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ALLEGATI |
- Decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro.
- (Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 30/4/1956)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Vista la
legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di
norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e
di igiene del lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
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Decreta:
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TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione
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Art. 1
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ATTIVITÀ
SOGGETTE
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Le norme del
presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono
addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del
successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli
istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni
espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da
privati in regime di concessione le disposizioni del presente
decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze
dell'esercizio ferroviario.
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Art. 2
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ATTIVITÀ
ESCLUSE
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Le norme del
presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi
mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle
miniere, delle cave e delle torbiere .
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite
direttamente dal titolare col solo aiuto dei membri della famiglia
con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma
dell'art. 49
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Art. 3
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DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO
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Agli effetti
dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori
del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo
scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche
di fatto, i quali prestino la loro attività per conto delle società
o degli enti stessi.
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Capo II -
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori
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Art. 4
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OBBLIGHI
DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
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I datori di
lavoro, i dirigenti e i preposti i quali esercitano, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti
e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti
dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme
di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
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Art. 5
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OBBLIGHI
DEI LAVORATORI
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I lavoratori
devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure
disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi
di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di
protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione.
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TITOLO II
- Disposizioni particolari
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Capo I -
Ambienti di lavoro
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Art. 6
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ALTEZZA,
CUBATURA E SUPERFICIE
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1. I
limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi
destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che
occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono
le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una
superficie di almeno mq. 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono
lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza
media della copertura dei soffitti o delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di
vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei
limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura
e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle
aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le
lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio
dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende
commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla
normativa urbanistica vigente.
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Art. 7
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PAVIMENTI,
MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI SCALE E MARCIAPIEDI
MOBILI, BANCHINA E RAMPE DI CARICO
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della
lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi
[...] che non rispondono alle condizioni seguenti:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di
un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa
e dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali
da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di
igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie
unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente
i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio
si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di
palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei
locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di
lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino
all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate
dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo
tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti
nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel
caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino
all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando
ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano
feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in
tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente
con l'attrezzatura o dotati di dispositivi i quali consentano la
loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale
lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno a
esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite
attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di
sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno una uscita. Ove
sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m
25,0 di lunghezza devono disporre di una uscita a ciascuna
estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare
che i lavoratori possano cadere.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono
altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle
banchine di carico.
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Art. 8
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LOCALI
SOTTERRANEI
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È vietato
adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere
destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando
ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve
provvedere con mezzi idonei alla aereazione, alla illuminazione ed
alla protezione contro l'umidità.
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può
consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per
altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche,
quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non
espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano
rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con
mezzi idonei, alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione
contro l'umidità.
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Art. 9
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AREAZIONE
DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI
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1. Nei luoghi di
lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di
lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori,
essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche
ottenuta con impianti di areazione.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve
essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve
essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario
per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto
all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.".
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Art. 10
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ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO
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1. A
meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle
lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei,
i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale.
In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi che consentono una illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il
benessere dei lavoratori
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio
per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente
esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale,
devono disporre di una illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni
di pulizia e di efficienza.
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Art. 11
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TEMPERATURA DEI LOCALI
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La temperatura
nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano
durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro
applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve
tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essi il
grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di
pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di
questi locali.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da
evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo
conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
Quando non é conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione".
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Art. 12
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APPARECCHI DI RISCALDAMENTO
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Gli apparecchi a
fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali
chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti
di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio
sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della
combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del
locale, tale impianto non sia necessario.
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Art. 13
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UMIDITÀ
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Nei locali
chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è
soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve
evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia,
mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili
con le esigenze tecniche.
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Art. 14
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LOCALI DI
RIPOSO
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1. Quando la
sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo
di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un
locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il
personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che
offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere
dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del
numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi
a disposizione del personale altri locali affinché questi possa
soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è
opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare
stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale
esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate.
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Art. 15
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PULIZIA
DEI LOCALI
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Il datore di
lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la
pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in
modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere
nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
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Art. 16
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SISTEMAZIONE DEI TERRENI SCOPERTI DIPENDENTI DAI LOCALI DI
LAVORO
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I terreni
scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono
essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia
e di quelle di altra provenienza.
