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ALLEGATI |
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24/07/1996
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368CEE,
93/44CEE e 93/68CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
(Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 209 del 06/09/1996)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22.2.1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e
gli allegati C e D;
Viste le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989,
91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, 93/44/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, e 93/68/CEE del Consiglio del 22
luglio 1993 - art. 6 - concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1. - Campo di applicazione e definizioni
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine,
nonché ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato,
così come definiti al comma 2.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) macchina:
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di
comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi
solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per
la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il
condizionamento di materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un
risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un
funzionamento solidale;
3) una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una
macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su
una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore
stesso, nei limiti nei quali tale attrezzatura non sia un pezzo di
ricambio o un utensile;
b) componente di sicurezza:
un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che
il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea
immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua
utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo
funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone
esposte.
3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a
disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o
gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua
distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato
la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo
aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o
straordinaria manutenzione.
4. Si intende per messa in servizio:
a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di
sicurezza sul territorio dell'Unione europea;
b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza
costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora
siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non
previste direttamente dal costruttore.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta
dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle
macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone;
b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul
paziente;
c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare
che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattività;
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto
di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e
sostanze pericolose;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via
d'acqua destinati unicamente al trasporto di persone e quelli
destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la
funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione
del presente regolamento i veicoli destinati all'industria
estrattiva;
l) le navi e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature
destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;
m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto
pubblico o non pubblico di persone;
n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1
dell'art. 1 della dir. 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla
dir. 86/297/CEE;
o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari
o di mantenimento dell'ordine;
p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di
edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide
rigide la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi,
destinata al trasporto:
1) di persone;
2) di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona
può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di
comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si
trovi al suo interno;
q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli
a cremagliera;
r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
s) gli elevatori di scenotecnica;
t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di
persone e materiale.
6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto col Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sono adottate le modifiche del presente
regolamento concernenti modalità esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico.
Art. 2. - Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le
macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del
presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato
I, purché debitamente installati, mantenuti in efficienza ed
utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino
la sicurezza e la salute.
2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il
costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve
attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:
a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di
cui all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di
conformità CE di cui all'art. 5;
b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di
conformità di cui all'allegato II, punto C.
3. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma
1 le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità
alle norme armonizzate di cui all'art. 3. che li riguardano.
4. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo
mandatario residente nell'Unione europea, sono destinate ad essere
incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una
macchina ai sensi del presente regolamento possono circolare sul
mercato prive della marcatura di conformità CE, purché corredate
della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell'allegato
II, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo
indipendente.
5. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine
elettrica debbono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di
cui alla legge 18.10.1977 n. 791, di attuazione della dir.
73/23/CEE, ed alle successive modifiche.
6. L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve
procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo
della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta
esecuzione.
7. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere
incorporati o assemblati con altri componenti di sicurezza per
costituire un altro componente di sicurezza ai sensi del presente
regolamento si applica il comma 2, lettera b).
Art. 3. - Norme armonizzate e disposizioni di carattere
equivalente
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme
armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli
organismi di normazione europea su mandato della Commissione
dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e
trasposte in una norma nazionale.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme
armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i
riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21.6.1986, n. 317,
adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali
la partecipazione nel processo di elaborazione delle norme
armonizzate in materia di macchine.
Art. 4. - Procedura di certificazione
1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), il costruttore o un suo
mandatario residente nell'Unione europea, deve:
a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato
IV, costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed
osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato;
b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed
è fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le
norme di cui all'art. 3, comma 2, o in mancanza di queste,
sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione
CE secondo le procedure previste dall'allegato VI;
c) se la macchina è compresa tra quelle elencante nell'allegato IV
ed è fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2,
il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea
deve effettuare, a sua scelta, uno dei seguenti adempimenti:
1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e
trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo
conserva agli atti e ne rilascia ricevuta;
2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI
all'organismo di certificazione notificato il quale si limita a
verificare che sono state correttamente utilizzate le norme di cui
all'art. 3, comma 2, e rilasciare un attestato di adeguatezza del
fascicolo;
3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la
certificazione CE previsto dall'allegato VI.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 1), si
applicano altresì le disposizioni di cui al numero 5, primo periodo,
e di cui al numero 7 dell'allegato VI.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 2), si
applicano altresì le disposizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7
dell'allegato VI.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a) e lettera c),
punti 1) e 2), la dichiarazione CE di conformità deve attestare
unicamente la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato
I.
5. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b) e lettera c)
punto 3), la dichiarazione CE di conformità deve attestare la
conformità dell'esemplare cui si riferisce al modello sottoposto
all'esame per la certificazione CE.
6. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art.
2, comma 2, lettera b), il costruttore od un suo mandatario
residente nell'Unione europea deve sottoporre i componenti di
sicurezza alle procedure di certificazione di cui ai commi 1, 3, 4 e
5. Inoltre, qualora si proceda ad un esame per la certificazione CE,
l'organismo di certificazione di cui all'art. 8 verifica l'idoneità
del componente di sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza
dichiarate dal costruttore.
7. Nei casi nei quali né il costruttore né alcun mandatario
residente nell'Unione europea abbiano ottemperato agli obblighi di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque
immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o
assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di
origini diverse per la successiva immissione sul mercato o
costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio.
8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che installa
su una macchina o su un trattore attrezzature intercambiabili, a
condizione che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte
costituente la macchina montata sia munita della marcatura CE e
corredata della dichiarazione CE di conformità.
9. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli
organismi che li hanno rilasciati debbono essere motivate e
comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e
della previdenza sociale. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'Unione
europea delle revoche stesse.
10. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le
indicazioni dei mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui è
possibile ricorrere.
11. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative
ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE,
quest'ultima indica che le macchine si presumono conformi a tali
norme; tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la
facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano
soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che debbono
accompagnare le macchine, sono riportati i riferimenti normativi
applicati.
Art. 5. - Marcatura «CE»
1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato III,
è costituita dalla sigla «CE».
2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve
essere leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della
stessa, conformemente al punto 1.7.3. dell'allegato I.
3. Fino alla data del 1° gennaio 1997 è consentita la
commercializzazione di macchine che riportano di seguito alla sigla
«CE» le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura di
cui al presente articolo.
4. E' vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre
in errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura
CE; possono essere apposti altri marchi, purché non limitino la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Art. 6. - Rappresentanza nel Comitato permanente
1. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente
previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della dir. 89/392/CEE, è composta
da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Art. 7. - Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia
1. Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul
mercato muniti della marcatura CE, il controllo della conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri
organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di
evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in
conformità alla legislazione vigente, per gli accertamenti di
carattere tecnico, dell'Istituto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello
Stato.
3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione
e sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un
componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I, ne danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
4. Qualora sia constatato che una macchina o un componente di
sicurezza, pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed
utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di
pregiudicare la sicurezza delle persone o, eventualmente, degli
animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei
rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il
divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del
termine entro cui è possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui
al comma 4, precisando se il provvedimento è motivato da:
a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I;
b) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui
all'art. 3, comma 2.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione dell'Unione europea in seno al Comitato permanente di
cui all'art. 6, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere
definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica i provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ed agli organi di vigilanza.
8. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o
analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di
macchine o di componenti di sicurezza che non sono conformi alle
disposizioni del presente regolamento, purché un apposito cartello
indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e di detti
componenti di sicurezza e la impossibilità di acquistarli prima che
siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni debbono
essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la
protezione delle persone.
9. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei
componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico
del costruttore o del suo mandatario residente nell'Unione europea.
