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ALLEGATI |
- DECRETO
Ministeriale 9 aprile 1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive
turistico-alberghiere.
- (Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20/5/1994)
- Il Ministro dell'interno:
- Vista la legge
27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 22
dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già
esistenti;
Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza
contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad
attività alberghiere attualmente in vigore;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317;
- Decreta:
- é approvata la
regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.Sono abrogate
tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.
- Allegato
- Regola tecnica di prevenzione incendi
- Titolo I
- GENERALITA'
- 1. Oggetto
- La presente
regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di
tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i
rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da
applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive
turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge n. 217 del
17 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) e come
di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico-alberghiere;
l) rifugi alpini
- 2. Campo di applicazione
- Le presenti
disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al
precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e
locali esistenti, già adibiti ad attività di cui alpunto 1 si
applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso
di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste
per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di
volume e solo a quelli.
(( Nelle attivita' ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti
che comportano un aumento della capacita' ricettiva, qualora il
sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento
di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico
dell'attivita', puo' essere applicato il Titolo II - Parte II. ))
-
chiarimento:
qualora in attività alberghiere esistenti si apportino modifiche
interne, con cambio di destinazione d’uso di alcuni ambienti per
destinarli a camere per ospiti, si applicano le disposizioni di cui
al titolo II, parte prima, (attività di nuova costruzione) del D.M.
9 aprile 1994, limitatamente ai locali interessati dalle suddette
variazioni, sebbene non si verifichi un aumento del volume
complessivo dell’attività. In caso di aumento della capacità
ricettiva occorre inoltre verificare che il numero e la larghezza
delle scale, per le quali restano valide le disposizioni previste
nella parte seconda (attività esistenti), siano calcolate sulla base
del massimo affollamento previsto.
chiarimento: per l'adeguamento delle attività preesistenti alla
data dell'11 maggio 1994 si applica quanto previsto nel Titolo II,
parte seconda anche nel caso che si debbano realizzare nuove opere
(scale, porte, corridoi, solai in quantità fino al 50% del totale.
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3.
Classificazione
-
Le attività di cui al punto 1 in relazione alla capacità
ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti)
dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare,
si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si
applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si
applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.
Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo
IV.
-
4. Termini,
definizioni e tolleranze dimensionali
-
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983
(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini
della presente regola tecnica, si definisce:
spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non
dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed
avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;
corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è
possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio
cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un
corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o
fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
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Titolo II
-
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA SUPERIORE A
VENTICINQUE POSTI LETTO
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Parte prima
-
Attività di
nuova costruzione
-
5.
Ubicazione
-
5.1.
Generalità
-
Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere
ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle
disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di
esplosione od incendio.
Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica
destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione
diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle
specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di
prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83,
84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16
febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).
-
chiarimento:
l’art. 5.1. punto b) del D.M. 9 aprile 1994 consente che le attività
ricettive siano ubicate in edifici o locali, anche contigui a
“locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al
dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei
servizi e depositi (att. 87); al contrario, il punto 1) della
Circolare n. 75 del 3 luglio 1967, non consente la presenza di
attività ricettive in edifici contenenti esercizi commerciali di
superficie complessiva superiore a 400 mq. In tale caso prevale
l’applicazione del D.M. 9/4/1994 in quanto norma di rango superiore
rispetto alla circolare.
Il punto d) dell’art. 5.2. precisa inoltre che, qualora tali
attività non siano pertinenti, devono essere separate dall'attività
ricettiva mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.
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5.2. Separazioni - Comunicazioni
-
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le
attività ricettive:
a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
-
chiarimento:
l'abitazione
a servizio del gestore dell'attività alberghiera (eventualmente
coincidente con il proprietario) può essere considerata come
pertinente l'attività.
-
b) possono comunicare direttamente con attività ad esse
pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi
del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi
scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o
incendi, ad essere pertinenti, elencate al punto 5.1;
-
chiarimento:
la comunicazione fra l’attività alberghiera con il pertinente locale
cucina deve essere realizzata con le modalità previste dal punto
4.4. del D.M. 12 aprile 1996, in quanto il punto 5.2 del D.M. 9
aprile 1994 fa comunque salvo quanto disposto nelle specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi.
-
d) devono essere separate dalle attività indicate alle
lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di
caratteristiche almeno REI 90.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche
prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.
