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ALLEGATI |
- DECRETO
LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.
- (Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 21/11/2002 - Suppl. Ordinario n. 214)
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato "A";
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 47;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, della salute, del lavoro
e delle politiche sociali, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
- Emana
il seguente decreto legislativo:
- Art. 1.
- Ambito di applicazione e finalita'
- 1. Il presente
decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di
valutazione della conformita', la marcatura, la documentazione
tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi
alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare al-l'aperto,
al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che
l'ambiente.
2. Esso si applica alle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto individuate e definite all'articolo 2 e
all'allegato I che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono immesse in commercio o messe in servizio come
unita' complete per l'uso previsto.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o
passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;
b) le macchine progettate e costruite specificatamente a fini
militari e di polizia e per i servizi di emergenza;
c) gli accessori privi di motore delle macchine ed attrezzature di
cui al comma 1 immessi in commercio o messi in servizio
separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e
dei martelli demolitori idraulici.
- Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
- Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni perl'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 2001.
L'art. 1 cosi' recita: 2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno
2000, che modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della
direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alle
specialita' medicinali. 2000/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la
direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore
dell'imposta sul valore aggiunto. 2000/70/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva
93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di
assicurazione. 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso
umano. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti
creditizi. 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del
tabacco. 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi. 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno
2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi
agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di
talune accise. 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che
integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
20101/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime
per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli
sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi. 2001/64/CE del Consiglio,
del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la
direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali. 2001/1978/CE della Commissione, del 13 settembre 2001,
che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio,
gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli
allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio,
modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a
XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di
formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto
pubbliche). - La direttiva 2000/14/CE e' pubblicata in GUCE n. L 311
del 12 dicembre 2000.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti
amministrativi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1990, n. 192. L'art. 3 cosi' recita;
"Art. 3. - 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che
nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si
richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il
termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee" - legge comunitaria 1994. L'art. 47 cosi'
recita: "Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE).
- 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o
attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla
normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a
carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito
nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione
degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a
carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli
possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti
certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se
effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica
dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di
previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle
attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita'
competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei
prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di
cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da
organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla
base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di
riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle
spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi
decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei
compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle
attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per
l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale
restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato
effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri
attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli
dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non
deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente
articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento
delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE;
trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni
inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva
competenza.".
- Art. 2
- Definizioni
- 1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", di
seguito denominate: "macchine ed attrezzature": tutte le macchine
rientranti nella definizione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere
dagli organi di trazione di cui dispongono ed a seconda del tipo cui
appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e
contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale. L'uso
di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non
influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad
esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure
all'interno di strutture aperte degli edifici, e' considerato alla
stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche
macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale,
a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate
all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore
ambientale;
b) "marcatura": l'apposizione visibile, leggibile ed indelebile
della marcatura CE di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, cui si aggiunge
l'indicazione del livello di potenza sonora garantito;
c) "livello di potenza sonora LWA": il livello di potenza sonora
ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995
e EN ISO 3746:1995;
d) "livello di potenza sonora rilevato": il livello di potenza
sonora determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III;
i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina
rappresentativa del tipo o dalla media di una loro serie;
e) "livello di potenza sonora garantito": il livello di potenza
sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che
include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle
procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' in base
agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione
tecnica;
f) "potenza netta installata":
per motori endotermici: la potenza in "kW CEE", ottenuta sul banco
di prova all'estremita' dell'albero motore o del suo equivalente,
misurata conformemente al metodo di cui al decreto 12 giugno 1981,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27
del 6 ottobre 1981, e al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, in data 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, per la misura della potenza dei
motori a combustione interna dei veicoli stradali, esclusa la
potenza assorbita dalla ventola di raffreddamento del motore;
per i motori diesel la definizione e' conforme al decreto
ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000;
g) "immissione in commercio": prima messa a disposizione,
all'interno della Comunita', a titolo oneroso o gratuito, delle
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;
h) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua
destinazione, all'interno della Comunita', di macchine ed
attrezzature di cui all'allegato I;
per le macchine che, anteriormente al primo utilizzo, non devono
essere, dal fabbricante o da terzi da esso designati, ne'
installate, ne' regolate, la messa in servizio e' considerata
effettuata al momento dell'immissione in commercio;
i) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della
progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il
proprio nome o con il proprio marchio. Sono, altresi', considerati
fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio,
progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o
mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato
I;
j) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
all'interno della Comunita' che abbia ricevuto mandato scritto dal
fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal
presente decreto;
k) "tipo": gruppo di macchine ed attrezzature, indicate con un nome
generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I;
l) "modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di un
determinato tipo;
m) "esemplare": singola macchina ed attrezzatura identificata da un
unico numero di serie.
