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Testo in vigore dal: 3-2-2005
IL
MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti
gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15,
comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, che demanda ai Ministri della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il compito di individuare le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, in relazione alla natura dell'attivita', al
numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per
la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di
emergenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio
1992, concernente i criteri ed i requisiti per la
codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante
l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
26 marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1
Classificazione delle aziende
1. Le
aziende ovvero le unita' produttive sono classificate,
tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero
dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre
gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui
all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori
nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed
altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e
munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL
relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre
di ciascun anno. Le predette
statistiche nazionali INAIL
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori
a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu'
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove
previsto, identifica la categoria di appartenenza della
propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso
appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita'
Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge
l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita'
produttiva svolge attivita' lavorative comprese in gruppi
diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita'
con indice piu' elevato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e' riportato nelle note alle
premesse. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12, comma
1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni (Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della
direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della
direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della
direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro), e' il seguente: «Art. 12 (Disposizioni
generali). - 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4,
comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) (Omissis);
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad
un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte
ed i comportamenti da adottare;».
- Il testo dell'art. 15, comma 3 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente: «Art.
15 (Pronto soccorso). - (Omissis).
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanita',
del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio
superiore di sanita'.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e'
il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.». - Il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni concerne: «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».
- Il testo dell'art. 26, del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e' il seguente: «Art. 26
(Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro).
- 1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art.
393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita
una commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e'
presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del
lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero della
sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome
designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
ricerche; UNI; CEI;
Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di
medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Ai predetti componenti,
per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone
di presenza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni. 2. Per ogni rappresentante effettivo e'
designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la
composizione e la funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di
cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione delle associazioni professionali,
dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione
sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i
segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione degli organismi
competenti e durano in carica tre anni.".
2. L'art. 394 del decreto Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art. 394
(Compiti della commissione). - 2. La commissione consultiva
permanente ha il compito di: a) esaminare i problemi
applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute
sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al
riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente e per il suo coordinamento con
altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori, nonche' per il coordinamento
degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati
regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi
adottate nei luoghi di lavoro; d) proporre linee guida
applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente
tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello
nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformita'
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni
impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della
vigilanza, sulle attivita' comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43,
comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1992, n.
142, secondo le modalita' di cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o del Ministero della sanita' o
delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla
sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei
lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), e'
resa pubblica ed e' trasmessa alle commissioni parlamentari
competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, puo'
chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e' soppresso.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose), e' il seguente: «Art.
2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si
applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di
sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o
prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa
possano essere generate, in caso di perdita di controllo di
un processo industriale, in quantita' uguale o superiore a
quelle indicate nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 5.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme
le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21
aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
e 10;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanita' 23
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del
20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro
dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio
1996;
g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
1998;
i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998;
l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 262 del 9 novembre 1998. 5. Le disposizioni di cui al
presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti), e' il seguente: «Art. 7 (Definizioni
concernenti particolari impianti nucleari e documenti
relativi). - 1. Per l'applicazione del presente decreto
valgono le seguenti definizioni di particolari impianti
nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi
pacifici progettato od usato per produrre una reazione
nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni
normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato
od usato per produrre una reazione nucleare a catena,
incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di
neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale,
dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la
utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte
a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un
reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili
prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili
irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare
materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono
esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori
per studi e ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000
curie) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali
che trattano materie che non presentano un'attivita' di
prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie)
per grammo di Uranio 235 ed una concentrazione di Plutonio
inferiore a 10-6 grammi per grammo di Uranio 235, i quali
ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui alla
lettera f);
f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle
materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni
impianto destinato a preparare o a fabbricare materie
fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli
impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti
costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche
che non contengono piu' di 350 grammi di uranio 235 o di 200
grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantita' totale
equivalente;
g) deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli
impianti di cui alle lettere precedenti, e' destinato al
deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantita'
totali superiori a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200
grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantita' totale
equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto
finale di sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici
contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la
valutazione della installazione e dell'esercizio di un
reattore o impianto nucleare, dal punto di vista della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed
una valutazione di tali pericoli. In particolare i documenti
debbono contenere una trattazione degli argomenti seguenti:
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche,
demografiche, agronomiche ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei
suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione
nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i
dispositivi di protezione ed i sistemi di raccolta,
allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei
rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal
funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione,
e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza
nucleare e alla protezione sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione
alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante
le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni
accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione
antincendio;
7) il rapporto e' denominato preliminare se riferito al
progetto di massima; finale, se riferito al progetto
definitivo. Il rapporto intermedio precede il rapporto
finale e contiene le informazioni, l'analisi e la
valutazione di cui sopra e' detto, con ipotesi cautelative
rispetto a quelle del rapporto finale;
i) regolamento di esercizio: documento che specifica
l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed
eccezionali del personale addetto alla direzione, alla
conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare,
nonche' alle sorveglianze fisica e medica della protezione,
in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e
disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e
procedure operative relative alle varie fasi di esercizio
normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e
nei suoi sistemi componenti, nonche' le procedure da seguire
in condizioni eccezionali;
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le
procedure e le modalita' che debbono essere applicate per
l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni
specifica tecnica di prova, oltre una breve descrizione
della parte di impianto e del macchinario impiegato nella
prova, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle
variabili considerate durante la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni
concernenti i dati e i parametri relativi alle
caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare
nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno
importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione
sanitaria;
o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i
particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i
dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonche' ogni
altro avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto
stesso;
p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate,
tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare
a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione
definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di
sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione
e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque
al rilascio del sito esente da vincoli di natura
radiologica.».