-
5.3. Accesso
all'area
-
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili
del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto
della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore,
12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
-
5.4.
Accostamento mezzi di soccorso
-
Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12
m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento
all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una
facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i
vari locali.
-
chiarimento:
in presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra
loro, l'accostamento dell'autoscala VV.F., deve essere garantito
almeno ad una finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla
verticale servita da ciascun vano scala.
-
Qualora
tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore
a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.
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6.
Caratteristiche costruttive
-
6.1.
Resistenza al fuoco delle strutture
-
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modo di prova
stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14
settembre 1961prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi
della Comunità europea sulla base di norme armonizzate o di norme o
regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari
di Paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in
Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare
apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione
generale della protezione civile dei servizi antincendi, che
comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa
motivando l'eventuale diniego.
L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla
documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei
relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle
competenti autorità dello Stato membro.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare,
per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione
degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati
con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91
citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per
locali aventi strutture portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri
elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al
decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e
quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva
tabella:
-
Altezza antincendio dell'edificio
|
-
R/REI
|
-
Fino a
24 m
|
-
60
|
-
Superiore a 24 m fino a 54 m
|
-
90
|
-
Oltre
54 m
|
-
120
|
-
6.2.
Reazione al fuoco dei materiali
-
I materiali installati devono essere conformi a quanto di
seguito specificato:
a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali
di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle
scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di
classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni,
compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se
in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di
smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli
incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali
isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle
varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in
aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi
vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla
precedente lettera a), è consentita l'installazione di
controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e dei materiali
isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi,
purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e
siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego
anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce
(tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
-
chiarimento:
per i materiali e gli arredi installati presso attività alberghiere,
non equiparabili a mobili imbottiti o a materassi, (quali, ad
esempio, guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte) non deve
essere comprovata la classe 1IM di reazione al fuoco.
-
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al
fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista
con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono
ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati
ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). Per i
materiali già in opera, per quelli installati entro centoottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché
per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti
dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito
che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi
del medesimo articolo.
E’ consentita la posa in opera di rivestimenti lignei,
opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe
1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 19 marzo 1992).
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono
essere incombustibili. E’ consentita l'installazione di materiali
isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da
strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi
resistenza al fuoco almeno REI 30.
-
chiarimento:
le carte da parati non essendo incluse nell'elenco A.1.1 allegato al
D.M. 26/6/1984 non possono essere considerate di classe zero di
reazione al fuoco; per tale motivo, quindi, ai sensi di quanto
richiesto dal punto 6.2 del D.M. 26/6/1984, esse dovranno essere
classificate ed omologate come rivestimento parete nelle rispettive
classi di reazione al fuoco.
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6.3.
Compartimentazione
-
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti
(costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a
quella indicata in tabella A.
E’ consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio
costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva
non superiore a 4.000 mq e che il primo piano interrato, per gli
spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di
superficie non eccedente 1.000 mq, faccia parte del compartimento
sovrastante.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto
6.1.
Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico
devono essere conseguenti con quanto previsto dalle specifiche
regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel
presente decreto.
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Tabella A
-
Altezza antincendi
|
-
Sup. max compartimenti (mq)
|
-
Fino a
24 m
|
-
3.000
|
-
Superiore a 24 m fino a 54 m
|
-
2.000
|
-
Oltre
54 m
|
-
1.000 (*)
|
-
(*) Il compartimento deve estendersi
ad un solo piano.
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6.4. Piani
interrati
-
Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate
non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di - 10,00 m.
Le predette aree, ubicate a quota compresa tra i - 7,50 e - 10,00 m,
devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico
ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di
incendio.
Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.
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6.5.
Corridoi
-
I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a
REI 30.
Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a
RE 30 con dispositivo di autochiusura.
-
6.6. Scale
-
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala
devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non
più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto.
Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono
essere del tipo a prova di fumo.
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chiarimento:
nel caso di attività alberghiere ubicate in edifici a più piani,
alcuni dei quali non destinati ad attività alberghiera, pertinenti o
meno alla stessa, il computo dei piani deve comprendere, oltre a
quelli interessati dall'attività alberghiera, soltanto quelli
sottostanti ad essa.
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La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.
Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre
gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta
rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente
non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe
non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo
almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di
almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto
interno.
