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ALLEGATI |
- MINISTERO
SALUTE
Circolare 3 giugno 2004, n. Prot. DGPREV-13008/P
Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003, n. 388.
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In riferimento
ai quesiti posti, per quanto specificato in oggetto, da parte dello
scrivente Ufficio si precisa quanto segue:
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- art. 1, comma
1 - Classificazione: ai fini della classificazione della aziende,
ovvero delle unità produttive, intese secondo la definizione data
dal D.Lgs. n. 626/1994 come "Stabilimento o struttura finalizzata
alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale", vanno considerati tutti i lavoratori
dell'azienda.
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Se l'azienda o
l'unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi
diversi, per identificare la categoria di appartenenza, il datore di
lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
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- art. 2, comma
5 - Obbligo di fornire pacchetto di medicazione e mezzo idoneo di
comunicazione: tale obbligo riguarda l'utilizzazione di proprio
personale in attività esterne alla sede aziendale o all'unità
produttiva, limitatamente a prestazioni lavorative in luoghi isolati
come mal collegati e/o appartati e lontani rispetto a centri
abitati, secondo la comune accezione del termine.
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- art. 3, comma
1 - Addetti al pronto soccorso: precisato che l'articolo 95 del
D.Lgs. n. 626/1994, prevede l'esonero dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, per il datore di lavoro
che, rientrando nei casi previsti nell'allegato I, svolga
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, elencati nell'articolo 9, solamente in prima
applicazione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1996,
precisato che detti compiti non ricomprendono il Pronto soccorso, si
osserva che la necessità della frequenza a specifico corso per
acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per
l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia
nel caso in cui il datore di lavoro, avvalendosi del comma 2
dell'art. 15, svolga direttamente tali funzioni sia nel caso in cui
siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più
dipendenti.
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Con l'entrata in
vigore del regolamento, gli obiettivi didattici ed i contenuti
minimi della formazione per il primo soccorso sono stabiliti negli
allegati 3 e 4 dello stesso, secondo le precisazioni del comma 5
dell'art. 3 sono ritenuti validi i corsi ultimati precedentemente.
- Per quanto
attiene all'obbligo di aggiornamento della formazione, con cadenza
triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento
pratico, non essendo previsti differimenti, lo stesso è da ritenere
immediatamente vigente con l'entrata in vigore, e ovviamente da
riferire alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze
connesse a formazioni datate; pertanto per la ripetizione della
formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione
dell'ultimo corso effettuato.
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