- Il testo degli articoli 28 e 33, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' il seguente: «Art. 28
(Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di categoria A e'
soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanita', sentite l'ANPA e le
regioni territorialmente competenti, in relazione
all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei
locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita'
di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del
personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti
nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o
smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del
nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al
presidente della regione o provincia autonoma interessata,
al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei Vigili
del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione degli impianti.
(Omissis).
Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
smaltimento di rifiuti radioattivi).
- 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
dichiarazione di compatibilita' ambientale, la costruzione,
o comunque la costituzione, e l'esercizio delle
installazioni per il deposito o lo smaltimento
nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e
successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti
radioattivi provenienti da altre installazioni, anche
proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentite
la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e
della sanita' e di concerto con i Ministri dell'interno e
del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono
stabiliti i livelli di radioattivita' o di concentrazione ed
i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del
presente articolo, nonche' le disposizioni procedurali per
il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse
tipologie di installazione. Nel decreto puo' essere
prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilita' di
articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il
rilascio del nulla osta nonche' di stabilire particolari
prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e
l'esercizio.».
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, concerne:
«Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
a cielo aperto o sotterranee».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 320, concerne: «Norme per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro in sotterraneo».
Art. 2
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle
aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo
di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che
fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del
medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale
sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto
stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore
di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che
fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia
costantemente assicurata, in collaborazione con il medico
competente, ove previsto, la completezza ed il corretto
stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e
del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e'
aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del
lavoro e delle politiche sociali tenendo conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche
consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico
competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui
al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra
il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di
emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori
che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi
dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di
lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione
di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed
un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con
l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nota
all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del 27
marzo 1992, e successive modifiche, si veda in note alle
premesse.
Art. 3
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli
addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica
e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento
interno e per l'attivazione degli interventi di pronto
soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da
personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello
svolgimento della parte pratica della formazione il medico
puo' avvalersi della collaborazione di personale
infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i
contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono
riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto
e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici
dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di
gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di
formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del
presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al
pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore
del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati
andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto
attiene alla capacita' di intervento pratico.
Nota
all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda in
note alle premesse.
Art. 4
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il
datore di lavoro, in collaborazione con il medico
competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici
presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende
disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i
dispositivi di protezione individuale per gli addetti al
primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono
essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi
all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere
mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Art. 5
Abrogazioni
Il
decreto ministeriale del (( 28 )) luglio 1958
e' abrogato.
Nota all'art. 5: (**)
- Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne: «Presidi
chirurgici e farmaceutici aziendali».
(**)
Questa nota e' stata riportata,
presumiamo erroneamente, in calce all'art. 6 invece che
all'art. 5.
La
modifica non e' pero' ancora stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.
Art. 6
Entrata
in vigore
Il
presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Roma, 15
luglio 2003
Il
Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n.
78
(( Nota all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne: «Presidi
chirurgici e farmaceutici aziendali». ))
Allegato
1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti
sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da
500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato
2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti
sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250
ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.
Allegato
3
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei
lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di
GRUPPO A
|
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
|
Prima giornata
MODULO A |
|
Totale n. 6 ore |
|
Allertare il sistema di soccorso |
a.
Cause e
circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio,
numero delle persone coinvolte, stato degli
infortunati, etc.)
b.
Comunicare le
predette informazioni in maniera chiara e precisa ai
Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
|
|
|
Riconoscere un’emergenza sanitaria |
1.
Scena
dell’infortunio:
a.
raccolta delle
informazioni
b.
previsione dei
pericoli evidenti e di quelli probabili
1.
