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ALLEGATI |
- DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- (Gazzetta
Ufficiale 12/7/1955, n. 158, Suppl. Ord.)
-
indice
-
Titolo I -
DISPOSIZIONI GENERALI
-
Capo I CAMPO DI
APPLICAZIONE
-
Capo II OBBLIGHI
DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI
-
Capo III
OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI E DEI COMMERCIANTI
-
Titolo II -
AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO
-
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
-
Capo II SCALE
FISSE
-
Capo III SCALE E
PONTI SOSPESI
-
Capo IV
PARAPETTI
-
Capo V
ILLUMINAZIONE
-
Capo VI DIFESA
CONTRO GLI INCENDI E LE SCARICHE ATMOSFERICHE
-
Titolo III -
NORME GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE
-
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
-
Capo II MOTORI
-
Capo III
TRASMISSIONI E INGRANAGGI
-
Capo IV MACCHINE
OPERATRICI E VARIE
-
Titolo IV -
NORME PARTICOLARI DI PROTEZIONE PER DETERMINATE MACCHINE
-
Capo I MOLE
ABRASIVE
-
Capo II BOTTALI,
IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E MACCHINE SIMILI
-
Capo III
MACCHINE DI FUCINATURA E STAMPAGGIO PER URTO
-
Capo IV MACCHINE
UTENSILI PER METALLI
-
Capo V MACCHINE
UTENSILI PER LEGNO E MATERIALI AFFINI
-
Capo VI PRESSE E
CESOIE
-
Capo VII
FRANTOI, DISINTEGRATORI, MOLAZZE E POLVERIZZATORI
-
Capo VIII
MACCHINE PER CENTRIFUGARE E SIMILI
-
Capo IX
LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI
-
Capo X APRITOI,
BATTITOI, CARDE, SFILACCIATRICI, PETTINATRICI E MACCHINE SIMILI
-
Capo XI MACCHINE
PER FILARE E SIMILI
-
Capo XII TELAI
MECCANICI DI TESSITURA
-
Capo XIII
MACCHINE DIVERSE
-
Titolo V - MEZZI
ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, DI TRASPORTO E DI IMMAGAZZINAMENTO
-
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
-
Capo II GRU,
ARGANI, PARANCHI E SIMILI
-
Capo III
ASCENSORI E MONTACARICHI
-
Capo IV
ELEVATORI E TRASPORTATORI A PIANI MOBILI, A TAZZE, A COCLEA, A
NASTRO E SIMILI
-
Capo V MEZZI ED
APPARECCHI DI TRASPORTO MECCANICI
-
Titolo VI -
IMPIANTI ED APPARECCHI VARI
-
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
-
Capo II
IMPIANTI, APPARECCHI E RECIPIENTI SOGGETTI A PRESSIONE
-
Capo III VASCHE,
CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
-
Capo IV IMPIANTI
ED OPERAZIONI DI SALDATURA O TAGLIO OSSIACETILENICA, OSSIDRICA,
ELETTRICA E SIMILI
-
Capo V FORNI E
STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE
-
Titolo VII -
IMPIANTI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI
-
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
-
Capo II
PROTEZIONE CONTRO IL CONTATTO ACCIDENTALE CON CONDUTTORI ED ELEMENTI
IN TENSIONE
-
Capo III
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI, I SOVRACCARICHI DI CORRENTE E LE
SCARICHE ATMOSFERICHE
-
Capo IV
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ATTREZZATURE RELATIVE
-
Capo V MACCHINE,
TRASFORMATORI, CONDENSATORI, ACCUMULATORI ELETTRICI
-
Capo VI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA
-
Capo VII
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI
-
Capo VIII LINEE
DI CONTATTO PER TRAZIONE ELETTRICA
-
Capo IX
COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA
-
Capo X
INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI DOVE ESISTONO PERICOLI DI
ESPLOSIONE O DI INCENDIO
-
Capo XI SCHEMI
DELL'IMPIANTO
-
Titolo VIII -
MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI O NOCIVI
-
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
-
Capo II MATERIE
E PRODOTTI INFIAMMABILI O ESPLODENTI
-
Capo III MATERIE
E PRODOTTI CORROSIVI O AVENTI TEMPERATURE DANNOSE
-
Capo IV MATERIE
E PRODOTTI ASFISSIANTI, IRRITANTI, TOSSICI E INFETTANTI
-
Capo V MATERIE O
PRODOTTI TAGLIENTI O PUNGENTI
-
Titolo IX -
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
-
Capo unico
-
Titolo X - MEZZI
PERSONALI DI PROTEZIONE E SOCCORSI D'URGENZA
-
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
-
Capo II
ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI DI PROTEZIONE
-
Capo III
PROTEZIONI PARTICOLARI
-
Capo IV SOCCORSI
D'URGENZA
-
Titolo XI -
NORME PENALI
-
Capo Unico
-
Titolo XII -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
-
Capo I
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
E PER L'IGIENE DEL LAVORO
-
Capo II DEROGHE
-
Capo III
VERIFICHE E CONTROLLI
-
Capo IV
APPLICAZIONE DELLE NORME
-
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
-
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
Vista la legge
12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo la emanazione di
norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di
igiene del lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
-
Decreta:
-
Titolo I
-
DISPOSIZIONI
GENERALI
-
Capo I
-
CAMPO DI
APPLICAZIONE
-
Attività
soggette
-
Art. 1
-
Le norme del
presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano
addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi
dell'art. 3 comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici o dagli Istituti
di istruzione e di beneficienza.
