|
ALLEGATI |
-
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili"
(come modificato dal D.Lgs. 19/11/1999, n. 528 - G.U.R.I. n.
13 del 18/1/2000, dal D.Lgs. 10/9/2003, n. 276 - G.U.R.I. n.
235 del 9/10/2003 - Suppl. Ord. e dal D.Lgs. 6/10/2004, n.
251 - G.U.R.I. n. 239)
- (Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. n. 223 del 23/09/1996)
-
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare
l'articolo 6, comma 3; Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno
1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava
direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE); Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
- Emana
il seguente decreto legislativo:
- Art. 1
- Campo di
applicazione
- 1. Il
presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto
legislativo n. 626 del 1994, e della vigente legislazione in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si
applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel presente decreto
legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
-
a) ai
lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato. e-bis) ai lavori svolti in mare; e-ter) alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si
effettuino riprese, purché tali attività non implichino
l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
-
Art.
2
-
Definizioni
-
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
-
a)
cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato
"cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili e di ingegneria civili il cui elenco è riportato
all'allegato 1;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente ai fini della progettazione o
della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei
lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi
dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la progettazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto, diverso
dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5; f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate
dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell’opera; f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modifiche.
-
Art.
3
-
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
-
1. Il
committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle
scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene
ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al
fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra
loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede
nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase
della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
-
a) nei
cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200
uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari
elencati nell’allegato II.
-
4. Nei
casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo
10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o più imprese. 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo
del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi
devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il responsabile dei lavori può
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa:
-
a)
verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti
(1); b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva.
Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS
e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche
dalle casse edili le quali stipulano una apposita
convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di
un documento unico di regolarita' contributiva
(2);
b-ter) trasmette
all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori,
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
di attivita', il nominativo
delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza
della certificazione della regolarita'
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa
esecutrice dei lavori, e' sospesa
l'efficacia del titolo abilitativo.
(3).
[ la seguente lettera b-ter e' stata sostituita dall'art.
20 del D.Lgs. 6/10/2004 n. 251: b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o
all'atto della presentazione della denuncia di inizio
attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis)
(4).
]
-
(1) Lettera così modificata dall'art. 86 del D.Lgs.
10/9/2003, n. 276 (c.d. Decreto Biagi);
(2) lettera aggiunta dall'art. 86 del D.Lgs. 10/9/2003, n.
276 (c.d. Decreto Biagi); (3) lettera così sostituita dall'art. 20 del D.Lgs.
6/10/2004, n. 251 (c.d. Decreto di modifica del Decreto
Biagi). (4) lettera sostituita dall'art. 20 del D.Lgs. 6/10/2004,
n. 251 (c.d. Decreto di modifica del Decreto Biagi).
-
Art.
4
-
Obblighi del coordinatore per la progettazione
-
1.
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
-
a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento Ue
26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori
di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera
a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
-
2. Il
fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori
pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di
cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e
modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in
seguito denominata “commissione prevenzione infortuni”, sono
definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1,
lettera b).
-
Art.
5
-
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
-
1.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori provvede a:
-
a)
verificare, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo
12 e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo
12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il
fascicolo di cui all’articolo
4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli
articoli 7,
8 e
9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo
12 e proporre la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne
idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione
provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda
unità sanitaria locale territorialmente competente e alla
Direzione provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
-
1-bis.
Nei casi di cui all’articolo
3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre
a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui all’articolo
4, comma 1, lettere a) e b).
-
2.
(abrogato)
-
3.
(abrogato)
-
Art.
6
-
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
-
1. Il
committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e
del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli
obblighi di cui all’articolo
4, comma 1, e
5, comma 1, lettera a).
-
Art.
7
-
Obblighi dei lavoratori autonomi
-
1. I
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri:
-
a)
utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626
del 1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto
legislativo n. 626 del 1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
-
Art.
8
-
Misure generali di tutela
-
1. I
datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di
tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
-
a) il
mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere,
della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro
o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere.
