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ALLEGATI |
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MINISTERO
DELL'INTERNO
CIRCOLARE 8 luglio 1998, n.
16 MI.SA.
Decreto ministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti.
- (Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26/10/1998)
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MINISTERO DELL'INTERNO
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CIRCOLARE 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA.
Decreto
ministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti.
(Pubblicata sulla G.U. n. 250 del
26.10.98)
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Ai prefetti
della Repubblica
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Al
commissario del Governo per la provincia di Trento
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Al
commissario del Governo per la provincia di Bolzano
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Al
presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
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Al
comandante delle Scuole centrali antincendi
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Al direttore
del centro studi ed esperienze antincendi
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Agli
ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi
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Agli
ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco
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Ai
comandanti provinciali dei vigili del fuoco
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PREMESSA.
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Sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 è stato
pubblicato il decreto interministeriale 10 marzo 1998 emanato in
attuazione del disposto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 626
del 1994.
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La finalità del
decreto 10 marzo 1998 è quella di dare ai datori di lavoro uno
strumento adattabile alle varie realtà lavorative e nel contempo di
indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e
gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria azienda
od unità produttiva.
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Infatti l'atto
normativo citato contiene criteri, validi per tutti i luoghi di
lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione
antincendio, dando così pratica attuazione al disposto degli
articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547
del 1955 confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5, lettere h) e
q) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
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Il percorso
logico che viene seguito dal decreto per arrivare alla scelta delle
necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto della
specifica realtà aziendale, attraverso l'identificazione dei
pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la
valutazione dei rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di
terzi.
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Quanto sopra
premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in
parola, sentito al riguardo il Ministero dei lavoro e della
previdenza sociale - Direzione rapporti di lavoro, tenuto conto
della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni
normative impartite con il decreto legislativo n. 626 del 1994, si
forniscono i seguenti chiarimenti.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.
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L'art. 2 del
decreto, riprendendo le linee strategiche del decreto legislativo n.
626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio di incendio il
punto di riferimento per stabilire la congruità delle necessarie
misure di sicurezza preventive e protettive e riporta nell'allegato
I le linee guida per procedere a detta valutazione.
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La valutazione
di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate nel documento
di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994.
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Tale specifico
adempimento non è previsto per le aziende riportate al comma 11
dell'art. 4 del citato decreto legislativo in tale circostanza è
sufficiente una autocertificazione sull'avvenuta valutazione del
rischio di incendio.
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In sostanza
l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a quanto già stabilito
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, indica, attraverso
le linee guida di cui all'allegato I, una esemplificazione di come
procedere alla valutazione di uno specifico rischio in ambito
aziendale quale è appunto il rischio di incendio.
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MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO.
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L'art. 3 del
decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla base della
valutazione dei rischio d'incendio i criteri per la scelta delle
principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale
ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare
tenendo conto della specifica realtà aziendale.
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Le principali
misure che vengono affrontate riguardano:
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accorgimenti
finalizzati a prevenire gli incendi;
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l'evacuazione
delle persone presenti;
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la segnalazione
e l'allarme in caso di incendio;
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l'estinzione
dell'incendio;
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il mantenimento
in efficienza delle attrezzature e degli impianti antincendio;
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l'informazione e
la formazione dei lavoratori.
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Nell'allegato
III sono trattate con particolare approfondimento le vie ed uscite
di emergenza, in quanto per tale specifica è fondamentale misura di
sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al
fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti
commi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
547 del 1955 così come modificato dall'art. 33 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
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comma 4 =
numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di emergenza;
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comma 5 =
larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
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comma 6 = verso
di apertura delle porte delle uscite di emergenza.
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Per l'eventuale
adeguamento dell'azienda alle misure stabilite nell'allegato III
viene concesso un termine di due anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto.
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È fatto salvo
comunque il disposto dell'art. 13, comma 13, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 547/1955 per i luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1º gennaio 1993.
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Il comma 2
dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1;relative alle
vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull'estinzione,
non si applicano alle attività soggette ai controlli da parte del
vigili del fuoco per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi.
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Tale disposto
vuole significare che per le suddette attività tali misure devono
conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero
dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione
incendi, secondo le procedure previste dal decreto dei Presidente
della Repubblica n. 37/1998.
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Pertanto i
criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione
in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette
al controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco.
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Si ritiene che
possono costituire comunque un utile riferimento, in fase
progettuale, anche nell'ambito delle attività soggette al controllo
obbligatorio da parte dei vigili del fuoco, qualora l'attività in
questione non sia disciplinata da specifica disposizione di
prevenzione incendi.
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GESTIONE
DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDI.