-
chiarimento:
la misura della pedata del gradino deve essere effettuata secondo la
proiezione verticale, considerando quindi la pedata utile in fase di
discesa.
-
Il
vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in
sommità non inferiore ad 1 mq. Nel vano di aerazione è consentita
l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti
atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili
automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori
automatici di incendio o manualmente a distanza.
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6.7.
Ascensori e montacarichi
-
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati
in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio
definiti al punto 6.8.
Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno
di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di
tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue
con quanto previsto al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere
alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
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6.8.
Ascensori antincendio
-
Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza
antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti ascensori
antincendio da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle
operazioni di soccorso e da realizzare come segue:
Le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono
possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei
piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco
REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente
dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con
strutture di resistenza al fuoco REI 120;
gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una
delle quali di sicurezza;
in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da
alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere
riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del
fuoco;
i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del
locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco
e tra di loro nettamente separati;
gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra
cabina, locale macchinario e pianerottoli;
gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario
distinti dagli altri ascensori.
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7. Misure
per l'evacuazione in caso di emergenza
-
7.1.
Affollamento
-
Il massimo affollamento è fissato in:
aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
aree comuni a servizi del pubblico: densità di affollamento pari a
0,4 persone/mq, salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il
20%.
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7.2.
Capacità di deflusso
-
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di
deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
50 per il piano terra;
37,5 per i piani interrati;
37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.
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7.3. Sistemi
di vie di uscita
-
Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura
ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie
di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in
funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e
di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove
hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli
spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di
utilizzatori previsto dalle normative vigenti.
La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di
eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad
altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con
ingombro non superiore a 8 cm.
E’ vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla
direzione dell'uscita.
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o
in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice
spinta.
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a
sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di
facilitare l'uscita in caso di pericolo.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la
larghezza utile delle stesse.
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7.4.
Larghezza delle vie di uscita
-
La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La
misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più
stretto dalla luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni
agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.
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7.5.
Lunghezza delle vie di uscite
-
Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali
comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro
o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40
m.
E’ consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il
percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non
superiore a 30 m, purché la stessa immetta direttamente su luogo
sicuro.
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chiarimento:
è ammesso che le scale protette possano immettere su luogo sicuro
anche mediante percorso protetto.
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La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.
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7.6.
Larghezza totale delle uscite
-
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in
numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo
affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori
terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono
all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto
in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore
affollamento.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le
porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.
E’ consentito installare porte d'ingresso:
a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a
spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se
possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo
appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando
manca l'alimentazione elettrica.
Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della
larghezza delle uscite.
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7.7. Numero
di uscite
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Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non
deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti
ragionevolmente contrapposti. E' consentito che gli edifici a due
piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la
lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e
ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.
Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per
ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la
realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area
riservata alle camere.
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8. Aree ed
impianti a rischio specifico
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8.1. Locali
adibiti a depositi
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8.1.1.
Locali, di superficie non superiore a 12 mq, destinati a
deposito di materiale combustibile
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Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di
separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno
REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di
incendio deve essere limitato a 60 kg/mq e deve essere installato un
impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La
ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per
l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso
il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi
orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia
assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di
quella prevista.
In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere
installato un estintore.
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8.1.2.
Locali, di superficie massima di 500 mq, destinati a deposito di
materiale combustibile
-
Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con
esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta
di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura,
devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato 60 kg/mq;
qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto
con impianto di spegnimento automatico.
L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del
locale.
-
chiarimento: i
locali deposito con superficie fino a 500 mq non possono essere
ubicati ai piani degli alberghi ove sono previste camere destinate
sia agli ospiti che al personale dipendente.
-
8.1.3.
Depositi di sostanze infiammabili
-
Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in
armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi
infiammabili, strettamente necessari per le esigenze
igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali
deposito.
-
8.2. Servizi
tecnologici
-
8.2.1.
Impianti di produzione calore
-
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo
centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze
turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della
specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite
da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi
alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti
prescrizioni:
a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici
di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate
a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda
alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia
che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di
spegnimento della fiamma;
d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile
devono essere posti all'esterno;
e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas
deve essere limitata a 34,89 kW (30.000 Kcal/h);
f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare
adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente
esposte.
-
chiarimento:
il punto 17.3 del D.M. 9/4/1994, inerente le istruzioni da esporre
in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere,
non vieta espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori
elettrici, essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.