- Note
all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
reca: "Attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE 93/44/CEE e
93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine".
- Il decreto del 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981 reca:
"Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a
motore per quanto riguarda la potenza dei motori di propulsione
(direttiva 80/1269//CEE)".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in data
16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2000 reca: "Recepimento della direttiva 1999/99/CE della Commissione
del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva
80/1269/CEE del Consiglio relativa alla potenza dei motori degli
autoveicoli".
- Il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio
2000 reca: "Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e
particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali".
- Art. 3
- Immissione in commercio e libera circolazione
- 1. Il
fabbricante o il mandatario puo' immettere in commercio o mettere in
servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a
condizione che dette macchine ed attrezzature:
a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica
ambientale stabiliti dal presente decreto;
b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 11;
c) rechino la dichiarazione CE di conformita', nonche' la marcatura
CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui
agli articoli 8, comma 1, e 9, comma l.
2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai
requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate
nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purche' rechino
l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti
requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in
servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e
purche', durante le dimostrazioni, siano adottate misure di
sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.
- Art. 4
- Controllo sul mercato
- 1. L'attivita' di controllo sulle macchine e sulle
attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del
presente decreto e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione
dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad
espletare gli accertamenti di carattere tecnico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce
alle autorita' competenti degli altri Stati membri informazioni sui
risultati dell'attivita' di cui al comma 1.
- Art. 5
- Presunzione di conformita'
- 1. Si presumono
conformi alle disposizioni del presente decreto le macchine e le
attrezzature di cui all'allegato I, recanti la marcatura CE,
l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate
dalla dichiarazione CE di conformita'.
- Art. 6
- Non conformita' delle macchine ed attrezzature
- 1. Qualora
nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 4,
comma 1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui
all'allegato I non sono conformi ai requisiti previsti dal presente
decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
intima, per iscritto, al fabbricante o al mandatario di adottare,
entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa, le
misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del
presente decreto le macchine ed attrezzature in questione e tutti
gli esemplari dello stesso tipo gia' immessi in commercio o messi in
servizio.
2. Qualora il fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i
termini, alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorita' di cui al
comma 1 vieta temporaneamente l'immissione in commercio o la messa
in servizio degli esemplari non conformi ed ordina il ritiro
temporaneo di tutti gli esemplari gia' immessi in commercio o messi
in servizio, a cura e spese del fabbricante o del mandatario.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa
immediatamente la Commissione europea e le autorita' competenti
degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del
comma 2.
4. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione europea con i soggettiinteressati, ai sensi
dell'articolo 9 della direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti di cui
al comma 2 possono essere definitivamente confermati, modificati o
revocati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica
i provvedimenti di cui al comma 2 ai Ministeri delle attivita'
produttive e del lavoro e delle politiche sociali.
- Note
all'art. 6:
Note all'art. 6: - Per la direttiva 2000/14/CE vedi note alle
premesse. L'art. 9 cosi' recita: "Art. 9 (Non conformita' delle
macchine ed attrezzature).
- 1. Uno Stato membro, qualora accerti che macchine ed attrezzature
di cui all'art. 2, paragrafo 1, immesse in commercio o messe in
servizio non sono conformi ai requisiti previsti dalla presente
direttiva, adotta tutti gli opportuni provvedimenti affinche' il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', le renda
conformi al disposto della presente direttiva.