-
Art.
9
-
Obblighi dei datori di lavoro
-
1. I
datori di lavoro delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
-
a)
adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato
IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente; c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo
2, comma 1, lettera f-ter
(1).
-
2.
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo
12 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo 7, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994. (2)
-
(1) Comma
così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs.
19 novembre 1999, n. 528.
(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. c),
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
-
Art.
10
-
Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori
-
1. Il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-
a)
diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia,
scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l’espletamento di attività lavorative nel
settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario
o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di
lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre
anni.
-
2. I
soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in
possesso di attestato di frequenza a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medifica
sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali,
dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2
devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
V. 4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i
dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le
funzioni di coordinatore. 5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro
che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque
anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di
pubblico servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di uno o più esami
del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della
preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato
V o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con le medesime
caratteristiche di equipollenza. 6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al
comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
-
Art.
11
-
Notifica preliminare
-
1. Il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e
alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato
III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti
casi:
-
a)
cantieri di cui all'articolo
3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)
per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
-
2. Copia
della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle
costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi
alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
-
Art.
12
-
Piano
di sicurezza e di coordinamento
-
1. Il
piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione
dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e
le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la
stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso
nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene
altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o
dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di
prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva. Il piano è costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione. In particolare il piano contiene,
in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i
seguenti elementi:
-
a)
modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili
rischi provenienti dall’ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell’area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il
rischio di caduta dall’alto; m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori
in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della
volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di
estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche
di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio
o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo
14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo
5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori,
delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli
elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli
sbalzi eccessivi di temperatura.
-
2. Il
piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del
contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza. 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo
di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei
lavori. 5. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al
coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio.
-
Art.
13
-
Obbligo di trasmissione
- 1. Il
committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate
a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di
appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa
a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di
appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria
trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici
e ai lavoratori autonomi. 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
al coordinatore per l’esecuzione.
-
Art.
14
-
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
-
1. Prima
dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo
12 e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al
riguardo.
-
2.
(abrogato)
-
Art.
15
-
Coordinamento della consultazione e partecipazione dei
lavoratori
(abrogato)
-
Art.
16
-
Modalità di attuazione della valutazione del rumore
-
1. L'esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere
calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da
studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla
commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la
fonte documentale cui si è fatto riferimento. 3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti
che comportano una variazione notevole dell'esposizione
quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra
può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione
della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore
esposizione nello specifico cantiere, calcolata in
conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
-
Art.
17
-
Modalità attuative di particolari obblighi
-
1. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai
200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto
dall’articolo
14 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994,
salvo motivata richiesta del rappresentante per la
sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è
inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del
decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso
medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere
sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in
cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza. 3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n.
626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti
dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di
categoria. 4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di
affidamento dei lavori che il committente o il responsabile
dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da
quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
-
Art.
18
-
Aggiornamento degli allegati
-
1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro della sanità, sentita
eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si
provvede ad adeguare gli
allegati I,
II,
III e
IV in conformità a modifiche adottate in sede
comunitaria.
-
Art.
19
-
Norme
transitorie
-
1. In
sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti
di cui all'articolo
10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che
alla data di entrata in vigore del presente decreto:
-
a) sono
in possesso di attestazione, comprovante il loro
inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere
altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività
qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di
lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da
idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei
contributi assicurativi per i periodi di svolgimento
dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni
funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da
certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal
caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la
concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
-
2. I
soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il
corso di cui all'articolo
10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b),
deve essere trasmessa all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
-
Art.
20
-
Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili
dei lavori
- 1. Il
committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
-
a) con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis;
6, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell’articolo
3, comma 8, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 11, comma 1;
13, comma 1.
-
Art.
21
-
Contravvenzioni commesse dai coordinatori
-
1. Il
coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione dell'articolo
4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
-
a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo
5, comma 1, lettere a), b) c) e) ed f) e comma 1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo
5, comma 1, lettera d).
