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ALLEGATI |
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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
- (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7/4/1998 - Suppl. Ordinario)
- Il Ministro dell’interno e il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale
- Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto legislativo 19marzo 1996, n. 242; Vista la legge 30novembre 1996, n. 609; In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 del citato
decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626;
- Decreta:
- Articolo 1
- Oggetto — Campo di applicazione
- 1.Il
presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto
dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei
rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure
di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al
fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne
le conseguenze qualora esso si verifichi.
- 2.Il
presente decreto si applica alle attività che si svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 30, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n.
626/1994.
- 3. Per
le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e
per le attività industriali di cui all’art. 1 del decreto
dei Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all’obbligo della
dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui
agli articoli 6 e 7.
- Articolo 2
- Valutazione dei rischi di incendio
- 1. La
valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure
di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica
del documento di cui all’art. 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 626/1994.
- 2. Nel
documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i
nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di
gestione delle emergenze in caso di incendio, o quello del
datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 626/1994.
- 3. La
valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in
conformità ai criteri di cui all’allegato I.
- 4. Nel
documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro
valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro
e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo,
classificando tale livello in una delle seguenti categorie,
in conformità ai criteri di cui all’allegato I:
- a)livello di rischio elevato;
-
b)livello di rischio medio;
-
c)
livello di rischio basso.
- Articolo 3
- Misure preventive, protettive
e precauzionali di esercizio
-
1. All’esito della valutazione dei rischi di
incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate
a:
-
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio
secondo i criteri di cui all’allegato Il;
-
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste
dall’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27aprile 1955, n. 547, di seguito denominato DPR
n. 547/1955, così come modificato dall’articolo 33 del
decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l’esodo delle
persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai
requisiti di cui all’allegato III;
-
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione
dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei sistemi
di allarme e delle procedure di intervento, in conformità
ai criteri di cui all’allegato IV;
-
d) assicurare l’estinzione di un incendio in conformità
ai criteri di cui all’allegato V;
-
e) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI;
-
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e
formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui
all’allegato VII.
-
2. Per le attività soggette al controllo da parte
dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, le disposizioni del presente articolo si applicano
limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
- Articolo 4
- Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio
-
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli
sugli impianti e sulle attrezzature di protezione
antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali
ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica,
delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall’installatore.
- Articolo 5
- Gestione dell’emergenza in caso di incendio
-
1. All’esito della valutazione dei rischi
d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
riportandole in un piano di emergenza elaborato in
conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
-
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3,
comma2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove
sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non
è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma
restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso di incendio.
- Articolo 6
- Designazione degli addetti al servizio antincendio
-
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio
e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il
datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi
dell’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti
dall’articolo 10 del decreto suddetto.
-
2. I lavoratori designati devono frequentare il
corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
-
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei
luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate
nell’allegato X, devono conseguire l’attestato di idoneità
tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609.
-
4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma
precedente, qualora il datore di lavoro su base volontaria,
ritenga necessario che l’idoneità tecnica del personale di
cui al comma I sia comprovata da apposita attestazione, la
stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui
all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, 609.
- Articolo 7
- Formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta
antincendio e
gestione dell’emergenza
-
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei
lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto
previsto nell’allegato IX.
- Articolo 8
- Disposizioni transitorie e finali
-
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 31 del
decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro
costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata
in vigore de presente decreto, con esclusione di quelli di
cui all’articolo 1, comma 3, e articolo 3, comma 2, del
presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni
relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di
emergenza di cui all’articolo 3, comma i lettera b), entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
-
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto.
- Articolo 9
- Entrata in vigore
-
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo
la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
- Allegato 1
- Linee Guida per la valutazione dei rischi di incendio nei
luoghi di lavoro
-
1.1. Generalità
-
Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per
procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi
di lavoro. L' applicazione dei criteri ivi riportati non
preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata
validità.
-
1.2.Definizioni
-
Ai fini del presente decreto si definisce:
-
- Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di
determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie
e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro,
che presentano il potenziale di causare un incendio;
-
- Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il
livello potenziale di accadimento di un incendio e che si
verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone
presenti;
-
- Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di
valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro,
derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo
di incendio.
