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ALLEGATI |
- REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE n. 28 26 Novembre 2004
Norme per l’esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli
automezzi dotati di bracci aerei.
- (B.U.R. n. 121 del 30/11/2004)
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Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
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Art. 1
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Finalità
- 1.
La presente legge si prefigge lo scopo di ridurre,
attraverso la formazione e l’aggiornamento degli operatori,
il rischio di infortuni sul lavoro connessi al non corretto
utilizzo dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di
trasporto e di immagazzinaggio e degli automezzi dotati di
bracci aerei, che costituiscono frequente causa di infortuni
in ipotesi di caduta, schiacciamento o folgorazione
elettrica causata da avvicinamenti e contatti con linee
elettriche aeree in tensione.
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Art. 2
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Campo di applicazione
- 1.
Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano
alle attività alle quali sono addetti i lavoratori
subordinati, come definiti dall’articolo 3 del DPR 27 aprile
1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro” e successive modificazioni e dall’articolo 2, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 “Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro” e successive
modificazioni, nonché i lavoratori parasubordinati, i
collaboratori a qualsiasi titolo o i lavoratori autonomi
operanti su spazi privati o pubblici all’interno del
territorio regionale.
2. La Giunta regionale determina con proprio atto, entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la
competente Commissione consiliare, gli apparecchi il cui
utilizzo rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni contenute nella presente legge.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si
applicano anche agli operatori che utilizzano i mezzi e gli
apparecchi contemplati nel provvedimento della Giunta
regionale, di cui al comma 2, in attività attinenti
l’esercizio di miniere, cave e torbiere.
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Art. 3
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Attività escluse
- 1.
Le disposizioni contenute nella presente legge non si
applicano ai servizi ed agli impianti gestiti direttamente
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal
Ministero dell’Interno e dal Ministero della difesa,
all’esercizio dei trasporti terrestri pubblici ed
all’esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
2. É inoltre escluso dal campo di applicazione della
presente legge l’esercizio di ascensori e montacarichi, di
piattaforme elevatrici e di montascale per disabili, di
scale mobili e di sistemi di parcheggio automatico per
autovetture.
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Art. 4
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Formazione e
aggiornamento
- 1.
Gli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi
individuati dalla Giunta regionale con il provvedimento di
cui all’articolo 2, sono tenuti, in riferimento agli
obblighi sanciti agli articoli 22 e 38 del decreto
legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, alla
frequenza di specifici corsi di formazione ed aggiornamento
della durata di almeno otto ore, con verifica finale di
apprendimento, nella materia della sicurezza degli
apparecchi di sollevamento e trasporto, dei rischi connessi
all’uso di mezzi di sollevamento delle persone e dei rischi
elettrici legati alla vicinanza di linee elettriche aeree in
tensione.
2. Per i lavoratori dipendenti l’attività di formazione ed
aggiornamento e la verifica finale di apprendimento
costituiscono a tutti gli effetti attività di formazione ai
sensi degli articoli 22 e 38 del decreto legislativo n.
626/1994 e successive modificazioni, pertanto il tempo
impiegato rientra nel normale orario di lavoro.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la competente
Commissione consiliare, determina con proprio atto le
procedure, le modalità di svolgimento, i requisiti, la
periodicità ed i tempi dei corsi di formazione ed
aggiornamento, individuando anche i soggetti autorizzati ad
effettuare la formazione, l’aggiornamento e la verifica
finale di apprendimento.
4. Con il medesimo provvedimento vengono inoltre definiti i
ruoli dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro (SPISAL), dell’Agenzia regionale per la
prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e
della struttura regionale competente in materia di
prevenzione nell’attività di formazione, verifica finale di
apprendimento e rilascio degli attestati.
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Art. 5
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Titoli pregressi
- 1.
La Giunta regionale, nel provvedimento di cui all’articolo
4, comma 2, quantifica il credito formativo da attribuire
all’attività di formazione che sia già stata effettuata
dagli operatori del settore.
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Art. 6
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Attestato per l’utilizzo
dei mezzi di sollevamento
- 1.
Al candidato che partecipi all’attività di formazione ed
aggiornamento e superi la verifica finale di apprendimento
viene rilasciato un attestato che consente l’utilizzo
all’interno del territorio regionale dei mezzi e degli
apparecchi di sollevamento, di trasporto e di
immagazzinaggio di cui all’articolo 2.
2. L’attestato ha validità di 5 anni dalla data del
rilascio.
3. Il rinnovo dell’attestato viene rilasciato in seguito ad
uno specifico corso di formazione, secondo le modalità
stabilite dalla Giunta regionale.
4. In caso di revoca dell’attestato, di cui all'articolo 9
da parte degli organi di vigilanza, il nuovo attestato potrà
essere rilasciato secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
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Art. 7
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Oneri
- 1.
Gli oneri per la frequenza ai corsi di formazione ed
aggiornamento e per la verifica finale di apprendimento sono
a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.
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Art. 8
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Sanzioni
- 1.
Chiunque utilizza, all’interno del territorio della Regione
del Veneto, sia in ambiente di lavoro che in ambiente
civile, uno degli apparecchi di sollevamento e degli
automezzi previsti all’articolo 2, comma 2, senza il
possesso dell’attestato di formazione di cui all’articolo 6,
è punito con la sanzione amministrativa da 200,00 a 600,00
euro. Se si tratta di un lavoratore dipendente la sanzione
va applicata anche al datore di lavoro.
