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ALLEGATI
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- DECRETO
LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 187
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
187, recante: «Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche», corredato delle relative note. (Decreto legislativo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 21
settembre 2005).
- (Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 5/10/2005)
- Testo in vigore
dal: 6-10-2005
- Avvertenza:
- Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 187, corredato dalle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle attivita' produttive, per gli affari
regionali e per la funzione pubblica;
- Emana
il seguente decreto legislativo:
- Art. 1
- Campo di applicazione
- 1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le misure per la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono
esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche.
2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del
presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato individuate con il
provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
- Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed
i regolamenti.
- La legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2003) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266.
- La direttiva 2002/44/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 177 del 6
luglio 2002.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione
della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,
della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e
della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
- Nota
all'art. 1:
- Il testo del comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo citato
nelle premesse, e' il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). -
(Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e
consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del
presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.
(Omissis)».
- Art. 2
- Definizioni
- 1. Ai fini del
presente decreto legislativo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche
che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del
rachide.
- Art. 3
- Valori limite di esposizione e valori di azione
- 1. Per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5
m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
- Art. 4
- Valutazione dei rischi
- 1.
Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e,
nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di
vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o
direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di
vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte A.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte B.
4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro
specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla
probabile entita' delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le
informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata.
5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere
programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto
emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente
qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi
risultati devono essere riportati nel documento di cui all'articolo
4, comma 2, del medesimo decreto.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 3;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente
di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di
lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali
di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per
quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
include la giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi
connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi
periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati
significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessita'.
- Note
all'art. 4:
- Il testo degli articoli 4 e 8, del decreto legislativo citato
nelle premesse, e' il seguente: «Art. 4 (Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto).
- 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi
di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e
dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute
e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita'
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e
sui rischi connessi all'attivita' produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute e consente al rappresentante per la
sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno
un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la
qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del
lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
e successive modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale
decreto il registro e' redatto in conformita' ai modelli gia'
disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo
grave e immediato.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e al numero
delle persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la
valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al
comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui
sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2
sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne
fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti da
emanarsi entro il 31 marzo 1996 dai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione
alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite
procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al
presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attivita'
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e
6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e
laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita'
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con
uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono
essere altresi' definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e'
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unita' produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno
della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si modificano le
situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1]
dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari,
nonche' delle aziende che occupano fino a dieci addetti non e'
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma e' tenuto comunque
ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa
collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la
sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi
2 e 3 le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino a
dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o
piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi,
si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo
giuridico.
Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, il servizio di
prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'art. 8-bis, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi e
di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attivita' svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo'
avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di
prevenzione o protezione. 5. L'organizzazione del servizio di
prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con
oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o
servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a favore della quale e'
chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacita'
e i requisiti professionali di cui all'art. 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, puo' individuare specifici requisiti, modalita' e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonche' il numero
minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli non e' per questo liberato dalla propria responsabilita' in
materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle
unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.
Tale comunicazione e' corredata da una dichiarazione nella quale si
attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
- Art. 5
- Misure di prevenzione e protezione
- 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi alla
fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori
ai valori limite di esposizione.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando
sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e
applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a
ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono,
considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel
rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di
lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema
mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di
lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre
al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati
periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la
protezione dal freddo e dall'umidita'.
3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di
esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore,
individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure
di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
- Nota
all'art. 5:
- Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente: «Art. 3 (Misure generali di tutela). - 1.
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell'azienda nonche' l'influenza dei
fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o
e' meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui
luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per
motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformita' alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.».
- Art. 6
- Informazione e formazione dei lavoratori
- 1. Nell'ambito
degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che i
lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul
luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata
sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con
particolare riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i
rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni
meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro
utilizzate;
d) all'utilita' e al modo di individuare e di segnalare sintomi di
lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
- Nota
all'art. 6:
- Il testo degli articoli 21 e 22, del decreto legislativo citato
nelle premesse, e' il seguente: «Art. 21 (Informazione dei
lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita'
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita'
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma
3.».