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Art. 17
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DEPOSITI
DI IMMONDIZIE, DI RIFIUTI E DI MATERIALI INSALUBRI
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Nelle adiacenze
dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro
non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri
materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri,
a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le
molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori
ed al vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere
osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti
sanitari.
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Capo II -
Difesa dagli agenti nocivi
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Art. 18
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DIFESA
DALLE SOSTANZE NOCIVE
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Ferme
restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e
successive modificazioni, le materie prime non in corso di
lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche
o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono
facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto
ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547 .
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o
possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli,
non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione .
I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al
trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.
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Art. 19
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SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI
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Il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi
separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non
esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
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Art. 20
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DIFESA
DELL'ARIA DAGLI INQUINAMENTI CON PRODOTTI NOCIVI
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Nei lavori nei
quali si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od
infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori
o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile,
lo sviluppo e la diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono .
[...].
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione
di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere
munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
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Art. 21
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DIFESA
CONTRO LE POLVERI
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Nei lavori che
danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque
specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti
atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e
la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura
delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso,
si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi
ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri,
atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile,
immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione
indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso
lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale
stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione
delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse
possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la
natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione
dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non
possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato,
l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli
obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in
sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato
del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma
terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui,
per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti
provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione
dei lavoratori contro le polveri.
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Art. 22
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DIFESA
DALLE RADIAZIONI NOCIVE
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Il datore di
lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo
continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante
l'adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia
possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure
generali di protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i
mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere
efficacemente gli occhi.
Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni
ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.
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Art. 23
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DIFESA
CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI
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Nei procedimenti
lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che
emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad
adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei
lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le
modalità d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono
radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le
misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni
nocive, della loro intensità, nonché della entità e della durata
della esposizione e della estensione della superficie corporea
esposta .
Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i residui
e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti, siano
convenientemente eliminati o resi innocui.
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Art. 24
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RUMORI E
SCUOTIMENTI
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Nelle
lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi
ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla
tecnica per diminuirne l'intensità.
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N.B.:
(*) limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24,
come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195.
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Art. 25
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LAVORI IN
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
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È vietato far
entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come
pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in
recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas
deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza
delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non
sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri
mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati
per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi
di protezione.
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Art. 26
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MEZZI
PERSONALI DI PROTEZIONE
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I mezzi
personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano
diventare veicolo di contagio, devono essere individuati e
contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero.
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Capo III
- Servizi sanitari
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Art. 27
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PRONTO
SOCCORSO
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Nelle aziende
industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25
dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione
o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale,
sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno indicate la
quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici.
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Art. 28
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PACCHETTO
DI MEDICAZIONE
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Sono obbligate a
tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si
trovano nelle condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30,
nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.
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Art. 29
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CASSETTA
DI PRONTO SOCCORSO
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Sono obbligate a
tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando
siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando
siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti
pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si
svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando
siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque
ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.
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Art. 30
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CAMERA DI
MEDICAZIONE
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Sono obbligate a
tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano
più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici
permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano
particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui
al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso,
sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende
industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche a norma degli artt. 33,
34 e 35 del presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari
previsti dall'art. 27, deve essere convenientemente aereata ed
illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino
con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi;
di sapone e asciugamani.
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Art. 31
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DECENTRAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO
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Nei complessi
industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di
pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria
tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere
che l'azienda oltre a disporre del posto centrale di pronto
soccorso, provveda ad istituire altri localizzati nei reparti più
lontani o di più difficile accesso.
Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino
particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di
medicazione. L'Ispettorato del lavoro, in relazione al numero degli
operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto
di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del
pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi
specifici, l'Ispettorato del lavoro può altresì prescrivere che vi
siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso
ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità
delle lavorazioni.
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Art. 32
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Nelle aziende
che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve
essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome,
il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può
ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il
posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda.
Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in
difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere
incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi
e dei materiali destinati al pronto soccorso.
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Art. 33
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VISITE
MEDICHE
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Nelle
lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate
nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono
essere visitati da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi
abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per
constatare il loro stato di salute.