-
Attività
escluse
-
Art. 2
-
Le norme del
presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o
sarà regolata da appositi provvedimenti:
-
a) all'esercizio
delle miniere, cave e torbiere;
-
b) ai servizi ed
impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
-
c) ai servizi ed
impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
-
d) all'esercizio
dei trasporti terrestri pubblici;
-
e) all'esercizio
della navigazione marittima, aerea ed interna.
-
Definizione di lavoratore subordinato
-
Art. 3
-
Agli effetti
dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori
del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo
scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
-
Sempre agli
effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:
-
a) i soci di
società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società e degli enti
stessi;
-
b) gli allievi
degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si
faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in
genere.
-
Capo II
-
OBBLIGHI DEI
DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI
-
Obblighi
dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
-
Art. 4
-
I datori di
lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
-
a) attuare le
misure di sicurezza previste dal presente decreto;
-
b) rendere
edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare
a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante
affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti
norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri
mezzi;
-
c) disporre ed
esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed
usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
-
Art. 5
-
I datori di
lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i
lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di
lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.
-
L'obbligo di cui
al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attività
professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato
di prestare.
-
Nel caso in cui
dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di
sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente
comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei
dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.
-
Doveri
dei lavoratori
-
Art. 6
-
I lavoratori
devono:
-
a) osservare,
oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore
di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
-
b) usare con
cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
-
c) segnalare
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione,
nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre dette deficienze o pericoli;
-
d) non rimuovere
o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di
protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
-
e) non compiere,
di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro
competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di
altre persone.
-
Capo III
-
OBBLIGHI DEI
COSTRUTTORI E DEI COMMERCIANTI
-
Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno
-
Art. 7
-
Sono vietate
dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione,
la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in
genere, destinati al mercato interno, nonchè la installazione di
impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.
-
Ai fini del
comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad
oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o
concessione in uso (1).
-
Chiunque concede
in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di
omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti
richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai
sensi del successivo articolo 390 (1).
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(1) Comma
aggiunto dall'articolo unico della L. 2 maggio 1983, n. 178.
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Titolo II
-
AMBIENTI,
POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO
-
Capo I
-
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE
-
Pavimenti
e passaggi
-
Art. 8
-
Vie di
circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
-
1. Le vie di
circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di
carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni
o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti
nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun
rischio.
-
2. Il calcolo
delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci
dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di
impresa.
-
3. Qualora sulle
vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà
essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
-
4. Le vie di
circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza
sufficiente da porte, portoni, passagi per pedoni, corridoi e scale.
-
5. Nella misura
in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la
protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione
deve essere evidenziato.
-
6. Se i luoghi
di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del
lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di
cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi
per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a
dette zone.
-
7. Devono essere
prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad
accedere alle zone di pericolo.
-
8. Le zone di
pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
-
9. I pavimenti
degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non
devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in
condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle
persone e dei mezzi di trasporto.
-
10. I pavimenti
ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che
ostacolano la normale circolazione.
-
11. Quando per
evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare
dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un
pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono
percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
-
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-
N.B.: Articolo
così sostituito dall'art. 33, comma 3, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
-
Solai
-
Art. 9
-
I locali
destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto
ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio
espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.
-
I carichi non
devono superare tale massimo e devono essere distribuiti
razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
-
Aperture
nel suolo e nelle pareti
-
Art. 10
-
Le aperture
esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di
lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere
provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad
impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano
attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni
di pericolo.
-
Le aperture
nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che
presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro,
devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto
normale.
-
Per le finestre
sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in
relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di
pericolo.
-
Posti di
lavoro e di passaggio
-
Art. 11
-
Posti di
lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
-
1. I posti di
lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la
caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività
lavorativa.
-
2. Ove non è
possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre
misure o cautele adeguate.
-
3. I posti di
lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto
utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività
devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni
e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
-
4. Le
disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono
altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle
banchine di carico (1).