«Art. 22 (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di
cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita',
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3,
tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle
imprese.».
- Art. 7
- Sorveglianza sanitaria
- 1. I lavoratori
esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa
nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione
della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente,
si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione
dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile
l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e'
probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle
particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a
vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di
tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria
tenendo conto del segreto medico.
4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell'articolo 4;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
- Nota
all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente: «Art. 16 (Contenuto della sorveglianza
sanitaria). - 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi
previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico
competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.».
- Art. 8
- Cartelle sanitarie e di rischio
- 1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7,
provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di
rischio, secondo quando previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nella
cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione
individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del
servizio di prevenzione e protezione.
- Nota
all'art. 8:
- Il testo della lettera d) del comma 1, dell'art. 17, del decreto
legislativo citato nelle premesse, e' il seguente: «d) istituisce ed
aggiorna, sotto la propria responsabilita', per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;».
- Art. 9
- Deroghe
- 1. Nei
settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in
circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la deroga,
limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il
corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle
caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e
organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e
puo' occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il
datore di lavoro puo' richiedere la deroga al rispetto dei valori
limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata
su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di
esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi
derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore
sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione
corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le
deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e'
condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni
quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal
quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi
del presente articolo.
- Art. 10
- Adeguamenti normativi
- 1. Con decreto
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede
all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito
di modifiche delle direttive comunitarie.
- Art. 11
- Clausola di cedevolezza
- 1. In
relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione
e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
- Art. 12
- Sanzioni
- 1. Il datore
di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi
1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la
violazione dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5,
comma 2.
3. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 per la violazione
dell'articolo 7, comma 3.
- Art.
13
- Entrata in vigore ed abrogazioni
- 1. Gli obblighi
di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del presente
decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il
rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso
tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3
entra in vigore il 6 luglio 2010.
3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando
le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni
di cui all'articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.
5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con
le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005.
- Note
all'art. 13:
- L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105) abrogato dal
presente decreto, recava: «Art. 24 (Rumori e scuotimenti).».
- La voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'art. 33 del
medesimo decreto n. 303 del 1956, abrogata dal presente decreto,
recava: «48 (Vibrazioni e scuotimenti).».
- Allegato I (art. 4, commi 2 e 3)
- A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- 1. Valutazione dell'esposizione
- La valutazione
del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore
dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della
somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle
accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi
ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e
all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001). La valutazione del
livello di esposizione puo' essere effettuata sulla base di una
stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione
delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e
sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure
attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono
essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni
contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
- 2. Misurazione
- Qualora si
proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche'
sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle
vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature
utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche
delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e
alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente
alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le
mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano.
L'esposizione e' determinata facendo riferimento al piu' alto dei
due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa
all'altra mano.
- 3. Interferenze
- Le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare
nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso
manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
- 4. Rischi indiretti
- Le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare
nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita'
delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
- 5. Attrezzature di protezione individuale
- Attrezzature di
protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui
all'articolo 5, comma 2.
- B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero
- 1. Valutazione dell'esposizione
- La valutazione
del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo
dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione
continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu' alto dei
valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza,
determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per un
lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7,
all'allegato A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997). La
valutazione del livello di esposizione puo' essere effettuata sulla
base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di
emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai
fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di
lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di
riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL
e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale
alle vibrazioni. Per quanto riguarda la navigazione marittima, si
prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore
a 1 Hz.
- 2. Misurazione
- Qualora si
proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi
utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche
delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e
alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi
rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a
quanto richiesto dal presente punto.
- 3. Interferenze
- Le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare
nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso
manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
- 4. Rischi indiretti
- Le
disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla
stabilita' delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni. 5.
Prolungamento dell'esposizione. Le disposizioni dell'articolo 4,
comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui,
data la natura dell'attivita' svolta, un lavoratore utilizza locali
di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro;
tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero
alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello
compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali
locali.
DECRETO
LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 187
Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
(Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21/9/2005)
Testo in vigore
dal: 6-10-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2004/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle attivita' produttive, per gli affari
regionali e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le
misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche.
