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ALLEGATI |
- Decreto Legislativo n. 359 del 4
agosto 1999.
- "Attuazione della direttiva
95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori"
- (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19
ottobre 1999)
-
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
- Vista la direttiva 95/63/CE del
Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il
lavoro;
- Vista la legge 24 aprile 1998, n.
128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 95/63/CE;
- Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e
integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
- Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e in
particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione della
direttiva 89/655/CEE;
- Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio
1999;
- Sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
- Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
- Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e
per la funzione pubblica;
-
- E m a n a
-
- il seguente decreto legislativo:
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- Art. 1.
- 1. Il presente decreto reca
modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione
della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
-
- Art. 2.
- 1. All'articolo 35, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinche' durante l'uso delle attrezzature di lavoro
siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.".
- 2. All'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene
aggiunta la seguente:
- "c-bis) i sistemi di comando, che
devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e
delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.".
- 3. All'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene
aggiunta la seguente:
- "c-bis) disposte in maniera tale da
ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone,
assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli
elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che
tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere
addotte o estratte in modo sicuro.".
- 4. All'articolo 35 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti commi:
- "4-bis. Il datore di lavoro provvede
affinche' nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non
semoventi sia assicurato che:
- a) vengano disposte e fatte
rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che
manovrano in una zona di lavoro;
- b) vengano adottate misure
organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino
nella zona di attivita' di attrezzature di lavoro semoventi e
comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei
lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
- c) il trasporto di lavoratori su
attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se
si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocita'
dell'attrezzatura sia adeguata;
- d) le attrezzature di lavoro mobili,
dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di
aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 4-ter. Il datore di lavoro provvede
affinche' nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare
carichi sia assicurato che:
- a) gli accessori di sollevamento
siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche,
nonche' tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di piu' accessori di sollevamento
siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore
di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte
dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati;
- b) allorche' due o piu' attrezzature
di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi
di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare
la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di
lavoro stesse;
- c) i lavori siano organizzati in
modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi
il controllo diretto o indiretto;
- d) tutte le operazioni di
sollevamento siano correttamente progettate nonche' adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una
procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
- e) qualora attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale
dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per
evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi
sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui
l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
- f) allorche' le condizioni
meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo
la sicurezza di funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori a
rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e
siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in
particolare, misure che impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.
- 4-quater. Il datore di lavoro, sulla
base della normativa vigente, provvede affinche' le attrezzature di
cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche
o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
- 4-quinquies. I risultati delle
verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione
dell'autorita' di vigilanza competente per un periodo di cinque anni
dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature
di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
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- Art. 3.
- 1. All'articolo 36, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
- " 2. Le modalita' e le procedure
tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente
a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e messa
in servizio.".
- 2. All'articolo 36, comma 3, del
decreto legislativo n. 626 del 1994, le parole "puo' stabilire" sono
sostituite dalla parola "stabilisce".
- 3. All'articolo 36 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
- "8-bis. Il datore di lavoro adegua
ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le
attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorche' esiste
per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
- 8-ter. Fino a che le attrezzature di
lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di
lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di
sicurezza equivalente.
- 8-quater. Le modifiche apportate
alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle
effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non
comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto.".
-
- Art. 4.
- 1. L'articolo 184 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito
dal seguente:
- "Art. 184 (Sollevamento e trasporto
persone ).
- - 1. Il sollevamento di persone e'
effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti
a tal fine.
- 2. In casi eccezionali, possono
essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non
previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate
misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di
buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi
impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano
presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al
sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in
permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le
opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di
pericolo.".
-
- Art. 5.
- 1. All'articolo 37 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
- "1-bis. Il datore di lavoro provvede
altresi' a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di
lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se
da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali
attrezzature.".
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- Art. 6.
- 1. All'articolo 89, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le
seguenti modifiche:
- a) dopo le parole: "35, commi 1, 2,
4" sono aggiunte le seguenti:"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
- b) prima della parola: "38" sono
inserite le seguenti parole: "36, comma 8-ter".
- 2. All'articolo 90, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le
seguenti modifiche:
- a) dopo le parole: "35, commi 1, 2,
4" sono aggiunte le seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater,";
- b) prima della parola: "38" sono
inserite le seguenti parole: "36,comma 8-ter".
-
- Art. 7.