-
Art.
22
-
Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti
-
1. I
datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle
imprese stesse, sono tenuti all’osservanza delle pertinenti
disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da due a cinque milioni per la
violazione dell’articolo 14, comma 1, primo periodo.
-
3. Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
-
a) con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 9, comma 1, lettera a);
12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 12, comma 4;
13, commi 2 e 3.
-
4. I
preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con
l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli
articoli 9, comma 1, lettera a);
12, comma 3.
-
Art.
23
-
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
-
1. I
lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione
e duecentomila per la violazione degli
articoli 7, comma 1, e
12, comma 3.
-
Art.
23-bis
-
Estinzione delle contravvenzioni
- 1. Alle
contravvenzioni di cui agli
articoli 20, comma 1, lettere a) e b);
21, commi 1 e 2;
22, commi 2, 3, lettera a), e 4;
23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
-
Art.
24
-
Oneri
-
1. Agli
oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le
pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie
risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
-
Art.
25
-
Entrata in vigore
-
1. Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi
dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
-
Allegato I
-
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO
2, LETTERA A)
-
1. I
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo
per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio
di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di
ingegneria civile.
-
Allegato II
-
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO
11, COMMA 1
-
1.
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento
o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di
caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del
posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o
biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a
conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti.
-
Allegato III
-
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO
11
-
1. Data
della comunicazione.
-
2.
Indirizzo del cantiere.
-
3.
Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
-
4.
Natura dell'opera.
-
5.
Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
-
6.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e
indirizzo (i)).
-
7.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e
indirizzo (i)).
-
8. Data
presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
-
9.
Durata presunta dei lavori in cantiere.
-
10.
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
-
11.
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul
cantiere.
-
12.
Identificazione delle imprese già selezionate.
-
13.
Ammontare complessivo presunto dei lavori.
-
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri
-
1. I
luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono
rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
-
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
-
1. I
posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione
devono soddisfare alle disposizioni previste dalla
legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e
II.
-
Sezione
I
-
Posti di
lavoro nei cantieri all'interno dei locali
-
1. Porte
di emergenza.
-
·
1.1. Le
porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
-
1.2. Le
porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da
non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
-
1.3. Le
porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come
porte di emergenza.
-
2.
Areazione.
-
·
2.1.
Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria
o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo
tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria
moleste.
-
2.2.
Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a
causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere
eliminati rapidamente.
-
3.
Illuminazione naturale e artificiale.
-
·
3.1. I
luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del
possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di
dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione
artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
-
4.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
-
·
4.1. I
pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere
fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
-
4.2. Le
superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei
locali devono essere tali da poter essere pulite e
intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
-
4.3 Le
pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di
lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente
segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza
ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano
entrare in contatto con le pareti stesse, né‚ essere feriti
qualora vadano in frantumi.
-
5.
Finestre e lucernari dei locali.
-
·
5.1. Le
finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non
devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo
per i lavoratori.
-
5.2. Le
finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di
dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché‚ per i
lavoratori presenti.
-
6. Porte
e portoni.
-
·
6.1. La
posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni
delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e
dall'uso dei locali.
-
6.2. Un
segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
-
6.3. Le
porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o
essere dotati di pannelli trasparenti.
-
6.4.
Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e
dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e
quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti
se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici
devono essere protette contro lo sfondamento.
-
7. Vie
di circolazione.
-
·
7.1.
Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per
assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle
vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
-
8.
Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
-
·
8.1. Le
scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo
sicuro.
-
8.2.
Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di
sicurezza.
-
8.3.
Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili e accessibili.
-
Sezione
II
-
Posti di
lavoro nei cantieri all'esterno dei locali
-
1.
Caduta di oggetti.
-
·
1.1. I
materiali e le attrezzature devono essere disposti o
accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
-
2.
Lavori di demolizione.
-
·
2.1.
Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può
presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e
intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona
competente.