-
1.3.Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio
-
La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al
datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei
lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di
lavoro.
-
Questi provvedimenti comprendono:
-
-
la prevenzione dei rischi;
-
-
l’informazione dei lavoratori e delle altre persone
presenti;
-
-
la formazione dei lavoratori; le misure
tecnico-organizzative destinate a porre in atto i
provvedimenti necessari.
-
La prevenzione dei rischi costituisce uno degli
obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in
cui non è possibile eliminare i rischi essi devono essere
diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti
sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure
generali di tutela di cui all’art. 3 del decreto
legislativo n. 626.
-
La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
-
a) del tipo di attività;
-
b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
-
c)
delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi
gli arredi;
-
d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro
compresi i materiali di rivestimento;
-
e) delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di
lavoro;
-
f)
del numero di persone presenti, siano esse lavoratori
dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad
allontanarsi in caso di emergenza.
-
1.4. Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di
incendio
-
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle
seguenti fasi:
-
a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e.
sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti
di innesco, situazioni che possono determinare la facile
propagazione dell’incendio);
-
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone
presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
-
c)
eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
-
d) valutazione del rischio residuo di incendio;
-
e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza
esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori
provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i
rischi residui di incendio.
-
1.4.1. Identificazione dei pericoli di incendio
-
1.4.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili
-
I
materiali combustibili se sono in quantità
limitata,correttamente manipolati e depositati in sicurezza,
possono non costituire oggetto di particolare valutazione.
-
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro
costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono
facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare
il rapido sviluppo di un incendio.
-
A titolo esemplificativo essi sono:
-
-
vernici e solventi infiammabili; adesivi infiammabili
-
-
gas infiammabili;
-
-
grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
-
-
materiali plastici, in particolare sotto forma di
schiuma-
-
-
grandi quantità di manufatti infiammabili;
-
-
prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o
che possono reagire con altre sostanze provocando un
incendio;
-
-
prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
-
-
vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali
facilmente combustibili.
-
1.4.1.2. Sorgenti di innesco
-
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti
di innesco e fonti di calore che costituiscono cause
potenziali di incendio o che possono favorire la
propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi,
possono essere di immediata identificazione mentre, in
altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici
od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:
-
-
presenza di fiamme o scintille dovute a processi di
lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
-
-
presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
-
-
presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce
calore non installate e utilizzate secondo le norme di
buona tecnica;
-
-
uso di fiamme libere;
-
-
presenza di attrezzature elettriche non installate e
utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
-
1.42. Identificazione dei lavoratori e di altre persone
presenti esposti a rischi di incendio
-
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia
particolarmente esposta a rischio, in particolare per i
piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i
criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una
adeguata sicurezza antincendio.
-
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una
o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di
incendio, a causa della loro specifica funzione o per il
tipo di attività nel luogo di lavoro.
-
A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
-
-
siano previste aree di riposo;
-
-
sia presente pubblico occasionale in numero tale da
determinare situazione di affollamento;
-
-
siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia
limitata;
-
-
siano presenti persone che non hanno familiarità con i
luoghi e con le relative vie di esodo;
-
-
siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di
incendio;
-
-
siano presenti persone che possono essere incapaci di
reagire prontamente in caso di incendio o possono essere
particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio,
poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo
sono lunghe e di non facile praticabilità.
-
1.4.3. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
-
Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario
valutare se esso possa essere:
-
-
eliminato;
-
-
ridotto;
-
-
sostituito con alternative più sicure;
-
-
separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro,
tenendo presente il livello globale di rischio per la vita
delle persone e le esigenze per la corretta conduzione
dell’attività.
-
Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano
adempimenti di legge, debbano essere realizzati
immediatamente o possano far parte di un programma da
realizzare nel tempo.