2. Qualora: a) vengano superati i valori limite di cui all'art. 12 o
b) la non conformita' alle altre disposizioni della presente
direttiva persista nonostante i provvedimenti adottati ai sensi del
precedente paragrafo 1, lo Stato membro interessato adotta tutti gli
opportuni provvedimenti per limitare o vietare l'immissione in
commercio o la messa in servizio della macchina in questione o per
assicurarne il ritiro dal commercio. Lo Stato membro informa
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei
provvedimenti adottati.
3. La Commissione procede il piu' presto possibile a consultazioni
con i soggetti interessati. In esito a tali consultazioni, la
Commissione constata: che il provvedimento e' giustificato, e in tal
caso ne informa immediatamente lo Stato membro che ha assunto
l'iniziativa e gli altri Stati membri; oppure che il provvedimento
non e' giustificato, e in tal caso ne informa immediatamente lo
Stato membro che ha assunto l'iniziativa, gli altri Stati membri e
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'.
4. La Commissione provvede a tenere informati gli Stati membri sullo
svolgimento e l'esito di questa procedura.".
- Art. 7
- Mezzi di impugnazione
- 1. Qualsiasi
provvedimento amministrativo adottato che produce l'effetto di
limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di
macchine e di attrezzature oggetto del presente decreto deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il provvedimento e' comunicato, senza indugio, alla parte
interessata con l'indicazione contestuale del termine e
dell'autorita' cui e' possibile ricorrere.
- Note
all'art. 7:
- Per la legge 7 agosto 1999, n. 241 e l'art. 3 vedi note alle
premesse.
- Art. 8
- Dichiarazione CE di conformita'
- 1. Ciascun
esemplare di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dalla
dichiarazione CE di conformita' contenente le indicazioni di cui
all'allegato II, redatta a cura del fabbricante o del suo
mandatario, anche in piu' lingue ufficiali della Comunita', purche'
una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua
italiana da altra lingua comunitaria e' sufficiente la traduzione
delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla
macchina purche' sia adottato un chiaro sistema di riferimento
incrociato dei testi.
2. Copia della dichiarazione CE di conformita' di cui al comma 1 e
della documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3,
all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, e all'allegato
VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal
suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione
dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla quale
si riferisce.
- Art. 9
- Marcatura
- 1. Le macchine
e le attrezzature di cui all'allegato I, immesse in commercio o
messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed
indelebile la marcatura CE di conformita' e l'indicazione del
livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito
all'allegato IV.
2. E' vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al
comma 1 marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il
significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione
del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti
sulla macchina o sulla attrezzatura altri marchi purche' cio' non
pregiudichi la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE e
dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.
3. La marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature
soddisfano anche i requisiti previsti da altra normativa che, per
differenti aspetti, stabilisce l'obbligo di marcatura. Nel caso in
cui detta normativa attribuisca, per un periodo transitorio, al
fabbricante o al mandatario la facolta' di scelta in ordine alle
disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento
solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei
documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti
per tali macchine ed attrezzature.
- Art. 10
- Macchine ed attrezzature soggette "a limiti di emissione
acustica
- 1. Il livello
di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di
cui all'allegato I, parte b), non puo' superare i valori limite di
emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.
- Art. 11
- Valutazione della conformita'
- 1. Prima di
immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed
attrezzature di cui all'allegato 1, parte b), il fabbricante o il
mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a
una delle seguenti procedure di valutazione della conformita':
a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione
della documentazione tecnica e controlli di cui all'allegato VI;
b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato
VII; c) procedura di garanzia di qualita' totale di cui all'allegato
VIII.
2. Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di
macchine e di attrezzature di cui all'allegato I, parte c), il
fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di
attrezzatura alla procedura di controllo interno della produzione di
cui all'allegato V.
3. Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata,
alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le
informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione
della conformita' per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e,
in particolare, la documentazione tecnica di cui all'allegato V,
punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, ed
all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.
- Art. 12
- Organismi di certificazione
- 1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto
con il Ministero delle attivita' produttive, su istanza degli
organismi interessati e previa verifica del possesso dei requisiti
prescritti, autorizza, per un periodo di cinque anni, salvo rinnovo,
gli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di
conformita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),
entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale
termine l'istanza si intende rifiutata.