-
3.
Paratoie e cassoni.
-
·
3.1.
Paratoie e cassoni devono essere:
-
·
a) ben
costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
-
b)
provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai
lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di
materiali.
-
3.2. La
costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona
competente.
-
3.3.
Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad
intervalli regolari da una persona competente.
-
Corso
di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile
(Articolo 10)
-
1.
Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti: a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro; b) malattie professionali; c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; d) analisi dei rischi; e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei
cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso
delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali
etc); f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e
coordinamento.
-
NOTE
Art. 10: si veda l'art. 1, comma 6 della Legge 24 aprile
1998, n. 128 (Legge Comunitaria 1995-1997). ________________ Sull'applicazione del presente D.Lgs. si vedano: Circolare 18 marzo 1997, n. 41. "Decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili: prime direttive per l'applicazione". Circolare 30 maggio 1997, n. 73. "Ulteriori chiarimenti
interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del
decreto legislativo n. 626/1994". Circolare 5 marzo 1998, n. 30. "Ulteriori chiarimenti
interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del
decreto legislativo n. 626/1994". ________________ Per le contravvenzioni previste dal presente D. Lgs. l'art.
12 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (convertito in legge)
stabilisce che "Sino al 31 dicembre 1997 ........ è
raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1
dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, ed è ridotta della meta' la somma di cui all'art.
21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del
1994".
NOTE. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia egli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio dlla funzione legislativa e stabilisce che
essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per gli
oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1993". - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di cui
all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto
concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per
l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto
legislativo da emanare entrosei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione
delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia". - La direttiva 92/57/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 245
del 26 agosto 1992. - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concerne: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". - Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguarda: "Modifiche ed
integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro". Nota all'art. 1: - Per quanto riguarda il D.Lgs n. 626/1994 vedi nota alle
premesse. - Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, concerne: "Norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno". L'art. 23 cosi'
recita: "Art. 23 - Sono pertinenze della miniera gli
edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le
gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili
destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli
impianti destinati all'arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le
provviste, gli arredi". Nota all'art. 3: - L'art. 3 del D.Lgs n. 626/1994 cosi' recita: "Art. 3 (Misure generali di tutela) - 1. Le misure generali per la protezione della salute e per
la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove cio' non e'
possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso
che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonche'
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non
lo e', o e' meno pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per
attenuare il lavoro monotono a quello ripetitivo; g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono,
o che possono essere, esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici; m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio,
per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine
ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori". Note all'art. 4: - L'allegato II del docuento U.E. 26 maggio 1993 cosi'
recita: "Allegato II - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL
CANTIERE. Modello (settembre 1993). I. Introduzione. Il coordinatore designato dal committente, nella fase di
allestimento del cantiere e' tenuto ad approntare un
fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche
dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di
igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali
lavori successivi. In altre parole, oltre al registro del cantiere. soggetto ad
un aggiornamento permanente, vanno precisate la natura e le
modalita di esecuzione di eventuali lavori successivi
all'interno o in prossimita' dell'area del cantiere, senza
peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi
operanti. In senso lato si tatta quindi di un piano per la
tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di
manutenzione e di riparazione dell'opera, purche' tali
lavori non facciano parte dell'elenco dei "lavori autonomi"
concomitanti alla fase di apertura di un cantiere. Il
"fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato
nel testo "fascicolo") assumera' la forma di schede di
controllo. ripartite in sezioni che potranno essere
modificate a piacere dai singoli Stati membri. II. Precisazioni sul "fascicolo". Il "Fascicolo" comprende due capitoli Parte A - Manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'opera; Parte B - Equipaggiamenti in dotazione dell'opera Nel
capitolo A - manutenzione dell'opera - si elencano sia i
pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di
lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti
programmati per prevenire tali rischi. Nella parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera -
compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si
aggiungono istruzioni per interventi di emergenza. Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di
pianificazione ed eventualente modificato nella fase
esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere. Dopo la
"consegna chiavi in mano" dell'opera il "controllo" e'
aggiornato dal committente, nella fattispecie tutte le
modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua
esistenza sono annotate nel capitolo C - dotazione. III. Istruzioni per la redazione e la compilazione del
"fascicolo". Per la parte A - "... manutenzione dell'opera": Per le voci corrispondenti il formulario assume la forma di
schede di controllo, compilate separatamente per i lavori di
revisione (parte A.1) e per i lavori di sanatoria e di
riparazione (parte A.2). Nell'intestazione della scheda e' riportata la denominazione
dell'opera. Generalmente tali schede di controllo si
prestano non soltanto per le costruzioni di edifici ma anche
per la costruzione di ponti, dighe e altre opere di
ingegneria civile. Nella parte A.1 come pure nella parte A.2 le colonne 1, 2,
3, 4, 6, 7 e 8 sono compilate gia' nella fase di
pianificazione, mentre la colonna 5 puo' esserlo anche in
tale fase, previo accordo da parte del committente, ma
normalmente va compilata allatto della "consegna chiavi in
mano". Le schede di controllo relative alle parti A.1 e/o A.2
differiscono unicamente nella colonna 1. Le colonne restanti
conservano lo stesso titolo. Mentre nella parte A.1 -
"lavori di revisione" - la colonna 1 riporta l'elenco dei
vari compartimenti dell'opera, nella parte A.2 - "lavori di
sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi
di mestiere che possono interessare in tale campo i singoli
compartimenti. Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere
trova la sua logica giustificazione nella possibilita' di
individuare immediatamente gli eventuali rischi indotti da
futuri interventi e nello stesso tempo di offrire soluzioni
specifiche idonee. Contemporaneamente si ottiene un quadro
di insieme piu' rispondente, nel senso che nella colonna 5,
alle voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli
corpi di mestiere si affianca il nominativo delle imprese
incaricate di tali lavori. Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento
sono puramente indicativi e non pretendono affatto di essere
esaustivi. Nella fase di adozione delfascicolo, gli Stati membri hanno
la facolta' di ampliare o di riordinare il testo della
colonna 1, qualora ritengano opportuno adattarlo alle
consuetudini locali. Gli elenchi della colonna 1 vanno in
ogni caso preordinati. Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre
indicare gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria ritenuti indispensabili. La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori. I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella
colonna 6. Nel caso in cui i rischi indotti da lavori
successivi risultino perfettamente individuati, sempre nella
fase di pianificazione e di intesa con il progettista e il
committente, si procedera' alla definizione delle soluzioni
da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto. Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre
idonei orientamenti e provvedimenti in materia di sicurezza,
da registrare nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 7 si
riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonche' la
natura degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno
