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ALLEGATI |
- MINISTERO
DELL'INTERNO
DECRETO 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
- (Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7/4/1998 - Suppl. Ordinario)
- Il
Ministro dell’interno e il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale
- Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto
legislativo 19settembre 1994, n. 626;
-
Decreta:
-
Articolo 1
-
Oggetto
— Campo
di applicazione
-
1.Il presente
decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell’articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i
criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di
lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
-
2.Il presente
decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di
lavoro come definiti dall’art. 30, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto
legislativo n. 626/1994.
-
3. Per le
attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività
industriali di cui all’art. 1 del decreto dei Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all’obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui
agli articoli 6 e 7.
-
Articolo 2
-
Valutazione dei rischi di incendio
-
1. La
valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del
documento di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
626/1994.
-
2. Nel documento
di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e di gestione delle emergenze in caso di incendio,
o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994.
-
3. La
valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in
conformità ai criteri di cui all’allegato I.
-
4. Nel documento
di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di
rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole
parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle
seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegato I:
-
a)livello di
rischio elevato;
-
b)livello di rischio medio;
-
c)
livello di rischio basso.
-
Articolo 3
-
Misure preventive, protettive
e precauzionali di esercizio
-
1. All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il
datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
-
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i
criteri di cui all’allegato Il;
-
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste
dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
27aprile 1955, n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così
come modificato dall’articolo 33 del decreto legislativo n.
626/1994, per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso
di incendio, in conformità ai requisiti di cui all’allegato III;
-
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al
fine di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle
procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui
all’allegato IV;
-
d) assicurare l’estinzione di un incendio in conformità ai
criteri di cui all’allegato V;
-
e) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio
secondo i criteri di cui all’allegato VI;
-
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione
sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII.
-
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei
Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni
del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1,
lettere a), e) ed f).
-
Articolo 4
-
Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio
-
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli
impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono
effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli
organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di
dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal
fabbricante e/o dall’installatore.
-
Articolo 5
-
Gestione dell’emergenza in caso di incendio
-
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il
datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano
di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato
VIII.
-
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3, comma2,
del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno
di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione
del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie
misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
-
Articolo 6
-
Designazione degli addetti al servizio antincendio
-
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla
base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro
designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti
dall’articolo 10 del decreto suddetto.
-
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di
formazione di cui al successivo articolo 7.
-
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi
di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X,
devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui
all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
-
4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente,
qualora il datore di lavoro su base volontaria, ritenga necessario
che l’idoneità tecnica del personale di cui al comma I sia
comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere
acquisita secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 28
novembre 1996, 609.
-
Articolo 7
-
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta
antincendio
e gestione dell’emergenza
-
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei
lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX.
-
Articolo 8
-
Disposizioni transitorie e finali
-
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 31 del decreto
legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore de presente decreto,
con esclusione di quelli di cui all’articolo 1, comma 3, e articolo
3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle
prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di
emergenza di cui all’articolo 3, comma i lettera b), entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
-
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
-
Articolo 9
-
Entrata in vigore
-
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
Allegato 1
-
Linee Guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi
di lavoro
-
1.1. Generalità
-
Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per
procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di
lavoro. L' applicazione dei criteri ivi riportati non preclude
l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
-
1.2.Definizioni
-
Ai fini del presente decreto si definisce:
-
- Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di
determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e
pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che
presentano il potenziale di causare un incendio;
-
- Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello
potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino
conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;
-
- Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione
dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle
circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
-
1.3.Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio
-
La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di
lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente
necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle
altre persone presenti nel luogo di lavoro.
-
Questi provvedimenti comprendono:
-
-
la prevenzione dei rischi;
-
-
l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
-
-
la formazione dei lavoratori; le misure tecnico-organizzative
destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
-
La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi
primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è
possibile eliminare i rischi essi devono essere diminuiti nella
misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi
residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui
all’art. 3 del decreto legislativo n. 626.
-
La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
-
a) del tipo di attività;
-
b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
-
c)
delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli
arredi;
-
d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi
i materiali di rivestimento;
-
e) delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro;
-
f)
del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti
che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di
emergenza.
-
1.4. Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio
-
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti
fasi:
-
a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze
facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco,
situazioni che possono determinare la facile propagazione
dell’incendio);
-
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel
luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
-
c)
eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
-
d) valutazione del rischio residuo di incendio;
-
e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti
ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure
necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
-
1.4.1. Identificazione dei pericoli di incendio
-
1.4.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili
-
I
materiali combustibili se sono in quantità limitata,correttamente
manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire
oggetto di particolare valutazione.