Art. 8. - Organismi di certificazione
1. Le attività di certificazione di cui all'art. 4, relative a
macchine o componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono
effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del
presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti
minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel
decreto ministeriale 22.3.1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di
attuazione del decreto legislativo 4.12.1992, n. 475. La domanda di
autorizzazione deve essere presentata, nelle forme del citato
decreto ministeriale 22 marzo 1993, all'ispettorato tecnico del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, agli organismi di cui al comma 2 con organizzazione
conforme alle norme UNI-EN 45011; trascorsi novanta giorni
l'autorizzazione s'intende negata.
4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del
costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le
spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di
autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione
determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria
omogeneità dell'attività di certificazione, vigilano sull'attività
degli organismi autorizzati e hanno facoltà di procedere, attraverso
tecnici dei propri uffici centrali e periferici, ad ispezioni e
verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento,
operando in coordinamento permanente fra loro.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente
alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco
degli organismi autorizzati ed ogni sua successiva modificazione,
anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli
organismi autorizzati di cui al presente articolo.
7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera
c), punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilità
della corretta valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico.
8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera
b) e lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato ha
la responsabilità della corretta valutazione della conformità del
modello di macchina o di componente di sicurezza esaminato ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
Art. 9. - Conferma degli organismi di certificazione
1. Gli organismi già autorizzati in via provvisoria ai sensi
della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25.2.1993, n. 159258, possono richiedere
all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato la relativa riconferma, nel termine di sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Decorso tale
termine in mancanza della domanda di riconferma le autorizzazioni si
intendono decadute.
2. L'istanza di cui al comma 1, in regola col bollo, deve indicare
le eventuali modificazioni intervenute ed ogni elemento utile a
completare la documentazione presentata in sede di istanza
provvisoria, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3. La decisione sulla domanda di riconferma dell'autorizzazione,
previa verifica delle certificazioni rilasciate in via provvisoria,
è adottata con le procedure di cui all'art. 8, entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 10. - Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di
conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza e a quelle
finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione,
alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei
controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'art. 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 11. - Norme finali e transitorie
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche
costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione
finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul
mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto
la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento
della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione
finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o
messi in servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il 1°
gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente
regolamento, è stata presentata all'ISPESL domanda di omologazione
non ancora respinta, si intendono legittimamente immessi sul mercato
o messi in servizio se:
a) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento di omologazione;
b) l'interessato trasmette la dichiarazione di conformità ed il
fascicolo tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso, all'ISPESL che procede alla archiviazione della istanza di
omologazione, previa verifica della completezza della documentazione
e, nel caso di macchine o di componenti indicati nell'allegato IV,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'allegato
I o della relativa certificazione rilasciata da uno degli organismi
di cui all'art. 9. La trasmissione all'ISPESL della documentazione
produce gli effetti di cui al comma 3.
3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al
decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio
successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha
l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per
territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.
4. Le macchine di sollevamento o di spostamento di persone ed i
componenti di sicurezza costruiti in conformità alla legislazione
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
possono essere immessi sul mercato e messi in servizio fino al 31
dicembre 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
ALLEGATO I - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE E DEI
COMPONENTI DI SICUREZZA.
(previsto dall'art. 2, comma 1)
Ai fini del presente allegato, il termine "macchina" designa sia la
«macchina», quale definita all'articolo 1, comma 2, lettera a),
sia il "componente di sicurezza", quale definito allo stesso comma
2, lettera b).
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di
salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente
per la macchina in questione allorché viene utilizzata alle
condizioni previste dal fabbricante. In ogni caso i requisiti 1.1.2,
1.7.3 e 1.7.4 si applicano all'insieme delle macchine oggetto del
presente allegato.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nel
presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello
stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non
essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile la
macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali
obiettivi.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati
raggruppati in funzione dei rischi che coprono.
Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere
esposti in vari capitoli del presente allegato.
Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per
cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre
progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi.
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
1.1. Considerazioni generali
1.1.1. Definizioni
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
1. «Zone pericolose», qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità
di una macchina in cui la presenza di una persona esposta
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta
persona.
2. «Persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o
in parte in una zona pericolosa.
3. «Operatore», la o le persone incaricate di installare, di far
funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di
riparare e di trasportare una macchina.
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare,
ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali
operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante,
espongano a rischi le persone.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di
infortuni durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese
le fasi di montaggio e smontaggio anche se tale rischio fosse la
conseguenza di una situazione anormale prevedibile.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve
applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile
(integrazione della sicurezza nella progettazione e nella
costruzione della macchina);
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei
rischi che non possono essere eliminati;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti
all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate,
indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è
necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché
all'atto della redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante
deve considerare non soltanto l'uso normale della macchina, ma anche
l'uso della macchina ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia
utilizzata anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli
altri casi le istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione
dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina
che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.
d) Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo
possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress)
dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia.
e) All'atto della progettazione e della costruzione il fabbricante
deve tener conto degli obblighi imposti all'operatore dall'uso
necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione
individuali (ad esempio: calzature, guanti, ecc.).
f) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature
e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne
la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.
1.1.3. Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i
prodotti impiegati ed originati durante la sua utilizzazione non
devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone
esposte.
In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere
progettata e costruita in modo da poter essere utilizzata senza
rischi dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al recupero e
all'evacuazione.
1.1.4. Illuminazione
Il fabbricante fornisce un'illuminazione incorporata adeguata
alle operazioni dove, malgrado un'illuminazione ambiente avente un
valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare
rischi.
Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d'ombra,
abbaglianti fastidiosi, né effetti stroboscopici pericolosi dovuti
all'illuminazione fornita dal fabbricante.
Gli organi interni che devono essere ispezionati frequentemente
devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo
stesso dicasi per le zone di regolazione e di manutenzione.
1.1.5. Progettazione della macchina ai fini di trasporto
La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:
- poter essere trasportata in modo sicuro
- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo
sicuro e senza deterioramenti (per esempio: sufficiente stabilità,
supporti speciali, ecc.).
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari
elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o
ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:
- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di
sollevamento;
- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori
(ad esempio: fori filettati),
- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano
adattarvisi facilmente.
Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a
mano, essa deve essere:
- facilmente spostabile,
- munita di dispositivi di presa (ad esempio: maniglie, ecc.) che ne
consentano il trasporto in tutta sicurezza.
Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili
e/o di parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi
(forma, materia, ecc.).
1.2. Comandi
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in
modo da essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi
situazione pericolosa. Essi devono in particolare essere progettati
e costruiti in modo:
- che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli
agenti esterni,
- che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di
logica nelle manovre.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente
contrassegnati da una marcatura adatta,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e
rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di
comando sia coerente con l'azione del comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso,
all'occorrenza, di taluni organi, come un arresto di emergenza, una
console di apprendimento per i robot,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi
supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta
un rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale,
- fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili;
particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di
emergenza che possono essere soggetti a grossi sforzi.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire
varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione è univoca (ad
esempio: utilizzazione di tasti, ecc.), l'azione comandata deve
essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo
richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo
conto dei principi ergonomici. Si deve tener conto degli obblighi
dovuti all'uso necessario e prevedibile di dispositivi di protezione
individuale (ad esempio: calzature, guanti, ecc.).
La macchina deve essere munita di dispositivi di segnalazione
(quadranti, segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza è
necessaria per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando
l'operatore deve poter vedere l'indicazione dei suddetti
dispositivi.
Dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in
grado di assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di
rischio.