-
I.4.3.1: Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali
e sostanze infiammabili
e/o combustibili
-
I criteri possono comportare l’adozione di una o più delle
seguenti misure:
-
-
rimozione o significativa riduzione dei materiali
facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un
quantitativo richiesto per la normale conduzione
dell’attività;
-
-
sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno
pericolosi;
-
-
immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali
realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove
praticabile, conservazione della scorta per l’uso
giornaliero in contenitori appositi;
-
-
rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che
favoriscono la propagazione dell’incendio;
-
-
riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo
da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura;
-
-
miglioramento del controllo del luogo di lavoro e
provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli
scarti.
-
1.4.3.2.Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di
calore
-
Le misure possono comportare l’adozione di uno o più dei
seguenti provvedimenti:
-
-
rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
-
-
sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
-
-
controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le
istruzioni dei costruttori;
-
-
schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose
tramite elementi resistenti al fuoco;
-
-
installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi
di protezione;
-
-
controllo della conformità degli impianti elettrici alle
normative tecniche vigenti;
-
-
controllo relativo alla corretta manutenzione di
apparecchiature elettriche e meccaniche;
-
-
riparazione o sostituzione delle apparecchiature
danneggiate;
-
-
pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne
fumarie;
-
-
adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di
lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di
addetti alla manutenzione ed appaltatori;
-
-
identificazione delle aree dove è proibito fumare e
regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
-
-
divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto
rischio.
-
1.4.4.Classificazione del livello di rischio di incendio
-
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile
classificare il livello di rischio di incendio dell’intero
luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può
essere basso, medio o elevato.
-
A)
Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso:
-
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro
o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso
tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di
esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi
di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità
di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
-
B)
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio:
-
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro
o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili
e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire
lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio,
la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di
lavoro a rischio di incendio medio.
-
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato:
-
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di
lavoro o parte di essi, in cui:
-
-
per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le
condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale
sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme,
ovvero non è possibile la classificazione come luogo a
rischio di incendio basso o medio.
-
Tali luoghi comprendono:
-
-
aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di
sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di
verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di
notevole calore in presenza di materiali combustibili;
-
-
aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze
chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre
reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o
reagire con altre sostanze combustibili;
-
-
aree dove vengono depositate o manipolate sostanze
esplosive o altamente infiammabili;
-
-
aree dove c’è una notevole quantità di materiali
combustibili che sono facilmente incendiabili;
-
-
edifici interamente realizzati con strutture in legno.
-
Alfine di classificare un luogo di lavoro o una parte di
esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre
tenere presente che:
-
a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa
categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a
rischio elevato può elevare il livello di rischio
dell’intero luogo di lavoro, salvo che l’area interessata
sia separata dal resto del luogo attraverso elementi
separanti resistenti al fuoco;
-
b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se
il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di
esodo sono protette contro l’incendio;
-
c)
nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile
ridurre il livello di rischio attraverso misure di
protezione attiva di tipo automatico quali impianti
automatici di spegnimento, impianti automatici di
rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
-
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di
incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla
presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di
propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti,
lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone
presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di
incendio.
-
Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a
rischio di incendio elevato.
-
1.4.5. Adeguatezza delle misure di sicurezza
-
Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte
dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno
attuato le misure previste dalla vigente normativa, in
particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco
delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di
esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed
allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure
attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano
adeguate. Per le restanti attività, fermo restando
l’obbligo di osservare le normative vigenti ad esse
applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i
criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione
riportati nel presente allegato.
-
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure
previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad
altre misure di sicurezza compensative. In generale
l’adozione di una o più delle seguenti misure possono
essere considerate compensative:
-
A) Vie di esodo
-
1)
riduzione del percorso di esodo;
-
2)
protezione delle vie di esodo;
-
3)
realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
-
4)
installazione di ulteriore segnaletica;
-
5)
potenziamento dell’illuminazione di emergenza;
-
6)
messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
-
7)
incremento del personale addetto alla gestione
dell’emergenza ed all’attuazione delle misure per
l’evacuazione;
-
8)
limitazione dell’affollamento.
-
B) Mezzi ed impianti di spegnimento
-
1)
realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto
dei pericoli specifici;
-
2)
installazione di impianti di spegnimento automatico.