incorporati nell'edificio o diventeranno di proprieta' del
committente. La scelta si effettua nella fase di
progettazione. Le voci principali comprendono tutte le
attrezzature di proprieta' attuale o potenziale del
committente, facenti parte di un catalogo di interventi da
adottare per determinati lavori connessi con l'acquisizione
di ponteggi, montacarichi, strutture protettive di volte e
vetrate, oltre ad elementi incorporati quali ballatoi,
pannelli per tetti piani o ancoraggi per ponteggi. Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il
committente non intende installare od acquistare, ma che
sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da
futuri lavori. Anche queste attrezzature vanno previste in
fase di progettazione. In questo caso si dovrebbe elencare
tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per offrire
al committente una scelta adeguata. Esempi di attrezzature
che possono essere ordinate in locazione sono i montacarichi
e le passerele. Anche se il committente non prevede di effettuare con i
propri mezzi i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nella colonna 8 si registrano comunque tutte
le attrezzature che, pur non essendo di proprieta' del
committente, si ritengono indispensabili per l'esecuzione di
lavori futuri. Si puo' lasciare alla ditta incaricata dei lavori la
responsabilita' di scegliere le attrezzature ausiliarie da
adottare, purche' le loro caratteristiche corrispondano ai
criteri prefigurati nella colonna 8. Considerando che il progettista e' quello che meglio conosce
le caratteristiche dell'opera, e' preferibile affidare al
medesimo la responsabilita' della scelta dei provvedimenti
di salvaguardia, delle attrezzature e degli elementi
ausiliari nonche' della registrazione diretta o indiretta
nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 5 si indicano le ditte
incaricate dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui
l'esecutore dei lavori sia lo stesso committente,
quest'ultimo e' tenuto a registrare il nominativo del
responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere
completata all'atto della "consegna chiavi in mano"
dell'opera che, fin dall'inizio della sua utilizzazione
rientra nel regime che ne prevede la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Si consiglia di lasciare spazio sufficiente fra le righe del
testo poiche', in particolare per le colonne 5 e 8 e'
prevedibile che nel corso del tempo occorra portare delle
modifiche. Qualora l'opera subisca delle trasformazioni, con
conseguente presenza di nuovi rischi, il responsabile di
quel punto 10 della parte A sara' tenuto a registrare
direttamente o indirettamente i rischi eventuali ed
individuare le soluzioni atte ad eliminare tali pericoli. Nello stesso tempo occorre registrare le modifiche apportate
all'opera nella parte C - ". . ." - dotazione". Tale e' la procedura da seguire per garantire un
aggiornamento permanente del "fascicolo". Parte B - "dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione
dell'opera". Anche questa parte assume la forma di schede di
controllo. Come nella parte B nell'intestazione figura la
enominazione dell'opera. Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di
progettazione e di esecuzione, mentre la colonna 6 e'
riservata alla registrazione di modifiche apportate nel
corso della fase di esecuzione e della durata di vita
dell'opera. La colonna 1 va redatta con uno schema prefissato. Nel
presente documento ad esempio compare una classificazione
anche se non esaustiva. E' lasciata ai singoli Stati membri
la facolta' di modificare il testo della colonna 1 all'atto
dell'adozione del fascicolo che tuttavia deve essere
confermata in modo tale da riportare chiaramente tutte le
documentazioni che interessano l'opera. Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai
documenti effettivamente disponibili per l'opera. Qualora
tali documenti non siano disponibili, occorre apporre una
crocetta nella colonna 3. A questo punto esistono due
possibilita. Qualora l'opera non sia corredata di tali
dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se
invece tali dispositivi sono disponibili, ma mancano le
corrispettive documentazioni, occorre indicare nella colonna
6 la voce "non disponibile". Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato
nella colonna 4 il numero del progetto o di repertorio e
nella colonna 5 la localita' in cui si possono ritrovare le
documentazioni sulla dotazione del cantiere. In caso di dislocazione o di trasformazione delle
attrezzature, le documentazioni vanno citate nella colonna 4
e il luogo in cui sono conservate nella colonna 5. Nella
colonna 6 e' registrata la data delle modifiche con
eventuali osservazioni. Considerando che durante la durata di vita di un'opera in
tutti i compartimenti possono verificarsi delle modifiche,
e' consigliabile prevedere spazio sufficiente per la
registrazione.