2. Nelle ipotesi in cui gli organismi interessati richiedano
l'autorizzazione, anche ai fini dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante
regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, e' formulata
un'unica istanza al Ministero delle attivita' produttive, il quale
provvede con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive:
a) sono disciplinate le procedure, nonche' i requisiti previsti ai
fini dell'autorizzazione di cui al comma 1. Fino all'adozione del
predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi
stabiliti nell'allegato IX;
b) e' revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la
vigilanza sugli organismi di certificazione, riscontri la
sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o accerti gravi e
reiterate irregolarita' da parte dell'organismo stesso;
c) e' sospesa l'autorizzazione di cui al comma 1, previa
contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione
di un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi
giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui l'organismo di
certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i
propri compiti;
d) e' revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1 non
ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel
provvedimento di sospensione di cui alla lettera c).
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio notifica
alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di
cui al comma 1, i compiti specifici e le procedure d'esame agli
stessi demandati ed i numeri di identificazione previamente
attribuiti dalla Commissione agli stessi organismi, nonche' le
eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d)
del comma 3.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-l'elenco degli organismi
di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di
identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.
- Note
all'art. 12:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, vedi note all'art. 2. L'art. 8 cosi' recita: "Art. 8 (Organismi
di certificazione). - 1. Le attivita' di certificazione di cui
all'art. 4, relative a macchine o componenti di sicurezza di cui
all'allegato IV, sono effettuate da organismi autorizzati e
notificati ai sensi del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti
minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel
decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di
attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. La
domanda di autorizzazione deve essere presentata, nelle forme del
citato decreto ministeriale 22 marzo 1993, all'ispettorato tecnico
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli
organismi di cui al comma 2 con organizzazione conforme alle norme
UNIEN 45011; trascorsi novanta giorni l'autorizzazione s'intende
negata.
4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del
costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le
spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di
autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione
determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria
omogeneita' dell'attivita' di certificazione, vigilano
sull'attivita' degli organismi autorizzati e hanno facolta' di
procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali e
periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei
requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, operando in coordinamento permanente fra loro.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente
alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco
degli organismi autorizzati ed ogni sua successiva modificazione,
anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli
organismi autorizzati di cui al presente articolo.
7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera
c), punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilita' della
corretta valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico. 8. Nei
casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b) e
lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato ha la responsabilita'
della corretta valutazione della conformita' del modello di macchina
o di componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.".
- La direttiva 89/392/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 065 del 5 marzo
1998. - La direttiva 91/368/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 040 del
13 febbraio 1998. - La direttiva 93/44/CEE e' pubblicata in GUCE n.
L 065 del 5 marzo 1998.
- La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 216 dell'8
agosto 1997.
- Art. 13
- Rilevazione di dati sull'emissione acustica
- 1. Al fine
della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il
fabbricante o il mandatario trasmette al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ed alla Commissione europea una copia
della dichiarazione di conformita' CE per ciascun tipo di macchina e
di attrezzatura di cui all'allegato I, immesso in commercio o messo
in servizio. Tale obbligo non ricorre qualora sia gia' stato
soddisfatto in un altro Stato membro della Comunita'.
- Art. 14
- Procedura di modifica degli allegati
- 1. Gli allegati
al presente decreto sono modificati, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alle
variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria.
- Art. 15
- Sanzioni
- 1. Il
fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in
servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, non
accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita' di cui
all'articolo 8, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la
violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui la
violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.
3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature, di cui all'allegato I, prive
della marcatura CE di conformita' e dell'indicazione del livello di
potenza sonora garantito di cui all'articolo 9, comma 1, e' punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1000 a euro 50000.
4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui la
violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.
5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte
b), non conformi ai requisiti previsti all'articolo 10, comma 1, e'
punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1000 a euro 50000.
6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte
b), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1,
e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da euro 1000 a euro 50000.
7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte
c), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2,
e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da euro 1000 a euro 50000.
8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 3, e' punito, fuori dai casi in cui la
violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.
9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e' punito, fuori dai
casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a
euro 50000.