-
C) Rivelazione ed allarme antincendio
-
1)
installazione di un sistema di allarme più efficiente
(p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di
tipo automatico);
-
2)
riduzione della distanza tra i dispositivi di
segnalazione manuale di incendio;
-
3)
installazione di impianto automatico di rivelazione
incendio;
-
4)
miglioramento del tipo di allertamento in caso di
incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli
sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite
altoparlante, ecc>;
-
5)
nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività
in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere
individuato immediatamente dalle persone presenti.
-
D) Informazione e formazione
-
1)
predisposizione di un programma di controllo e di
regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
-
2)
emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la
necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli
appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e
manutenzione;
-
3)
controllo che specifici corsi di aggiornamento siano
forniti al personale che usa materiali facilmente
combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in
aree ad elevato rischio di incendio;
-
4)
realizzazione dell’addestramento antincendio per tutti i
lavoratori.
-
1.5. Redazione della valutazione dei rischi di incendio
-
Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere
-
indicato, in particolare:
-
-
la data di effettuazione della valutazione;
-
-
i pericoli identificati;
-
-
i lavoratori ed altre persone a rischio particolare
identificati;
-
-
le conclusioni derivanti dalla valutazione.
-
1.6. Revisione della valutazione dei rischi di incendio
-
La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede
un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori
di rischio individuati.
-
lì luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto
controllo per assicurare che le misure di sicurezza
antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano
affidabili.
-
La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione
se c’è un significativo cambiamento nell’attività, nei
materiali utilizzati o depositati, o quando l’edificio è
oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.
-
Allegato Il
-
Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli
incendi
-
2.1.
Generalità
-
All’esito della valutazione dei rischi devono essere
adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre
la probabilità di insorgenza degli incendi.
-
A) Misure di tipo tecnico:
-
-
realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola
d’arte;
-
-
messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al
fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
-
-
realizzazione di impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche conformemente alle regole dell’arte;
-
-
ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o
polveri infiammabili;
-
-
adozione di dispositivi di sicurezza.
-
B) Misure di tipo organizzativo-gestionale:
-
-
rispetto dell’ordine e della pulizia;
-
-
controlli sulle misure di sicurezza;
-
-
predisposizione di un regolamento interno sulle misure di
sicurezza da osservare;
-
-
informazione e formazione dei lavoratori.
-
Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli
incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più
comuni che possono determinare l’insorgenza di un incendio
e la sua propagazione.
-
2.2. Cause e pericoli di incendio più comuni
-
A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli
di incendio più comuni:
-
a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente
combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza
le dovute cautele;
-
b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale
combustibile che può essere incendiato accidentalmente o
deliberatamente;
-
c)
negligenza relativamente all’uso di fiamme libere e di
apparecchi generatori di calore;
-
d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa
manutenzione delle apparecchiature;
-
e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente
protetti;
-
f)
riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate
da persone non qualificate;
-
g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione
anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate
per essere permanentemente in servizio);
-
h)
utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento
portatili;
-
i)
ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di
riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di
ufficio;
-
j)
presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite,
compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di
portacenere;
-
k)
negligenze di appaltatori o degli addetti alla
manutenzione;
-
l)
inadeguata formazione professionale del personale sull’uso
di materiali od attrezzature pericolose ai fini
antincendio.
-
Alfine di predisporre le necessarie misure per prevenire
gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli aspetti su
cui deve essere posta particolare attenzione:
-
-
deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e
facilmente combustibili;
-
-
utilizzo di fonti di calore;
-
-
impianti ed apparecchi elettrici;
-
-
presenza di fumatori;
-
-
lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
-
-
rifiuti e scarti combustibili;
-
-
aree non frequentate.
-
2.3. Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e
facilmente combustibili
-
Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali
infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello
strettamente necessario per la normale conduzione
dell’attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.
-
I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in
appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.
-
Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero
essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio
adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con
altri a base acquosa).
-
lì deposito di materiali infiammabili deve essere
realizzato in luogo isolato o in locale separato dal
restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di
comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
-
I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche
pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle
misure di sicurezza da osservare.
-
I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle
proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono
incrementare il rischio di incendio.
