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ALLEGATI |
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MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 8 luglio
1998, n. 16 MI.SA.
Decreto ministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti.
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(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/1998)
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MINISTERO
DELL'INTERNO
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CIRCOLARE 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA.
Decreto
ministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti.
(Pubblicata sulla G.U. n.
250 del 26.10.98)
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Ai
prefetti della Repubblica
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Al
commissario del Governo per la provincia di Trento
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Al
commissario del Governo per la provincia di Bolzano
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Al
presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
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Al
comandante delle Scuole centrali antincendi
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Al
direttore del centro studi ed esperienze antincendi
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Agli
ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi
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Agli
ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco
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Ai
comandanti provinciali dei vigili del fuoco
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PREMESSA.
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Sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1998 è stato pubblicato il decreto interministeriale
10 marzo 1998 emanato in attuazione del disposto dell'art.
13 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
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La
finalità del decreto 10 marzo 1998 è quella di dare ai
datori di lavoro uno strumento adattabile alle varie realtà
lavorative e nel contempo di indicare riferimenti precisi
per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza
antincendio nell'ambito della propria azienda od unità
produttiva.
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Infatti
l'atto normativo citato contiene criteri, validi per tutti i
luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione
e protezione antincendio, dando così pratica attuazione al
disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 547 del 1955 confermato e rafforzato
dall'art. 4, comma 5, lettere h) e q) del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
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Il
percorso logico che viene seguito dal decreto per arrivare
alla scelta delle necessarie misure di sicurezza
antincendio, tiene conto della specifica realtà aziendale,
attraverso l'identificazione dei pericoli di incendio, la
loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei
rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi.
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Quanto
sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni
del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero dei
lavoro e della previdenza sociale - Direzione rapporti di
lavoro, tenuto conto della diretta correlazione dello stesso
con le disposizioni normative impartite con il decreto
legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti
chiarimenti.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.
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L'art. 2
del decreto, riprendendo le linee strategiche del decreto
legislativo n. 626 del 1994, fissa nella valutazione del
rischio di incendio il punto di riferimento per stabilire la
congruità delle necessarie misure di sicurezza preventive e
protettive e riporta nell'allegato I le linee guida per
procedere a detta valutazione.
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La
valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno
riportate nel documento di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
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Tale
specifico adempimento non è previsto per le aziende
riportate al comma 11 dell'art. 4 del citato decreto
legislativo in tale circostanza è sufficiente una
autocertificazione sull'avvenuta valutazione del rischio di
incendio.
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In
sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a quanto
già stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo n.
626/1994, indica, attraverso le linee guida di cui
all'allegato I, una esemplificazione di come procedere alla
valutazione di uno specifico rischio in ambito aziendale
quale è appunto il rischio di incendio.
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO.
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L'art. 3
del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla base
della valutazione dei rischio d'incendio i criteri per la
scelta delle principali misure di sicurezza antincendio sia
di tipo strutturale ed impiantistico che di tipo
organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto della
specifica realtà aziendale.
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Le
principali misure che vengono affrontate riguardano:
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accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;
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l'evacuazione delle persone presenti;
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la
segnalazione e l'allarme in caso di incendio;
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l'estinzione dell'incendio;
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il
mantenimento in efficienza delle attrezzature e degli
impianti antincendio;
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l'informazione e la formazione dei lavoratori.
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Nell'allegato III sono trattate con particolare
approfondimento le vie ed uscite di emergenza, in quanto per
tale specifica è fondamentale misura di sicurezza
necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al
fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nei
seguenti commi dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955 così come modificato dall'art. 33
del decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
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comma 4
= numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di
emergenza;
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comma 5
= larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
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comma 6
= verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.
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Per
l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure stabilite
nell'allegato III viene concesso un termine di due anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
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È fatto
salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma 13, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 per i
luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1º gennaio 1993.
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Il comma
2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma
1;relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed
allarme e sull'estinzione, non si applicano alle attività
soggette ai controlli da parte del vigili del fuoco per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi.
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Tale
disposto vuole significare che per le suddette attività tali
misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate
dal Ministero dell'interno, ove esistenti, o ai criteri
generali di prevenzione incendi, secondo le procedure
previste dal decreto dei Presidente della Repubblica n.
37/1998.
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Pertanto
i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena
attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le
attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei
vigili del fuoco.
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Si
ritiene che possono costituire comunque un utile
riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle
attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei
vigili del fuoco, qualora l'attività in questione non sia
disciplinata da specifica disposizione di prevenzione
incendi.
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GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDI.