IV Manutenzione dell'opera IV A.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera ................................ Revisione __________________________________________ 1 Per il compartimento 2 Indispensabile si 3 Indispensabile no 4 Cadenza 5 Ditta incaricata 6 Rischi potenziali 7 Attrezzature di sicurezza in esercizio 8 Dispositivi ausiliarie in locazione 9 Osservazioni ___________________________________________ 1. Sul terreno del committente per i seguenti impianti a - gas b - acqua potabile c - fognature d - vapore e - elettricita' f - altri impianti di alimentazione e/o di scarico g - Aria compressa h - Impianti idraulici Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: ................................ Lavori di
revisione ___________________________________________ 1 Per il compartimento 2 Indispensabile si 3 Indispensabile no 4 Cadenza 5 Ditta incaricata 6 Rischi potenziali 7 Attrezzature di sicurezza in esercizio 8 Dispositivi ausiliarie in locazione 9 Osservazioni ___________________________________________ 2. Nelle vie di circolazione a - strade b - ferrovie c - idrovie 3. In edifici o parti di edifici (denominazione) a - verifica di singoli elementi, ad esempio - cedimenti - protezione anticorrosiva b - tetti piani c - tetti a forte inclinazione d - facciate e - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto o della presenza di rischi dovuti a materiale pericolosi,
corrente elettrica o irradiamento esigono criteri particolarmente
rigorosi. Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: .......................... Lavori di revisione ____________________________________________ 1 Per il compartimento 2 Indispensabile si 3 Indispensabile no 4 Cadenza 5 Ditta incaricata 6 Rischi potenziali 7 Attrezzature di sicurezza in esercizio 8 Dispositivi ausiliarie in locazione 9 Osservazioni ____________________________________________ f - Attrezzature direttamente collegate con l'edificio, ad
es. - pali per antenne - colonne montanti sporgenti del tetto - impianti parafulmine - elevatori - serbatoi a pressione g - camini h - dispositivi di sicurezza incorporati all'edificio per
futuri lavori ad es. - ballatoi - incastellature di sostegno - ancoraggi per ponteggi - Dispositivi di sicurezza per lavori futuri non incorporati all'edificio, ad es. - montacarichi - strutture protettive di volte vetrate - parapetti provvisori - passarelle IV. A. 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: ............ Lavori di sanatoria e di riparazione _______________________________________________ 1 Compartimenti dell'opera con indicazione dei corpi di mestiere interessati 2 Indispensabile si 3 Indispensabile no 4 Cadenza 5 Ditta incaricata 6 Rischi potenziali 7 Attrezzature di sicurezza in esercizio 8 Dispositivi ausiliarie in locazione 9 Osservazioni _______________________________________________ 1. Sul terreno del committente nei seguenti impianti a - fognature - lavori di sanatoria b - altri impianti di alimentazione e di scarico 2. Nelle vie di circolazione a - strade - lavori di sanatoria b - trasporto su rotaie - binari - traversine - segnaletica c - vie d'acqua d - uscite di emergenza e di salvataggio - lavori di sanatoria - opere esterne Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: ............... Lavori di sanatoria e di
riparazione 1 Compartimenti dell'opera con indicazione dei corpi di mestiere interessati 2 Indispensabile si 3 Indispensabile no 4 Cadenza 5 Ditta incaricata 6 Rischi potenziali 7 Attrezzature di sicurezza in esercizio 8 Dispositivi ausiliarie in locazione 9 Osservazioni ____________________________________________________ 3. Nell'edificio o in parti del medesimo ...................... (denominazione) a - camini - pulizia dei camini - lavori da lattoniera - lavori in muratura b - finestre - pulizia - pulizia vetri - lavori da lattoniera - persiane - balconi - imbiancatura c - facciate - pulizia - pulizia vetri - lastre in pietra naturale - muratura - impermeabilizzazione - imbiancatura - balconi d - tetti piani - impermeabilizzazione - lavori da lattoniera - pulizia - impianti elettrici - impianti parafulmine - imbiancatura e - tetti a forte pendenza - ricoprimento tetto - lavori da lattoniera - impianti elettrici - impianti parafulmine f - grondaie nei tetti a forte pendenza - pulizia - tinteggiatura g - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto o della presenza di rischi dovuti a materiali pericolosi, corrente elettrica, o radiazioni esigono criteri rigorosi - pulizia - impianti elettrici - lavori di saldatura - impermeabilizzazione h - attrezzature incorporate all'edificio ad es. - pali per antenne - impianti elettrici - tinteggiatura - elementi anticorrosione - colonne montanti sporgenti dal tetto - elevatori - serbatoi a pressione i - dispositivi di sicurezza incorporati all'edificio per lavori succesivi ad es. - parapetti provvisori - impianti elettrici Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: .................. Lavori di sanatoria e di
riparazione ______________________________________________________ 1 Compartimenti dell'opera con indicazione dei corpi di mestiere interessati 2 Indispensabile si 3 Indispensabile no 4 Cadenza 5 Ditta incaricata 6 Rischi potenziali 7 Attrezzature di sicurezza in esercizio 8 Dispositivi ausiliarie in locazione 9 Osservazioni _______________________________________________________ - tinteggiatura - pulizia - pannelli provvisori - protezioni anticorrosione - tinteggiatura - ancoraggi per ponteggi l - attrezzature di sicurezza per lavori successivi, non incorporati all'edificio, ad es. - montacarichi - strutture di protezione volte vetrate - protezioni laterali - passarelle IV. D. 2 Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione
all'opera:.......................................... _______________________________________________________ 1 Documentazione per 2 Disponibile si 3 Disponibile no 4 N. del progetto e/o di repertorio 5 Posa (sito) 6 Osservazioni _______________________________________________________ 1. Attrezzature e impianti in esercizio sul terreno del committente (schemi delle dotazioni) a - gas b - acqua potabile c - fognature d - drenaggi e - vapore f - corrente ad alta tensione g - telecomunicazioni h - altri impianti di alimentazione e/o di scarico 2. Vie di circolazione ad es. a - strade b - ferrovie c - vie d'acqua 3. Uscite di emergenza e di salvataggio 4. Edificio o parti dell'edificio (denominazione) a - struttura portante - calcolo statico - progetti esecutivi b - descrittivi (materiali impiegati) c - schemi facciate d - ricoprimento e impermeabilizzazioe tetto e - protezione anticorrosione f - impianti di ventilazione g - impianti di riscaldamento e di acqua potabile h - impianti del gas all'interno dell'edificio i - impianti idrici all'interno dell'edificio j - impianti fognari all'interno dell'edificio k - antenne incorporate all'edificio l - antenne incorporate all'edificio m - impianto parafulmine n - impianto telefonico o - sirene antincendio e impianti antincendio p - schema delle uscite di emergenza e di salvataggio nell'edificio".
- Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riguarda: "Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro". L'art. n. 393 cosi' recita: "Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da: a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica; b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza del lavoro; c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita'; d) il direttore generale competente del Ministero della
sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali. e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome
designati dalla Conferenza Sato-regioni; f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale; g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale; h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazione sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, maggiormente appresentative a livello nazionale; i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Republica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni. 2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro
supplente. 3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la
composizione e la funzione. 4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di
cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione delle associazioni professionali,
dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate. 5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione
sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. 6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i
segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione degli organismi
competenti e durano in carica tre anni". Nota all'art. 7: - I titoli III e IV del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitano: "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo
si intendono per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto,
la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la
pulizia, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso. Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate
a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della
salute. 2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed
organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte. 3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il
datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro
da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche'
le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformita' alle istruzioni del
fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso. 5. Qualora le attrezzaturerichiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro e' riservato a
lavoratori all'uopo incaricati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
il lavoratore interessato e' qualificato in maniera
specifica per svolgere tali compiti. Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro). 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 2. Nulla e' innovato nel regime giuridico che regola le
operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le
quali tale regime e' obbligatoriamente previsto. In ogni
caso le modalita' e le procedure tecniche delle relative
verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a
quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e
messa in servizio. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri ell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione
consultiva permanente, puo' stabilire modalita' e procedure
per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2. 4. ................................ 5. ................................ 6. ................................ 7. ................................ 8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore
tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 37 (Informazione). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche' ogni attrezzatura
di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano
di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria
in rapporto alla sicurezza e relativa: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla
base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze
acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di
lavoro; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati. Art. 38 (Formazione ed addestramento). - 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui
all'art. 35, com-ma 5, ricevono un addestramento adeguato e
specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature
in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati
ad altre persone. Art. 39 (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o
di addestramento eventualmente organizzati dal datore di
lavoro. 2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione conformemente all'informazione, alla
formazione ed all'addesramento ricevuti. 3. I lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione. Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale Art 40 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la sa-
lute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto stradali; e) i |