-
Si ritiene pertanto
che l'impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle
camere degli alberghi possa essere consentito a condizione che siano
fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e
che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla
sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari
controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di
manutenzione.
-
Analogamente è
possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei
clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.
-
8.2.1.1.
Distribuzione dei gas combustibili
-
Le conduttore principali dei gas combustibili devono essere a
vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con
densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista,
in cavedi direttamente aerati in sommità.
Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono
essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità
verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla
tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere
munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno,
direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.
-
8.2.2.
Impianti di condizionamento e ventilazione
-
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono
essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i
requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri
gas ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche
nella fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono
realizzati come di seguito specificato:
-
8.2.2.1.
Impianti centralizzati
-
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non
possono essere installati nei locali dove sono installati gli
impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di
autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non
deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi
stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono
essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate
a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono
rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli
impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile
impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine,
autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
-
8.2.2.2.
Condotte
-
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0
di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono
essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.
-
(comma superato dal
D.M. 31 marzo 2003 sui requisiti di reazione al fuoco delle condotte
di ventilazione)
-
Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di
scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere
ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al
fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i
compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in
corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente
resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano,
azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
-
8.2.2.3.
Dispositivi di controllo.
-
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più
compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di
rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei
ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento
dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di
cui al punto 12.2.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve
consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento
manuale dell'operatore.
-
8.2.2.4.
Schemi funzionali
-
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema
funzionale in cui risultino:
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in
emergenza.
-
8.2.2.5.
Impianti localizzati
-
E’ consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi
condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia
infiammabile. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a
fiamma libera.
-
8.3.
Autorimesse
-
Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono
essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle
vigenti disposizioni.
-
8.4. Spazi
per riunioni, trattenimento e simili
-
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non
dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso
ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non,
si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo
esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:
conferenze;
convegni;
sfilate di moda;
riunioni conviviali;
piccoli spettacoli di cabaret;
feste danzanti;
esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi
audiovisivi.
-
8.4.1.
Ubicazione
-
locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi
quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati purché
non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.
-
8.4.2.
Comunicazioni
-
I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100
persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri
ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme,
relativamente alle aree a rischio specifico.
Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti
dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza
al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme
di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.
-
8.4.3.
Strutture e materiali
-
Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli
elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei
materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni
indicate ai precedenti punti 6.1. e 6.2.
-
8.4.4.
Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
-
L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il
pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e
settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli
altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una
densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per mq e che in
ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità
del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema
organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti
disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:
a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere
serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle
vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la
metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo
sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie
di esodo del piano;
b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono
essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme
alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico
spettacolo, che immettano nel sistema di vie o di esodo del piano;
c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali
locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore
a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.
-
8.4.5.
Distribuzione dei posti a sedere
-
La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle
vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste
danzanti, riunioni conviviali ecc. per i quali è consentito che i
sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le
necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento
ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
-
9. Impianti
elettrici
-
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità
alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23
marzo 1968).
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli
impianti elettrici:
non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli
incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi
la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
-
devono disporre di
apparecchi di manovra ubicati in posizioni <<protette>> e devono
riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
chiarimento: per “posizione protetta” è da intendersi la
collocazione degli apparecchi di manovra in locali o luoghi in cui
non sussista un particolare rischio d’incendio per materiali
presenti, utilizzazione dei locali, accessibilità anche a terzi non
autorizzati, ecc., al fine di garantire la possibilità, anche in
caso d’incendio, di poter operare sui comandi degli impianti
elettrici per effettuarvi le operazioni di messa in sicurezza
eventualmente necessarie nell’emergenza. Specifici disposti
espressamente riferiti alla sicurezza elettrica e contemplati dalle
norme CEI, cioè la salvaguardia dai contatti accidentali e da
manomissioni del personale non idoneo al loro azionamento, dovranno
comunque trovare applicazione in aggiunta e non in alternativa a
quelli della regola tecnica di prevenzione incendi.