Se ciò fosse impossibile, il sistema di comando deve essere
progettato e costruito in modo che ogni messa in marcia sia
preceduta da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La
persona esposta deve avere il tempo e i mezzi per impedire
rapidamente l'avviamento della macchina.
1.2.3. Avviamento
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con
una azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal
fine.
Lo stesso dicasi
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente
dall'origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento (ad esempio: velocità, pressione, ecc.),
salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni
di funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte.
La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento
risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non
riguarda questo requisito essenziale.
Se una macchina dispone di più dispositivi di comando
dell'avviamento e se, di conseguenza, gli operatori possono mettersi
reciprocamente in pericolo, devono essere previsti dispositivi
complementari per escludere questo rischio (ad esempio: dispositivi
di convalida o selettori che consentono il funzionamento di un solo
dispositivo di avviamento per volta).
La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizzato
dopo un arresto deve poter essere effettuata facilmente, dopo che
sono soddisfatte le condizioni di sicurezza.
1.2.4. Dispositivo di arresto
Arresto normale
Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di
comando che consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando
che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti
gli elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in
modo che la macchina sia in situazione di sicurezza. L'ordine di
arresto della macchina deve essere prioritario rispetto agli ordini
di avviamento.
Ottenuto l'arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si
deve interrompere l'alimentazione degli azionatori.
Arresto di emergenza
Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di
arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di
pericolo che rischino di prodursi imminentemente o che si stiano
producendo. Da quest'obbligo sono escluse:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza
non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere
l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure
specifiche che il rischio richiede,
- le macchine portatili e quelle a guida manuale.
Detto dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben
visibili e rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve
possibile, senza creare rischi supplementari,
- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti
di salvaguardia.
Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza
dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un
blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco;
non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza
che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del
dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra
e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la
rimessa in funzione.
Impianti complessi
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati
per lavorare assemblati, il fabbricante deve progettare e
controllare la macchina in modo tale che i dispositivi di arresto,
compreso l'arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto la
macchina ma anche tutte le attrezzature a valle e/o a monte qualora
il loro mantenimento in funzione costituisse un pericolo.
1.2.5. Selettore modale di funzionamento
Il modo di comando selezionato deve avere la priorità su tutti
gli altri sistemi di comando, salvo l'arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire il
funzionamento o il comando multimodale e presenta diversi livelli di
sicurezza (ad esempio: per consentire la regolazione, la
manutenzione, l'ispezione, ecc.), essa deve essere equipaggiata di
un selettore modale che possa essere bloccato in ciascuna posizione
di funzionamento. A ciascuna posizione del selettore corrisponderà
un solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che
consentano di limitare l'utilizzazione di talune funzioni della
macchina ad alcune categorie di operatori (ad esempio: codici di
accesso a talune funzioni di comandi numerici, ecc.).
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i
dispositivi di protezione neutralizzati, il selettore modale deve
simultaneamente:
- escludere il comando automatico,
- autorizzare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando
che necessitano un'azione continuata,
- autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi
soltanto in condizioni di sicurezza migliorate (ad esempio, velocità
ridotta, sforzo ridotto, a intermittenza o altre disposizioni
adeguate) evitando i rischi derivanti dalle sequenze collegate;
- vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo,
se volontariamente o involontariamente agisse sui sensori interni
della macchina.
Inoltre al posto di manovra, l'operatore deve avere la padronanza
del funzionamento degli elementi sui quali agisce.
1.2.6. Avaria del circuito di alimentazione di energia
L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la
variazione,
indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia della
macchina non deve creare situazioni pericolose.
In particolare occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato
dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di
un pezzo della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi
mobili di qualsiasi tipo,
- l'inefficienza dei dispositivi di protezione.
1.2.7. Avaria del circuito di comando
Un'anomalia della logica del circuito di comando, un'avaria o un
deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni
pericolose.
In particolare occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato
dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di
un pezzo della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi
mobili di qualsiasi tipo,
- l'inefficacia dei dispositivi di protezione.
1.2.8. Software
Il «software» di dialogo tra operatore e sistema di comando o di
controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di
facile impiego.
1.3. Misure di protezione contro i rischi meccanici
1.3.1. Stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere
progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di
funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni
climatiche), la sua stabilità sia tale da consentirne
l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di
spostamento intempestivo.
Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non
garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed
indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di
collegamento devono resistere agli sforzi cui devono essere
sottoposti durante l'utilizzazione prevista dal fabbricante.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di
resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione
previsto dal fabbricante, in particolare per quanto concerne i
fenomeni di fatica, di invecchiamento, di corrosione e di abrasione.
Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le
frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di
sicurezza. Egli indicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura,
nonché i criteri di sostituzione.
Se, nonostante le precauzioni prese (ad esempio nel caso delle
mole), sussistono rischi di esplosione o di rottura, gli elementi
mobili in questione devono essere montati e protetti in modo che i
loro eventuali frammenti vengano trattenuti.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad
alta pressione, dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne
ed esterne previste e saranno solidamente fissate e/o protette da
qualsiasi tipo di danneggiamento esterno; opportune precauzioni
saranno prese affinché, in caso di rottura, esse non presentino
rischi (movimenti bruschi, getti ad alta pressione, ecc.).
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso
l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per
evitare rischi per le persone esposte (ad esempio: rottura
dell'utensile):
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver
raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile
(volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il
movimento dell'utensile debbono essere coordinati.
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la
proiezione di oggetti (pezzi lavorati, utensili, trucioli,
frammenti, residui ecc.) che possono presentare un rischio.
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli
Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi,
entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di
spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possono causare
lesioni.
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di
operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione
(macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in
modo che ciascun elemento possa essere utilizzato separatamente
senza che gli altri elementi costituiscano un pericolo o un
impedimento per la persona esposta.
A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere
messi in moto o arrestati individualmente.
1.3.6. Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione
degli utensili
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in
condizioni di impiego diverse (ad esempio: in materia di velocità e
di alimentazione), deve essere progettata e costruita in modo che la
scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate
in modo sicuro e affidabile.
1.3.7. Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati,
costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono
rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in
modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa
provocare infortuni.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un
blocaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi nei
quali, malgrado le precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio,
mezzi di protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per
l'uso ed, eventualmente, un'indicazione sulla macchina stessa
dovranno essere forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare
la macchina senza rischi
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli
elementi mobili
Le protezioni o dispositivi di protezione usati contro i rischi
dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del
rischio effettivo. Per la scelta si deve ricorrere alle seguenti
indicazioni:
A. Elementi mobili di trasmissione
Le protezioni progettate per proteggere le persone esposte ai
rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione (ad esempio:
pulegge, cinghie, ingranaggi, cremagliere, alberi di trasmissione,
ecc.) devono essere:
- sia delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;
- sia delle protezioni mobili, conformi ai requisiti 1.4.1 e
1.4.2.2.A.
Se si prevedono frequenti interventi deve essere scelta quest'ultima
soluzione.
B. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
Le protezioni o i dispositivi di protezione progettati per
proteggere le persone esposte ai rischi provocati dagli elementi
mobili che concorrono al lavoro (quali, ad esempio, utensili da
taglio, elementi mobili delle presse, cilindri, pezzi in corso di
lavorazione, ecc.) devono essere:
- possibilmente delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1
e 1.4.2.1;
- oppure protezioni mobili conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.B o
dispositivi di protezione quali i dispositivi sensibili (ad esempio:
relé immateriali, commutatori a tappeto), i dispositivi di
protezione che mantengono l'operatore a distanza (ad esempio:
comandi a due mani), i dispositivi di protezione destinati a
impedire automaticamente l'accesso di tutto o parte del corpo
dell'operatore alla zona pericolosa, conformemente ai requisiti
1.4.1 e 1.4.3.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano alla lavorazione
non possono essere resi inaccessibili, interamente o in parte,
durante il loro funzionamento a causa delle operazioni che
richiedono l'intervento
dell'operatore in loro prossimità, detti elementi, per quanto
tecnicamente possibile, devono essere muniti:
- di protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1 che
impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per
la lavorazione,
- e di protezioni regolabili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.3
che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili
indispensabili alla lavorazione.
1.4. Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi
di protezione
1.4.1. Requisiti generali
Le protezioni e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona
pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di
lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per
l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi nonché per i
lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore
in cui deve essere effettuato il lavoro e se possibile, senza
smontare la protezione o il dispositivo di protezione.
1.4.2. Requisiti particolari per le protezioni
1.4.2.1. Protezioni fisse
Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente.
Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono
l'uso di utensili per la loro apertura.
Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto
in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.
1.4.2.2. Protezioni mobili
A. Le protezioni mobili del tipo A devono:
- per quanto possibile, restare unite alla macchina quando siano
aperte;
- essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca
l'avviamento degli elementi mobili sino a quando esse consentono
l'accesso a detti elementi e inserisca l'arresto non appena esse non
sono più in posizione di chiusura.
B. Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed
inserite nel sistema di comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin tanto
che l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in
movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio,
l'uso di un attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi
impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili,
- un ostacolo di natura adeguata garantisca una protezione in caso
di rischio di proiezione.
1.4.2.3. Protezioni regolabili che limitano l'accesso
Le protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli
elementi mobili indispensabili alla lavorazione devono:
- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo
di lavorazione da eseguire;
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo;
- ridurre per quanto possibile il rischio di proiezione.
1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed inseriti
nel sistema di comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile
fintantoché l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in
movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio
l'uso di un attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi
impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili.
1.5. Misure di protezione contro altri rischi
1.5.1. Rischi dovuti all'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve
essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o
da consentire di prevenire tutti i rischi dovuti all'energia
elettrica.
La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico
destinato all'impiego entro determinati limiti di tensione deve
essere applicata alle macchine che vi sono soggette.
1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da
evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche
pericolose e/o deve essere munita di mezzi che consentano di
scaricarle.
1.5.3. Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella
elettrica (ad esempio idraulica, pneumatica o termica ecc.), essa
deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da
prevenire tutti i rischi che possono derivare da questi tipi di
energia.
1.5.4. Rischi dovuti a errori di montaggio
Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni
pezzi, che potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere
resi impossibili dalla progettazione degli stessi oppure mediante
indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui carter. Le stesse
indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o sul loro carter
qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi.
Raccomandazioni supplementari devono eventualmente figurare nelle
istruzioni per l'uso.
Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento
difettoso, la progettazione o le indicazioni figuranti sulle
tabulazioni e/o sulle morsetterie devono rendere impossibili i
raccordi errati di fluidi, compresi quelli dei conduttori elettrici.
1.5.5. Rischi dovuti a temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi
pericolo di lesioni, per contatto o a distanza, dovute a pezzi o
materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi o
molto freddi. Qualora sussista tale possibilità si devono prendere
le misure necessarie per impedirli e, se tecnicamente non fattibile,
per renderli meno pericolosi.
1.5.6. Rischi d'incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da
evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato
dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre
sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.
1.5.7. Rischi di esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da
evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina
stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze prodotti
o utilizzati dalla macchina.
A tal fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per
- evitare una concentrazione pericolosa dei prodotti,
- impedire l'infiammazione dell'atmosfera esplosiva,
- ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non
abbia effetti pericolosi sull'ambiente circostante.
Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in
un'atmosfera esplosiva, saranno prese le stesse precauzioni.
Il materiale elettrico di queste macchine deve essere conforme, per
i rischi di esplosione, alle vigenti direttive specifiche.
1.5.8. Rischi dovuti al rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che
i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al
livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della
possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in
particolare alla fonte.
1.5.9. Rischi dovuti alle vibrazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che
i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano
ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e
della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in
particolare alla fonte.
1.5.10. Rischi dovuti alle radiazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che
qualsiasi emissione di radiazioni da parte della macchina sia
limitata a quanto necessario al suo funzionamento e i suoi effetti
sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni non
pericolose.
1.5.11. Rischi dovuti alle radiazioni esterne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che
il suo funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.
1.5.12. Rischi dovuti a dispositivi laser
In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle
seguenti disposizioni:
- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e
costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in
modo tale che né le radiazioni utili, né la radiazione prodotta da
riflessione o da diffusione e la radiazione secondaria possano
nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di
dispositivi laser montati su macchine devono essere tali che i raggi
laser non creino alcun rischio per la salute.
1.5.13. Rischi dovuti alla emissioni di polveri, gas, ecc.
La macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata
in modo tale da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri,
vapori ed altri residui prodotti.
Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo
tale da poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti.
Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, i
dispositivi di captazione e/o di aspirazione di cui al comma
precedente devono essere situati il più vicino possibile al luogo di
emissione.
1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina.
Le macchine devono essere progettate, costruite o dotate di
mezzi che consentano di evitare ad una persona esposta di restarvi
chiusa dentro o, in caso di impossibilità, di chiedere aiuto.
1.5.15. Rischio di caduta.
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o
lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite
in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali
parti o fuori di esse.
1.6. Manutenzione
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione
devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di
regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della
macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle
precedenti condizioni, dette operazioni devono poter essere eseguite
senza rischi (vedi in particolare il punto 1.2.5).
Per le macchine automatizzate e se del caso, per altre macchine, il
fabbricante prevedrà eventualmente un dispositivo di connessione che
consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle
avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere
sostituiti frequentemente, soprattutto in seguito a un cambiamento
della fabbricazione o quando sono sensibili agli effetti dell'usura
o soggetti a deterioramento in seguito ad un incidente, devono
essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di
sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere
questi compiti con i mezzi tecnici necessari (attrezzi, strumenti di
misura, ecc.) secondo il metodo operativo definito dal costruttore.
1.6.2. Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti
d'intervento
Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale,
passerelle, ecc.) che consentano di raggiungere in completa
sicurezza tutti i punti nei quali devono avvenire le operazioni di
produzione, di regolazione e di manutenzione.
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo
stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in
modo da evitare cadute.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
Ogni macchina deve essere munita di dispositivi che consentono
di isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia.
Questi dispositivi debbono essere chiaramente individuati e potersi
bloccare qualora il collegamento rischi di presentare un pericolo
per le persone esposte. Nel caso di macchine alimentate ad energia
elettrica mediante una spina ad innesto, è sufficiente la
separazione della spina.
Il dispositivo deve essere parimenti bloccato nel caso in cui
l'operatore non possa verificare l'effettivo costante isolamento da
tutte le posizioni che deve occupare.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della
macchina deve poter essere dissipata senza pericolo per le persone
esposte.
In deroga al requisito precedente, taluni circuiti possono non
essere separati dalla loro fonte di energia onde consentire, ad
esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni,
l'illuminazione delle parti interne, ecc. In questo caso devono
essere prese disposizioni particolari per garantire la sicurezza
degli operatori.
1.6.4. Intervento dell'operatore
Le macchine devono essere progettate, costruite ed equipaggiate
in modo tale da limitare le cause d'intervento degli operatori.