Accertamento
delle condizioni psico-fisiche del lavoratore
infortunato:
a.
funzioni vitali
(polso, pressione, respiro)
b.
stato di
coscienza
c.
ipotermia ed
ipertermia
1.
Nozioni
elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio
2.
Tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso
|
|
|
Attuare gli interventi di primo soccorso |
1.
Sostenimento
delle funzioni vitali:
a.
Posizionamento
dell’infortunato e manovre per la pervietà delle
prime vie aeree
b.
Respirazione
artificiale
c.
Massaggio
cardiaco esterno
1.
Riconoscimento e
limiti d’intervento di primo soccorso:
a.
lipotimia,
sincope, shock
b.
edema polmonare
acuto
c.
crisi asmatica
d.
dolore acuto
stenocardico
e.
reazioni
allergiche
f.
crisi convulsive
g.
emorragie
esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
|
|
|
Conoscere i rischi specifici dell’attività |
|
Seconda giornata
MODULO B |
|
Totale n. 4 ore |
|
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente
di lavoro |
1.
Cenni di
anatomia dello scheletro
2.
Lussazioni,
fratture e complicanze
3.
Traumi e lesioni
cranio-encefalici e della colonna vertebrale
4.
Traumi e lesioni
toraco-addominali |
|
|
Acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro |
1.
Lesioni da
freddo e da calore
2.
Lesioni da
corrente elettrica
3.
Lesioni da
agenti chimici
4.
Intossicazioni
5.
Ferite lacero
contuse
6.
Emorragie
esterne |
|
|
Terza giornata
MODULO C |
|
Totale n. 6 ore |
|
Acquisire capacità di intervento pratico |
1.
Principali
tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del S.S.N.
2.
Principali
tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali
acute
3.
Principali
tecniche di primo soccorso nella sindrome
respiratoria acuta
4.
Principali
tecniche di rianimazione cardiopolmonare
5.
Principali
tecniche di tamponamento emorragico
6.
Principali
tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto
del traumatizzato
7.
Principali
tecniche di primo soccorso in casi di esposizione
accidentale ad agenti chimici e biologici
|
|
Allegato 4
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei
lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di
GRUPPO B e C
|
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
|
Prima giornata
MODULO A |
|
Totale n. 4 ore |
|
Allertare il sistema di soccorso |
a.
Cause e
circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio,
numero delle persone coinvolte, stato degli
infortunati, etc.)
b.
Comunicare le
predette informazioni in maniera chiara e precisa ai
Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
|
|
|
Riconoscere un’emergenza sanitaria |
1.
Scena
dell’infortunio:
1.
raccolta delle
informazioni
2.
previsione dei
pericoli evidenti e di quelli probabili
1.
Accertamento
delle condizioni psico-fisiche del lavoratore
infortunato:
1.
funzioni vitali
(polso, pressione, respiro)
2.
stato di
coscienza
3.
ipotermia ed
ipertermia
1.
Nozioni
elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio
2.
Tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso
|
|
|
Attuare gli interventi di primo soccorso |
1.
Sostenimento
delle funzioni vitali:
a.
Posizionamento
dell’infortunato e manovre per la pervietà delle
prime vie aeree
b.
Respirazione
artificiale
c.
Massaggio
cardiaco esterno
1.
Riconoscimento e
limiti d’intervento di primo soccorso:
a.
lipotimia,
sincope, shock
b.
edema polmonare
acuto
c.
crisi asmatica
d.
dolore acuto
stenocardico
e.
reazioni
allergiche
f.
crisi convulsive
g.
emorragie
esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
|
|
|
Conoscere i rischi specifici dell’attività |
|
Seconda giornata
MODULO B |
|
Totale n. 4 ore |
|
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente
di lavoro |
1.
Cenni di
anatomia dello scheletro
2.
Lussazioni,
fratture e complicanze
3.
Traumi e lesioni
cranio-encefalici e della colonna vertebrale
4.
Traumi e lesioni
toraco-addominali |
|
|
Acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro |
1.
Lesioni da
freddo e da calore
2.
Lesioni da
corrente elettrica
3.
Lesioni da
agenti chimici
4.
Intossicazioni
5.
Ferite lacero
contuse
6.
Emorragie
esterne |
|
|
Terza giornata
MODULO C |
|
Totale n. 4 ore |
|
Acquisire capacità di intervento pratico |
1.
Tecniche di
comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2.
Tecniche di
primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
3.
Tecniche di
primo soccorso nella sindrome di insufficienza
respiratoria acuta
4.
Tecniche di
rianimazione cardiopolmonare
5.
Tecniche di
tamponamento emorragico
6.
Tecniche di
sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato
7.
Tecniche di
primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici |
|
|