Per le lavorazioni che presentino più cause di rischio e che
pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi
da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.
L'Ispettorato del lavoro [(v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Unità sanitarie locali: ex
art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833]può prescrivere la
esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita,
quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni
fisiche dei lavoratori.
-
Art. 34
-
I lavoratori
occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle
indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso
ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del
lavoro [(v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro delle Unità sanitarie locali: ex art. 21 della L.
23 dicembre 1978, n. 833], a rischi della medesima natura, devono
essere sottoposti alle visite mediche previste dall'articolo
precedente.
Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori
occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma
che espongono a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni
stesse siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali ai sensi della legge 15 novembre 1952, n.
1967 e, per le condizioni in cui si svolgono, risultino, a giudizio
dell'Ispettorato del lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla
salute dei lavoratori che vi sono addetti.
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Art. 35
-
Il datore di
lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro [(v. ora,
Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
delle Unità sanitarie locali: ex art. 21 della L. 23 dicembre 1978,
n. 833] a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più
lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori
al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati
nella azienda siano tali da diminuire notevolmente i periodi
igienici della lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro
dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguità del
materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle
misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del
lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il
rischio per la salute dei lavoratori.
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Capo IV -
Servizi igienico-assistenziali
-
Art. 36
-
ACQUA
-
Nei luoghi di
lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a
disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per
uso potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, per la conservazione e per la distribuzione
dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
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Art. 37
-
DOCCE
-
1. Docce
sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei
lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e
donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e
di mezzi detergenti e per asciugarsi.
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Art. 38
-
DOCCE
-
[....].
-
Art. 39
-
GABINETTI
E LAVABI
-
1. I lavoratori
devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali
di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di
gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se
necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;
quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o
architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso
diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi.
-
Art. 40
-
SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO
-
1. Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a
disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti
di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non
si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a
cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i
sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal
personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e
concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose,
con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze
untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze
venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi
per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli
indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter
disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i
propri indumenti.
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Art. 41
-
REFETTORIO
-
Salvo quanto è
disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle
quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli
intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si trovano
nelle condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più
ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di
tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella
stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti
devono essere intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore
di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che
non sia necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38
e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in
relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di
consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante
il tempo destinato alla refezione.
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Art. 42
-
CONSERVAZIONE VIVANDE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
-
Ai lavoratori
deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le
loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande
alcooliche nell'interno dell'azienda.
È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di
vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
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Art. 43
-
LOCALI DI
RICOVERO E DI RIPOSO
-
Nei lavori
eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei
lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le
intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve
essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato
durante la stagione fredda.
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Art. 44
-
DORMITORI
STABILI
-
I locali forniti
dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile
devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case
di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario
rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati
nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in
quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e
di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel
presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di
lavoro.
In detti locali è vietato l'illuminazione a gas, salvo casi speciali
e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte
dall'Ispettorato del lavoro.
I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le
donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i
quindici anni da quelli per gli adulti.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è
vietato l'uso di letti sovrapposti.
Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve
essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria
contenente almeno due letti.
Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i
dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.
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Art. 45
-
DORMITORI
DI FORTUNA
-
Per i lavori in
aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori
debbono pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire
dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti
atmosferici.
Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella
stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere
destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in
tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende,
a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli
agenti atmosferici.
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Art. 46
-
DORMITORI
TEMPORANEI
-
Quando la durata
dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il datore di
lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali
baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle condizioni
seguenti:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per
fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati
esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene
asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione
dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del
raggio di almeno 30 metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene
l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere
riscaldate durante la stagione fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione
dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati
le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 mq per
persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o
una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola,
federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni
ed una mensolina.
Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma
prevista dal quarto comma dell'art. 44.
In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono
essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori, latrine
adatte e mezzi per la pulizia personale.
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Art. 47
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PULIZIA
DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-ASSISTENZIALI
-
Le installazioni
e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle
latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di
benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di
scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le
installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
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Capo V -
Nuovi impianti
-
Art. 48
-
NOTIFICHE
ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
-
Chi intende
costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per
adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente
essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia
all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in
altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle
lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle
caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di
massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità
delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza
delle norme contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni delle
cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato
prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o
con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30
giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori,
ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la
osservanza delle disposizioni del presente decreto.