- 1. Al decreto legislativo n. 626 del
1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
- " a) Allegato XIV. Elenco delle
attrezzature da sottoporre a verifica:
- 1) scale aeree ad inclinazione
variabile;
- 2) ponti mobili sviluppabili su
carro;
- 3) ponti sospesi muniti di argano;
- 4) idroestrattori centrifughi con
diametro esterno del paniere 450 cm;
- 5) funi e catene di impianti ed
apparecchi di sollevamento;
- 6) funi e catene di impianti ed
apparecchi di trazione;
- 7) gru e apparecchi di sollevamento
di portata4 200 kg;
- 8) organi di trazione, di attacco e
dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
- 9) macchine e attrezzature per la
lavorazione di esplosivi;
- 10) elementi di ponteggio;
- 11) ponteggi metallici fissi;
- 12) argani dei ponti sospesi;
- 13) funi dei ponti sospesi;
- 14) armature degli scavi;
- 15) freni dei locomotori;
- 16) micce;
- 17) materiali recuperati da
costruzioni sceniche;
- 18) opere sceniche;
- 19) riflettori e batterie di
accumulatori mobili;
- 20) teleferiche private;
- 21) elevatori trasferibili;
- 22) ponteggi sospesi motorizzati;
- 23) funi dei ponteggi sospesi
motorizzati;
- 24) ascensori e montacarichi in
servizio privato;
- 25) apparecchi a pressione semplici;
- 26) apparecchi a pressione di gas;
- 27) generatori e recipienti di
vapore d'acqua;
- 28) generatori e recipienti di
liquidi surriscaldati;
- 29) forni per oli minerali;
- 30) generatori di calore per
impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- 31) recipienti per trasporto di gas
compressi, liquefatti e disciolti.
- b) Allegato XV. Prescrizioni
supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
- 0. Osservazione preliminare.
- Le disposizioni del presente
allegato si applicano allorche' esiste, per l'attrezzatura di lavoro
considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del loro adempimento
ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non
richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure
corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature
di lavoro nuove.
- 1. Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
- 1.1. Qualora il bloccaggio
intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili
tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa
provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere
attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli
elementi di trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio
non possa essere impedito, dovra' essere presa ogni precauzione
possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
- 1.2. Se gli organi di trasmissione
di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano
di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono
prevedere possibilita' di fissaggio.
- 1.3. Le attrezzature di lavoro
mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle
condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
- a) mediante una struttura di
protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di
un quarto di giro,
- b) ovvero mediante una struttura che
garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai
lavoratori trasportati a bordo
- qualora il movimento possa
continuare oltre un quarto di giro,
- c) ovvero da qualsiasi altro
dispositivo di portata equivalente. Queste strutture di protezione
possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro. Queste
strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di
lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se
l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da escludere qualsiasi
ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il lavoratore
trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato
tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere
installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori
trasportati.
- 1.4. I carrelli elevatori su cui
prendono posto uno o piu' lavoratori devono essere sistemati o
attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad
esempio:
- a) installando una cabina per il
conducente;
- b) mediante una struttura atta ad
impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
- c) mediante una struttura concepita
in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del
carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
- d) mediante una struttura che
trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida
per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore,
essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
- 1.5. Le attrezzature di lavoro
mobili semoventi il cui spostamento puo' comportare rischi per le
persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) esse devono essere dotate dei
mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
- b) esse devono essere dotate dei
mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze
di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di piu'
attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
- c) esse devono essere dotate,
qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo
di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne
consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo
di frenatura principale;
- d) quando il campo di visione
diretto del conducente e' insufficiente per garantire la sicurezza,
esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la
visibilita';
- e) le attrezzature di lavoro per le
quali e' previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare
un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e
garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
- f) le attrezzature di lavoro che
comportano, di per se' o a causa dei loro carichi o traini, un
rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi
antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino gia' ad una
distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono
usate;
- g) le attrezzature di lavoro
comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente
se escono dal campo di controllo;
- h) le attrezzature di lavoro
telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare
rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere
dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che
non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di
urto.
- 2. Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
- 2.1. Gli accessori di sollevamento
devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le
caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se
l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in
modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
- 2.2. Le macchine per il sollevamento
o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
- a) da escludere qualsiasi rischio di
schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore,
in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
- b) da garantire che i lavoratori
bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad
alcun pericolo e possano essere liberati.".
-
- Art. 8.
- 1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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