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L'art. 5 prevede
la redazione del piano di emergenza in conformità dei criteri
riportati nell'allegato VIII, per i luoghi di lavoro ove sono
occupati non meno di 10 dipendenti, o comunque ricompresi tra le
attività soggette al controllo obbligatorio dei vigili dei fuoco al
fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
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DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE
MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE
DELL'EMERGENZA.
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Gli articoli 6 e
7 del decreto costituiscono l'attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo n. 626/1994 riportate all'art. 4, comma 5,
lettera a) ed all'art. 22, comma 5, rispettivamente per quanto
attiene la designazione e la formazione dei lavoratori incaricati di
attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza.
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Nell'allegato IX
sono riportati i contenuti minimi e la durata dei corsi di
formazione, in relazione al livello di rischio di incendio
dell'azienda.
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Nell'allegato X
sono invece elencati i luoghi di lavoro ove è richiesto agli addetti
antincendio uno specifico requisito, aggiuntivo alla formazione,
consistente nel conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di
cui all'art. 3, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609.
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Tale requisito è
stato previsto in quanto nelle aziende riportate nell'allegato X si
svolgono attività che, in caso di incendio, possono comportare
rischi non solo per i lavoratori, ma anche per l'ambiente esterno ed
in particolare per l'incolumità pubblica.
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L'art. 8, comma
2, fa salva la formazione già acquisita dagli incaricati, prima
della data di entrata in vigore del decreto medesimo.
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In analogia a
quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n.
626/1994 sul ricorso a servizi esterni all'azienda, si ritiene che
l'affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi,
tramite apposito contratto, degli incarichi finalizzati
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi
e gestione dell'emergenza, possa essere consentito come misura
integrativa e non sostitutiva del disposto di cui all'art. 4, comma
5, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 626/1994.
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Detto personale
esterno dovrà, in ogni caso, essere formato a cura del proprio
datore di lavoro in relazione al livello di rischio di incendio
dell'attività presso la quale presterà il servizio.
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Qualora non sia
prefigurabile a priori l'attività presso la quale verrà espletato il
servizio, la formazione dovrà essere basata su contenuti che siano i
più completi e dettagliati possibili, ed al riguardo si ritiene che
il corso di tipo C, di cui all'allegato IX dei decreto ministeriale
10 marzo 1998, sia quello adatto a tal fine.
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Inoltre si
ritiene necessario che il livello di formazione acquisito vada
attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge n. 609
del 1996.
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Da ultime
occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a tale
servizio esterno, è tenuto a fornire ai predetti lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendi e gestione dell'emergenza, la necessaria
informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza
attuate nella propria azienda, secondo modalità da precisare negli
accordi contrattuali.
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FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994, POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE I
COMPITI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE.
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L'art. 10 del
decreto legislativo n. 626/1994 consente al datore di lavoro delle
seguenti aziende:
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aziende
artigiane ed industriali sino a 30 addetti;
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aziende agricole
sino a 10 addetti;
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aziende della
pesca sino a 20 addetti;
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altre aziende
sino a 200 addetti,
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con esclusione
delle seguenti aziende:
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aziende
industriali soggette all'obbligo della dichiarazione e della
notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175
dei 1988;
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centrali
termoelettriche;
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impianti e
laboratori nucleari;
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aziende
estrattive ed altre attività minerarie;
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fabbriche e
depositi di esplosivi;
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strutture di
ricovero e cura pubbliche e private;
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di poter
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, purché frequenti un apposito corso di formazione in
materia di sicurezza e salute, il cui attestato di frequenza va
trasmesso all'organo di vigilanza.
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L'art. 95 del
decreto legislativo n. 626/1994 ha consentito, fino al 31 dicembre
1996, ai datori di lavoro di svolgere direttamente quanto previsto
dall'art. 10 senza l'obbligo di frequentare l'apposito corso di
formazione.
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Il Ministero dei
lavoro e della previdenza sociale con il decreto 16 gennaio 1997 ha
stabilito contenuti minimi dei corsi di formazione per i datori di
lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di cui all'art.
10.
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Tale corso della
durata minima di 16 ore, prevede, tra l'altro, anche l'argomento
specifico della prevenzione incendi e della gestione dell'emergenza.
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Dalla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 1998, il corso
di cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza antincendio,
deve recepire i contenuti di cui all'allegato IX.
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Sono comunque
fatti salvi i corsi espletati prima della data di entrata in vigore
del decreto nonché la speciale esenzione di cui all'art. 95 dei
decreto legislativo n. 626/1994, purché ne sia stata data
comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.
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Il direttore generale della protezione civile e dei servizi
antincendi
- MANINCHEDDA
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