-
TITOLO
III - Disposizioni relative alle aziende agricole
-
Capo
unico
-
Art. 49
-
AZIENDE E
LAVORI SOGGETTI AL PRESENTE TITOLO
-
Le disposizioni
contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si
compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio
dell'agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche
quelli di carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la
preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti,
quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da
quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite
dal proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente
il fondo con l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi,
anche se per brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori
stagionali.
-
Art. 50
-
ABITAZIONI E DORMITORI
-
Ferme restando
le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case
rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , è vietato di adibire ad
abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori
assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie
le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla
roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne,
frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di
ventura.
È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non
continuativi, né periodici che si devono eseguire in località
distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per qual caso
si applicano le disposizioni dell'art. 45.
È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano
destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si
debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano
assegnate.
-
Art. 51
-
DORMITORI
TEMPORANEI
-
Le costruzioni
fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti
per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle
condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del
presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano
dei servizi accessori previsti dall'ultimo comma del predetto art.
46, quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla
durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.
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Art. 52
-
ACQUA
-
Per la
provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile
ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad
evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
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Art. 53
-
ACQUAI E
LATRINE
-
Le abitazioni
stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di
lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono
essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a
distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le
stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura
idraulica.
-
Art. 54
-
STALLE E CONCIMAIE
-
Le stalle non
devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i
dormitori.
Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere
solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di
fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in
appositi bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo le
norme consigliate dall'igiene.
Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture
nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o
dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore
di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e
dalle condutture dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia
possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro
può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze
minori.
-
Art. 55
-
LOCALI
SOTTERRANEI
-
È vietato
eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di
carattere industriale o commerciale indicate al primo comma
dell'art. 49.
Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le
successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono
essere adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.
-
Art. 56
-
MEZZI DI
PRONTO SOCCORSO E DI PROFILASSI
-
Le aziende che
occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di
medicazione di cui all'art. 27 ; quando il numero dei lavoratori
superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto
soccorso di cui all'articolo predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori
addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari
per evitare il contagio delle malattie infettive.
-
Art. 57
-
Nelle attività
concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle
piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri
animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la
cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da
eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei
lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti,
tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori,
devono essere osservate le disposizioni contenute nell'articolo 18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba
fare uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate
le disposizioni di cui all'art. 26.
-
TITOLO IV
- Norme penali
Capo unico
-
Art. 58
-
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI
-
I datori di
lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7,
commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4;
10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21,
primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo
comma; 25; 52. Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro e
i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo
di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo
comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19;
24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44;
45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma;
51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità
soggiaciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le
prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli
articoli 14, comma 6, 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo
comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3;
15; 31, secondo comma; 32, 42, primo e secondo comma; 54, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità
soggiaciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le
prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli
articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma..
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire
2 milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26,
33, primo comma e 34.
-
Art. 59
-
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI
-
I preposti sono
puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 4 lettera b), 9 commi 1, 2, 4, 11, 13,
18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto
comma, 25;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4
lettera d), 9, comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo
comma, [....], 50 primo comma.
-
Art. 60
-
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI
-
I lavoratori
sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21
terzo comma, 47 secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 5 lettera a), b) e c), [....], 41
quarto comma .
-
TITOLO V
- Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Deroghe
-
Art. 61
-
DEROGHE
DI CARATTERE GENERALE
-
Le disposizioni
del presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393 del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per gli edifici,
locali, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di
costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relativamente alle attività industriali, commerciali ed agricole per
le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi
eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure
sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori.
-
Art. 62
-
DEROGHE
PARTICOLARI
-
Gli Ispettori
del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle
singole aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe
temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente
decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti
preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo,
l'applicazione di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o
di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano
adottate opportune misure igienico-sanitarie.
-
Capo II -
Applicazione delle norme
-
Art. 63
-
VIGILANZA
-
La vigilanza
sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche
stabilire che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e
forestali, sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro, dal
personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e dal Corpo
forestale dello Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi
con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente
sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed
ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente decreto.