L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non potrà essere
evitato, dovrà poter essere effettuato facilmente, in condizioni di
sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la
pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto
sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in
tali parti interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento
completo che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è
assolutamente impossibile evitare di penetrarvi, il fabbricante deve
prendere all'atto della costruzione misure atte a consentire di
effettuare la pulitura col minimo rischio possibile.
1.7. Segnalazioni
1.7.0. Dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono
essere chiare e facilmente comprensibili.
Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente
dell'operatore.
Quando la sicurezza e la salute delle persne esposte possono essere
messe in pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che
funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in
modo da emettere un segnale sonoro o luminoso adeguato
1.7.1. Dispositivi di allarme
Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio:
mezzi di segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi
senza ambiguità e facilmente percepiti.
Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di
verificare la costante efficienza di questi dispositivi di allarme.
Devono essere applicate le disposizioni delle direttive specifiche
concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le
disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali
non evidenti (ad esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive,
spurgo di circuito idraulico, rischio in una parte non visibile,
ecc.), il fabbricante deve prevedere delle avvertenze.
Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli
comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del
paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue
conosciute dagli operatori.
1.7.3. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile,
almeno le seguenti indicazioni:
- nome del fabbricante e suo indirizzo;
- la marcatura CE (Cfr. allegato III);
- designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, numero di serie;
- l'anno di costruzione.
Se il fabbricante costruisce una macchina destinata
all'utilizzazione in atmosfera esplosiva, essa deve recare anche
l'apposita indicazione.
In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche
tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad
esempio: frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro
massimo degli utensili che possono essere montati, massa, ecc.).
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante
l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere
indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
Le attrezzature intercambiabili di cui all'art. 1, paragrafo 2,
terzo comma devono recare le stesse indicazioni.
1.7.4. Istruzioni per l'uso
a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per
l'uso che fornisca almeno le seguenti informazioni:
- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il
numero di serie (vedi punto 1.7.3), eventualmente completate dalle
indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo
dell'importatore, dei riparatori, ecc.),
- le condizioni di utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2
c),
- il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli
operatori,
- le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa in funzione,
- l'utilizzazione,
- il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari
elementi allorché devono essere regolarmente trasportati
separatamente,
- l'installazione,
- il montaggio e lo smontaggio,
- la regolazione,
- la manutenzione e la riparazione,
- se necessario, istruzioni per l'addestramento,
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che
possono essere montati sulla macchina.
Qualora necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere
richiamata l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione.
b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue
comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunità. All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve
essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle
lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La
traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona
linguistica in questione. In deroga a quanto sopra, le istruzioni
per la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale
specializzato che dipende dal fabbricante o dal suo mandatario
stabilito nella Comunità, possono essere redatte in una sola lingua
comunitaria compresa da detto personale.
c) Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della
macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione,
l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza,
la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile
soprattutto in materia di sicurezza.
d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve
contenere elementi in contrasto con quanto specificato nelle
istruzioni per l'uso per quanto concerne gli aspetti della
sicurezza.
La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le
informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla
lettera f) e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le
informazioni concernenti le vibrazioni di cui al punto 2.2.
e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate
le prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le
vibrazioni prodotti (ad esempio, impiego di ammortizzatori, natura e
massa del basamento, ecc .).
f) Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti
sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore
stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina
identica:
- il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A
nei posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore
o pari a 70 dB (A), deve essere indicato;
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C
nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa);
- il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello
di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di
lavoro supera 85 dB (A).
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni
l'indicazione del livello di potenza acustica è sostituito
dall'indicazione dei livelli di pressione acustica continui
equivalenti in appositi punti intorno alla macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici
devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più
appropriato adeguato alla macchina.
Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della
macchina durante la misurazione e i metodi di misurazione seguiti.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere
definiti, la misurazione del livello di pressione acustica deve
essere eseguita a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di
altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere
indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima.
g) Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in
atmosfera esplosiva, le istruzioni per l'uso devono fornire tutte le
indicazioni necessarie.
h) In caso di macchine che possono anche essere destinate
all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la
redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso, nel
rispetto delle altre esigenze essenziali di cui sopra, devono tener
conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci
si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori.
2. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE
CATEGORIE DI MACCHINE.
2.1. Macchine agroalimentari
Se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento
dei prodotti alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento,
riporto a temperatura, lavaggio, manipolazione, condizionamento,
stoccaggio, trasporto, distribuzione) deve essere progettata e
costruita in modo da evitare rischi di infezione, di malattia e di
contagio e vanno osservate le seguenti norme di igiene:
a) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con
prodotti alimentari devono essere conformi alle direttive in
materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale
che detti materiali possano essere puliti prima di ogni
utilizzazione.
b) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere
lisci, senza rugosità né spazi nei quali possono fermarsi materie
organiche.
c) I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo
da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono
realizzati preferibilmente mediante saldatura o incollatura
continua.
d) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono
poter essere facilmente pulite e disinfettate eventualmente dopo
aver tolto le parti facilmente smontabili. Gli angoli interni devono
essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa.
e) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di
pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire
verso l'esterno della macchina senza incontrare ostacoli
(eventualmente in una posizione «pulizia»).
f) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da
evitare ogni infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie
organiche o penetrazione di esseri vivi, segnatamente insetti, nelle
zone impossibili da pulire (ad esempio: per una macchina non montata
su piedi o su rotelle, installazione di una guarnizione a tenuta
stagna tra la macchina e lo zoccolo, uso di collegamenti stagni,
ecc.).
g) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i
prodotti ausiliari (ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano
entrare in contatto con i prodotti alimentari. All'occorrenza, la
macchina deve essere progettata e costruita per permettere di
verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.
Istruzioni per l'uso
Oltre alle indicazioni di cui al punto 1, le istruzioni per
l'uso devono menzionare i prodotti ed i metodi di pulizia, di
disinfezione e di risciacquatura raccomandati (non soltanto per le
parti facilmente accessibili ma anche nel caso in cui sia necessaria
una pulizia sul posto per le parti il cui accesso è impossibile o
sconsigliato, ad esempio le tubazioni).
2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono
rispondere ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di
salute:
- a seconda del tipo di macchina, avere una superficie di appoggio
sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di
mantenimento correttamente dimensionati e disposti in modo da
garantire la stabilità della macchina nelle condizioni di
funzionamento previste dal fabbricante;
- tranne il caso in cui sia tecnicamente impossibile o quando esista
un comando indipendente, se le impugnature non possono essere
abbandonate in tutta sicurezza, le macchine devono essere munite di
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale
che l'operatore non debba abbandonare i mezzi di presa per
azionarli;
- essere progettate, costruite o equipaggiate in modo tale da
sopprimere i rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al
loro mantenimento in funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i
mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile
occorre prendere disposizioni compensative ;
- la macchina portatile tenuta a mano deve essere progettata e
costruita in modo tale da consentire, all'occorrenza, il controllo a
vista della penetrazione dell'utensile nel materiale lavorato.
Istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione
relativa alle vibrazioni emesse dalle macchine tenute e condotte
manualmente:
- il valore medio quadratico ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi i 2,5 m/s², definito secondo le norme di collaudo
appropriate. Se l'accelerazione non supera 2,5 m/s² , occorre
segnalarlo.
In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve
indicare i procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle
quali sono state eseguite dette misure.