-
I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere
tenuti in appositi ripostigli o locali.
-
2.4. Utilizzo di fonti di calore
-
I generatori di calore devono essere utilizzati in
conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è
utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e.
l’impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).
-
I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio
alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali
combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le
eventuali scintille.
-
I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe,
molatrici devono essere tenuti puliti per evitare
l’accumulo di grassi o polveri.
-
I bruciatori dei generatori di calore devono essere
utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni
del costruttore.
-
Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del
combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli
regolari.
-
2.5. Impianti ed attrezzature elettriche
-
I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso
delle attrezzature e degli impianti elettrici.
-
Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria
di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve
avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere
posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.
-
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da
personale competente e qualificato.
-
I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non
devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di
illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di
liquidi.
-
2.6. Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento
-
Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento
individuali o portatili, le cause più comuni di incendio
includono il mancato rispetto di misure precauzionali,
quali ad esempio:
-
a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando
si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.;
-
b) l deposito di materiali combustibili sopra gli
apparecchi di riscaldamento;
-
c)
il posizionamento degli apparecchi portatili di
riscaldamento vicino a materiali combustibili;
-
d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli
apparecchi alimentati a kerosene.
-
L’utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve
avvenire previo controllo della loro efficienza, in
particolare legata alla corretta alimentazione.
-
2.7. Presenza di fumatori
-
Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire
pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la
mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali
cause di incendi.
-
Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a
disposizione portacenere che dovranno essere svuotati
regolarmente.
-
I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti
costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro
contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.
-
Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree
contenenti materiali facilmente combustibili od
infiammabili.
-
2.8. Lavori di manutenzione e di ristrutturazione
-
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle
problematiche da prendere in considerazione in relazione
alla presenza di lavori di manutenzione e di
ristrutturazione:
-
a)accumulo di materiali combustibili;
-
b)ostruzione delle vie di esodo;
-
c)
bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
-
d) realizzazione di aperture su solai o murature
resistenti al fuoco.
-
All’inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che
l’esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.
Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato
un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano
state poste in essere e che le attrezzature di lavoro,
sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro
e che non sussistano condizioni per l’innesco di un
incendio.
-
Particolare attenzione deve essere prestata dove si
effettuano i lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme
libere). lì luogo ove si effettuano tali lavori a caldo
deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare
che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto
contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione
estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul
sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è
stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata
dopo l’ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che
non ci siano materiali accesi o braci.
-
Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo
sicuro e ventilato, I locali ove tali sostanze vengono
utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da
sorgenti di ignizione. lì fumo e l’uso di fiamme libere deve
essere vietato quando si impiegano tali prodotti.
-
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, devono essere
depositate all’interno del luogo di lavoro.
-
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di
rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per
evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e
ristrutturazione.
-
Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme
deve essere provato.
-
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di
manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di
adduzione del gas combustibile.
-
2.9. Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili
-
I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via
temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale,
disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti
di ignizione.
-
L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed
ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e
depositato in un’area idonea fuori dell’edificio.
-
2.10. Aree non frequentate
-
Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono
frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed
ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter
essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere
da materiali combustibili non essenziali e devono essere
adottate precauzioni per proteggere tali aree contro
l’accesso di persone non autorizzate.
-
2.11. Mantenimento delle misure antincendio
-
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono
effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro
finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di
sicurezza antincendio.
-
In proposito è opportuno predisporre idonee liste di
controllo.
-
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell’orario
di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in
condizioni di sicurezza.
-
Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le
seguenti:
-
a)controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano
chiuse, qualora ciò sia previsto;
-
b)controllare che le apparecchiature elettriche, che non
devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
-
c)
controllare che tutte le fiamme libere siano spente o
lasciate in condizioni di sicurezza;
-
d)controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili
siano stati rimossi;
-
e)controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati
depositati in luoghi sicuri.
-
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla
prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo
di cui vengano a conoscenza.
- Allegato III
- Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
-
3.1. Definizioni
-
Ai fini del presente decreto si definisce:
-
-
Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e
di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una
determinata area dello stesso.