-
Art. 64
-
ISPEZIONI
-
Gli ispettori
del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in
ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di
sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare
campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di
chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai
lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per
l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi
di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso
gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della
documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause
lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i
processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali
vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.
-
Art. 65
-
PRESCRIZIONI
-
Le prescrizioni
impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del presente
decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito
foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o
dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale
viene consegnata una delle copie.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del
lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di
ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo
rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di
prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.
-
Art. 66
-
RICORSI
-
Le disposizioni
impartite da gli ispettori del lavoro in materia di igiene del
lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine
di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni
medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto
tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la
sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui
al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma,
avverso le determinazioni adottate dagli Ispettori del lavoro in
materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 62.
-
Art. 67
-
CONTRAVVENZIONI
-
I verbali di
contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati
di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni
necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.
Il processo verbale deve essere compilato dall'Ispettore del lavoro
e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in
quel momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui
commesse.
La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto
di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà
convenienti nel proprio interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale,
l'ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.
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Art. 68
-
COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA
-
Nulla è innovato
per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie
nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene
e della sanità pubblica.
I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e
del commercio, dei trasporti e delle poste e delle
telecomunicazioni, nonché l'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei
rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per
impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia
causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di
incomodi al vicinato.
In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato
del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi,
giudicherà il prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio
provinciale di sanità.
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Capo III
- Disposizioni finali
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Art. 69
-
COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI INMATERIA
-
Le disposizioni
in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi e
regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con
le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da
questo non espressamente disciplinati.
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Art. 70
-
DECORRENZA
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Il presente
decreto entra in vigore il 1 luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per igiene del
lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, è
abrogato.
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ALLEGATO
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Tabella delle
lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche (art. 33 del Decreto)
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Causa del rischio
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Lavorazioni o categorie di lavoratori
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Periodo visite
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45.
Radio, raggi X e sostanze radioattive
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Lavoratori addetti:
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a) alla
produzione di sostanze radioattive;
b) alle lavorazioni che implicano l'uso di radio, raggi X e
sostanze radioattive
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Trimestrale e visita immediata quando l'operaio denunci o
presenti segni patologici sospetti
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46.
Radiazioni ultraviolette e infrarosse
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Lavoratori addetti:
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a) alle
applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e
infrarossi;
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Semestrale e visita immediata quando l'operaio denunci o
presenti segni patologici sospetti
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b) alla
saldatura ad arco.
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Id.
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48.
Vibrazioni e scuotimenti
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Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad
asse flessibile.
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Annuale
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49. Rumori
(*)
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Lavoratori addetti:
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a)
lavoro dei calderai;
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Annuale
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b)
ribaditura dei bulloni;
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Id.
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c)
battitura e foratura delle lamiere con punzoni;
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Id.
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d) prove
dei motori a scoppio e a reazione;
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Id.
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e)
produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli;
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Id.
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f)
fabbricazione di chiodi;
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Id.
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g)
lavoro ai telai meccanici per tessitura.
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Id.]
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50.
Ferro (ossido)
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Lavoratori addetti ai laminatoi di ferro e di acciaio, in
quanto esposti alla inalazione di polvere di ossido di
ferro.
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Annuale
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51. Polveri di zolfo
[1]
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Lavoratori addetti alla macinazione e alla raffinazione
dello zolfo.
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Annuale
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52. Polveri di talco
[1]
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Lavoratori addetti:
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a) alla
produzione e alla lavorazione del talco;
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Annuale
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b) alla
talcatura nella lavorazione della gomma.
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Id.
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53.
Polveri di cotone, lino, canapa e juta
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Lavoratori addetti:
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a) alla
apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di
cotone, canapa, lino e juta;
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Annuale
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b) alla
filatura e tessitura della canapa e della juta.
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Id.
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54.
Anchilostomiasi
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Lavori
nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.
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Annuale
e quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di
infestione
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55.
Carbonchio e morva
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Lavoratori addetti:
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a) alle
infermerie per animali;
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Annuale
e quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di
infezione
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b) ai
macelli;
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Id.
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c) alle
sardigne;
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Id.
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d) alla
concia delle pelli;
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