-
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono
pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od
infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un
incendio.
-
A titolo esemplificativo essi sono:
-
-
vernici e solventi infiammabili; adesivi infiammabili
-
-
gas infiammabili;
-
-
grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
-
-
materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma-
-
-
grandi quantità di manufatti infiammabili;
-
-
prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che
possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
-
-
prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
-
-
vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali
facilmente combustibili.
-
1.4.1.2. Sorgenti di innesco
-
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di
innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di
incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali
fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione
mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti
meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:
-
-
presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali
taglio, affilatura, saldatura;
-
-
presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
-
-
presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore
non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
-
-
uso di fiamme libere;
-
-
presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate
secondo le norme di buona tecnica.
-
1.42. Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti
esposti a rischi di incendio
-
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia
particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli
luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali
finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza
antincendio.
-
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più
persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a
causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel
luogo di lavoro.
-
A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
-
-
siano previste aree di riposo;
-
-
sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare
situazione di affollamento;
-
-
siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia
limitata;
-
-
siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e
con le relative vie di esodo;
-
-
siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di
incendio;
-
-
siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire
prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente
ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree
isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilità.
-
1.4.3. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
-
Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario
valutare se esso possa essere:
-
-
eliminato;
-
-
ridotto;
-
-
sostituito con alternative più sicure;
-
-
separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo
presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e
le esigenze per la corretta conduzione dell’attività.
-
Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano
adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o
possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.
-
I.4.3.1: Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e
sostanze infiammabili
e/o combustibili
-
I criteri possono comportare l’adozione di una o più delle seguenti
misure:
-
-
rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente
combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto
per la normale conduzione dell’attività;
-
-
sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
-
-
immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati
con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile,
conservazione della scorta per l’uso giornaliero in contenitori
appositi;
-
-
rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che
favoriscono la propagazione dell’incendio;
-
-
riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da
evitare l’innesco diretto dell’imbottitura;
-
-
miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti
per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
-
1.4.3.2.Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore
-
Le misure possono comportare l’adozione di uno o più dei seguenti
provvedimenti:
-
-
rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
-
-
sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
-
-
controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le
istruzioni dei costruttori;
-
-
schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite
elementi resistenti al fuoco;
-
-
installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di
protezione;
-
-
controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative
tecniche vigenti;
-
-
controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature
elettriche e meccaniche;
-
-
riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
-
-
pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne
fumarie;
-
-
adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da
effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla
manutenzione ed appaltatori;
-
-
identificazione delle aree dove è proibito fumare e
regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
-
-
divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
-
1.4.4.Classificazione del livello di rischio di incendio
-
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il
livello di rischio di incendio dell’intero luogo di lavoro o di ogni
parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
-
A)
Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso:
-
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte
di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di
infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono
scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in
caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata.
-
B)
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio:
-
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte
di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni
locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in
allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
-
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato:
-
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o
parte di essi, in cui:
-
-
per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le
condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità
di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti
probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la
classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
-
Tali luoghi comprendono:
-
-
aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze
altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme
libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali
combustibili;
-
-
aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che
possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche,
emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze
combustibili;
-
-
aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o
altamente infiammabili;
-
-
aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che
sono facilmente incendiabili;
-
-
edifici interamente realizzati con strutture in legno.
-
Alfine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come
avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente
che:
-
a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria
di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato
può elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo
che l’area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso
elementi separanti resistenti al fuoco;
-
b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il
processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono
protette contro l’incendio;
-
c)
nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il
livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo
automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti
automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
-
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio
elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di
sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle
fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le
limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa
l’evacuazione in caso di incendio.
-
Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di
incendio elevato.
-
1.4.5. Adeguatezza delle misure di sicurezza
-
Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei
Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le
misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto
attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali,
compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di
rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le
misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano
adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l’obbligo di
osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà
invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di
prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.