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L'art. 5
prevede la redazione del piano di emergenza in conformità
dei criteri riportati nell'allegato VIII, per i luoghi di
lavoro ove sono occupati non meno di 10 dipendenti, o
comunque ricompresi tra le attività soggette al controllo
obbligatorio dei vigili dei fuoco al fine del rilascio del
certificato di prevenzione incendi.
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DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI
ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E
GESTIONE DELL'EMERGENZA.
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Gli
articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo n. 626/1994 riportate
all'art. 4, comma 5, lettera a) ed all'art. 22, comma 5,
rispettivamente per quanto attiene la designazione e la
formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza.
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Nell'allegato IX sono riportati i contenuti minimi e la
durata dei corsi di formazione, in relazione al livello di
rischio di incendio dell'azienda.
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Nell'allegato X sono invece elencati i luoghi di lavoro ove
è richiesto agli addetti antincendio uno specifico
requisito, aggiuntivo alla formazione, consistente nel
conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609.
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Tale
requisito è stato previsto in quanto nelle aziende riportate
nell'allegato X si svolgono attività che, in caso di
incendio, possono comportare rischi non solo per i
lavoratori, ma anche per l'ambiente esterno ed in
particolare per l'incolumità pubblica.
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L'art.
8, comma 2, fa salva la formazione già acquisita dagli
incaricati, prima della data di entrata in vigore del
decreto medesimo.
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In
analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto
legislativo n. 626/1994 sul ricorso a servizi esterni
all'azienda, si ritiene che l'affidamento ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi, tramite apposito
contratto, degli incarichi finalizzati all'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione
dell'emergenza, possa essere consentito come misura
integrativa e non sostitutiva del disposto di cui all'art.
4, comma 5, lettera a) del predetto decreto legislativo n.
626/1994.
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Detto
personale esterno dovrà, in ogni caso, essere formato a cura
del proprio datore di lavoro in relazione al livello di
rischio di incendio dell'attività presso la quale presterà
il servizio.
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Qualora
non sia prefigurabile a priori l'attività presso la quale
verrà espletato il servizio, la formazione dovrà essere
basata su contenuti che siano i più completi e dettagliati
possibili, ed al riguardo si ritiene che il corso di tipo C,
di cui all'allegato IX dei decreto ministeriale 10 marzo
1998, sia quello adatto a tal fine.
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Inoltre
si ritiene necessario che il livello di formazione acquisito
vada attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della
legge n. 609 del 1996.
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Da
ultime occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre
a tale servizio esterno, è tenuto a fornire ai predetti
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione
dell'emergenza, la necessaria informazione sui rischi
specifici e sulle misure di sicurezza attuate nella propria
azienda, secondo modalità da precisare negli accordi
contrattuali.
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FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE AI SENSI DELL'ART. 10
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994, POSSONO SVOLGERE
DIRETTAMENTE I COMPITI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E
DI EVACUAZIONE.
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L'art.
10 del decreto legislativo n. 626/1994 consente al datore di
lavoro delle seguenti aziende:
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aziende
artigiane ed industriali sino a 30 addetti;
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aziende
agricole sino a 10 addetti;
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aziende
della pesca sino a 20 addetti;
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altre
aziende sino a 200 addetti,
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con
esclusione delle seguenti aziende:
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aziende
industriali soggette all'obbligo della dichiarazione e della
notifica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 dei 1988;
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centrali
termoelettriche;
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impianti
e laboratori nucleari;
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aziende
estrattive ed altre attività minerarie;
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fabbriche e depositi di esplosivi;
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strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
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di poter
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, purché frequenti un apposito corso
di formazione in materia di sicurezza e salute, il cui
attestato di frequenza va trasmesso all'organo di vigilanza.
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L'art.
95 del decreto legislativo n. 626/1994 ha consentito, fino
al 31 dicembre 1996, ai datori di lavoro di svolgere
direttamente quanto previsto dall'art. 10 senza l'obbligo di
frequentare l'apposito corso di formazione.
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Il
Ministero dei lavoro e della previdenza sociale con il
decreto 16 gennaio 1997 ha stabilito contenuti minimi dei
corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano
svolgere direttamente i compiti di cui all'art. 10.
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Tale
corso della durata minima di 16 ore, prevede, tra l'altro,
anche l'argomento specifico della prevenzione incendi e
della gestione dell'emergenza.
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Dalla
data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo
1998, il corso di cui sopra, per la parte attinente alla
sicurezza antincendio, deve recepire i contenuti di cui
all'allegato IX.
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Sono
comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di
entrata in vigore del decreto nonché la speciale esenzione
di cui all'art. 95 dei decreto legislativo n. 626/1994,
purché ne sia stata data comunicazione all'organo di
vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.
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Il direttore generale della protezione civile e dei servizi
antincendi
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MANINCHEDDA
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