapporto alle azioni presumibili che sul carico così assemblato potranno esercitarsi - non altrettanto può considerarsi idoneo assolvere con sicurezza la funzione di elemento di imbracatura.
Infatti, il sistema in parola non è in grado di garantire a priori, ovvero non possiede con il necessario grado di affidabilità alcuni o tutti i requisiti (enunciati ai punti 1.1.2 a), 1.1.2 c) e 4.1.2.5 dell’allegato I al D.P.R. n. 459/96) corrispondenti alle esigenze costruttive di sicurezza cui lo stesso deve soddisfare.
A questo proposito non appare privo di significato che siffatto sistema non sia previsto da alcun codice di buona pratica (si vedano, ad es., le Linee guida per la movimentazione dei carichi ed il sollevamento di persone edite dall’ISPESL) né risulti preso in esame come ammissibile dalla regolamentazione comunitaria (come si evince dall’esame del già menzionato p. 4.1.2.5 dell’Allegato I al D.P.R. n. 459/96).
È, in definitiva, l’eccessiva “sensibilità” al fattore umano delle procedure da seguire - concernenti sia la realizzazione pratica, sia il rispetto delle relative condizioni e limitazioni d’impiego – caratteristico di questo sistema a determinarne una intrinseca inaffidabilità di realizzazione e di gestione.
Si ritiene pertanto opportuno ribadire che, per i motivi suesposti, sistemi di imbracatura quali quelli descritti debbono, allo stato, considerarsi non in linea con le vigenti disposizioni di sicurezza, in particolare con il disposto dell’art. 374, secondo comma, del D.P.R. n. 547/55 e dell’art. 35, comma 1, del D.l.vo n. 626/94, oltreché a quelle del citato D.P.R. n. 459/96.
Si ritiene utile rammentare che, ove richiesto dalle caratteristiche del carico, risultano normalmente disponibili brache flessibili (realizzate in metallo o fibre tessili) che rispondono ai necessari requisiti di sicurezza, in quanto costruite in conformità alle norme di buona tecnica che le riguardano.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo Onelli)