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Art. 9
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Vigilanza
- 1.
La vigilanza sull’applicazione della presente legge è
affidata agli SPISAL delle ULSS che provvedono tramite il
proprio personale di vigilanza ed ispezione.
2. Gli SPISAL che nel corso delle verifiche accertino
violazioni da parte dei lavoratori operanti sugli apparecchi
di cui alla presente legge, valutato il rischio per la
sicurezza del lavoro, possono disporre la revoca
dell’attestato di formazione nei casi e secondo le modalità
stabilite dalla Giunta regionale
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- La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.
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Venezia, 26 novembre 2004
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Galan
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INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Attività escluse
Art. 4 - Formazione e aggiornamento
Art. 5 - Titoli pregressi
Art. 6 - Attestato per l’utilizzo dei mezzi di sollevamen-
to
Art. 7 - Oneri
Art. 8 - Sanzioni
Art. 9 - Vigilanza
Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre
2004, n. 28
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo,
per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di
carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a
eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei
contenuti della legge regionale qui di seguito sono
pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio
regionale in data 18 novembre 2003, dove ha acquisito il n.
442 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei
Consiglieri Padrin, Sernagiotto e Bazzoni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione
consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del
progetto di legge in data 29 aprile 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere
Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di
legge con deliberazione legislativa 11 novembre 2004, n.
12882.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’iniziativa di presentare un progetto di legge regionale
per l’esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli
automezzi dotati di bracci aerei nasce dalla constatazione
che un elevato numero di infortuni, spesso mortali, è legato
al non corretto utilizzo di queste macchine. L’imperizia e
l’imprudenza, accompagnate anche da una scarsa informazione
sui fattori di rischio e da un’insufficiente formazione
specifica sull’uso in sicurezza di tali macchine,
costituiscono le cause fondamentali degli incidenti in
questo settore.
Gli obblighi di informazione e formazione, previsti dagli
articoli 21, 22, 37 e 38 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626 “Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro”, sono
ottemperati con sempre maggiore regolarità.
Pur tuttavia, alla luce degli infortuni che continuano a
verificarsi, si rileva che per alcune categorie di
lavoratori, sia dipendenti che autonomi, e per alcune
tipologie di apparecchiature, l’informazione e la formazione
permangono tuttora insufficienti.
Recenti infortuni per folgorazione da contatto o
avvicinamento a linee elettriche aeree sono stati provocati
da comportamenti disinvolti o imprudenti degli operatori.
Nella quasi totalità dei casi gli operatori ignoravano
l’esistenza dell’articolo 11 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni”, che vieta l’esecuzione di lavori a distanza
inferiore ai cinque metri dalle linee elettriche aeree in
tensione.
La diffusione di macchine (che possono raggiungere in pochi
istanti distanze di decine di metri), può comportare
pericolosi avvicinamenti alle linee se gli operatori non
adottano adeguate misure di sicurezza.
Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che la
maggior parte dei lavoratori non è stata addestrata a
distinguere le meno pericolose linee a 220 o 380 volt dalle
quasi somiglianti ma purtroppo micidiali linee a 10.000 o
20.000 volt, il cui contatto (ed a volte il semplice
avvicinamento) provoca una scarica mortale.
Non sono comunque solo le gru ad essere esposte al rischio
di folgorazione; sono esposte a tale rischio anche le altre
apparecchiature che comportano l’utilizzano di bracci aerei
per il trasferimento di materiali allo stato fluido come le
pompe per il trasporto del calcestruzzo dalle autobetoniere
agli edifici in costruzione ed altri mezzi simili, nonché i
ponti mobili sviluppabili (chiamati anche piattaforme
elevatrici) utilizzati per il sollevamento delle persone in
quota.
Poiché, durante le indagini su queste tipologie di infortuni
si è constatato che nella maggior parte dei casi l’incidente
poteva essere evitato se gli operatori fossero stati
adeguatamente informati e formati, il presente progetto di
legge si prefigge lo scopo di ridurre tali rischi attraverso
la formazione e l’aggiornamento (articolo 1) che si auspica
possano anche contribuire a far nascere negli operatori
stessi una responsabilizzazione nelle azioni ed uno stimolo
per l’educazione continua alla sicurezza.
Attraverso le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3,
viene delimitato il campo di applicazione delle norme
contenute nel progetto di legge.
Gli articoli 4 e 5 e 6 introducono l’obbligo per i
lavoratori, individuati dagli articoli precedenti, di
frequentare specifici corsi di formazione, al termine dei
quali viene rilasciato un attestato, che consente l’utilizzo
degli apparecchi di cui all’articolo 2, all’interno del
territorio regionale.
L’articolo 8 definisce le sanzioni, mentre l’articolo 9
affida agli SPISAL la vigilanza.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 3 del DPR n. 547/1955 è il seguente:
“3. Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si
intende colui che fuori del proprio domicilio presta il
proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere
un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai
lavoratori subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di
laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine,
attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.”.
Nota all’articolo 4
- Il testo degli artt. 22 e 38 del decreto legislativo n.
626/1994 è il seguente:
“22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi
compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e
di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di
nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori
di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto
delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e
specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature
in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati
ad altre persone.”.
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- 4.
Struttura di riferimento
Direzione prevenzione
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