-
5. Le
disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui
all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia
ai luoghi di lavoro esterni (1).
-
6. I luoghi di
lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce
artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
-
7. Quando i
lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere
strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i
lavoratori:
-
a) sono protetti
contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di
oggetti;
-
b) non sono
esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni novici, quali
gas, vapori, polveri;
-
c) possono
abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o
possono essere soccorsi rapidamente;
-
d) non possono
scivolare o cadere.
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N.B.: Articolo
così sostituito dall'art. 33, comma 13, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
-
(1) Commi così
sostituiti dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
-
Schermi
paraschegge
-
Art. 12
-
Nelle operazioni
di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori
eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo
alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le
materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
-
Uscite
dai locali di lavoro
-
Art. 13
-
Vie e
uscite di emegenza
-
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
-
a) via di
emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle
persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo
sicuro;
-
b) uscita di
emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
-
c) luogo sicuro:
luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli
effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
-
c-bis) larghezza
di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al
netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima
apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se
incernierata (larghezza utile di passaggio) (1).
-
2. Le vie e le
uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
-
3. In caso di
pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
-
4. Il numero, la
distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza
devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla
loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in
essi installate, nonchè al numero massimo di persone che possono
essere presenti in detti luoghi.
-
5. Le vie e le
uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
-
6. Qualora le
uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere
apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter
essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso
dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di
altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio (2).
-
7. Le porte
delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non
in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
-
8. Nei locali di
lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali
porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte
scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
-
9. Le vie e le
uscite di emergenza, nonchè le vie di circolazione e le porte che vi
danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter
essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
-
10. Le vie e le
uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
-
11. Le vie e le
uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere
dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente,
che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
-
12. Gli edifici
che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che
presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio
alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno
due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto
prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici
già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne
esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in
quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più
efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza (3).
-
13. Per i luoghi
di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, non si applica
la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere
un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
-
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N.B.: Articolo
sostituito dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
-
(1) Lettera
aggiunta dall’art. 16, comma 2, lett. a), D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
-
(2) Comma così
modificato dall’art. 16, comma 2, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
-
(3) Comma così
sostituito dall’art. 16, comma 2, lett. c), D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
-
Art. 14
-
Porte e
portoni
-
1. Le porte dei
locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e
materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle
persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
-
2. Quando in un
locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle
attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori,
almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso
dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20 (1).
-
3. Quando in un
locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma
2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
-
a) quando in uno
stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25,
il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di
m 0,80 (2);
-
b) quando in uno
stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta
avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
-
c) quando in uno
stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta
avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza
minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo (2);
-
d) quando in uno
stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il
locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso
dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori
normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 ed 50, calcolati
limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
-
4. Il numero
complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore,
purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
-
5. Alle porte
per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile
una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le
quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una
tolleranza in meno del 2% (due per cento) (3).
-
6. Quando in un
locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5,
coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
-
7. Nei locali di
lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte
scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse
centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno
del locale.
-
8.
Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio
dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che
devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
-
9. Le porte e i
portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere
muniti di pannelli trasparenti.
-
10. Sulle porte
trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza
degli occhi.
-
11. Se le
superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non
sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i
lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette
superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
-
12. Le porte
scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di uscire dalle guide o di cadere.
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13. Le porte ed
i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema
di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
-
14. Le porte ed
i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di
infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi
di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e
poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura
possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia
elettrica.
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15. Le porte
situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
-
16. Quando i
luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
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17. I luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere
provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione,
consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente
apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi
devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le
disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle
porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti
luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla
concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità (4).
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----------
-
N.B.: Articolo
così sostituito dall'art. 33, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
-
(1) Comma così
modificato dall’art. 16, comma 3, lett. a), D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
-
(2) Comma così
modificato dall’art. 16, comma 3, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
-
(3) Comma così
modificato dall’art. 16, comma 3, lett. c), D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
-
(4) Comma così
sostituito dall’art. 16, comma 3, lett. d), D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
-
Spazio
destinato al lavoratore
-
Art. 15
-
Lo spazio
destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da
consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro
da compiere.
-
Capo II
-
SCALE FISSE
-
Scale
fisse a gradini
-
Art. 16
-
Le scale fisse a
gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro,
devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi
massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I
gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e
larghezza adeguata alle esigenze del transito.
-
Dette scale ed i
relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate
da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
-
Scale
fisse a pioli
-
Art. 17
-
Le scale a pioli
di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature
verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono
essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani,
di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o
aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della
persona verso l'esterno.