-
-
Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al
sicuro dagli effetti di un incendio.
-
-
Percorso protetto: percorso caratterizzato da una
adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che
può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può
essere costituito da un corridoio protetto, da una scala
protetta o da una scala esterna.
-
-
Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non
essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli
effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
-
a)uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
-
b)uscita che immette in un percorso protetto attraverso il
quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo
sicuro;
-
c)
uscita che immette su di una scala esterna.
-
-
Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza):
-
percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli
occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo
sicuro.
-
3.2. Obiettivi
-
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile
insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve
garantire che le persone possano, senza assistenza esterna,
utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e
chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.
-
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia
soddisfacente, occorre tenere presente:
-
-
il numero di persone presenti, la loro conoscenza del
luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza
assistenza;
-
-
dove si trovano le persone quando un incendio accade;
-
-
i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
-
-
il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
-
3.3. Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita
-
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di
uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
-
a)ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita
alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o
dei locali a rischio di incendio medio o basso;
-
b)ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle
altre e distribuita in modo che le persone possano
ordinatamente allontanarsi da un incendio;
-
c)
dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del
percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non
dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
-
-
15 e 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a
rischio di incendio elevato;
-
-
30
y
45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a
rischio di incendio medio;
-
-
45
y
60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a
rischio di incendio basso.
-
d)le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo
sicuro;
-
e)
i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere
evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere
evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di
piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o
più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i
valori sottoriportati:
-
-
6
y
15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a
rischio elevato;
-
-
9
y
30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio
medio;
-
-
12
y
45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio
basso.
-
f)
quando una via di uscita comprende una porzione del
percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso
non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
-
g)le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in
relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va
misurata nel punto più stretto del percorso;
-
h)
deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di
uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano
dell’edificio;
-
i)
le scale devono normalmente essere protette dagli effetti
di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte
resistenti al fuoco munite di dispositivo di auto-chiusura,
ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di
incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi
punto del luogo di lavoro fino all’uscita su luogo sicuro
non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e
45 metri nel caso di una sola uscita);
-
l)
le vie di uscita e le uscite di piano devono essere
sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni
in ogni momento;
-
m)
ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta
facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.
-
3.4. Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo
-
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle
lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a
parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui
il luogo di lavoro sia:
-
-
frequentato da pubblico;
-
-
utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di
particolare assistenza in caso di emergenza;
-
-
utilizzato quale area di riposo;
-
-
utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati
materiali infiammabili. Qualora il luogo di lavoro sia
utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono
depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità
di livello di rischio, possono essere adottate le distanze
maggiori.
-
3-5. Numero e larghezza delle uscite di piana
-
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di
una sola uscita di piano.
-
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
-
a)
l’affollamento del piano è superiore a 50 persone;
-
b)
nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o
specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente
dalle dimensioni dell’area o dall’affollamento, occorre
disporre di almeno due uscite;
-
c)
la lunghezza del percorso di uscita, in un’unica direzione,
per raggiungere l’uscita di piano, in relazione al rischio
di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera
e).
-
Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il
numero delle uscite dipende dal numero delle persone
presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi
stabilita al punto 3.3, lettera c).
-
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la
larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non
inferiore a:
- L (metri) = A/50 x 0,60
-
in cui:
-
-
“A” rappresenta il numero delle persone presenti al piano
(affollamento);
-
-
il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri)
sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di
passaggio);
-
-
50 indica il numero massimo delle persone che possono
defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo
conto del tempo di evacuazione.
-
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va
arrotondato al valore intero superiore.
-
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60
metri, con tolleranza deI 5%.
-
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore
a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere
conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e
pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi di
lavoro a rischio di incendio medio o basso.
-
Esempio 1
-
Affollamento di piano = 75 persone.
-
Larghezza complessiva delle uscite 2 moduli da 0,60 m.
-
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna
raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a
quella fissata al punto 3.3, lettera c).
-
Esempio 2
-
Affollamento di piano = 120 persone.
-
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
-
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m
+ 1 da
0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore
a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
-
3.6. Numero e larghezza delle scale
-
Il principio generale di disporre di vie di uscita
alternative si applica anche alle scale.