-
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste
nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di
sicurezza compensative. In generale l’adozione di una o più delle
seguenti misure possono essere considerate compensative:
-
A) Vie di esodo
-
1)
riduzione del percorso di esodo;
-
2)
protezione delle vie di esodo;
-
3)
realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
-
4)
installazione di ulteriore segnaletica;
-
5)
potenziamento dell’illuminazione di emergenza;
-
6)
messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
-
7)
incremento del personale addetto alla gestione dell’emergenza ed
all’attuazione delle misure per l’evacuazione;
-
8)
limitazione dell’affollamento.
-
B) Mezzi ed impianti di spegnimento
-
1)
realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei
pericoli specifici;
-
2)
installazione di impianti di spegnimento automatico.
-
C) Rivelazione ed allarme antincendio
-
1)
installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e.
sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo
automatico);
-
2)
riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione
manuale di incendio;
-
3)
installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
-
4)
miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e.
con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di
diffusione messaggi tramite altoparlante, ecc>;
-
5)
nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo
che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato
immediatamente dalle persone presenti.
-
D) Informazione e formazione
-
1)
predisposizione di un programma di controllo e di regolare
manutenzione dei luoghi di lavoro;
-
2)
emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria
informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed
al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
-
3)
controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al
personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze
infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di
incendio;
-
4)
realizzazione dell’addestramento antincendio per tutti i
lavoratori.
-
1.5. Redazione della valutazione dei rischi di incendio
-
Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere
-
indicato, in particolare:
-
-
la data di effettuazione della valutazione;
-
-
i pericoli identificati;
-
-
i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
-
-
le conclusioni derivanti dalla valutazione.
-
1.6. Revisione della valutazione dei rischi di incendio
-
La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un
aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio
individuati.
-
lì luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo
per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la
valutazione del rischio siano affidabili.
-
La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c’è
un significativo cambiamento nell’attività, nei materiali utilizzati
o depositati, o quando l’edificio è oggetto di ristrutturazioni o
ampliamenti.
-
Allegato Il
-
Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
-
2.1.
Generalità
-
All’esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o
più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di
insorgenza degli incendi.
-
A) Misure di tipo tecnico:
-
-
realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d’arte;
-
-
messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di
evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
-
-
realizzazione di impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche conformemente alle regole dell’arte;
-
-
ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri
infiammabili;
-
-
adozione di dispositivi di sicurezza.
-
B) Misure di tipo organizzativo-gestionale:
-
-
rispetto dell’ordine e della pulizia;
-
-
controlli sulle misure di sicurezza;
-
-
predisposizione di un regolamento interno sulle misure di
sicurezza da osservare;
-
-
informazione e formazione dei lavoratori.
-
Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi,
occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono
determinare l’insorgenza di un incendio e la sua propagazione.
-
2.2. Cause e pericoli di incendio più comuni
-
A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di
incendio più comuni:
-
a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in
luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
-
b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che
può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
-
c)
negligenza relativamente all’uso di fiamme libere e di apparecchi
generatori di calore;
-
d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione
delle apparecchiature;
-
e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente
protetti;
-
f)
riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da
persone non qualificate;
-
g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche
quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere
permanentemente in servizio);
-
h)
utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
-
i)
ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di
riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
-
j)
presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il
divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
-
k)
negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
-
l)
inadeguata formazione professionale del personale sull’uso di
materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.
-
Alfine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli
incendi, si riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve
essere posta particolare attenzione:
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-
deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente
combustibili;
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-
utilizzo di fonti di calore;
-
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impianti ed apparecchi elettrici;
-
-
presenza di fumatori;
-
-
lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
-
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rifiuti e scarti combustibili;
-
-
aree non frequentate.
-
2.3. Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente
combustibili
-
Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali
infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello
strettamente necessario per la normale conduzione dell’attività e
tenuto lontano dalle vie di esodo.
-
I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi
locali od aree destinate unicamente a tale scopo.
-
Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere
sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base
minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).
-
lì deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in
luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture
resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte
resistenti al fuoco.
-
I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche
pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di
sicurezza da osservare.
-
I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle
sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di
incendio.
-
I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in
appositi ripostigli o locali.
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2.4. Utilizzo di fonti di calore
-
I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle
istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti necessitano quando
la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze
infiammabili (p.e. l’impiego di oli e grassi in apparecchi di
cottura).
-
I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla
fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è
necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.
-
I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici devono
essere tenuti puliti per evitare l’accumulo di grassi o polveri.
-
I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e
mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore.
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Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del
combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli
regolari.
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2.5. Impianti ed attrezzature elettriche
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I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle
attrezzature e degli impianti elettrici.