-
La parete della
gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di
cm. 60.
-
I pioli devono
distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati
o alla quale la scala è fissata.
-
Quando
l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono
essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza
atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad
un metro.
-
Capo III
-
SCALE E
PONTI SOSPESI
-
Scale
semplici portatili
-
Art. 18
-
Le scale
semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente
resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso.
-
Dette scale, se
di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante
incastro.
-
Esse devono
inoltre essere provviste di:
-
a) dispositivi
antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
-
b) ganci di
trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori,
quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
-
Per le scale
provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta,
anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza
indicate nelle lettere a) e b).
-
Art. 19
-
Quando l'uso
delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti
pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate
o trattenute al piede da altra persona.
-
Scale ad
elementi innestati
-
Art. 20
-
Per l'uso delle
scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo
all'italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a)
dell'art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni:
-
a) la lunghezza
della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari
esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono
essere assicurate a parti fisse;
-
b) le scale in
opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per
ridurre la freccia di inflessione;
-
c) nessun
lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo
spostamento laterale;
-
d) durante
l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza della scala.
-
Scale
doppie
-
Art. 21
-
Le scale doppie
non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
-
Scale
aeree e ponti mobili sviluppabili
-
Art. 22
-
Le scale
aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque
azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori per la
messa a livello del carro e per la elevazione massima e minima
della volata, nonchè di calzatoie o di altri dispositivi per
assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
-
Dette scale
devono essere provviste di targa indicante il nome del
costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata
massima.
-
Ponti e
sedie sospesi
- Art
-
Art. 23
-
I ponti sospesi
ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive
che per le modalità di montaggio e di uso, presentare sufficienti
garanzie di resistenza.
-
Qualora trattisi
di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve
essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa
autofrenante.
-
I ponti devono
essere provvisti di parapetto normale completo di fermo al piede, ed
i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia
assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri
mezzi di trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
-
Utensili
a mano
-
Art. 24
-
Durante il
lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in
cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o
assicurati in modo da impedirne la caduta.
-
Verifiche
-
Art. 25
-
Le scale aeree
ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti
sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a
verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione
alla sicurezza.
-
Capo IV
-
PARAPETTI
-
Parapetto
normale
-
Art. 26
-
Agli effetti del
presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi
alle seguenti condizioni:
-
a) sia costruito
con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
-
b) abbia
un'altezza utile di almeno un metro;
-
c) sia
costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a
circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
-
d) sia costruito
e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua
parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto
delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
-
E' considerato
"parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al
comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano
di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
-
E' considerata
equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi
protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante
condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non
inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
-
Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani
-
Art. 27
-
Le impalcature,
le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti
di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su
tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di
difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di
caricamento di altezza inferiore a m. 1,50.
-
Nei parapetti
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella
normale, purchè siano atte ad evitare cadute di persone o materiali
verso l'esterno.
-
Capo V
-
ILLUMINAZIONE
-
Illuminazione generale
-
Art. 28
-
Gli ambienti, i
posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce
naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente
visibilità.
-
Illuminazione particolare
-
Art. 29
-
Le zone di
azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i
campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di
controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento
che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti
di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo
diretto con mezzi particolari.
-
Deroghe
per esigenze tecniche
-
Art. 30
-
Nei casi in cui,
per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti,
non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed
i posti indicati negli articoli 28 e 29, si devono adottare adeguate
misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e
dalla insufficienza della illuminazione.
-
Illuminazione sussidiaria
-
Art. 31
-
Negli
stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere
mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di
necessità.
-
Detti mezzi
devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in
costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle
necessità del loro impiego.
-
Quando siano
presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in
condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando
l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle
macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza
delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano
depositate materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione
sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad
entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a
garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata,
per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi
nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo.
Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare
automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono
essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei
mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante
appositi avvisi.
-
L'abbandono
dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve,
qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto
prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione
sussidiaria.
-
Art. 32
-
Ove sia
prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di
mancanza della illuminazione artificiale normale, quella
sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a
consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di
sufficiente visibilità.
-
Capo VI
-
DIFESA
CONTRO GLI INCENDI E LE SCARICHE ATMOSFERICHE
-
Difesa
contro gli incendi
-
Art. 33
-
In tutte le
aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere
adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare
la incolumità dei lavoratori in caso di incendio.
-
Divieti -
mezzi di estinzione - allontanamento dei lavoratori
-
Art. 34
-
Nelle
aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di
incendio:
-
a) è vietato
fumare;
-
b) è vietato
usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali
incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di
sicurezza;
-
c) devono
essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle
particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi
compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento.
Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati
almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
-
d) deve
essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido
allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
-
Art. 35
-
L'acqua non
deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le
materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo
da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas
infiammabili o nocivi.
-
Parimenti
l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le
altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità
di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
-
I divieti di
cui al presente articolo devono essere resi noti al personale
mediante avvisi.
-
Lavorazioni pericolose e controllo dei vigili del fuoco
-
Art. 36
-
Le aziende e
le lavorazioni:
-
a) nelle
quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
-
b) che, per
dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di
incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; sono
soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo
del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per
territorio.
-
La
determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente
comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.
-
Art. 37
-
I progetti
di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o
di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo
esame del Comando dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere
richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione
ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
-
Per gli
impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando del
Corpo dei vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di
lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto
presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
-
Scariche
atmosferiche
-
Art. 38
-
Devono
essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi
idonei:
-
a) gli
edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle
lavorazioni, di cui all'art. 36;
-
b) i camini
industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza,
possano costituire pericolo.
-
Art. 39
-
Le strutture
metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i
recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni,
situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore
e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra
in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
-
Art. 40
-
N.B.:
Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.P.R. 22
ottobre 2001, n. 462
-
Titolo
III
-
NORME
GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE
-
Capo I
-
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE
-
Protezione e sicurezza delle macchine
-
Art. 41
-
Gli elementi
delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere
protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
-
Parti
salienti degli organi delle macchine
-
Art. 42
-
Gli organi
di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti,
bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge,
sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in
movimento delle macchine non devono presentare parti salienti
dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati,
ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o
allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti con
manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.
-
Manovellismi
-
Art. 43
-
Gli organi
per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o
viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le
manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.
-
La
protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre,
marmo e simili e salvo che sussistano particolari condizioni di
pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione
inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un
cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al
minuto primo.
-
Tratti
terminali sporgenti degli alberi
-
Art. 44
-
I tratti
degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di
un quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale
limite oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette
a movimento.
-
Protezione in caso di rottura di macchine
-
Art. 45
-
Le macchine
che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura
dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle
particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di
rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di
macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste
di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o
a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che
non siano adottate altre idonee misure di sicurezza.
-
Gli
involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di
alluminio non sono ammessi.
-
Scuotimenti e vibrazioni delle macchine
-
Art. 46
-
Le macchine
devono essere costruite, installate e mantenute in modo da
evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la
loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità
degli edifici.
-
Qualora lo
scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica
funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le
necessarie misure o cautele affinchè ciò non sia di pregiudizio
alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.
-
Rimozione
temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza
-
Art. 47
-
Le
protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non
devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.
-
Qualora essi
debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate
misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo
possibile il pericolo che ne deriva.
-
La rimessa
in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve
avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso
necessaria la loro temporanea rimozione.
-
Divieto
di pulire, oliare o ingrassare organi in moto
-
Art. 48
-
E' vietato
pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in
moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da
particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto
uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
-
Del divieto
stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
-
Divieto
di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto
-
Art. 49
-
E' vietato
compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.
-
Qualora sia
necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono
adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del
lavoratore.
-
Del divieto
indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili.
-
Capo II
-
MOTORI
-
Segregazione dei motori
-
Art. 50
-
Quando un
motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce
un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato in
apposito locale o recintato o comunque protetto.
-
Anche quando
i motori siano installati in appositi locali o recinti, i
relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie
e simili, devono essere protetti in conformità delle
disposizioni del Capo III del presente Titolo.
-
L'accesso ai
locali o ai recinti di motori deve essere vietato a coloro che
non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato
mediante apposito avviso.Regolatore
automatico di velocità
-
Art. 51
-
I motori
soggetti a variazioni di velocità le quali possono costituire un
pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di
velocità, tale da impedire che questa superi i limiti
prestabiliti.
-
Il
regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali
il mancato funzionamento.
-
Messa in
moto e arresto dei motori
-
Art. 52
-
Gli organi o
apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono
essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre
e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente.
-
Per
l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi
dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente
sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere
costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per
evitare il contraccolpo.
-
Se ciò è
appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura
di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di
lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di
emergenza (1).
-
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(1) Comma
aggiunto dall'art. 36, comma 4, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
-
Art. 53
-
Quando un
motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di
macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità,
devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente
accessibili per poterne conseguire l'arresto.
-
Possono
essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a
mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla
manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non
azionati da energia elettrica.
-
In ogni
caso, gli organi di comando dell'arresto e della segnalazione
devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi
indicatori.
-
Qualora i
mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di
allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili
senza possibilità di errore (1).
-
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