|
ALLEGATI |
-
MINISTERO
DELL'INTERNO
DECRETO 6 ottobre 2003
Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle
disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.
- (Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 14/10/2003)
-
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
-
Vista la legge
27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui e' stata
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive
turistico-alberghiere;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di cui al
citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attivita' ricettive
esistenti;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
-
Decreta:
-
Articolo
unico
-
Per le finalita'
stabilite dall'allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono
approvate, per le attivita' ricettive turistico-alberghiere
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994:
le misure di sicurezza contenute nell'allegato A, alternative a
quelle indicate nell'allegato al decreto 9 aprile 1994 - Titolo II -
Parte seconda - Attivita' esistenti (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994);
le disposizioni contenute nell'allegato B, integrative dell'allegato
al decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994).
-
Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
-
Roma, 6 ottobre
2003 Il Ministro: Pisanu
-
Allegato
A
-
MISURE DI
SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO
MINISTERIALE 9 APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA ATTIVITA'
ESISTENTI
-
18. Ubicazione.
In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera
d), e' consentito mantenere locali o camere con finestre che si
attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il
requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere
siano realizzati con strutture di separazione verso la restante
attivita' alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura)
con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al
fuoco dei locali o camere interessate. 19. Caratteristiche
costruttive.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, e' consentito
che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una
resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente
tabella:
-
-
Altezza antincendio dell'edificio
|
-
R/REl (*)
|
-
R/REI (**)
|
-
Superiore a 12 m fino a 24 m
|
-
45
|
-
30
|
-
Superiore a 24 m fino a 54 m
|
-
|
-
45
|
-
Oltre 54 m
|
-
|
-
60
|
-
(*) in presenza
di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso
all'intera attivita';
(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione
d'incendio esteso all'intera attivita' e di un servizio interno di
sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore
costituito da un congruo numero di addetti che consenta di
promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza
all'esodo.
Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due,
devono avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale
n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui
all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti,
ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere
verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28
novembre 1996, n. 609. E' comunque fatta salva la facolta' di
ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure
alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad
esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico,
che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a
quelle riportate.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con
riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei
disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e'
consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al
fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)
in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio
esteso all'intera attivita', ad esclusione delle camere degli
alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate di porte RE 15 con
dispositivo di autochiusura. E' consentito nei predetti ambienti
mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione
al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in
aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della
superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10
kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio
esteso all'intera attivita', ad esclusione delle camere degli
alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate di porte RE 15 con
dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza
permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito
da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un
tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli
addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono
avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3
della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C
di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di
tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento,
deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi
provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla
predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, e'
ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purche'
il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le
caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano
congrue con quelle del vano scala.
20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con
riferimento al punto 7.2, e' consentito adottare capacita' di
deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori
terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione
d'incendio esteso all'intera attivita' tranne che nelle camere degli
alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate di porte RE 15 con
dispositivo di autochiusura.
E' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra,
capacita' di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni:
a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione
d'incendio esteso all'intera l'attivita';
b) adozione di scale protette;
c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta. In
alternativa al punto c) puo' essere adottata una delle seguenti
condizioni:
realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di
eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di
reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a
protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e
copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie
imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier
di classe 1IM;
realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa
dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile,
ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse
in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE
15 a protezione delle camere.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1,
per le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza
antincendio non superiore a 32 m e' consentita l'installazione di
una sola scala a condizione che:
a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure b) la
scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di
spegnimento automatico esteso all'intera attivita'.
3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1,
per le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza
antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori
terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non
adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente,
ne' a spazi comuni per il pubblico, e' consentita l'installazione di
una sola scala a condizione che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al
fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.
b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con
caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di
segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita'.
Per le attivita' ricettive, ubicate in edifici aventi altezza
antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori
terra e' consentita l'installazione di una sola scala a condizione
che:
a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al
fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se e' garantito
l'accostamento dell'autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova
di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso
il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante,
soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m2, calcolata
detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia
limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali
installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di
reazione al fuoco;
d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche
RE 30 con dispositivo di autochiusura;
e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e
segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita';
f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto stabilito al punto 19.1.
21. Altre disposizioni.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con
riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, e' consentito ridurre la
superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in
pianta del locale a condizione che quest'ultimo sia dotato di un
sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio in grado di
arrestare il funzionamento dell'impianto.
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con
riferimento al punto 11.3.2.3, capoverso 2, e' consentita
l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con
linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia
elettrica garantisca la continuita' di erogazione mediante manovra
sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto,
una indisponibilita' complessiva annua non superiore a 60 ore.
-
Allegato
B
-
INTEGRAZIONI
ALLE MISURE DI SICUREZZA INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO
MINISTERIALE 9 APRILE 1994
-
Titolo I
- 2. Campo di
applicazione
1 - Il punto 2, relativamente alle attivita' esistenti, e' cosi'
integrato: «Nelle attivita' ricettive esistenti, oggetto di
ampliamenti che comportano un aumento della capacita' ricettiva,
qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con
l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico
dell'attivita', puo' essere applicato il Titolo II - Parte II.».
