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ALLEGATI |
- MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LETTERA CIRCOLARE Prot. n. P 896/4122/1 Sott.1 Roma, 6 Maggio 2004
Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola
tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione
incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di
cui al Decreto ministeriale 9 aprile 1994” – Chiarimenti.
- MINISTERO DELL’INTERNO
- DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
- DIREZIONE CENTRALE PER LA
PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
- AREA PREVENZIONE INCENDI
- Prot. n. P 896/4122/1Sott.1
Roma, 6 Maggio 2004
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LETTERA CIRCOLARE
- - AI SIGG. DIRETTORI
INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
- - LORO SEDI
- - AI SIGG. COMANDANTI
PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
-
LORO SEDI
- OGGETTO: Decreto Ministeriale 6
ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante
l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto
ministeriale 9 aprile 1994” – Chiarimenti
- A seguito della emanazione del
Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo
Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta
interpretazione di alcuni punti dell’allegato tecnico al suddetto
decreto. Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di
seguito i relativi chiarimenti.
- 1) In relazione a quanto
stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott.
1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte
del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che i
medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di
ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani
facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato
l’utilizzo in caso di incendio.
- 2) Con riferimento al punto 20,
comma 7, capoverso 1 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si
chiarisce che nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di
ingresso, i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a
quanto previsto al punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in
modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle
alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M.
6 ottobre 2003.
- 3) Con riferimento al punto 20,
comma 7, capoverso 3 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si
chiarisce che la zona di attesa – soggiorno facente parte dell’atrio
di ingresso, destinata all’accoglienza degli ospiti, può permanere
in diretta comunicazione con l’atrio senza necessità di separazione
con strutture e porte REI/RE 30.
- 4) I locali adibiti a sala da
pranzo o sala colazioni non rientrano tra gli spazi di cui al punto
8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l’affollamento dei suddetti ambienti va
comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non
superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20,
comma 1, allegato B del D.M. 6 ottobre 2003.
- 5) La realizzazione dello
“spazio calmo”, previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le
attività di nuova costruzione, non è prescritta per le attività
esistenti. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle
procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in
considerazione l’assistenza a tale tipologia di ospiti.
- 6) Si conferma che il punto 6.2
lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso al punto 19, comma 2
dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, non si applica al banco
bureau, al banco bar ed agli arredi in genere.
- Si precisa infine che le lettere
circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la
loro validità qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre 2003.
- IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
VICARIO
- ISPETTORE GENERALE CAPO
- (d’Errico)
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