-
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata
con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e
successivi regolamenti di applicazione.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione
breve (<= 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e
illuminazione e ad interruzione media (<=15 sec) per ascensori
antincendio ed impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita
per ogni impianto come segue:
rivelazione e allarme: 30 minuti;
illuminazione di sicurezza: 1 ora;
ascensori antincendio: 1 ora;
impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle
regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello
di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano
di calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
-
10. Sistemi
di allarme
-
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività
ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in
grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle
condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali
da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato
o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve
essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del
personale preposto; può essere previsto un secondo comando
centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non
presenti particolari rischi d'incendio.
Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione
d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente,
secondo quanto prescritto nel punto 12.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche
in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non
inferiore a 30 minuti.
-
11. Mezzi ed
impianti di estinzione degli incendi
-
11.1.
Generalità
-
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto
di seguito indicato.
-
11.2.
Estintori
-
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un
adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione
di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di
tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto
ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20
gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area
da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
in prossimità degli accessi;
in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori
portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di
pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non
inferiore a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per
attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola
installazione di estintori.
-
11.3.
Impianti idrici antincendio
-
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono
essere:
distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree
dell'attività;
collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.
Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a
distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle
scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza
di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni
di intervento dei vigili del fuoco, gli idranti devono essere
ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.
-
11.3.1.
Naspi DN 20
-
Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a
100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga
20 m, realizzata a regola d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché
questa sia in grado di alimentare in ogni momento
contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in
posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di
essi una portata non inferiore 35 l/min ed una pressione non
inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60
min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto
sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di
riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
-
11.3.2.
Idranti DN 45
-
Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono
essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere
corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.
-
11.3.2.1.
Rete di tubazioni
-
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere
costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad
anello, con montanti disposti nei vani scala.
Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere
derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm,
un attacco per idranti DN 45.
La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi
sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non
metalliche, dal fuoco.
-
11.3.2.2.
Caratteristiche idrauliche
-
L' 'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da
garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante
e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno
due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3
idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno
di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al
bocchello di 2 bar.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.
-
11.3.2.3.
Alimentazione
-
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui
al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di
idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve
essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di
riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una
motopompa con avviamento automatico.
-
11.3.2.4.
Alimentazione ad alta affidabilità
-
Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle
ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m,
l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta
affidabilità.
Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità
dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:
una riserva virtualmente inesauribile;
due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari
a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo;
due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro
nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo
che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio
tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe,
ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste
secondo una delle seguenti modalità:
una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed
una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
due motopompe, una di riserva all'altra;
due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni
elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
-
11.3.3.
Idranti DN 70
-
Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in
quelle ubicate in edificio con altezza antincendio oltre 32 m, deve
esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente
segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento
dei mezzi dei vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una
portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.
Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli
esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno
contemporaneo dell'utenza complessiva.
-
11.3.4.
Collegamento delle autopompe VV.F.
-
Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre
piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per
il collegamento con le autopompe VV.F.
-
11.3.5.
Impianti di spegnimento automatico
-
Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre
1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento
automatico a pioggia su tutta l'attività.
-
12. Impianti
di rivelazione e segnalazione degli incendi
-
12.1.
Generalità.
-
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti
letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di
rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di
rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa
verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito,
indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque
installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.
-
chiarimento:
non è ammesso l'utilizzo di impianti di rivelazione e segnalazione
di incendio ad onde convogliate in quanto non esistono specifiche
norme di prova né di installazione.
-
12.2.
Caratteristiche
-
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola
d'arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione
ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e
segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei
dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente
da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante
manuale di segnalazione di incendio;
b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme
proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione
presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale
preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della
tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnico o nella progettazione
dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire
l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:chiusura
automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte,
appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la
segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di
chiusura;
disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o
condizionamento esistente;
attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;chiusura di
eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni
degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al
compartimento da cui proviene la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in
posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con
numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di
altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi
ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori
ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre,
dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree
non direttamente visibili.
-
13.
Segnaletica di sicurezza
-
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto
del Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n.
218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli
spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
-
14. Gestione
della sicurezza
-
14.1.
Generalità
-
Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel
corso della gestione non vengano alterate le condizioni di
sicurezza, ed in particolare che:
sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi,
mobilio ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone
riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione
dell'incendio;
siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di
situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano
eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni
necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con
cadenze non superiori a sei mesi;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici;
in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di
ventilazione, condizionamento e riscaldamento.
In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza
antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi
con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono
essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto
previsto dalle vigenti regole tecniche.