2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie
assimilate
Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che
lavorano materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche
simili e quelle del legno, come il sughero, l'osso, la gomma
indurita, le materie plastiche dure ed altre materie dure simili,
devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali per la sicurezza
e la salute:
a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in
modo che il pezzo da lavorare possa essere presentato e guidato in
condizioni di sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un
banco di lavoro,
quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la
lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano
un rischio di proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere
progettata, costruita o attrezzata in modo da evitare tale
proiezione o quanto meno in modo che la proiezione non produca danni
per l'operatore e/o le persone esposte;
c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che
arresti l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di
rischio di contatto con l'utensile in fase di rallentamento;
d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente
automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo
tale da eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle persone,
ad esempio utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando
la profondità di passata, ecc.
- 3. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
PER
- OVVIARE AI RISCHI PARTICOLARI DOVUTI ALLA MOBILITA' DELLE
MACCHINE
-
- Per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità, le
macchi-
- ne devono essere progettate e costruite in modo da
rispondere ai
- requisiti che seguono.
-
- I rischi dovuti alla mobilità esistono sempre per le
macchine se-
- moventi, trainate, spinte o portate da un'altra macchina
o da un
- trattore il cui lavoro è effettuato in aree di lavoro e
richiede
- la mobilità durante il lavoro oppure uno spostamento
continuo o
- semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro
fisse.
- Inoltre, i rischi dovuti alla mobilità possono esistere
nel caso
- di macchine il cui lavoro si effettua senza spostamenti
ma che
- possono essere muniti di mezzi che consentano di
spostarle più
- facilmente da un luogo all'altro (macchine munite di ruote,
rotel-
- le, pattini, ecc., o collocate su supporti, carrelli,
ecc.).
- Al fine di verificare che i motocoltivatori e le
motozappatrici
- non presentino rischi inaccettabili per le persone
esposte, il
- fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
deve ef-
- fettuare oppure fare effettuare le prove appropriate per
ogni tipo
- di macchina.
-
- 3.1 Generalità
-
- 3.1.1. Definizione
- Per "conducente" si intende un operatore competente
incaricato
- dello spostamento di una macchina. Il conducente può
essere tras-
- portato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o
azionarla
- mediante telecomando (cavi, radio, ecc.).
-
- 3.1.2. Illuminazione
- Se il fabbricante prevede che le macchine semoventi
vengano im-
- piegate in luoghi bui, esse dovranno essere munite di un
dispo-
- sitivo di illuminazione adeguato al lavoro da
svolgere, ferme
- restando le altre normative eventualmente applicabili
(codice
- stradale, codice di navigazione, ecc.).
-
- 3.1.3. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
- Durante lo spostamento della macchina e/o dei suoi
elementi,
- non devono potersi verificare spostamenti intempestivi nè
rischi
- dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi
elementi sono
- sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni del
fabbrican-
- te.
-
- 3.2. Posto di lavoro
-
- 3.2.1. Posto di guida
- Il posto di guida deve essere progettato tenendo conto
dei prin-
- cipi dell'ergonomia. Possono essere previsti più posti
di mano-
- vra e, in questo caso, ciascun posto deve disporre di
tutti gli
- organi di comando necessari.
- Quando vi sono vari posti di manovra la macchina deve
essere
- progettata in modo che l'impiego di uno di essi renda
impossibi-
- le l'uso degli altri, ad eccezione degli arresti
d'emergenza. La
- visibilità dal posto di guida deve essere tale da
consentire al
- conducente di fare muovere la macchina e i suoi
utensili nelle
- condizioni di impiego previste, in tutta sicurezza per sè
stesso
- e per le persone esposte. In caso di necessità, adeguati
dispo-
- sitivi devono rimediare ai rischi dovuti alla deficienza
di vi-
- sibilità diretta.
- La macchina deve essere progettata e costruita affinché
al posto
- di manovra non possano presentarsi rischi dovuti al
contatto im-
- provviso con le ruote o con i cingoli per il conducente
e per
- gli operatori a bordo.
- Il posto di manovra deve essere progettato e costruito
in modo
- da evitare rischi per la salute derivanti dai gas di
scarico e/o
- dalla mancanza di ossigeno.
- Se le dimensioni lo consentono, il posto di manovra del
condu-
- cente trasportato deve essere progettato e costruito in
modo da
- poter essere dotato di cabina. In questo caso deve
comportare un
- luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni
necessarie al
- conducente e/o agli operatori. Il posto di manovra deve
essere
- dotato di cabina adeguata in caso di rischio dovuto ad
ambiente
- pericoloso.
- Se la macchina è dotata di cabina, quest'ultima deve
essere pro-
- gettata, costruita e/o attrezzata in modo da assicurare
che il
- conducente lavori in buone condizioni e sia protetto
dagli even-
- tuali rischi (ad esempio: riscaldamento e aerazione
inadeguati,
- visibilità insufficiente, eccesso di rumore e
vibrazioni, cadu-
- ta di oggetti, penetrazione di oggetti, ribaltamento,
ecc.). L'
- uscita deve consentire un rapido abbandono della
macchina. Si
- deve inoltre prevedere un'uscita di sicurezza in una
direzione
- diversa dall'uscita normale.
- I materiali impiegati per la cabina e la sua sistemazione
inter-
- na devono essere difficilmente infiammabili.
-
- 3.2.2. Sedili
- Il sedile del conducente di qualsiasi macchina deve
garantire la
- stabilità del conducente ed essere progettato tenendo
conto dei
- principi dell'ergonomia.
- Il sedile deve essere progettato in modo da ridurre al
livello
- più basso ragionevolmente possibile le vibrazioni
trasmesse al
- conducente. Il sedile deve essere ancorato in modo da
resistere
- a tutte le sollecitazioni che può subire, soprattutto in
caso di
- ribaltamento. Se sotto i piedi del conducente non
esiste alcun
- piano di appoggio, egli dovrà disporre di un
poggiapiedi anti-
- sdrucciolevole.
- Qualora la macchina possa essere munita di una struttura
di pro-
- tezione in caso di ribaltamento, il sedile deve portare
una cin-
- tura di sicurezza o un dispositivo equivalente che
mantenga il
- conducente sul suo sedile senza opporsi ai movimenti
necessari
- alla guida ne agli eventuali movimenti della sospensione.
-
- 3.2.3. Altri posti
- Se le condizioni di utilizzazione prevedono che oltre al
condu-
- cente siano saltuariamente o regolarmente trasportati
sulla mac-
- china o vi lavorino altri operatori, devono essere
previsti pos-
- ti adeguati affinché il loro trasporto o lavoro
avvenga senza
- rischi, in particolare di caduta.
- Se le condizioni di lavoro lo consentono, questi posti di
lavoro
- devono essere muniti di sedili.
- Se il posto di manovra deve essere munito di cabina,
anche gli
- altri posti devono essere protetti contro i rischi
che hanno
- giustificato la protezione del posto di manovra.
-
- 3.3. Comandi
-
- 3.3.1. Dispositivi di comando
- Dal posto di guida il conducente deve poter azionare
tutti i dis-
- positivi di comando necessari al funzionamento della
macchina
- tranne per quanto riguarda le funzioni che possono
essere eser-
- citate in condizioni di sicurezza solo mediante
dispositivi di
- comando collocati al di fuori del posto di guida. Si
tratta in
- particolare di posti di lavoro diversi dal posto di guida
di cui
- sono responsabili operatori diversi dal conducente o per
i quali
- è necessario che il conducente lasci il posto di guida
per svol-
- gere le manovre in condizioni di sicurezza.
- I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e
dispos-
- ti in modo che possano essere azionati da un conducente
in modo
- sicuro con il minimo rischio di confusione; devono avere
una su-
- perficie antisdrucciolevole ed essere facili da pulire.
- Quando il loro azionamento può comportare rischi, in
particolare
- movimenti pericolosi, i dispositivi di comando della
macchina,
- ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate,
devono ri-
- tornare in posizione neutra non appena l'operatore li
lascia li-
- beri.
- Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di
sterzo deve
- essere progettato e costruito in modo da ridurre la
forza dei
- movimenti bruschi del volante o della leva di sterzo,
dovuti ai
- colpi subiti dalle ruote sterzanti.
- Il comando di blocco del differenziale deve essere
progettato e
- disposto in modo da permettere di sbloccare il
differenziale
- quando la macchina è in movimento.
- L'ultima frase del punto 1.2.2 non si applica alla
funzione del-
- la mobilità.
-
- 3.3.2. Avviamento/spostamento
- Le macchine semoventi con conducente trasportato devono
essere
- dotate di mezzi che scoraggino l'avviamento del motore
da parte
- di persone non autorizzate.
- Qualsiasi spostamento comandato di una macchina
semovente con
- conducente trasportato deve essere possibile soltanto se
il con-
- ducente si trova al posto di comando.
- Quando, per il suo lavoro, una macchina deve essere
attrezzata
- con dispositivi che superano la sua sagoma normale (ad
esempio,
- stabilizzatori, freccia, ecc.) , è necessario che il
conducente
- disponga di mezzi che gli consentano di verificare
facilmente,
- prima di spostare la macchina, che detti dispositivi sono
in una
- posizione che consente uno spostamento sicuro.
- La stessa cosa deve verificarsi per la posizione di
tutti gli
- altri elementi che, per consentire uno spostamento
sicuro, devo-
- no occupare una posizione definita, se necessario
bloccata.
- Quando ciò è tecnicamente ed economicamente
realizzabile, lo
- spostamento della macchina deve essere subordinato
alla posi-
- zione sicura degli elementi sopra indicati.
- Uno spostamento della macchina non deve essere possibile
all'at-
- to dell'avviamento del motore.
-
- 3.3.3. Arresto dello spostamento
- Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la
circolazione
- stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi devono
rispet-
- tare i requisiti in materia di rallentamento, di
arresto, di
- frenatura e di immobilizzazione che garantiscano la
sicurezza in
- tutte le condizioni di funzionamento, di carico, di
velocità, di
- caratteristiche del suolo e di pendenza previste dal
fabbricante
- e corrispondenti a situazioni normalmente incontrate.
- Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente
devono po-
- ter essere ottenuti dal conducente attraverso un
dispositivo
- principale. Se la sicurezza lo esige, in caso di guasto
del dis-
- positivo principale o in mancanza di energia per
azionare tale
- dispositivo, un dispositivo d'emergenza con comandi
interamente
- indipendenti e facilmente accessibili deve consentire
il ral-
- lentamento e l'arresto.
- Se la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della
macchina de-
- ve essere mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo
disposi-
- tivo può essere combinato con uno dei dispositivi di cui
al se-
- condo comma, a condizione che sia ad azione puramente
meccanica.
- La macchina comandata a distanza deve essere progettata
e cos-
- truita in modo da fermarsi automaticamente se il
conducente ne
- ha perduto il controllo.
- Il punto 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento.
-
- 3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi
- Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente
a pie-
- di deve essere possibile solo se quest'ultimo esercita
un'azione
- continua sull'organo di comando corrispondente. In
particolare,
- nessuno spostamento deve essere possibile all'atto
d'avviamento
- del motore.
- Il sistema di comando delle macchine con conducente a
piedi deve
- essere progettato in modo da ridurre al minimo i rischi
connessi
- allo spostamento inopinato della macchina verso il
conducente,
- in particolare i rischi di:
- a) schiacciamento,
- b) lesioni provocate da utensili rotanti.
-
- Inoltre, la velocità normale di spostamento della
macchina deve
- essere compatibile con l'andatura del conducente.
- Sulle macchine che possono essere munite di un utensile
rotante,
- quest'ultimo non deve potere essere azionato quando il
comando
- di retromarcia è inserito, salvo che lo spostamento
della mac-
- china risulti dal movimento dell'utensile. In
quest'ultimo caso
- basterà che la velocità in retromarcia sia tale da non
presenta-
- re rischi per il conducente.
-
- 3.3.5. Avaria del circuito di comando
- In caso di avaria dell'alimentazione del servosterzo, la
macchi-
- na deve poter essere guidata per arrestarla.
-
- 3.4. Misure di protezione dai rischi meccanici
-
- 3.4.1. Rischi connessi con movimenti non comandati
- Quando un elemento di una macchina è stato arrestato, la
sua de-
- riva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa che
non sia
- l'azionamento degli organi di comando, deve essere tale
da non
- creare rischi per le persone esposte.
- La macchina deve essere progettata, costruita ed
eventualmente
- montata sul suo supporto mobile in modo che al
momento dello
- spostamento le oscillazioni incontrollate del suo
baricentro non
- ne pregiudichino la stabilità né comportino sforzi
eccessivi per
- la sua struttura.
-
- 3.4.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
- Gli elementi di macchine rotanti ad alta velocità, per i
quali,
- nonostante le precauzioni prese, rimane il rischio di
rottura o
- di disintegrazione, devono essere montati e protetti in
modo che
- i loro eventuali frammenti vengano trattenuti o, quando
ciò non
- è possibile, non possano essere proiettati verso il posto
di ma-
- novra e/o i posti di lavoro.
-
- 3.4.3. Rischi connessi col ribaltamento
- Quando per una macchina semovente con conducente ed
eventualmen-
- te operatori trasportati esiste il rischio di
ribaltamento, essa
- deve essere progettata e munita di punti di ancoraggio
che con-
- sentano di ricevere una struttura di protezione contro
tale ris-
- chio (ROPS).
- Detta struttura deve essere tale che in caso di
ribaltamento ga-
- rantisca al conducente trasportato, ed eventualmente agli
opera-
- tori trasportati, un adeguato volume limite di
deformazione (DLV).
- Al fine di verificare che la struttura soddisfa il
requisito di
- cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario
stabi-
- lito nella Comunità deve effettuare, o far effettuare,
prove ap-
- propriate su ogni tipo di struttura.
-
- Inoltre, le seguenti macchine per movimento terra di
potenza su-
- periore a 15 KW devono essere munite di una struttura di
prote-
- zione in caso di ribaltamento:
-
- - pale caricatrici su cingoli o su ruote,
- - caricatrici meccaniche,
- - trattori su cingoli o su ruote,
- - ruspe autocaricanti o meno,
- - livellatrici,
- - cassoni ribaltabili con parte anteriore articolata.
-
- 3.4.4. Rischi connessi con la caduta di oggetti
- Quando per una macchina con conducente e eventualmente
con ope-
- ratori trasportati esistono rischi connessi con cadute di
ogget-
- ti e di materiali, essa deve essere progettata e
munita, se le
- sue dimensioni lo consentono, di punti di ancoraggio
atti a ri-
- cevere una struttura di protezione contro tale rischio
(FOPS).
- Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di
oggetti
- o di materiali garantisca agli operatori trasportati una
adegua-
- to volume limite di deformazione (DLV).
- Al fine di verificare che la struttura soddisfa il
requisito di
- cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario
stabi-
- lito nella Comunità deve effettuare, o far effettuare,
prove ap-
- propriate per ciascun tipo di struttura.
-
- 3.4.5. Rischi connessi con cadute dai mezzi di accesso
- Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere
progettati, cos-
- truiti e disposti in modo che gli operatori li
utilizzino
- istintivamente e non ricorrano a tal fine gli organi di
comando.