Titolo II - Parte II
2. Ubicazione.
1 - Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, e' cosi' integrato:
«E' consentito il mantenimento delle attivita' in edifici o locali
contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile
1982).».
19. Caratteristiche costruttive
1 - Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b), e'
cosi' integrato: «nei predetti ambienti e' consentito il
mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini
della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento
automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad
impianti di rivelazione degli incendi. E' consentito inoltre
mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati, installati
anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo
del 25% della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti) a
condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di
segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita' e che sia
presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente
nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di
addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di
contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono
essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito
l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui
all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali
addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve
essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei
vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28
novembre 1996, n. 609.»
2 - Il punto 19.3, capoverso 1, e' cosi' integrato: «E' consentito
che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m2 e fino
ad 8000 m2 con l'ulteriore condizione che sia installato un impianto
di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.».
20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio
1 - Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 e' cosi' integrato:
«Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono
consentiti valori di densita' di affollamento inferiori a quelli
previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita
dichiarazione del titolare dell'attivita', tenendo conto dei reali
posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri
nelle responsabilita' dello stesso titolare».
2 - Il punto 20.2 e' cosi' integrato: «Sono ammessi restringimenti
puntuali purche' la larghezza minima netta, comprensiva delle
tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le
vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad
eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in
classe 1 di reazione al fuoco».
3 - Il punto 20.4.1, capoverso 3, e' cosi' integrato: «Il percorso
di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni
punto dei locali comuni, puo' essere incrementato di ulteriori 5 m,
ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che: tutti i
materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione
al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale,
ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; le porte delle camere
aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e
siano dotate di dispositivo di autochiusura».
4 - Il punto 20.4.1, capoverso 4, e' cosi' integrato: «Limitatamente
ai corridoi ciechi e' consentita una lunghezza massima di 30 metri
con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere
che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2».
5 - Il punto 20.4.2, capoverso 2, e' cosi' integrato: «E' consentito
che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di
30 m con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle
camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2».
6 - Il punto 20.4.2, capoverso 4, e' cosi' integrato: «E' consentito
non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani
fuori terra con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:
a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale
con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di
eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di
reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a
protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e
copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie
imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier
di classe 1IM;
b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale
con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione
completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale
combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento
centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di
porte almeno RE 15 a protezione delle camere».
7 - Dopo il punto 20.4.2 e' inserito il seguente punto: «20.4.3 -
Atrio di ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di
ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e
pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni: i
materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto
previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: «di classe di reazione al
fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere
impiegati materiali non combustibili». In tale ambiente non devono
essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli
di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, e'
consentita l'installazione di macchina per caffe' di tipo elettrico;
nel caso in cui e' consentito che le scale siano non protette, la
lunghezza del percorso totale a partire dal piano piu' elevato fino
all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto
interessante l'atrio, dovra' essere non superiore a quanto stabilito
all'ultimo capoverso del punto 20.4.2; nel caso in cui le scale
siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento,
avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino
all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri e
l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI
30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di
autochiusura. La lunghezza del percorso puo' essere incrementata
fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i
materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio
ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un
impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio.
8 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 8, e' cosi' integrato: «ovvero
abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in
tutta l'attivita' i materiali di rivestimento e quelli suscettibili
di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione
al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1IM di
reazione al fuoco».
9 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, e' cosi' integrato: «E'
ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione
con le parti comuni dell'edificio a condizione che: detto ambiente
sia permanentemente presidiato; il carico di incendio sia inferiore
a 10 kg/m2; la superficie sia inferiore a 20 m2; non siano presenti
sostanze infiammabili».
10 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, e' cosi' integrato: «e'
consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle
scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi
abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che
lungo i percorsi d'esodo i materiali installati su solai, pareti e
pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte
delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
RE 30».
11 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, e' cosi' integrato: «e'
consentito che l'attivita' ricettiva sia distribuita in
compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m2 ed il
percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera
non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i
materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0
di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.».
21. Altre disposizioni
1 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, e' cosi'
integrato: «E' consentito prescindere dalle caratteristiche di
resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio
non superi 20 kg/m2 e la superficie in pianta non superi i 5 m2».
2 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, e' cosi'
integrato: «Per locali fino a 100 m2 e' consentito limitare la
ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante
camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione
congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i
60 kg/m2, a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato
da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente
nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di
addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di
contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono
essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito
l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui
all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali
addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve
essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei
vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28
novembre 1996, n. 609. Tale servizio, per locali superiori a 50 m2,
deve avere a disposizione almeno un naspo con idonee caratteristiche
nelle immediate adiacenze del locale. In alternativa alla presenza
del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto
di spegnimento automatico a protezione del locale.».
3 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 11.3.2, e' cosi'
integrato: «E' consentito per le attivita' con capienza compresa fra
101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32
m, l'installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto
11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l'intera area da
proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:
sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in
posizione idraulicamente piu' sfavorevole; l'attivita' sia
accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; sia
installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al
punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili
del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un'idonea fonte di
approvvigionamento per i suddetti mezzi. Qualora l'altezza
antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresi'
installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45
per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione
accessibile per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei
vigili del fuoco».
|