-
Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di
altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come
definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di
lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni
singolo piano può essere servito da una sola uscita.
-
Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie
precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte
salve le deroghe previste dalla vigente normativa.
-
Calcolo della larghezza delle scale
-
A.
Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto
del piano terra, la loro larghezza non deve essere
inferiore a quella delle uscite del piano servito.
-
B.
Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di
sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non
deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si
immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è
calcolata in relazione all’affollamento previsto in due
piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior
affollamento.
-
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di
incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle
scale è calcolata con la seguente formula:
- L (metri) = A*/50 x 0,60 in cui:
-
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire
dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior
affollamento.
-
Esempio:
-
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra;
-
Affollamento 1° piano = 60 persone
-
Affollamento 2° piano = 70 persone
-
Affollamento 3’ piano = 70 persone
-
Affollamento 4’ piano = 80 persone
-
Affollamento 5’ piano = 90 persone
-
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.
-
Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.
-
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40
m.
-
Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.
-
3.7. Misure di sicurezza alternative
-
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non
possono essere rispettate per motivi architettonici o
urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto
attiene l’evacuazione del luogo di lavoro, può essere
limitato mediante l’adozione di uno o più dei seguenti
accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti
3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti
impedimenti architettonici o urbanistici:
-
a)risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività,
così che le persone lavorino il più vicino possibile alle
uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il
sicuro utilizzo delle vie di uscita;
-
b)riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
-
c)
realizzazione di ulteriori uscite di piano;
-
d)realizzazione di percorsi protetti addizionali o
estensione dei percorsi protetti esistenti;
-
e)installazione di un sistema automatico di rivelazione ed
allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
-
3.8. Misure per limitare la propagazione dell’incendio
-
A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti
e/o solai
-
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su
solai, pareti e soffitti, possono contribuire in maniera
significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e
calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di
uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra
includono:
-
-
provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
-
-
installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
-
Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando
le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.
-
B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o
solai
-
La velocità di propagazione di un incendio lungo le
superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare
notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in
particolare le possibilità di uscita per le persone.
Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative
quantità di materiali di rivestimento che consentono una
rapida propagazione dell’incendio, gli stessi devono essere
rimossi o sostituiti con materiali che presentino un
migliore comportamento al fuoco.
-
C) Segnaletica a pavimento
-
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta
area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente
definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.
-
D) Accorgimenti perle scale a servizio di piani interrati
-
Le scale a servizio di piani interrati devono essere
oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono
essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi
un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare
la propagazione dell’incendio, attraverso le scale, ai
piani superiori.
-
Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non
dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è
particolarmente importante se si tratta dell’unica scala a
servizio dell’edificio. Qualora una scala serva sia piani
fuori terra che interrati, questi devono essere separati
rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco
installate in corrispondenza degli accessi sia ai piani
interrati che al piano terra.
-
E) Accorgimenti per le scale esterne
-
Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi
che l’utilizzo della stessa, al momento dell’incendio, non
sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da
porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete
esterna su cui è ubicata la scala.
-
3.9. Porte installate lungo le vie di uscita nelle vie di
uscita
-
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in
corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel
verso dell’esodo.
-
L’apertura nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa
determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre
cause, fatta salva l’adozione di accorgimenti atti a
garantire condizioni di sicurezza equivalente. In ogni caso
l’apertura nel verso dell’esodo è obbligatoria quando:
-
a)
l’area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
-
b)
la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
-
c)
la porta serve un’area ad elevato rischio di incendio.
-
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di
dispositivo di autochiusura.
-
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi
possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura,
purché siano tenute chiuse a chiave.
-
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le
vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può
in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i
lavoratori che per altre persone che normalmente devono
circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le
suddette porte possono essere tenute in posizione aperta,
tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne
consentano il rilascio a seguito:
-
-
dell’attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza
delle porte;
-
-
dell’attivazione di un sistema di allarme incendio;
-
-
di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di
allarme incendio;
-
-
di un comando manuale.