- Art. 16
- Norma di rinvio
- 1. Alle
procedure di valutazione della conformita' delle macchine e delle
attrezzature di cui all'articolo 11, a quelle finalizzate alla
designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12, alla
vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei
controlli sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'articolo 4,
si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adotta il decreto per la determinazione delle tariffe di
cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- Note
all'art. 16:
- Per la legge 6 febbraio 1996, n, 52 e l'art. 47 vedi note alle
premesse.
- Art. 17
- Abrogazioni
- 1. Il decreto
ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, il decreto ministeriale 28
novembre 1987, n. 592, il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n.
598, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 137, il decreto ministeriale 4 marzo 1994, n. 316,
e il decreto ministeriale 25 marzo 1994, n. 317, sono abrogati.
- Note
all'art. 17:
- Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, reca:
"Attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n.
84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, n.
85/408, n. 84/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del
rumore, nonche' al livello sonoro di potenza acustica di
motocompressori gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi
elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per
compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile".
- Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592, reca:
"Attuazione della direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e
macchine per cantieri edili". - Il decreto ministeriale 3 dicembre
1987, n. 598, reca: "Attuazione della direttiva n. 84/538/CEE,
relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, reca: "Attuazione
delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione
del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e
pale caricatrici".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, reca: "Attuazione
delle direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE relative al livello di
potenza acustica ammesso dei tosaerba". - Il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 137, reca: "Attuazione della direttiva CEE n.
405/1987, relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru
a torre".
- Il decreto ministeriale 4 marzo 1994, n. 316, reca: "Regolamento
recante norme in materia di limitazione del rumore prodotto dagli
escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.
(Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1994, n. 122)".
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1994, n. 317, reca: "Regolamento
recante norme relative al livello di potenza acustica ammesso per i
tosaerba". "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comuni-tarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi
del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in
vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma.
- L'allegato A della succitata legge cosi' recita: "Allegato A
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. 1999/36/CE del
Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a
pressione trasportabili. 2000/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti
al trasporto di persone. 2000/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari
di animali delle specie bovine e suine.".
- Art. 18
- Disposizioni transitorie
- 1. Fino alla
data del 1 gennaio 2003 e' consentita l'immissione in commercio o la
messa in servizio di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I
conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e gia' costruite alla stessa data.
2. Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni
provvisorie rilasciate, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, agli organismi abilitati a svolgere i compiti di cui
all'articolo 12, comma 1.
- Art. 19
- Entrata in vigore
- 1. Le
disposizioni relative ai livelli ridotti di potenza sonora
ammissibili della fase II di cui all'allegato I entrano in vigore a
decorrere dal 3 gennaio 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
- Dato a Roma,
addi' 4 settembre 2002
- CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
- Visto, il
Guardasigilli: Castelli
- Allegati
-
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2001
-
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, Il Guardasigilli: Fassino
- Registrato
alla Corte dei conti il 13 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 390
-
MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 luglio 2006
Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento
all'esterno.
- (Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 7/8/2006)
-
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
-
Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva
2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante
attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina
la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;
-
Decreta:
-
Art. 1
-
1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente:
-
(1)
Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di
saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico
relativa al valore piu' basso del fattore di utilizzazione del tempo
indicato dal fabbricante.
(2) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti
tipi di macchine e attrezzature:
-- rulli vibranti con operatore a piedi;
-- piastre vibranti (P> 3kW);
-- vibrocostipatori; -- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
-- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW);
-- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a
sbalzo;
-- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;
-- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a
mano (15 > m 30);
-- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici(L < o =
50, L > 70).
I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della
direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1.
Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della
fase I si applicheranno anche nella fase II.
(3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase
I si applicano fino al 3 gennaio 2008.
Dopo tale data si applicano i valori della fase II.
Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora e' calcolato
mediante formula, il valore calcolato e' arrotondato al numero
intero piu' vicino.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
-
Roma, 24 luglio 2006
- Il Ministro:
Pecoraro Scanio
- MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 24 luglio 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9/10/2006)
Si
segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2005, seconda
serie speciale n. 68, e' stata riportata una rettifica della
direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzioni all'aperto.
Tale rettifica deve intendersi anche per il decreto del Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 24 luglio 2006.
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