-
14.2.
Chiamata servizi di soccorso
-
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti
facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco
di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia
possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di
chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista
presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.
-
15.
Addestramento del personale
-
15.1. Primo
intervento ed azionamento del sistema di allarme.
-
Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in
caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i
mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di
azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed
impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di
esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno
due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento
all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso,
nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un
piano di emergenza opportunamente predisposto.
-
15.2. Azioni
da svolgere
-
In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva,
deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:
applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti
dell'attività ricettiva.
-
15.3.
Attività di capienza superiore a 500 posti letto
-
Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti
letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente
organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati
per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.
-
16. Registro
dei controlli
-
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici,
dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi
alla efficienza degli impianti elettrici di illuminazione, di
sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di
controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della
limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività,
nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di
evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente
aggiornato e disponibile per i controlli da parte del Comando
provinciale dei vigili del fuoco.
-
17.
Istruzioni di sicurezza
-
17.1.
Istruzioni da esporre all'ingresso
-
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte
bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del
personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una
planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve
indicare la posizione:
delle scale e delle vie di evacuazione;
dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e
dell'elettricità;
del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
degli spazi calmi.
-
17.2.
Istruzioni da esporre a ciascun piano
-
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
-
17.3.
Istruzioni da esporre in ciascuna camera
-
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista,
devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in
alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della
clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni
debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del
piano, che indichi schematicamente la posizione della camera
rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le
istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli
ascensori in caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di
vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in
genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o
alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali
facenti parte del volume destinato all'attività.
-
chiarimento:
il punto 17.3 del D.M. 9/4/1994, inerente le istruzioni da esporre
in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere,
non vieta espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori
elettrici, essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.
Si ritiene pertanto che l'impiego di ferri da stiro e dei bollitori
elettrici nelle camere degli alberghi possa essere consentito a
condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro
corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle
vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente
sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli
eventuali interventi di manutenzione.
Analogamente è possibile prevedere la creazione di una stireria a
servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per
le camere.
-
Parte
seconda
-
Attività
esistenti
-
18.
Ubicazione
-
Devono essere rispettati i punti 5.1. e 5.2., salvo quanto
previsto al punto 20.5.
Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i
depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della
volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché
la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.
(( Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, e' cosi'
integrato: «E' consentito il mantenimento delle attivita' in edifici
o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile
1982). ))
-
19.
Caratteristiche costruttive
-
19.1.
Resistenza al fuoco delle strutture
-
I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo
quanto previsto al punto 6.1., con l'applicazione dei valori minimi
sotto riportati:
-
Altezza antincendio dell'edificio
|
-
R/REI
|
-
Fino a
12 m
|
-
30
|
-
Superiore a 12 m fino a 54 m
|
-
60
|
-
Oltre
54 m
|
-
90
|
-
19.2.
Reazione al fuoco dei materiali
-
E’ richiesto il rispetto del punto 6.2.con esclusione della
lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.
(( Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b), e'
cosi' integrato: «nei predetti ambienti e' consentito il
mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini
della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento
automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad
impianti di rivelazione degli incendi. E' consentito inoltre
mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati, installati
anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo
del 25% della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti) a
condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di
segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita' e che sia
presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente
nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di
addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di
contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono
essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito
l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui
all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali
addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve
essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei
vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28
novembre 1996, n. 609.» ))
-
19.3.
Compartimentazioni
-
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti
(costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3.
(( E' consentito che il compartimento abbia una
superficie superiore a 4000 m2 e fino ad 8000 m2 con l'ulteriore
condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico
esteso al compartimento interessato. ))
Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non
superiore a 4.000 mq, su più piani, a condizione che il carico di
incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/mq e che sia
installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di
incendio in tutti gli ambienti.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto
19.1.
Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico
devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme,
ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.
-
19.4. Piani
interrati
-
E’ richiesto il rispetto del punto 6.4.
-
19.5.
Corridoi
-
E’ richiesto il rispetto del punto 6.5.con eccezione delle
porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a
RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione
delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a
non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40
posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i
20 kg/mq. È consentito, altresì, che le porte delle camere non
abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un
impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato
nei corridoi e nelle camere per ospiti.