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Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una
apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza
strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare
possibili danneggiamenti.
-
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale
competente e qualificato.
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I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono
essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in
particolare dove si effettuano travasi di liquidi.
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2.6. Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento
-
Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o
portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato
rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:
-
a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si
utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.;
-
b) l deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di
riscaldamento;
-
c)
il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento
vicino a materiali combustibili;
-
d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi
alimentati a kerosene.
-
L’utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire
previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla
corretta alimentazione.
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2.7. Presenza di fumatori
-
Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo
di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di
disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi.
-
Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione
portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente.
-
I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti
da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve
essere accumulato con altri rifiuti.
-
Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree
contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili.
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2.8. Lavori di manutenzione e di ristrutturazione
-
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da
prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di
manutenzione e di ristrutturazione:
-
a)accumulo di materiali combustibili;
-
b)ostruzione delle vie di esodo;
-
c)
bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
-
d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al
fuoco.
-
All’inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l’esodo
delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della
giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per
assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e
che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili,
siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l’innesco
di un incendio.
-
Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano i
lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). lì luogo ove si
effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo
sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato
rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a
disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro
sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è
stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo
l’ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano
materiali accesi o braci.
-
Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e
ventilato, I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono
essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. lì fumo e
l’uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali
prodotti.
-
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, devono essere
depositate all’interno del luogo di lavoro.
-
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione
incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi
allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
-
Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve
essere provato.
-
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e
risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas
combustibile.
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2.9. Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili
-
I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea,
lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano
entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
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L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni
scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in
un’area idonea fuori dell’edificio.
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2.10. Aree non frequentate
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Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da
personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio
potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente,
devono essere tenute libere da materiali combustibili non
essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali
aree contro l’accesso di persone non autorizzate.
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2.11. Mantenimento delle misure antincendio
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I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare
regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare
l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio.
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In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.
-
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell’orario di
lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di
sicurezza.
-
Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le
seguenti:
-
a)controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse,
qualora ciò sia previsto;
-
b)controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono
restare in servizio, siano messe fuori tensione;
-
c)
controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in
condizioni di sicurezza;
-
d)controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano
stati rimossi;
-
e)controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati
depositati in luoghi sicuri.
-
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione
incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a
conoscenza.
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Allegato III
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Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
-
3.1. Definizioni
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Ai fini del presente decreto si definisce:
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-
Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre
persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello
stesso.
-
-
Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro
dagli effetti di un incendio.
-
-
Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata
protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi
nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un
corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
-
-
Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere
ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un
incendio e che può configurarsi come segue:
-
a)uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
-
b)uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può
essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
-
c)
uscita che immette su di una scala esterna.
-
-
Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza):
-
percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
-
3.2. Obiettivi
-
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile
insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve
garantire che le persone possano, senza assistenza esterna,
utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente
riconoscibile fino ad un luogo sicuro.
-
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente,
occorre tenere presente:
-
-
il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di
lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
-
-
dove si trovano le persone quando un incendio accade;
-
-
i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
-
-
il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
-
3.3. Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita
-
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita
sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
-
a)ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative,
ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio
di incendio medio o basso;
-
b)ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e
distribuita in modo che le persone possano ordinatamente
allontanarsi da un incendio;
-
c)
dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso
per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere
superiore ai valori sottoriportati:
-
-
15 e 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio
di incendio elevato;
-
-
30
y
45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di
incendio medio;
-
-
45
y
60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di
incendio basso.
-
d)le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
-
e)
i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per
quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza
da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove
inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe
eccedere in generale i valori sottoriportati:
-
-
6
y
15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio
elevato;
-
-
9
y
30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
-
-
12
y
45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
-
f)
quando una via di uscita comprende una porzione del percorso
unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare
i limiti imposti alla lettera c);
-
g)le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in
relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel
punto più stretto del percorso;
-
h)
deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di
adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio;
-
i)
le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un
incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al
fuoco munite di dispositivo di auto-chiusura, ad eccezione dei
piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso,
quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino
all’uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45
e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
-
l)
le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre
disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni
momento;
-
m)
ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta
facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.
-
3.4. Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo
-
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c)
ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio,
verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
-
-
frequentato da pubblico;
-
-
utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare
assistenza in caso di emergenza;
-
-
utilizzato quale area di riposo;
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