2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del
presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato individuate con il
provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 ottobre 2005 si
procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge
corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche
che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del
rachide.
Art. 3
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5
m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
Art. 4
Valutazione dei rischi
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro
valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai
livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni
o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i
livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte A.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte B.
4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro
specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla
probabile entita' delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le
informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata.
5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere
programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto
emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente
qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi
risultati devono essere riportati nel documento di cui all'articolo
4, comma 2, del medesimo decreto.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 3;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente
di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di
lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali
di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per
quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
include la giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi
connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi
periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati
significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessita'.
Art. 5
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i
rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando
sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e
applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a
ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono,
considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel
rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di
lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema
mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di
lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre
al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati
periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la
protezione dal freddo e dall'umidita'.
3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di
esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore,
individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure
di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Art. 6
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e
una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 4, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i
rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni
meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro
utilizzate;
d) all'utilita' e al modo di individuare e di segnalare sintomi di
lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
Art. 7
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai
valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta
l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori
in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza,
con provvedimento motivato puo' disporre contenuti e periodicita'
della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal
medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente,
si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione
dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile
l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e'
probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle
particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a
vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di
tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria
tenendo conto del segreto medico.
4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell'articolo 4;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
Art. 8
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 7, provvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione
individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del
servizio di prevenzione e protezione.
Art. 9
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore
di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere
la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di
esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica
e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia
possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure
tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e
puo' occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il
datore di lavoro puo' richiedere la deroga al rispetto dei valori
limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata
su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di
esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi
derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore
sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione
corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le
deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e'
condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni
quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal
quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi
del presente articolo.
Art. 10
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, si provvede all'aggiornamento dell'allegato I che si renda
necessario a seguito di modifiche delle direttive comunitarie.
Art. 11
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a
quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della
direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002, si applicano fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma,
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 12
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione
dell'articolo 4, commi 1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere
a) e b).
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la
violazione dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5,
comma 2.
3. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 per la violazione
dell'articolo 7, comma 3.
Art. 13
Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui
all'articolo 4 del presente decreto decorrono dalla data del 1°
gennaio 2006.
2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il
rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso
tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3
entra in vigore il 6 luglio 2010.
3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando
le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni
di cui all'articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.
5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con
le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fini, Ministro
degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I (art. 4, commi 2 e 3)
A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
1. Valutazione dell'esposizione. La valutazione del livello
di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si
basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione
giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A
(8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore
totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in
frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz)
conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO
5349-1 (2001). La valutazione del livello di esposizione puo' essere
effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni
relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro
utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle
specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione.
Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le
banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di
esposizione professionale alle vibrazioni.
2. Misurazione. Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche'
sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle
vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature
utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche
delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e
alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente
alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le
mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e'
determinata facendo riferimento al piu' alto dei due valori; deve
essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.
3. Interferenze. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera
d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni
meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la
lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6,
lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita' delle strutture o
sulla buona tenuta delle giunzioni. 5. Attrezzature di protezione
individuale. Attrezzature di protezione individuale contro le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al
programma di misure di cui all'articolo 5, comma 2.
B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero
1. Valutazione
dell'esposizione. La valutazione del livello di esposizione alle
vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8)
espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore,
calcolata come il piu' alto dei valori quadratici medi delle
accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi
ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per un lavoratore seduto o in
piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e
all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997). La valutazione del
livello di esposizione puo' essere effettuata sulla base di una
stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione
delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e
sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure
attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono
essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni
contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in
considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione. Qualora si proceda alla misurazione, i metodi
utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni
meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati
alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da
misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di
buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal
presente punto.
3. Interferenze. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera
d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni
meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la
lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6,
lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita' delle strutture o
sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Prolungamento dell'esposizione. Le disposizioni dell'articolo 4,
comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui,
data la natura dell'attivita' svolta, un lavoratore utilizza locali
di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro;
tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero
alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello
compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali
locali.
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