-
chiarimento:
nelle
attività ricettive esistenti, in tutti quei casi in cui non viene
prevista la sostituzione delle porte delle camere per ospiti con
altre di tipo resistente al fuoco, è comunque obbligatoria
l’installazione del dispositivo di autochiusura sulle porte
esistenti.
chiarimento: nel caso di attività alberghiere ubicate in edifici
a più piani, alcuni dei quali non destinati ad attività alberghiera,
pertinenti o meno alla stessa, il computo dei piani deve
comprendere, oltre a quelli interessati dall'attività alberghiera,
soltanto quelli sottostanti ad essa.
-
19.6. Scale
-
In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza
antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di
tipo protetto.
-
chiarimento:
le scale che all’interno di uno stesso compartimento (art. 19.3),
pur collegando uno o più piani, non fanno parte del sistema di vie
di esodo, possono essere non protette.
-
Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere
del tipo a prova di fumo.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle
porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto
previsto al punto 19.1.
Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione
permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.
Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso
corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è
consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al
fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1.
Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al
successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita
ad uso promiscuo).
-
19.7.
Ascensori e montacarichi
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Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di
resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.
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20. Misure
per l'evacuazione in caso di incendio
-
Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in
relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli
edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito
indicato.
-
chiarimento:
il sistema di vie di esodo può comprendere anche scale protette,
atri e passaggi in genere.
-
20.1.
Affollamento - Capacità di deflusso
-
Devono essere rispettati i punti 7.1. e 7.2., salvo il caso
indicato al successivo 20.5. (vie di uscita ad uso promiscuo).
(( Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 e' cosi'
integrato: «Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e
colazione sono consentiti valori di densita' di affollamento
inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da
apposita dichiarazione del titolare dell'attivita', tenendo conto
dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti
locali rientri nelle responsabilita' dello stesso titolare». ))
-
20.2.
Larghezza delle vie di uscita
-
E’ consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e
passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un
modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la
presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono
essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti
disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche.
(( Sono ammessi restringimenti puntuali purche' la larghezza
minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80
m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto
materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di
camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco. ))
-
20.3
Larghezza totale delle uscite
-
La larghezza totale delle uscite deve essere verificata
secondo quanto previsto al punto 7.6., con esclusione delle
strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.
-
20.4. Vie di
uscita ad uso esclusivo
-
20.4.1.
L'edificio è servito da due o più scale
-
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore
a:
a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di
sicurezza esterna;
b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del
sistema di vie di uscita.
-
chiarimento:
il limite di 30 m è riferito al percorso al piano fino a raggiungere
la scala protetta, non dovendosi computare la lunghezza del percorso
all'interno del vano scala protetto
-
La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a
15 m.
Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora
venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso
interessato:
i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di
reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di
prendere fuoco su entrambe le facce;
sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto
automatico di rivelazione ed allarme di incendio.
Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza
di 25 metri a condizione che:
tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di
reazione al fuoco;
le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano
caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio nelle camere e nei corridoi.
(( Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di
ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, puo' essere
incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a
condizione che: tutti i materiali installati in tali percorsi siano
di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie
di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;
le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano
caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.
))
In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani
scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di
autochiusura.
(( Limitatamente ai corridoi ciechi e' consentita una
lunghezza massima di 30 metri con l'ulteriore condizione che il
carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi
non superi 20 kg/m2. ))
-
20.4.2.
L'edificio è servito da una sola scala
-
E’ ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in
edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola
scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due
piani fuori terra.
-
chiarimento:
nel caso di attività alberghiere ubicate in edifici a più piani,
alcuni dei quali non destinati ad attività alberghiera, pertinenti o
meno alla stessa, il computo dei piani deve comprendere, oltre a
quelli interessati dall'attività alberghiera, soltanto quelli
sottostanti ad essa)
-
La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere
normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora
siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto
20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme
incendio a tutta l'attività.
(( E' consentito che la lunghezza massima dei corridoi che
adducono alla scala sia di 30 m con l'ulteriore condizione che il
carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi
non superi 20 kg/m2. ))
La comunicazione del vano scala con i piani interrati può
avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non areato, avente
porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.
Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non
realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:
tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico
di rivelazione ed allarme d'incendio;
il carico d'incendio ad ogni piano, deve essere inferiore a 20
kg/mq, con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a
quanto indicato al punto 8.1;
la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitato a 20
metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto
20.4.1.
(( E' consentito non |