-
- 3.4.6. Rischi connessi con i dispositivi di traino
- Ogni macchina utilizzata per trainare o destinata ad
essere
- trainata deve essere munita di dispositivi di
rimorchio o di
- traino progettati, costruiti e disposti in modo da
garantire che
- il collegamento e lo sganciamento possano essere
effettuati fa-
- cilmente ed in modo sicuro e da impedire uno
sganciamento acci-
- dentale durante l'utilizzazione.
- Qualora il carico sul timone lo richieda, queste macchine
devono
- essere munite di un supporto con una superficie
d'appoggio adat-
- tata al carico e al terreno.
-
- 3.4.7. Rischi connessi con la trasmissione di potenza tra la
macchina
- semovente (o il trattore) e la macchina azionata
- Gli alberi di trasmissione cardanici che collegano una
macchina
- semovente (o un trattore) al primo supporto fisso di una
macchi-
- na azionata devono essere protetti sul lato della
macchina semo-
- vente e sul lato della macchina azionata per tutta la
lunghezza
- dell'albero e dei giunti cardanici.
- Sul lato della macchina semovente o del trattore, la
presa di
- forza alla quale è collegato l'albero di trasmissione
deve esse-
- re protetta da uno schermo fissato sulla macchina
semovente (o
- sul trattore) oppure da qualsiasi altro dispositivo che
garan-
- tisca una protezione equivalente.
- Sul lato della macchina trainata, l'albero comandato deve
essere
- chiuso in un carter di protezione fissato sulla macchina.
-
- La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota
libera è
- autorizzata per la trasmissione cardanica soltanto sul
lato in
- cui avviene il collegamento con la macchina azionata. In
questo
- caso occorre indicare sull'albero di trasmissione
cardanico il
- senso del montaggio.
- Ogni macchina trainata, il cui funzionamento implica la
presenza
- di un albero di trasmissione che la colleghi ad una
macchina se-
- movente o a un trattore, deve possedere un sistema di
aggancio
- dell'albero di trasmissione tale che, quando la macchina
è stac-
- cata, l'albero di trasmissione e il suo dispositivo di
prote-
- zione non vengano danneggiati dal contatto con il suolo o
con un
- elemento della macchina.
- Gli elementi esterni del dispositivo di protezione devono
essere
- progettati, costruiti e disposti in modo da non poter
ruotare
- con l'albero di trasmissione. Il dispositivo di
protezione deve
- coprire l'albero di trasmissione fino alle estremità
delle gana-
- sce interne nel caso di giunti cardanici semplici e
almeno fino
- al centro del giunto o dei giunti esterni nel caso di
cardani
- detti a grandangolo.
- Se sono previsti accessi ai posti di lavoro in
prossimità dell'
- albero di trasmissione a cardano, il costruttore deve
evitare
- che i dispositivi di protezione degli alberi di
trasmissione de-
- scritti al sesto comma possano servire da predellini, a
meno che
- non siano progettati e costruiti a tal fine.
-
- 3.4.8. Rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione
- In deroga al punto 1.3.8.A, nel caso dei motori a
combustione
- interna, le protezioni mobili che impediscono
l'accesso alle
- parti mobili del compartimento motore possono non essere
provvi-
- ste di dispositivi di blocco a condizione che la loro
apertura
- sia possibile soltanto con l'impiego di un utensile o
di una
- chiave, oppure dopo aver azionato un comando situato
sul posto
- di guida, se quest'ultimo si trova in una cabina
completamente
- chiusa con una serratura bloccabile.
-
- 3.5. Misure di protezione contro altri rischi
-
- 3.5.1. Rischi dovuti alla batteria d'accumulatori
- L'alloggiamento della batteria deve essere costruito e
situato e
- la batteria deve essere installata in modo da evitare al
massimo
- la possibilità di proiezione dell'elettrolita
sull'operatore an-
- che in caso di ribaltamento e/o da evitare l'accumulo di
vapori
- vicino ai posti occupati dagli operatori.
- La macchina mobile deve essere progettata e costruita
in modo
- che la batteria possa essere disinserita con un
dispositivo fa-
- cilmente accessibile previsto a tal fine.
-
- 3.5.2. Rischi di incendio
- In funzione dei rischi previsti dal fabbricante durante
l'uso,
- la macchina deve, qualora le dimensioni lo consentano:
- - permettere l'installazione di estintori facilmente
accessibi-
- li, oppure
- - essere munita di sistemi di estinzione che siano
parte inte-
- grante della macchina.
-
- 3.5.3. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
- Quando esista tale rischio, la captazione di cui al punto
1.5.13
- può essere sostituita con altri mezzi, come ad esempio
l'elimi-
- nazione con getto d'acqua polverizzata. Il punto 1.5.13,
secondo
- e terzo comma si applica soltanto quando la funzione
principale
- della macchina è la polverizzazione di prodotti.
-
- 3.6. Indicazioni
-
- 3.6.1. Segnalazione - avvertimento
- Le macchine devono essere provviste di mezzi di
segnalazione e/o
- di targhe con le istruzioni concernenti l'impiego, la
regolazio-
- ne e la manutenzione necessaria per garantire la
sicurezza e la
- tutela della salute delle persone esposte. Tali mezzi
devono es-
- sere scelti, progettati e realizzati in modo da essere
chiara-
- mente visibili e indelebili.
- Ferme restando le condizioni da rispettare per la
circolazione
- stradale, le macchine con conducente trasportato devono
essere
- dotate della seguente attrezzatura:
-
- - un avvertitore acustico che consenta di avvertire le
persone
- esposte;
- - un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto
delle con-
- dizioni di impiego previste quali, ad esempio, le luci
di ar-
- resto, le luci di retromarcia, i girofari.
Quest'ultima con-
- dizione non si applica alle macchine destinate
esclusivamente
- ai lavori sotterranei e sprovviste di alimentazione
elettrica.
-
- Le macchine telecomandate, le cui condizioni di impiego
normali
- espongono le persone a rischio di urto o di
schiacciamento, de-
- vono essere munite di mezzi adeguati per segnalare i
loro spos-
- tamenti o di mezzi per proteggere le persone esposte
contro tali
- rischi. Lo stesso applicasi alle macchine la cui
utilizzazione
- implica la ripetizione sistemica di avanzamento e
arretramento
- lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha
visibilità pos-
- teriore diretta.
- Il disinserimento involontario di tutti i dispositivi di
avver-
- timento e di segnalazione deve essere reso impossibile
in sede
- di fabbricazione. Ogni volta che ciò sia indispensabile
alla si-
- curezza, questi dispositivi devono essere muniti di
mezzi di
- controllo del buon funzionamento e un loro guasto deve
essere
- reso apparente all' operatore.
- Quando le macchine spostandosi o spostando i loro
utensili pos-
- sono creare un rischio particolare, dovrà essere
prevista un'
- iscrizione sulla macchina stessa che vieti di
avvicinarsi alla
- macchina durante il lavoro; tale iscrizione deve essere
leggibi-
- le a sufficiente distanza per garantire la sicurezza
delle per-
- sone che devono operare nei pressi delle macchine.
-
- 3.6.2. Marcatura
- Le indicazioni minime richieste al punto 1.7.3 devono
essere com-
- pletare come segue:
- - la potenza nominale espressa in KW:
- - la massa, in kg, nella configurazione più usuale ed
eventual-
- mente:
- - lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante
al gan-
- cio di traino in N;
- - lo sforzo verticale massimo previsto dal fabbricante
sul gan-
- cio di traino in N.
- 3.6.3. Istruzioni per l'uso
- Le istruzioni per l'uso devono contenere, oltre alle
indicazioni
- minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni:
- a) per quanto riguarda le vibrazioni della macchina, il
valore ef-
- fettivo o un valore stabilito in fase a misurazioni
effettuate
- su una macchine identica:
- - il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'ac-
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