-
3.10. Sistemi di apertura delle porte
-
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi,
all’inizio della giornata lavorativa, che le porte in
corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare
lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso
siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere
aperte facilmente ed immediatamente dall’interno senza l’uso
di chiavi.
-
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse
durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria
l’apertura nel verso dell’esodo, devono aprirsi a semplice
spinta dall’interno.
-
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si
possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle
porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In
tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a
conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere
capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
-
3.11.
Porte scorrevoli e porte girevoli
-
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta
di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere
utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può
essere aperta nel verso dell’esodo a spinta con dispositivo
opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura
in mancanza di alimentazione elettrica.
-
Una porta girevole su asse verticale non può essere
utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano.
Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che
nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una
porta apribile a spinta opportunamente segnalata.
-
3.12. Segnaletica indicante le vie di uscita
-
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere
chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla
vigente normativa.
-
3.13. Illuminazione delle vie di uscita
-
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni,
devono essere adeguatamente illuminanti per consentire la
loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo
sicuro.
-
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in
assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un
sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento
automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di
rete.
-
3.14. Divieti da osservare lungo le vie di uscita
-
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata
l’installazione di attrezzature che possono costituire
pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare
lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e
le scale:
-
-
apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
-
-
apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente
da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
-
-
apparecchi di cottura;
-
-
depositi temporanei di arredi;
-
-
sistema di illuminazione a fiamma libera;
-
-
deposito di rifiuti.
-
Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici
possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non
costituiscano rischio di incendio né ingombro non
consentito.
-
Allegato IV
-
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio
-
4.1. Obiettivo
-
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e
l’allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo
di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima
che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare
avvio alla procedura per l’evacuazione del luogo di lavoro
nonché l’attivazione delle procedure d’intervento.
-
4.2. Misure per i piccoli luoghi di lavoro
-
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o
medio, il sistema per dare l’allarme può essere semplice.
-
Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso
ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.
-
In altre circostanze possono essere impiegati strumenti
sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di
lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali
attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale
sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre
installare un sistema di allarme elettrico a comando
manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
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I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri
strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati
affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano
rapidamente individuarli. lì percorso massimo per attivare
un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.
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Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati
negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di
piano, così che possano essere utilizzati dalle persone
durante l’esodo.
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4.3. Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o
complessi
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Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il
sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.
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lì segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in
tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è
necessario.
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In quelle parti dove il livello di rumore può essere
elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme
acustico non è sufficiente, devono essere installati in
aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I
segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico
mezzo di allarme.
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4.4. Procedure di allarme
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Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase,
cioè, al suono dell’allarme, prende il via l’evacuazione
totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più
appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire
l’evacuazione in due fasi o più fasi successive. Occorre
prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c’è
notevole presenza di pubblico.
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A) Evacuazione in due fasi
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Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due
fasi, dà un allarme di evacuazione con un segnale continuo
nell’area interessata dall’incendio od in prossimità di
questa, mentre le altre aree dell’edificio sono interessate
da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere
inteso come un segnale di evacuazione totale.
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Qualora la situazione diventi grave, il segnale
intermittente deve essere cambiato in segnale di
evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la
restante parte dell’edificio è evacuata totalmente.
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B) Evacuazione a fasi successive
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Un sistema di allarme basato sull’evacuazione progressiva,
deve prevedere un segnale di evacuazione (continuo) nel
piano di origine dell’incendio ed in quello immediatamente
sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un
apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.
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Dopo che il piano interessato dall’incendio e quello
sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il segnale
di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente
quelli posti al di sopra del piano interessato dall’incendio
ed i piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione
progressiva piano per piano.
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In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri)
l’evacuazione progressiva non può essere attuata senza
prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di
spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro
di controllo.
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C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di
pubblico
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Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico
si rende spesso necessario prevedere un allarme iniziale
riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza
ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano
tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di
evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze,
idonee precauzioni devono essere prese per l’evacuazione
totale.
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Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente in
particolari situazioni, con presenza di notevole
affollamento di pubblico può essere previsto anche un
apposito messaggio preregistrato, che viene attivato dal
sistema di allarme antincend
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